PROSCIOGLIMENTO UDIENZA PRELIMINARE
COME QUANDO PERCHE’????
Senza dubbio, l’udienza preliminare costituisce uno snodo fondamentale del procedimento penale, in cui il controllo giurisdizionale sull’esercizio dell’azione penale ha una diretta influenza tanto sulle garanzie di difesa dell’imputato quanto sulle esigenze di economia processuale, risultando, pertanto, essenziale definire la portata del concetto di “filtro”, con cui si qualifica, tradizionalmente, l’udienza preliminare, corrispondendo ad un ampliamento dei poteri riconosciuti in capo al giudice un inevitabile effetto deflattivo dello sviluppo dibattimentale.
AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA RAVENNA RIMINI
FORLI PAVIA MILANO VICENZA TREVISO
CHIAMA 051 6447838
BANCAROTTA FRAUDOLENTA AVVOCATO ESPERTO DIFENDE BOLOGNA MILANO ROMA PERUGIA VICENZA E TUTTA ITALIA
Il legislatore del 1988, nella sua intenzione di creare un momento processuale, successivo all’esercizio dell’azione penale, che fungesse da filtro rispetto ad imputazioni azzardate e consentisse, cosi’, di evitare dibattimenti inutili, nel parallelo intento di non replicare la figura del giudice istruttore, inconciliabile con il modello accusatorio, aveva privilegiato l’esigenza di prevedere un controllo giurisdizionale, che, nel delibare sul fondamento dell’accusa, non si traducesse in un intervento cosi’ penetrante da assumere compiti di supplenza rispetto alle lacune nei risultati delle indagini svolte dal pubblico ministero o alle carenze nell’esercizio della attivita’ difensiva. Ne era derivata, quindi un’udienza in cui la sola innocenza evidente dell’imputato, per il ricorrere di una delle cause assolutorie, consentiva al giudice dell’udienza preliminare di pronunciare sentenza di non luogo a procedere, rendendosi, quindi, impossibile il proscioglimento dell’imputato in quelle ipotesi per le quali sarebbe stata, invece, ammessa l’archiviazione a norma dell’articolo 125 disp. att. c.p.p..
Il legislatore, quindi, e’ intervenuto, dapprima con la L. n. 105 del 1993, quindi con la L. n. 479 del 1999, dettando nuove regole che hanno modificato profondamente la fisionomia strutturale dell’udienza preliminare, attribuendo al giudice nuovi e piu’ penetranti poteri istruttori e valutativi, come delineati dall’articolo 421-bis c.p.p. e articolo 422 c.p.p., comma 1, quindi prevedendo tra i presupposti legittimanti la sentenza di non luogo a procedere, la insufficienza, contraddittorieta’ o comunque non idoneita’ degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa in giudizio.
ARRESTO
La Corte Costituzionale, a sua volta, nella sentenza n. 335 del 2002, ha affermato che “il nuovo articolo 425 chiama il giudice a una valutazione di merito sulla consistenza dell’accusa, consistente in una prognosi sulla sua possibilita’ di successo nella fase dibattimentale”
AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA RAVENNA RIMINI
FORLI PAVIA MILANO VICENZA TREVISO
CHIAMA 051 6447838
Sulla scia di tali affermazioni di principio, le Sezioni Unite hanno osservato che, “per effetto delle innovazioni introdotte con la L. 16 dicembre 1999, n. 479, l’udienza preliminare ha subito una profonda trasformazione sul piano sia della qualita’ e quantita’ di elementi valutativi che vi possono trovare ingresso, sia dei poteri correlativamente attribuiti al giudice, cui ha corrisposto, quanto alla determinazione conclusiva, un apprezzamento del merito ormai privo di quei caratteri di sommarieta’ che prima della riforma erano tipici di una delibazione tendenzialmente circoscritta allo stato degli atti” (Sez. U, sentenza n. 31312 del 26/06/2002, D’Alterio, Rv. 222043). Nella successiva sentenza n. 39915 del 30/10/2002, Vottari, Rv. 222602, le stesse Sezioni Unite, investite della questione concernente i rapporti fra rinvio a giudizio e giudizio di gravita’ indiziaria a fini cautelari, hanno, poi, evidenziato che, “pur essendo innegabile che, all’interno di un disegno frammentario del legislatore, gli strappi acceleratori verso un vero e proprio giudizio di merito, rispetto all’originario carattere di momento di impulso meramente processuale, hanno influito sulla struttura dell’udienza preliminare, la regola di diritto per il rinvio a giudizio resta tuttavia qualificata dalla peculiarita’ dell’oggetto della valutazione e del correlato metodo di analisi.
Il radicale incremento dei poteri di cognizione e di decisione del giudice dell’udienza preliminare, pur legittimando quest’ultimo a muoversi implicitamente anche nella prospettiva della probabilita’ di colpevolezza dell’imputato, non lo ha tuttavia disancorato dalla fondamentale regola di giudizio per la valutazione prognostica, in ordine al maggior grado di probabilita’ logica e di successo della prospettazione accusatoria ed all’effettiva utilita’ della fase dibattimentale, di cui il legislatore della riforma persegue, espressamente, una significativa deflazione. Di talche’, gli epiloghi decisionali dell’udienza preliminare, quanto ai casi che risultino allo stato degli atti aperti a soluzioni alternative, si ricollocano specularmene nel solco delle coordinate gia’ tracciate dall’articolo 125 disp. att. c.p.p., per l’archiviazione, come logico completamento della riforma introdotta con la L. 8 aprile 1993, n. 105, recante la soppressione del presupposto della “evidenza”.
AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA RAVENNA RIMINI
FORLI PAVIA MILANO VICENZA TREVISO
CHIAMA 051 6447838
Suprema Corte di Cassazione
Sezione V Penale
Sentenza 4 aprile – 4 luglio 2017, n. 32023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente
Dott. ZAZA Carlo – Consigliere
Dott. SCOTTI Umberto – Consigliere
Dott. MORELLI Francesca – Consigliere
Dott. CATENA Rossell – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino;
avverso la sentenza emessa ai sensi dell’articolo 425 c.p.p., in data 29/09/2016 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Avellino, con cui (OMISSIS) veniva prosciolto per non aver commesso il fatto dal reato di cui all’articolo 490 c.p., in relazione all’articolo 476 c.p..; in (OMISSIS);
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Corasaniti Giuseppe, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento;
udito per l’imputato il difensore di fiducia, Avv.to (OMISSIS), che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
- Con il provvedimento impugnato il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Avellino dichiarava non doversi procedere ex articolo 425 c.p.p. nei confronti di (OMISSIS) per non aver commesso il fatto, in relazione al reato di cui all’articolo 490 c.p., in relazione all’articolo 476 c.p., poiche’, avendo proposto ricorso al Giudice del Lavoro di Avellino avverso un provvedimento disciplinare irrogato a suo carico e, nell’ambito del procedimento instaurato, avendo presentato, tramite il suo difensore, al Giudice del Lavoro, istanza di sospensione della sanzione disciplinare, si recava nella mattina del 03/04/2013 presso la cancelleria del Giudice del Lavoro di Avellino e prendeva cognizione del provvedimento emanato dal giudice, che rigettava la richiesta di sospensione, e pronunciava, nei confronti del cancelliere (OMISSIS), la seguente espressione “perche’ non lo strappiamo”, si recava nuovamente nella predetta cancelleria il pomeriggio del 03/04/2013 e, dopo aver visionato nuovamente il predetto provvedimento, avendo avuto contezza dell’esatta collocazione del fascicolo, dopo essersi nuovamente allontanato, faceva ritorno nel predetto ufficio, sottraendo dal fascicolo il provvedimento emanato dal Giudice del Lavoro, ed in tal modo distruggeva, sopprimeva o occultava un atto pubblico; in (OMISSIS).
- Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino ricorre per violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), in relazione all’articolo 425 c.p.p., articolo 192 c.p.p., comma 2 e articoli 476 e 490 c.p.p., in quanto il giudicante avrebbe travalicato i limiti cognitivi stabiliti per l’udienza preliminare, avendo valutato i dati probatori offerti dal pubblico ministero non in riferimento all’aspetto prognostico dell’insostenibilita’ dell’accusa in giudizio o dell’impossibilita’ di integrare il compendio probatorio, bensi’ nella non consentita prospettiva della loro idoneita’ ad affermare od escludere la colpevolezza dell’imputato; la sentenza risulterebbe, inoltre, del tutto sfornita di motivazione in ordine all’insostenibilita’ dell’accusa in giudizio nei confronti dell’imputato ed all’insuscettibilita’ del compendio probatorio a subire mutamenti nella fase dibattimentale. In particolare, il giudice sarebbe entrato nel merito della valutazione delle singole prove e dei singoli indizi acquisiti nel corso delle indagini preliminari, pervenendo ad una vera e propria sentenza di assoluzione nel merito, precludendo alla futura assunzione delle prove in dibattimento la possibilita’ di dipanare i presunti punti oscuri della vicenda. Dalle risultanze investigative, infatti, era emerso che il (OMISSIS) gia’ nella mattina del 03/04/2013 si fosse recato presso la cancelleria del giudice del lavoro e, appreso del provvedimento a lui sfavorevole, avesse chiesto al cancelliere (OMISSIS) di strapparlo, quindi nel primo pomeriggio era tornato presso la cancelleria chiedendo di nuovo di poter visionare il fascicolo, poi si era allontanato dalla stanza, all’interno della quale, tuttavia, veniva di nuovo sorpreso poco dopo, come dichiarato dall’addetta alle pulizie e da una funzionaria della cancelleria; ne consegue che in dibattimento avrebbero dovuto essere esaminati la dott.ssa (OMISSIS) – che aveva invitato il (OMISSIS) ad allontanarsi, chiedendo all’addetta alle pulizie di chiudere a chiave la stanza -, il commesso (OMISSIS) – che era in compagnia del (OMISSIS), insieme al quale si era allontanato prendendo l’ascensore, mentre il (OMISSIS) si era diretto verso le scale – e la (OMISSIS) – che aveva visto il (OMISSIS) allontanarsi con il (OMISSIS) e poi lo aveva di nuovo visto, dopo poco, nell’anticamera della stanza n. (OMISSIS). Pur avendo il giudice qualificato serio il quadro indiziario costituito dall’essere tornato il (OMISSIS), dopo essersi allontanato con il commesso (OMISSIS), presso la stanza della cancelleria dov’era custodito il fascicolo, ha qualificato detta circostanza non univocamente significativa del fatto che il (OMISSIS) si sarebbe introdotto nella stanza della cancelleria appropriandosi del fascicolo, in tal modo travalicando i limiti del suo potere, esprimendo una valutazione prognostica di merito circa l’innocenza dell’indagato, e non una valutazione sui possibili sviluppi dell’accusa in sede dibattimentale, pur in presenza di un quadro indiziario valutato serio. Il Giudice dell’udienza preliminare, infatti, dopo aver affermato che gi elementi offerti dalla pubblica accusa non possiedono le caratteristiche previste dall’articolo 192 c.p.p., comma 2, avrebbe postulato in maniera contraddittoria un unico serio indizio a carico dell’imputato, giudicandolo inconferente, senza motivare in ordine all’impossibilita’ di un successivo approfondimento dibattimentale.
Inoltre, il Giudice dell’udienza preliminare si sarebbe spinto ad affermare l’inesistenza di una causale in funzione rafforzativa della valenza degli indizi, ritenendo che il (OMISSIS) avesse subito un danno dalla distruzione del provvedimento del giudice del lavoro, in quanto egli avrebbe conseguito in ritardo la sospensione del provvedimento disciplinare impugnato, senza considerare che gli sviluppi favorevoli all’imputato si sarebbero realizzati in un momento cronologicamente successivo rispetto alla consumazione del reato, ossia in data 03/04/2013, allorche’ il (OMISSIS) aveva avuto conoscenza di un provvedimento a lui sfavorevole emesso dal giudice del lavoro, per cui la causale della condotta deve riferirsi a detto momento storico, dovendosi far coincidere con l’intento di far sparire un provvedimento sfavorevole, non potendo il (OMISSIS), in quella fase, avere alcuna certezza di un successivo provvedimento, intervenuto in una successiva fase procedimentale, a seguito di una nuova istanza; detto elemento, al contrario, corroborerebbe il gesto del (OMISSIS) che, dopo la distruzione del primo provvedimento del Giudice del lavoro, aveva riproposto l’istanza nel tentativo di ottenere una seconda pronuncia a se’ favorevole, come poi di fatto verificatosi.
- In data 24/03/2017 e’ stata depositata in cancelleria memoria difensiva nell’interesse del (OMISSIS), con cui si richiede l’inammissibilita’ o il rigetto del ricorso del Procuratore della Repubblica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
- Non vi e’ dubbio che la sentenza impugnata sia connotata da una evidente componente di merito, palesandosi come eccentrica dalla tipologia di sentenza di impianto esclusivamente processuale, schema accreditato dalla giurisprudenza di legittimita’ piu’ volte richiamata in ricorso.
Tuttavia un’analisi dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale relativamente alla sentenza ex articolo 425 c.p.p., consente di comprendere l’esito dei piu’ recenti orientamenti espressi da questa Corte regolatrice sul punto.
Senza dubbio, l’udienza preliminare costituisce uno snodo fondamentale del procedimento penale, in cui il controllo giurisdizionale sull’esercizio dell’azione penale ha una diretta influenza tanto sulle garanzie di difesa dell’imputato quanto sulle esigenze di economia processuale, risultando, pertanto, essenziale definire la portata del concetto di “filtro”, con cui si qualifica, tradizionalmente, l’udienza preliminare, corrispondendo ad un ampliamento dei poteri riconosciuti in capo al giudice un inevitabile effetto deflattivo dello sviluppo dibattimentale.
Il legislatore del 1988, nella sua intenzione di creare un momento processuale, successivo all’esercizio dell’azione penale, che fungesse da filtro rispetto ad imputazioni azzardate e consentisse, cosi’, di evitare dibattimenti inutili, nel parallelo intento di non replicare la figura del giudice istruttore, inconciliabile con il modello accusatorio, aveva privilegiato l’esigenza di prevedere un controllo giurisdizionale, che, nel delibare sul fondamento dell’accusa, non si traducesse in un intervento cosi’ penetrante da assumere compiti di supplenza rispetto alle lacune nei risultati delle indagini svolte dal pubblico ministero o alle carenze nell’esercizio della attivita’ difensiva. Ne era derivata, quindi un’udienza in cui la sola innocenza evidente dell’imputato, per il ricorrere di una delle cause assolutorie, consentiva al giudice dell’udienza preliminare di pronunciare sentenza di non luogo a procedere, rendendosi, quindi, impossibile il proscioglimento dell’imputato in quelle ipotesi per le quali sarebbe stata, invece, ammessa l’archiviazione a norma dell’articolo 125 disp. att. c.p.p..
Il legislatore, quindi, e’ intervenuto, dapprima con la L. n. 105 del 1993, quindi con la L. n. 479 del 1999, dettando nuove regole che hanno modificato profondamente la fisionomia strutturale dell’udienza preliminare, attribuendo al giudice nuovi e piu’ penetranti poteri istruttori e valutativi, come delineati dall’articolo 421-bis c.p.p. e articolo 422 c.p.p., comma 1, quindi prevedendo tra i presupposti legittimanti la sentenza di non luogo a procedere, la insufficienza, contraddittorieta’ o comunque non idoneita’ degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa in giudizio.
La Corte Costituzionale, a sua volta, nella sentenza n. 335 del 2002, ha affermato che “il nuovo articolo 425 chiama il giudice a una valutazione di merito sulla consistenza dell’accusa, consistente in una prognosi sulla sua possibilita’ di successo nella fase dibattimentale”.
Sulla scia di tali affermazioni di principio, le Sezioni Unite hanno osservato che, “per effetto delle innovazioni introdotte con la L. 16 dicembre 1999, n. 479, l’udienza preliminare ha subito una profonda trasformazione sul piano sia della qualita’ e quantita’ di elementi valutativi che vi possono trovare ingresso, sia dei poteri correlativamente attribuiti al giudice, cui ha corrisposto, quanto alla determinazione conclusiva, un apprezzamento del merito ormai privo di quei caratteri di sommarieta’ che prima della riforma erano tipici di una delibazione tendenzialmente circoscritta allo stato degli atti” (Sez. U, sentenza n. 31312 del 26/06/2002, D’Alterio, Rv. 222043). Nella successiva sentenza n. 39915 del 30/10/2002, Vottari, Rv. 222602, le stesse Sezioni Unite, investite della questione concernente i rapporti fra rinvio a giudizio e giudizio di gravita’ indiziaria a fini cautelari, hanno, poi, evidenziato che, “pur essendo innegabile che, all’interno di un disegno frammentario del legislatore, gli strappi acceleratori verso un vero e proprio giudizio di merito, rispetto all’originario carattere di momento di impulso meramente processuale, hanno influito sulla struttura dell’udienza preliminare, la regola di diritto per il rinvio a giudizio resta tuttavia qualificata dalla peculiarita’ dell’oggetto della valutazione e del correlato metodo di analisi
AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA RAVENNA RIMINI
FORLI PAVIA MILANO VICENZA TREVISO
CHIAMA 051 6447838
Il radicale incremento dei poteri di cognizione e di decisione del giudice dell’udienza preliminare, pur legittimando quest’ultimo a muoversi implicitamente anche nella prospettiva della probabilita’ di colpevolezza dell’imputato, non lo ha tuttavia disancorato dalla fondamentale regola di giudizio per la valutazione prognostica, in ordine al maggior grado di probabilita’ logica e di successo della prospettazione accusatoria ed all’effettiva utilita’ della fase dibattimentale, di cui il legislatore della riforma persegue, espressamente, una significativa deflazione. Di talche’, gli epiloghi decisionali dell’udienza preliminare, quanto ai casi che risultino allo stato degli atti aperti a soluzioni alternative, si ricollocano specularmene nel solco delle coordinate gia’ tracciate dall’articolo 125 disp. att. c.p.p., per l’archiviazione, come logico completamento della riforma introdotta con la L. 8 aprile 1993, n. 105, recante la soppressione del presupposto della “evidenza”.
- Sulla scia delle affermazioni di principio espresse dalle Sezioni Unite, la giurisprudenza delle sezioni semplici e’ a lungo rimasta ancorata ad una lettura della disciplina dell’udienza preliminare secondo cui la decisione demandata al giudice mantiene, anche a seguito della novella del 1999, natura processuale e non di merito, precisandosi che il criterio di valutazione per il giudice non sia l’innocenza dell’imputato, ma l’inutilita’ del dibattimento, anche in presenza di elementi di prova contraddittori od insufficienti, di talche’ il giudice deve pronunziare sentenza di non luogo a procedere solo quando sia ragionevolmente prevedibile che gli stessi siano destinati a rimanere tali all’esito del giudizio (Sez. 5, sentenza n. 41162 del 19/06/2014, P.M. in proc. L., Rv. 262109; Sez. 6, n. 33921 del 17/07/2012, Rolla, Rv. 253127; Sez. 2, n. 48831 del 14/11/2013, Maida, Rv. 257645).
Detto indirizzo giurisprudenziale, che puo’ essere considerato maggioritario, risulta anche di recente ribadito da Sez. 5, n. 26756 del 26/02/2016, Miglietta, Rv. 267189 – in cui e’ stato affermato che, attesa la funzione di “filtro” svolta dall’udienza preliminare, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il giudice deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi probatori acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque inidonei a sostenere l’accusa in giudizio, esprimendo un giudizio prognostico circa l’inutilita’ del dibattimento, senza poter formulare un giudizio sulla colpevolezza dell’imputato – e da Sez. 2, n. 15942 del 07/04/2016, e altro, Rv. 266443 che ha ribadito come il giudice debba valutare, ai fini della sentenza ex articolo 425 c.p.p., sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in dibattimento, senza poter effettuare una complessa ed approfondita disamina del merito del materiale probatorio, ne’ formulare un giudizio sulla colpevolezza dell’imputato, essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui gli elementi di prova acquisiti a carico di quest’ultimo si prestino a valutazioni alternative, aperte o, comunque, tali da poter essere diversamente valutati in dibattimento anche alla luce delle future acquisizioni probatorie.
- In epoca recente, tuttavia, la giurisprudenza di questa Corte regolatrice si e’ discostata dall’orientamento tradizionale, inaugurando un filone di arresti che, ha, in sostanza, riconosciuto alla valutazione del giudice dell’udienza preliminare la duplice natura processuale e di merito.
Si e’, quindi, affermato il principio secondo cui, nel delibare la legittimita’ dell’esercizio dei poteri decisori da parte del giudice dell’udienza preliminare, si deve prescindere da distinzioni astratte tra valutazioni processuali e valutazioni di merito, e si deve, piuttosto, avere riguardo – cosi’ come per le decisioni emesse all’esito del dibattimento – alla completezza ed alla congruita’ della motivazione stessa, in relazione all’apprezzamento dell’aspetto prognostico dell’insostenibilita’ dell’accusa in giudizio, sotto il profilo della insuscettibilita’ del compendio probatorio a subire mutamenti nella fase dibattimentale (Sez. 5, sentenza n. 2516 del 14/09/2016, dep. 18/01/2017, P.M. in proc. Belotti, Rv. 269009; Sez. 6, n. 17385 del 24/02/2016, Tali e altri, Rv. 267074; Sez. 6, sentenza n. 17951 del 13/10/2015, dep. 29/04/2016, P.M. P.C. in proc. Barone ed altri, Rv. 267310; Sez. 6, sentenza n. 3726 del 29/09/2015, dep. 27/01/2016, Digaetano, Rv. 266132; Sez. 6, sentenza n. 376 del 29/09/2015, Sez. 6, sentenza n. 48928 del 11/11/2015, Fascetto, Rv. 265478).
E’ stato, pertanto, espressamente affermato come non possa essere condivisa, in diritto, l’affermazione per la quale sarebbe preclusa al giudice, in esito alla udienza preliminare, ogni valutazione afferente la fondatezza nel merito della prospettazione accusatoria.
Cio’ in quanto, come argomentato dalla prima pronuncia di contenuto innovativo rispetto all’orientamento tradizionale – Sez. 6, n. 33763 del 30/04/2015, Quintavalle, Rv. 264427 – proprio a seguito della novella del 1999 la regola di giudizio della udienza preliminare implica la valutazione di esistenza di un corpo indiziario da qualificare come “serio” e, quindi, di una seria prospettiva di un risultato positivo per l’accusa nel dibattimento.
Il mutamento di prospettiva e’ basato sul comma aggiunto nel 1999 allo stesso articolo 425 c.p.p., che, soprattutto se letto rispetto al diritto vivente su cui si andava ad innestare, e’ testuale e funzionale all’ampliamento dell’ambito di valutazione del giudice per l’udienza preliminare, richiedendo la esistenza di un minimo probatorio e, quindi, l’apprezzamento di una consistenza dell’ipotesi di accusa: “il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio”.
La interpretazione letterale del comma aggiunto dell’articolo 425 c.p.p., implica che la preclusione al rinvio a giudizio e’ conseguenza innanzitutto della “insufficienza” del materiale probatorio. Mentre l’espressione “elementi… contraddittori” potrebbe anche leggersi quale impossibilita’ di sviluppo dibattimentale, “elementi… insufficienti”, che certamente non esclude che possa esservi uno sviluppo dibattimentale, non significa altro che quello che e’ il suo immediato significato, ossia la scarsita’ del materiale probatorio.
Se, quindi, bastasse il carattere “aperto” degli elementi acquisiti, ovvero la possibilita’ che in dibattimento si raccolgano prove utili – che al momento dell’udienza preliminare non vi sono -, tale disposizione non avrebbe alcuna ragione d’essere, potendo disporsi il proscioglimento solo per i casi limite della accertata innocenza, delle imputazioni macroscopicamente impossibili e dei casi in cui il materiale a carico non giustifichi neanche la prospettazione di commissione del reato.
Quanto alla espressione “o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio”, appare evidente che la stessa, per come collocata nel contesto complessivo, non si raccorda a “insufficienza” o a “contraddittorieta’” per completarne il senso nel caso concreto, bensi’ impone che quando gli elementi siano sufficienti ed univoci, non si possa rinviare a giudizio nei casi in cui, pur a fronte di tali elementi, non vi sia alcuna prospettiva di ulteriore sviluppo per giungere alla prova piena del fatto.
A detto dato testuale si aggiungono, poi, altri elementi significativi: la disposizione di cui all’articolo 421 bis c.p.p., che, disciplinando l’ordinanza per l’integrazione delle indagini, implica la completezza delle indagini stesse, ossia la necessita’ di acquisire un quadro probatorio minimo per il rinvio a giudizio; la regolamentazione dei poteri di integrazione probatoria di cui all’articolo 422 c.p.p., che possono essere esercitati al solo fine di giungere al proscioglimento.
La necessita’ di completamento delle indagini ha ragione d’essere solo se, a fronte di elementi a carico insufficienti, il giudice sia tenuto al proscioglimento. Se non fosse necessario ottenere tale quadro probatorio minimo non vi sarebbe, pertanto, necessita’ della integrazione delle indagini.
Ne consegue che la duplice esigenza, di evitare l’inutile prosecuzione di procedimenti fondati su basi poco consistenti e di realizzare un effetto deflattivo di dibattimenti superflui, non puo’ che incidere sulla natura della sentenza di cui all’articolo 425 c.p.p., qualificandola come sentenza di merito su di un aspetto processuale.
Cio’ significa che il giudice e’ chiamato ad una valutazione sulla sostanza degli elementi dedotti dal pubblico ministero a sostegno della richiesta ex articolo 416 c.p.p., eventualmente integrati ai sensi degli articoli 421-bis e 422 c.p.p., dunque ad espletare un giudizio di merito, e, nondimeno, tale giudizio ha ad oggetto, non la fondatezza dell’accusa – cioe’ la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato (salvo il caso in cui essa sia evidente) -, bensi’ la capacita’ di siffatti elementi – perche’ sufficienti, non insanabilmente contraddittori o idonei – di dimostrare la sussistenza di una minima probabilita’ che, all’esito del dibattimento, sia affermata la colpevolezza dell’imputato.
In altri termini, il giudice e’ tenuto a verificare che la piattaforma degli elementi conoscitivi, costituiti dalle prove gia’ raccolte e da quelle che potranno essere verosimilmente acquisite nello sviluppo processuale – secondo una valutazione prognostica ispirata a ragionevolezza -, sia munita di una consistenza tale da far ritenere probabile la condanna e da dimostrare, pertanto, l’effettiva, seppure potenziale, utilita’ del passaggio alla fase dibattimentale.
A detto piu’ recente orientamento il Collegio ritiene di aderire, valutando lo stesso piu’ coerente con la considerazione delle indicate esigenze di tutela della persona – al fine di evitare che chiunque possa essere sottoposto ad inutili ed onerose attivita’ processuali – e di deflazione della medesima attivita’ processuale sostanziando la funzione di filtro effettivo dell’udienza preliminare che, altrimenti, finirebbe per essere svilita a quella di mero passaggio cartolare, la cui utilita’ procedimentale, pertanto, non sarebbe facilmente ravvisabile.
- Venendo all’esame del caso concreto, alla luce dei principi esaminati, si deve ritenere che il giudice abbia fatto buon governo dei poteri esercitabili nella sede processuale rappresentata dall’udienza preliminare, avendo considerato la potenzialita’ dello sviluppo dibattimentale alla luce del contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti escussi a s.i.t..
In particolare, in sentenza si afferma come nessuno avesse visto il (OMISSIS) sottrarre dal fascicolo della causa di lavoro l’istanza difensiva in calce alla quale era stato vergato il provvedimento di rigetto, essendo costituito l’unico indizio serio a carico del (OMISSIS) dal fatto di essere stato visto, dopo essersi allontanato in un primo momento dai locali della cancelleria con il commesso (OMISSIS), da solo nell’anticamera di accesso alle stanze della cancelleria, circostanza non univocamente significativa del fatto che egli vi si fosse introdotto e si fosse, quindi, appropriato del documento.
A fronte di detto passaggio motivazionale, il pubblico ministero, in sostanza, ha basato l’argomentazione principale del ricorso sul fatto che in dibattimento avrebbero dovuto essere esaminati la dott.ssa (OMISSIS) – che aveva invitato il (OMISSIS) ad allontanarsi, chiedendo all’addetta alle pulizie di chiudere a chiave la stanza -, il commesso (OMISSIS) – che era in compagnia del (OMISSIS), insieme al quale si era allontanato prendendo l’ascensore, mentre il (OMISSIS) si era diretto verso le scale – e la (OMISSIS), addetta alle pulizie – che aveva visto il (OMISSIS) allontanarsi con il (OMISSIS) e poi lo aveva di nuovo visto, dopo poco, nell’anticamera della stanza n. (OMISSIS).
La doglianza, tuttavia, appare priva di un logico sviluppo a sostegno del ricorso, in quanto, essendo incontestato il contenuto delle dichiarazioni rese dai citati soggetti escussi a s.i.t., non si comprende in che senso l’evoluzione dibattimentale avrebbe potuto determinare un quadro probatorio di impianto contenutistico diverso da quelli rappresentato, atteso che, non avendo il pubblico ministero indicato alcuna ragione per considerare inattendibili i detti soggetti, non appare chiaro in base a quale previsione gli stessi, una volta esaminati quali testi i dibattimento, avrebbero dovuto affermare circostanze diverse da quelle indicate, pervenendosi, quindi, alla individuazione di specifici elementi a carico del (OMISSIS), allo stato ritenuto insussistenti dal giudice e non prevedibilmente acquisibili, in base ad una motivazione che non presenta profili di illogicita’.
Ne consegue pertanto, la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso del pubblico ministero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica.
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Originally posted 2020-04-26 10:55:10.