QUERELA ART 120 CP-QUERELA ART 120 CP – TRIBUNALE BOLOGNA
Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d’ufficio o dietro richiesta [8-11; c.p.p. 342] o istanza [9, 10; c.p.p. 341] ha diritto di querela.
Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d’infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutoreAVVOCATO PENALISTA ESPERTO BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA MILANO PAVIA
VENEZIA TREVISO
CON STUDIO A BOLOGNA SEDE UNICA
CHIEDI UN APPUNTAMENTO CHIAMA 051 6447838
AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA
I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitatipossono esercitare il diritto di querela [125], e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell’inabilitato [543, 597].
La legittimazione a proporre querela per il reato di violazione colposa dei doveri inerenti la custodia, previsto dall’art.388 bis cod.pen., spetta al soggetto in favore del quale è stato disposto il pignoramento, ovvero il sequestro giudiziario o conservativo, in quanto titolare dell’interesse al positivo svolgimento dell’attività esecutiva o cautelare. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che la querela fosse stata correttamente proposta dalla società creditrice, negando che la legittimazione spettasse all’ufficiale giudiziario). Ai fini della validità della querela, non è dunque necessario l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente la denuncia dei fatti e la chiara manifestazione della volontà della persona offesa di voler perseguire penalmente i fatti denunciati, anche nel caso di atto formato dalla polizia giudiziaria (Sez. 5, n. 15166 del 15/02/2016, P.G. in proc. Martinez e altro, Rv. 266722; Sez. 4, n. 46994 del 15/11/2011, P.M. in proc. Bozzetto, Rv. 251439).
Ne consegue che, laddove la querela rispetti tali requisiti e sia presentata, ex art. 120 c.p., comma 2, dal genitore del minore infraquattordicenne offeso dal reato, non è necessaria una specifica formula di presentazione della querela in veste di genitore. Ad ulteriore conferma di tale assunto, si rammenta che, nel caso in cui emergano situazioni di incertezza circa la validità della querela, esse debbano essere risolte ed interpretate alla luce del generale principio del favor querelae (Sez. 5, n. 2293 del 18/06/2015, Caruso, Rv. 266258; Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, Anzalone ed altro, Rv. 260557).
Azione penale – Querela – Dichiarazione e forma – Espressa qualificazione dell’atto come ‘verbale di denuncia/querela’
Corte di Cassazione|Sezione 4|Penale|Sentenza|29 gennaio 2020| n. 3733
|Data udienza 7 novembre 2019
Massima ufficiale
Azione penale – Querela – Dichiarazione e forma – Espressa qualificazione dell’atto come ‘verbale di denuncia/querela’ – Volontà di punizione – Sussistenza – Condizioni.
Ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di perseguire l’autore del reato, è univocamente desumibile dall’espressa qualificazione dell’atto, formato dalla polizia giudiziaria, come “verbale di denuncia querela”, qualora l’atto rechi la dichiarazione, sottoscritta dalla persona offesa “previa lettura e conferma”, di sporgere “la presente denuncia – querela”.
Giudizio civile e penale (rapporto) – Cosa giudicata penale – Autorita’ nel giudizio civile di danno passaggio in giudicato dell’assoluzione dell’imputato
4Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Sentenza|15 gennaio 2020| n. 517
Giudizio civile e penale (rapporto) – Cosa giudicata penale – Autorita’ nel giudizio civile di danno passaggio in giudicato dell’assoluzione dell’imputato, con rinvio al giudice civile di appello, per l’azione civile – Conseguenze – Separazione del rapporto penale da quello civile – Ininfluenza del giudicato penale.
La sentenza penale assolutoria della responsabilità penale dell’imputato, con rinvio al giudice civile per la decisione sul risarcimento del danno, determina, sia nel vigore dell’art. 541 c.p.p. del 1930 sia in base all’attuale art. 622 c.p.p., la separazione del rapporto penale da quello civile, sul quale non ha effetti il giudicato penale.
Azione penale – Querela – Remissione – Tacita
Corte di Cassazione|Sezione 5|Penale|Sentenza|27 novembre 2019| n. 48239
Massima ufficiale
Azione penale – Querela – Remissione – Tacita – Rigetto della domanda risarcitoria in primo grado – Acquiescenza della parte civile – Valore di remissione tacita di querela – Esclusione.
L’acquiescenza della parte civile alla sentenza che ne rigetta la domanda risarcitoria in primo grado non equivale a remissione tacita della querela.
QUERELA ART 120 CP – TRIBUNALE BOLOGNA penale – Querela – Proposizione e ricezione
Corte di Cassazione|Sezione 5|Penale|Sentenza|22 gennaio 2020| n. 2472
Massima ufficiale
Azione penale – Querela – Proposizione e ricezione – Contenuto determinato ‘per relationem’ ad altri atti – Legittimità – Fattispecie.
E’ validamente proposta una querela il cui contenuto sia determinato mediante il rinvio “per relationem” ad altri atti specificamente richiamati. (Fattispecie in tema di diffamazione, in cui la Corte ha ritenuto validamente proposta la querela nella quale ai fini della individuazione delle espressioni offensive, veniva fatto riferimento ad un fascicolo processuale contenente una annotazione di polizia giudiziaria che riportava alcuni “post” apparsi su “facebook”).
Azione penale – Querela – In genere – Dichiarazione con la quale la persona offesa, all’atto della denunzia, si costituisce o si riserva di costituirsi parte civile
Corte di Cassazione|Sezione 2|Penale|Sentenza|7 febbraio 2020| n. 5193
Massima ufficiale
QUERELA ART 120 CP – TRIBUNALE BOLOGNA : penale – Querela – In genere – Dichiarazione con la quale la persona offesa, all’atto della denunzia, si costituisce o si riserva di costituirsi parte civile – Valida manifestazione del diritto di querela – Sussistenza – Fattispecie.
In tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del “favor querelae”; ne consegue che la dichiarazione con la quale la persona offesa, all’atto della denuncia, si costituisce o si riserva di costituirsi parte civile deve essere qualificata come valida manifestazione del diritto di querela. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la condanna per appropriazione indebita aggravata ex art. 61, n. 11 cod. pen., delitto divenuto procedibile a querela ex art. 10, comma 1, d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, dopo la sentenza di primo grado, rilevando che la sussistenza della condizione di procedibilità era desumibile dalla riserva di costituzione di parte civile formulata dalla persona offesa nella denunzia).QUERELA ART 120 CP – TRIBUNALE BOLOGNA
Ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di punizione è desumibile dall’espressione, utilizzata dalla persona offesa dopo l’esposizione dei fatti, “sporgo formale querela” non potendosi, peraltro, considerare elemento in senso contrario la riserva di costituirsi parte civile nel procedimento penale non ancora aperto, che invece esprime proprio la volontà che quel procedimento sia instaurato. (In motivazione la S.C. ha affermato che sussiste in materia il principio del “favor querelae”, in base al quale qualsiasi situazione di incertezza va risolta in favore della volontà di querela). Analizzando in dettaglio i requisiti essenziali della querela, si nota che, gli elementi necessari sono:
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in primo luogo, la notizia di reato che consiste nella descrizione del fatto correlata da eventuali notizie sull’autore dello stesso o sulle prove. Si precisa fin da subito, che il querelante non ha l’onere di dare una qualificazione giuridica dell’evento, dovendo esclusivamente limitarsi a esporre anche in modo sintetico e semplice il fatto accaduto;
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in secondo luogo, è richiesta la volontà della persona offesa di procedere penalmente nei confronti dell’autore del reato. Su questo punto, non è mancato un acceso dibattito giurisprudenziale e dottrinale in merito alla definizione di “manifestazione di volontà” risultante in modo chiaro e palese.
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Cass. pen. n. 31567/2016
La legittimazione a proporre querela per il reato di violazione colposa dei doveri inerenti la custodia, previsto dall’art.388 bis cod.pen., spetta al soggetto in favore del quale è stato disposto il pignoramento, ovvero il sequestro giudiziario o conservativo, in quanto titolare dell’interesse al positivo svolgimento dell’attività esecutiva o cautelare. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che la querela fosse stata correttamente proposta dalla società creditrice, negando che la legittimazione spettasse all’ufficiale giudiziario).
Cass. pen. n. 21359/2016
Ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di punizione è desumibile dall’espressione, utilizzata dalla persona offesa dopo l’esposizione dei fatti, “sporgo formale querela” non potendosi, peraltro, considerare elemento in senso contrario la riserva di costituirsi parte civile nel procedimento penale non ancora aperto, che invece esprime proprio la volontà che quel procedimento sia instaurato. (In motivazione la S.C. ha affermato che sussiste in materia il principio del “favor querelae”, in base al quale qualsiasi situazione di incertezza va risolta in favore della volontà di querela).
Cass. pen. n. 38099/2015
In tema di diffamazione tramite “internet”, ai fini della individuazione del “dies a quo” per la decorrenza del termine per proporre querela, occorre fare riferimento, in assenza di prova contraria da parte della persona offesa, ad una data contestuale o temporalmente prossima a quella in cui la frase o l’immagine lesiva sono immesse sul “web”, atteso che l’interessato, normalmente, ha notizia del fatto commesso mediante la “rete” accedendo alla stessa direttamente o attraverso altri soggetti i quali in tal modo ne siano venuti a conoscenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto tardiva, in assenza di elementi contrari, la querela presentata il 9 novembre 2010 a fronte di espressioni lesive inserite su un sito web il 7 luglio 2009).
Cass. pen. n. 48243/2018
La querela sporta dal genitore in conflitto di interessi con la figlia minore è comunque valida, e ciò anche se il genitore stesso possa essere astrattamente ritenuto responsabile del medesimo reato oggetto di denunzia in concorso con il suo autore. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto la validità della querela sporta dalla madre di una minorenne, persona offesa di violenza sessuale, ancorchè la Corte d’appello avesse disposto la trasmissione di copia degli atti al pubblico ministero per accertare un eventuale concorso della madre ai sensi dell’art. 40, comma secondo, cod. pen.).
Cass. pen. n. 48092/2018
In tema di sottrazione di minori, essendo la potestà genitoriale il principale bene giuridico tutelato dalla norma, la legittimazione a proporre querela spetta ai soggetti dalla stessa individuati (genitore esercente la potestà, tutore o curatore), con esclusione di quelli che hanno la sola vigilanza o custodia del minore. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la legittimazione del legale rappresentante della comunità cui il predetto era stato affidato).
Cass. pen. n. 40150/2018
In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l’inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l’avviso previsto dall’art. 12, comma 2, del predetto decreto per l’eventuale esercizio del diritto di querela.
Cass. pen. n. 9187/2017
In tema di formalità della querela, l’autenticazione della firma del querelante da parte di un avvocato deve ritenersi valida solo nel caso in cui questi sia nominato difensore della parte offesa, a norma degli articoli 101, comma primo, e 96, comma secondo, cod. proc. pen., ovvero si possa desumere la volontà di conferirgli mandato dallo svolgimento di concrete attività difensive nel giudizio o da altre dichiarazioni del querelante rese nell’atto di querela, come l’elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione.
Cass. pen. n. 37012/2016
Il diritto di querela per il delitto di truffa spetta anche al gestore dell’esercizio commerciale che, indipendentemente dalla formale investitura dei poteri di rappresentanza legale da parte dell’impresa fornitrice i beni oggetto del reato, li abbia commercializzati in nome e per conto della stessa, assumendosi in prima persona la responsabilità di qualsivoglia operazione inerente alla vendita del prodotto medesimo.
Cass. pen. n. 10254/2014
La manifestazione della volontà di querelarsi può essere ritenuta esistente dal giudice del merito, con accertamento sottratto al sindacato di legittimità se rispondente alle regole della logica e del diritto, indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che lo ha ricevuto, sempre che l’intenzione di voler perseguire l’autore dei fatti ivi denunciati emerga chiaramente dalla dichiarazione stessa ovvero da altri fatti dimostrativi del medesimo intento.
Cass. pen. n. 49063/2013
In tema di sottrazione di persone incapaci, l’affidamento del minore ai servizi sociali con collocamento presso una famiglia, non priva i genitori, non dichiarati decaduti dalla potestà, del diritto di querela. (Fattispecie relativa a tentativo del delitto previsto dall’art. 574 cod. pen. commesso dall’altro genitore).
Cass. pen. n. 23010/2013
È valida la querela proposta dai genitori della persona offesa, minore ultraquattordicenne, ancorché quest’ultimo non sia mai venuto a conoscenza del fatto lesivo commesso nei suoi confronti, considerato che la previsione di cui all’art. 120, comma terzo, cod. pen. – riconoscendo il diritto di querela al minore ultra quattordicenne e disponendo che, in sua vece, tale diritto possa essere esercitato dal genitore nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita del minore stesso – mantiene la legittimazione all’esercizio del diritto di querela in capo al genitore del minorenne dissenziente, con la conseguenza che, in caso di dissenso, la volontà del minore è “tamquam non esset” e che è, pertanto, irrilevante, a tal fine, la circostanza che egli sia venuto o meno a conoscenza della condotta delittuosa in suo danno.
Originally posted 2020-05-02 10:11:52.