DOLO REATO PEDOPORNOGRAFIA   non essendo necessaria la finalità di divulgazione.

415 BIS CPP DIFESA
415 BIS CPP DIFESA

DOLO REATO PEDOPORNOGRAFIA

DOLO REATO PEDOPORNOGRAFIA   non essendo necessaria la finalità di divulgazione.

Quanto al profilo del dolo del reato, esso è, parimenti manifestamente infondato, sul rilievo che, stante la natura di dolo generico, Sez. 3, n. 40437 del 17/01/2018, A, Rv. 274059 – 01), la prova del dolo del reato di detenzione di materiale pedopornografico, di cui all’art. 600-quater c.p., può desumersi dal solo fatto che quanto scaricato sia stato collocato in supporti informatici diversi (Sez. 3, n. 48175 del 15/09/2017, B., Rv. 271150 – 01), non essendo necessaria la finalità di divulgazione.

DOLO REATO PEDOPORNOGRAFIA   non essendo necessaria la finalità di divulgazione.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE – SENTENZA 10 giugno 2019, n.25558 – Pres. Liberati – est. Gai

all’indomani delle modifiche legislative di cui alla L. n. 38 del 2006, il reato di cui all’art. 600-quater c.p. può configurarsi con due condotte: il procurarsi ed il detenere.

Prima della riforma, la norma puniva le condotte, tra loro alternative, del procurarsi, che implica qualsiasi modalità di procacciamento compresa la via telematica, e del disporre, che implica un concetto più ampio della detenzione, allo scopo di rendere la norma sicuramente applicabile anche al possesso di immagini pedopornografiche ottenute mediante l’accesso a siti internet opportunamente protetti. Tutte le attività, telematiche o non, idonee a fare ottenere il materiale pedopornografico al detentore integravano la nozione del procurarsi.

DOLO REATO PEDOPORNOGRAFIA   non essendo necessaria la finalità di divulgazione.

Ora la fattispecie prevede due modalità della condotta e segnatamente il procurarsi e il detenere. Detiene il materiale pedopornografico colui che in precedenza se l’è procurato. Non v’è dubbio che le due forme con cui può manifestarsi detenere ed il procurarsi, anche se sembrano tra loro alternative, hanno tuttavia un elemento comune che è costituito dalla detenzione sia pure momentanea del materiale pedopornografico in capo a colui che se lo procura.

Dai principi dianzi esposti, emerge che non si tratta di due reati diversi, ma di due diverse modalità di perpetrazione del medesimo reato e quindi le due condotte non possono concorrere tra di loro. Esse hanno un elemento comune, che è costituito dalla disponibilità ossia dalla detenzione del materiale pedopornografico. La condotta di procurarsi si consuma al momento dell’accesso sulla rete mentre quelle di detenzione ha carattere permanente e si consuma nel momento in cui perde la disponibilità – di norma – con il sequestro. Invero, il comportamento di colui il quale, dopo essersi procurato materiale pedopornografico, lo detiene, configura un reato commissivo permanente la cui consumazione inizia con il procacciamento del materiale e si perpetua per tutto il tempo in cui permane in capo all’agente la disponibilità del materiale e, quindi, l’illiceità della condotta (Sez. 3, n. 38221 del 25/05/2017, F., Rv. 270994 – 01; Sez. 3, n. 15719 del 23/02/2016, Belloni, Rv. 266581).

reato pedopornografia
ART 600 TER CP
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1. 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2. 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Nel caso in esame, il reato si è consumato al momento dell’accertamento e del sequestro avvenuto il 10/04/2008, momento nel quale è cessata la permanenza, a nulla rileva stabilire, come ritiene il ricorrente, il momento nel quale i file sarebbe stati scaricati, momento che rileverebbe nel caso di contestazione, ma non rileva nel caso de quo, di procacciamento. Tenuto conto del termine di cui agli artt. 157 – 161 c.p.p., la prescrizione del reato è maturata al 10/10/2015, in epoca successiva alla pronuncia della sentenza in grado di appello.

REATI CONTRO LA PERSONA – Diffamazione – Diffamazione commessa con il mezzo della stampa

Ora, rammenta il Collegio che, in presenza di un ricorso inammissibile, è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119). Un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, ‘non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p.’ (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi).

  1. Tale è il ricorso con riguardo agli altri motivi che sono inammissibili per manifesta infondatezza/genericità.

Di carattere prettamente fattuale, è il secondo motivo di ricorso con cui si censura la condanna dell’imputato per la detenzione del materiale pedopornografico. Ed invero, oltre a riprodurre le medesime argomentazioni già esposte dinanzi ai giudici di merito, e da quei giudici vagliate e correttamente disattese, la censura in punto affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 600 quater c.p., più che volta a denunciare vizi riconducibili al disposto di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), mira a sollecitare nuovamente una valutazione alternativa delle risultanze processuali non praticabile in questa sede (S.U. n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv 226074).

La motivazione della sentenza di appello, a sostegno della affermazione della responsabilità, non presta il fianco a censure di illogicità e/o contraddittorietà.

La Corte d’appello ha, infatti, espressamente richiamato la sentenza di primo grado che, sul punto affermazione della responsabilità, aveva accertato la detenzione del suddetto materiale, rinvenuto in casa dell’imputato su supporti informatici (CD), dallo stesso scaricato dalla rete e masterizzato su detti supporti. In tale ambito, i giudici del merito hanno chiarito, in modo congruo, che, attraverso indagini di natura tecnica (cfr. pag. 2 sentenza Tribunale), la p.g. operante aveva dapprima accertato la condivisione di alcuni files pedopornografici del CD da parte di utenti connessi attraverso un server italiano, utenti tra cui compariva l’indirizzo IP 87.4.88.198, che risultava intestato al ricorrente, accertamento che si completava con il sequestro, presso la di lui abitazione, del materiale scambiato e detenuto sui supporti informatici di cui si è detto. Quanto al contenuto, alcun dubbio sulla natura pedopornografica delle immagini che ritraevano minori in pose che mettevano in evidenza le parti intime ed erano intenti ad intrattenere rapporti sessuali con adulti (consulenza tecnica G. ).

Il percorso logico attraverso il quale i Giudici del merito sono pervenuti all’affermazione della responsabilità è pertanto immune da vizio logico ed è conforme a diritto. A fronte di ciò il ricorrente sollecita una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in questa sede, e, per altro verso, non si confronta direttamente e specificatamente con il ragionamento dei giudici del merito che hanno ritenuto provata la detenzione sul rilievo del rinvenimento del materiale contenuti nei CD, materiale che proveniva da file di condivisione attraverso internet, e, in punto accertamento della minore età dei soggetti ritratti, argomentata sulla scorta di quanto emerso dalla consulenza, giudizio di fatto che non appare manifestamente infondato.

Manifestamente infondato è l’ulteriore profilo di censura con riguardo al rigetto della richiesta di perizia, avanzata dall’imputato in sede di richiesta di giudizio abbreviato condizionato, respinto dal giudice, a cui aveva fatto seguito la richiesta di essere giudicato con il rito abbreviato ‘secco’, sicché non può ora dolersi, il ricorrente, a fronte della scelta di essere giudicato ex art. 438 c.p.p., comma 1, del mancato espletamento della perizia per accertare l’età dei soggetti ritratti.

Quanto al profilo del dolo del reato, esso è, parimenti manifestamente infondato, sul rilievo che, stante la natura di dolo generico, Sez. 3, n. 40437 del 17/01/2018, A, Rv. 274059 – 01), la prova del dolo del reato di detenzione di materiale pedopornografico, di cui all’art. 600-quater c.p., può desumersi dal solo fatto che quanto scaricato sia stato collocato in supporti informatici diversi (Sez. 3, n. 48175 del 15/09/2017, B., Rv. 271150 – 01), non essendo necessaria la finalità di divulgazione. L’imputato deteneva in materiale in contestazione su supporti informatici scaricati dalla rete internet mediante programmi di condivisione.

  1. Di carattere generico è il motivo sul trattamento sanzionatorio, lamentandosi genericamente la violazione degli artt. 132 e 133 c.p. e il vizio di motivazione.

Deve rammentarsi che l’obbligo della motivazione in ordine alla entità della pena irrogata deve ritenersi sufficientemente osservato qualora il giudice dichiari di ritenere ‘adeguata’ o ‘congrua’ o ‘equa’ la misura della pena applicata o ritenuta applicabile nel caso concreto, la scelta di tali termini, infatti, è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia tenuto conto, intuitivamente e globalmente, di tutti gli elementi previsti dall’art. 133 c.p., principio che deve essere riaffermato nel caso in cui, come quello in esame, la misura della pena irrogata è stata esplicitamente applicata in misura sotto la media edittale che consente di ritenere adeguata la motivazione mediante richiamo ad espressioni del tipo ‘pena congrua’, ‘pena equa’ o ‘congruo aumento’, come pure il richiamo alla gravita del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv 256197; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356). La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 c.p..

PROVA DEL DOLO

VALUTAZIONE DEL DOLO

ANDRA VALUTATO “il concreto comportamento tenuto dal soggetto” ricavando la volontà di diffondere, ad esempio, dalla “circostanza che il soggetto, dopo averli completati, sia solito inserire i file nella cartella di condivisione” e, al contrario, la volontà di non diffondere nel caso di “chi sia solito non mettere in condivisione i file completati”. Altrimenti opinando si perverrebbe, anche in questo caso, ad “una sorta di presunzione iuris et de iure di volontà di diffusione o una sorta di responsabilità oggettiva, fondate esclusivamente sul fatto che, per procurarsi il file, il soggetto sta usando un determinato programma di condivisione e non un programma o un metodo diversi I supremi giudici concludono infine che anche qualora “si ritenesse possibile una diffusione prima che il file sia stato completato ed inserito nella cartella dei file condivisi, e cioè quando esso, pur essendo già parzialmente leggibile, sia ancora in fase di scaricamento, l’esistenza del dolo esigerebbe comunque la prova rigorosa che il soggetto era consapevole che il programma avrebbe iniziato automaticamente la condivisione al raggiungimento di una certa dimensione del file. Non sarebbe quindi sufficiente […] che il soggetto abbia dimestichezza con i computer o conosca genericamente il programma in questione, ma occorrono elementi tali da poter presumere che lo stesso sia a conoscenza anche di questa specifica funzione di condivisione automatica”.

il delitto di detenzione consapevole di materiale pedopornografico è un reato commissivo e permanente, “la cui consumazione inizia con il procacciamento di materiale e si protrae per tutto il tempo in cui permane all’agente la disponibilità del materiale” (così Sez. 3, n. 22043 del 21/4/2010, R. Rv.247635) e l’elemento soggettivo, costituito dal dolo diretto, consiste nella volontà di procurarsi o detenere materiale pedopornografico (in tal senso Sez. 3, n. 41067 del 20/9/2007, P.M. in proc. Silvestrini, Rv. 238079, nella fattispecie, la volontà di detenzione era stata ritenuta integrata nel rinvenimento di “files” pornografici scaricati e salvati nel computer dell’imputato benché successivamente lo stesso avesse cancellato parte di essi). Risulta poi principio pacifico che integra la fattispecie la condotta consistente nel procurarsi materiale pedopornografico scaricandolo tramite collegamento in internet (cosiddetta operazione di “download”) (come espressamente indicato da Sez.3, n. 41570 del 20/9/2007, Martelli, Rv. 237999). Sotto il profilo oggettivo, l’orientamento della giurisprudenza è abbastanza ampio nel ritenere riferibile la detenzione al soggetto agente anche in assenza di un collegamento diretto con la res, dovendosi avere a riguardo alla disponibilità della cosa detenuta, più che all’utilizzo materiale della stessa. Questo vale per le detenzione di oggetti materiali del reato quali, ad esempio, le sostanze stupefacenti e le armi (ad esempio, vedi Sez. 4, n. 47472 del 13/11/2008, P.G. in proc. Mara, Rv. 242389, che ha affermato che la detenzione non implica necessariamente un contatto fisico immediato con la droga, ma va intesa come disponibilità di fatto di essa) ed anche in riferimento alla fattispecie de qua, avendo la giurisprudenza chiarito che la disponibilità del materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale del minori deve essere intesa come possibilità di libera utilizzazione di detto materiale, senza che ne sia necessario l’effettivo uso (Cfr. Sez. 5, n. 36094 del 27/9/2006, Fantone, Rv. 235488, che ritenne immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva ritenuto sussistente il reato in questione nella detenzione di materiale pedopornografico, conservato in un vecchio quaderno, custodito in un armadio di cui era, comunque, garantito l’accesso in ogni tempo). Per quanto attiene al profilo soggettivo, l’inclusione nella fattispecie dell’avverbio “consapevolmente”, mira proprio ad evitare che, avuto a riguardo all’utilizzo delle nuove tecnologie, venga ad incorrere nella sanzione penale la mera utilizzazione di un computer che, collegandosi in rete, in conseguenza di errori di digitazioni o per l’invasione di virus Trojans od altri virus analoghi, si trovi ad aver scaricato files di contenuto illecito senza consapevolezza, non avendo magari neppure le abilità tecnico-informatiche per avvedersene.

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Originally posted 2020-02-18 11:06:32.