CORTE CONTI EMILIA ROMAGNA PRESCRIZIONE DANNO ERARIALE DEL MEDICO Corte dei Conti  

CORTE CONTI EMILIA ROMAGNA PRESCRIZIONE DANNO ERARIALE DEL MEDICO
Corte dei Conti

 

Emilia-Romagna

 

 

AFFRETTATI URGENTE SUBITO CHIAMA NON ASPETTARE 051 6447838

 

Sezione Giurisdizionale

Argomenta che il Tribunale del riesame avrebbe confermato la sussistenza delle esigenze cautelari senza valutare in maniera adeguata la concretezza ed attualita’ delle stesse ne’ tenuto conto che l’ordinanza cautelare era stata annullata con riferimento al reato contestato al capo c) dell’imputazione provvisoria; la motivazione sarebbe, poi, apparente in ordine al pericolo di inquinamento probatorio e non terrebbe conto della mancata fissazione della data di scadenza della misura in relazione alle indagini da compiere; il Tribunale, inoltre, avrebbe ritenuto, con motivazione insufficiente, sussistere il pericolo di fuga evincendolo solo dalla gravita’ del titolo di reato per cui si precede.

Sentenza 24 giugno – 20 agosto 2015, n. 106

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE Emilia Romagna

composta dai seguenti magistrati:

dott. Luigi di Murro – Presidente

dott. Francesco Pagliara – Consigliere

dott. Massimo Chirieleison – Consigliere relatore

VISTI il regio decreto 13 agosto 1933, n.1038 ed il D.L. 15 novembre 1993, n.453, convertito dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19;

VISTI gli atti ed i documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del giorno 24 giugno 2015, con l’assistenza del Segretario Sig.ra Stefania Brandinu, il relatore, consigliere Massimo Chirieleison, il Pubblico ministero rappresentato in udienza dal Sostituto Procuratore generale dr. Filippo Izzo, l’avvocato Beatrice Giovanna Donvito su delega dell’avvocato Michele Tavazzi per il convenuto;

AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA REATI CONTRO PATRIMONIO

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. R.G. 44022/R, proposto ad istanza del Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna della Corte dei Conti nei confronti di:

D.D., nato a OMISSIS, residente in OMISSIS, rappresentato, assistito e difeso, dall’avv. Michele Tavazzi del Foro di Bologna (c.f. TVZMHL73H15A944B), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, via della Zecca n. 1.

Svolgimento del processo

  1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in segreteria il 13 novembre 2014, la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Emilia Romagna conveniva in giudizio il dott. D.D., dirigente medico in servizio, anche all’epoca dei fatti, presso la OMISSIS (nel seguito, per brevità, anche solo “omissis”), contestando al medesimo che il detto Ente pubblico era stato indotto a corrispondere alla sig.ra OMISSIS, paziente ricoverata presso l’indicata Divisione per sottoporsi ad intervento chirurgico di “osteotomia valgizzante al ginocchio destro”, la somma di Euro 38.000,00 “per la definizione transattiva di una asserita vicenda di malpractice sanitaria”.

2. I fatti per cui è causa, prendono avvio dalla consulenza tecnica medico-legale disposta dal pubblico ministero nel procedimento penale R.G.N.R. n. 16107/07 (allo stato definito con sentenza di non luogo a procedere nei confronti del dott. D.D.), in occasione dell’operazione chirurgica del 24 settembre 2007 nella quale il dott. D. sottoponeva la sig.ra OMISSIS (a cui era stato diagnosticato un varismo bilaterale dell’asse femore-tibiale) ad un intervento di osteotomia tibiale valgizzante interessante il ginocchio sinistro anziché il controlaterale.

3. L’odierna azione di responsabilità erariale trae origine dal fatto che il menzionato intervento si sarebbe comunque rivelato “inutile”, stante la circostanza che il ginocchio sinistro della paziente non presentava le medesime problematiche riscontrate nel destro e che ciò avrebbe cagionato, dunque, “lesioni personali gravi alla predetta” (cfr. atto di citazione, pag. 3 di 16).

4. A seguito della richiesta risarcitoria avanzata dalla sig.ra OMISSIS, il OMISSIS addiveniva, per il tramite del Loss Adjuster di riferimento della Compagnia Assicuratrice, ad una composizione bonaria della questione, implicante il riconoscimento, in favore della stessa, della somma di Euro 38.000,00, successivamente rimborsata dallo OMISSIS all’Assicurazione con mandato n. 594 del 25 novembre 2009.

5. Il convenuto si è costituito in giudizio, depositando memoria di comparsa e risposta.

5.1. La memoria difensiva eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità dell’azione per intervenuta prescrizione del diritto azionato.
5.2. Nel merito, l’infondatezza delle censure mosse all’operato del convenuto per insussistenza della colpa grave e conseguente assenza di responsabilità erariale in capo allo stesso.

6. Nel corso dell’udienza le parti hanno ribadito oralmente la sostanza delle argomentazioni svolte negli scritti già depositati.
Motivi della decisione

1. Il presente giudizio concerne la richiesta del risarcimento di un danno erariale indiretto, originato dal versamento della somma di Euro 38.000,00, a seguito della richiesta risarcitoria avanzata dalla sig.ra OMISSIS, all’OMISSIS in conseguenza della definizione transattiva di una vicenda di “malpractice” sanitaria.
2. L’OMISSIS, per il tramite del proprio Loss Adjuster, concludeva con la sig. OMISSIS un accordo transattivo, implicante l’esborso a favore di quest’ultima dell’importo pari a Euro 38.000,00. Il pagamento da parte dell’OMISSIS a favore del proprio Loss Adjuster è avvenuto con mandato n. 594 del 25.11.2009.

3. In via preliminare va affrontata l’eccezione di prescrizione dell’azione contabile.

Risulta essere stato emesso, da parte della Procura Regionale, invito a dedurre, ex art.  D.L. n. 453 del 1993, convertito in L. n. 19 del 1994, con contestuale costituzione in mora, ritualmente notificato ai convenuti.

Questa Sezione ritiene che non sia stato violato il termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 1, comma 2, L. n. 20 del 1994.

Come è noto, l’orientamento giurisprudenziale sull’identificazione del dies a quo della prescrizione del diritto dell’amministrazione al risarcimento del danno, in ipotesi di danno indiretto, ha avuto un’evoluzione altalenante ed è stata soggetta a rapida e drastica revisione.

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Se da un lato la sentenza a SS. RR. n. 3/2003 identifica il termine iniziale con la data in cui il debito nei confronti del terzo è divenuto certo, liquido ed esigibile in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza di condanna dell’ente o dell’esecutività della transazione, l’indirizzo suggerito dalla sentenza a SS. RR. n. 14/2011 appare, a giudizio della scrivente Sezione, maggiormente convincente. In questa pronuncia, intervenuta successivamente alla L. n. 69 del 2009 e, come tale, dotata di autorità e forza vincolante attenuata solamente dal “motivato dissenso”, si statuisce che debbano essere concettualmente distinti i profili del perfezionamento dell’obbligazione risarcitoria e quello della certezza ed attualità del danno, differenziando quindi i momenti in cui il risarcimento diventa esigibile (dal passaggio in giudicato della sentenza o dal conferimento dell’esecutività alla transazione) e in cui vi sia la concreta soddisfazione del terzo (dal pagamento effettivo della somma liquidata in sentenza o in transazione) con corrispondente riflesso negativo sulle risorse finanziarie pubbliche. In tal senso le SS.RR. identificano il dies a quo del decorso del termine prescrizionale con il momento della data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato, quando cioè il danno indiretto assume i caratteri di concretezza, attualità e irreversibilità con l’effettivo pagamento, e in prevenzione di una possibile azione d’ingiustificato arricchimento che si potrebbe profilare laddove l’azione verso il presunto responsabile fosse attivata prima del pagamento del titolo legittimante il terzo danneggiato e, in definitiva, del concreto depauperamento della Pubblica Amministrazione.

Si può quindi concordare con la recente pronuncia a SS.RR. n. 14/2011 individuando, nella fattispecie, il giorno da cui far decorrere il termine quinquennale, con la data del mandato n. 594 del 25.11.2009, in cui è avvenuto il pagamento da parte dell’OMISSIS a favore del proprio Loss Adjuster.

Ne consegue che con riferimento alla data del 24 settembre 2014, corrispondente al giorno dell’effettiva ricezione dell’invito a dedurre con contestuale costituzione in mora, il termine previsto dall’art. 1, comma II, L. n. 20 del 1994 appare rispettato non essendo, alla medesima data, ancora maturata la prescrizione.

Risolte le questioni preliminari, la Sezione affronta il merito della causa.

4. La domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento.

4.1. A giudizio del Collegio non sembra che la difesa abbia dedotto in giudizio specifiche argomentazioni che, in fatto, costituiscano elementi probatori tali da inficiare le contestazioni di parte attrice, limitandosi a sostenere, sul piano clinico e mediante affermazioni indimostrate, la correttezza del suo lavoro, la legittimità della scelta terapeutica e la conformità del proprio operato alle linee guida, tenuto conto delle condizioni cliniche del paziente.

4.2. Il convenuto, infatti, non ha supportato le proprie affermazioni, in base alle quali l’intervento terapeutico dallo stesso praticato sarebbe avvenuto nel pieno rispetto delle regole della migliore scienza medica, con un parere medico legale di un professionista esterno o con l’allegazione di articoli di quotate riviste medico-scientifiche da cui si possa dedurre che effettivamente l’intervento, rispondesse al rispetto delle leges artis dell’agire medico.

4.3. Pur essendo sufficienti le considerazioni che precedono, questo Collegio ritiene altresì che siano provati, per opera dell’attrice, gli elementi fondanti della responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto dei convenuti.

5. Trattandosi di danno erariale indiretto, il pagamento della somma a titolo di ristoro transattivo costituisce un presupposto di fatto sul quale il giudice contabile deve svolgere le sue considerazioni riguardo ai presupposti soggettivi e alla sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta dei convenuti e il danno arrecato all’amministrazione di appartenenza, onde procedere a un’autonoma valutazione sull’esistenza degli elementi della responsabilità contestata.

6. Per quanto riguarda la condotta tenuta dal medico convenuto, la Sezione prende atto che nell’ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 16107/07, è stata depositata consulenza tecnica medico-legale, disposta dal pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari, per i medesimi fatti posti a fondamento della contestazione di responsabilità amministrativa.

6.1. La completezza delle acquisizioni documentali, unita alla particolare attenzione che il consulente ha riservato alla problematiche concausali, consentono di affermare che, anche nel giudizio contabile, sia possibile la formazione di un convincimento motivato non soltanto giuridicamente ma anche scientificamente circa la portata lesiva della condotta del convenuto e gli effetti dannosi assunti per suo conto dall’ OMISSIS e dei quali si reclama, in questa sede, il ristoro.
6.2. Si possono richiamare, a tale riguardo, le conclusioni, alle quali giunge il consulente, prof. Giuseppe Fortugni in relazione alle criticità dell’intervento operatorio:

– gli accertamenti radiologici e la visita ortopedica del dicembre 2006 erano stati effettuati sul ginocchio destro. Tra l’altro la visita era stata eseguita proprio dal Dott. D.D.;

– all’anamnesi patologica recente effettuata il 24.09.2007, non vengono rilevati elementi obiettivi suggestivi di un quadro patologico a carico del ginocchio sinistro, solo segnalandosi la presenza di sintomatologia soggettiva all’ emirima interna alla palpazione;

– non risultano eseguiti accertamenti radiologici al ginocchio sinistro precedenti l’intervento chirurgico;

– anche la diagnosi di ginocchio varo bilaterale, non trova conferma nella documentazione disponibile, se non nella diagnosi di dimissione;

– risulta sottoscritta da parte della signora OMISSIS una generica liberatoria “all’innesto/trapianto osseo” per “osteotomia valgizzante ginocchio destro”, oltre a consenso per esecuzione di intervento chirurgico per “ginocchio destro varo artrosico” e non già per il sinistro;

– in sede pre-operatoria, la Sig.ra OMISSIS non venne neppure sottoposta ad un ulteriore e più aggiornato esame radiografico che attestasse la patologia riscontrata in data 11.12.2006.

6.3. Nelle considerazioni del consulente, emerge, in primo luogo, un chiaro giudizio di difformità, rispetto alle regole di buona pratica clinica, dei comportamenti tenuti dal sanitario convenuto nelle diverse fasi della vicenda sopra descritta in fatto. In tale elaborato si osserva che la sig. OMISSIS “nonostante tutte le evidenze clinico-strumentali deponessero per un processo di varismo artrosico a carico del ginocchio destro, fu sottoposta all’intervento di osteotomia al ginocchio sinistro”, con la conseguenza che “la paziente non ha potuto utilizzare, per ovvi motivi, l’arto inferiore operato” (p. 12 della relazione). Ritiene infatti il consulente, con argomentazioni condivisibili sotto il profilo logico-giuridico, che “il comportamento del chirurgo (dott. D.) non è da ritenersi consono alle regole dell’arte medica. Infatti emerge con chiarezza che la signora OMISSIS sia stata sottoposta ad intervento chirurgico di osteotomia tibiale valgizzante sinistra, quando doveva essere sottoposta al medesimo intervento, ma al ginocchio controlaterale” (pag. 10 della relazione).

Tale conclusione, circa la non conformità delle condotte del sanitario alle regole e ai canoni della “buona pratica clinica”, è rilevante, ai fini dell’affermazione della gravità della colpa, anche alla luce del novum legislativo di cui all’articolo 3 del D.L. n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189 del 2012.

7. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, emergono numerosi, consistenti e convergenti elementi per affermare la responsabilità del convenuto nel presente giudizio, nella causazione dell’evento dannoso per l’ente pubblico. La condotta analiticamente descritta nei capi che precedono, evidenziano altresì la connotazione di gravità delle violazioni commesse, attive e omissive.

8. In merito all’accertamento del nesso causale tra la condotta e l’evento in materia di responsabilità medica si ritiene condivisibile l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU., n. 576/2008; Sez. III, n. 16123/2010, richiamato da Corte dei conti, Sez. Sicilia, n. 382/2014), che riconosce sussistente il nesso eziologico non solo quando il danno è conseguenza diretta della condotta, ma anche quando sia difettata la diligenza e la perizia scientifica che abbia cagionato l’evento lesivo laddove la condotta doverosa, se fosse stata seguita in assenza di fattori alternativi, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento stesso.

8.1. Per quanto attiene l’accertamento del nesso di causalità tra la condotta del sanitario e l’evento dannoso, la valutazione del materiale probatorio raccolto porta a ritenere che tale nesso sussista nel caso in esame. Dalle risultanze della consulenza medico-legale, emerge la dimostrazione di un rapporto di consequenzialità necessaria tra l’intervento eseguito dal convenuto e il peggioramento delle condizioni di salute della paziente.

Al riguardo, il prof. F., nella ridetta relazione peritale, osserva che “essendo stato operato l’arto controlaterale, la riabilitazione è senz’altro risultata più difficoltosa. Il riferito uso della sedia a rotelle (…) si sarebbe, con elevata probabilità, potuto evitare se il ginocchio operato fosse stato il destro, in quanto molto probabilmente l’arto inferiore sinistro avrebbe potuto sorreggere la paziente con l’utilizzo degli antibrachiali”, concludendo per una “durata della malattia certamente superiore ai quaranta giorni, come pure superiore ai giorni quaranta deve essere considerata l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni” (pag. 12 della relazione).

Tale accertamento rende indubitabile la sussistenza del nesso di causalità giuridica tra la lesione determinata dalla condotta del D. e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate e delle quali l’OMISSIS ha sopportato il carico patrimoniale, con la transazione riferita nella parte in fatto.

9. Nella memoria difensiva, il convenuto ribadisce che al momento dell’accesso all’OMISSIS in data 11dicembre 2006, la sig.ra OMISSIS presentava un quadro patologico caratterizzato da varismo bilaterale delle ginocchia, peraltro confermato dall’esito di precedente Tc bilaterale che confermava la simmetricità della detta deformità.

In occasione della visita specialistica eseguita in pari data, il convenuto riferisce:

– di aver suggerito alla paziente di sottoporsi ad intervento di osteotomia correttiva dell’asse, apprezzandosi una situazione anatomica e funzionale pressoché identica per entrambe le ginocchia;

– stante l’impossibilità di potere procedere ad un intervento simultaneo, la sig.ra OMISSIS concordava con il dott. D. di procedere, inizialmente, con il ginocchio destro, all’epoca maggiormente sintomatico, per poi, in un secondo tempo, completare il programma terapeutico intervenendo sul ginocchio sinistro;

– a distanza di circa nove mesi (24 settembre 2007), la sig.ra OMISSIS accedeva nuovamente allo OMISSIS per sottoporsi al programmato intervento di osteotomia valgizzante in addizione con innesto osso amoplasmatico del ginocchio destro;

– prestato il relativo consenso informato, la paziente veniva sottoposta ad anestesia spinale (quindi non generale) e preparata per la sala operatoria dal personale infermieristico della VII Divisione del nosocomio bolognese;

– il dott. D., giunto in un secondo tempo, constatava che alla sig.ra OMISSIS era stato apposto il laccio emostatico pneumatico sul lato sinistro. A quel punto, il medico verificava e constatava la presenza di deformità bilaterale, chiedendo alla paziente, vigile e cosciente, se effettivamente si dovesse intervenire sul ginocchio sinistro;

– alla luce della risposta affermativa della sig.ra OMISSIS, il dott. D. procedeva al trattamento chirurgico, portandolo a termine con successo, tant’è vero che a distanza di un mese e mezzo, il ginocchio sinistro della paziente si presentava in ottime condizioni, anche in termini di rapido recupero della mobilità e della sopportazione del carico;

– il buon esito dell’intervento, portava la paziente ad affidarsi nuovamente alle cure dello OMISSIS per l’esecuzione della seconda osteotomia del ginocchio destro.
10. Osserva il Collegio che tali affermazioni difensive, risultano smentite dagli atti del fascicolo.

10.1. La relazione del prof. G. F. è chiarissima nel ritenere il comportamento tenuto dal convenuto nella vicenda “non consono alle regole dell’arte medica” Tra l’altro, l’intervento chirurgico al ginocchio sinistro è stato eseguito in assenza di controlli radiologici antecedenti e in assenza di un valido e documentato consenso all’intervento espresso dalla paziente.

A colorare di gravità la condotta colposa del dott. D., oltre alla rilevata violazione delle leges artis, vi è anche l’ulteriore considerazione che la paziente, in data 11.12.2006, era stata sottoposta, presso l’OMISSIS,ad accertamenti radiografici al ginocchio destro, all’esito dei quali il dott. D.D., in pari data, poneva diagnosi di “ginocchio varo artrosico”, ritenendo opportuno un intervento chirurgico di “osteotomia tibiale valgizzante” e suggerendo alla sig. OMISSIS di perdere peso in attesa dell’intervento.

10.2. Nel verbale di querela orale, presentata, per delega, al Comando Stazione dei Carabinieri di Bologna il giorno successivo all’intervento, il figlio di OMISSIS, riferisce che, in data 24.9.2007, tornata la madre in reparto dalla sala operatoria, “una vicina di letto (…) le faceva rilevare che gli era stata operata la gamba sbagliata. (…) quando sono arrivato io, mi chiedeva di controllare. Quindi alzavo le lenzuola e, con mio profondo rammarico, constatavo che gli era stato operato il ginocchio sbagliato, e cioè quello sinistro, e non quello destro per il quale la paziente si era recata in ospedale. (…) Dopo circa un’ora, infatti, il dott. D. giungeva in reparto. Allo stesso facevo rilevare l’errore e lui si giustificava dicendo che, comunque, il ginocchio sinistro prima o poi avrebbe avuto bisogno di un intervento e che oltre alle scuse di più non poteva fare (…)”.

10.3. Priva di pregio risulta essere anche l’argomento difensivo principale attinente a una indimostrata diagnosi di “ginocchia vare artrosiche bilaterali”, che avrebbe fin dall’inizio connotato la condizione patologica della sig. OMISSIS sicché l’intervento al ginocchio sinistro non avrebbe determinato “alcun danno reale”, perché “l’intervento effettuato a sinistra, che comunque sarebbe stato necessario effettuare seppure in un secondo tempo, deve considerarsi assolutamente riuscito”.

10.3.1. Osserva il Collegio che in realtà, l’esame della documentazione clinica rivela che, al momento del ricovero, avvenuto il 24.9.2007, l’anamnesi riportava quanto segue: “Patologica Recente: da due anni circa riferisce gonalgia destra. (…) Ha effettuato valutazione radiografica con rx standard 8 mesi fa. Entra in reparto per lo studio e le cure del caso”; “all’esame obiettivo, non vengono rilevati elementi suggestivi di un quadro patologico a carico del ginocchio sinistro, solo segnalandosi la presenza di sintomatologia soggettiva all’emirima interna alla palpazione”. Inoltre, non risultano essere stati eseguiti accertamenti radiologici al ginocchio sinistro precedenti l’intervento chirurgico, laddove le linee guida in materia, richiedono, per le osteotomie del ginocchio, di confermare la diagnosi, prima dell’operazione, con un’artroscopia.

10.4. In conclusione, sulla base della documentazione clinica disponibile, la diagnosi di ginocchio varo bilaterale non trova alcuna conferma.
Sotto questo profilo, non rilevano le deduzioni relative alla correttezza dell’intervento eseguito al ginocchio sinistro perché, alla luce delle argomentazioni sopra articolate, si è trattato di un intervento inutile, che ha peggiorato le condizioni di vita della paziente e per il quale non vi è stato alcun consenso validamente espresso dalla medesima.

Inoltre, quanto dedotto dal D. (“Quando arrivai in sala operatoria il personale aveva già impostato il laccio emostatico pneumatico sulla sinistra, ho verificato la deformità bilaterale e ho chiesto alla sig.ra OMISSIS, che era in anestesia spinale e quindi collaborante, se effettivamente era il sinistro il lato da operare. Dopo la risposta affermativa della sig.ra ho proceduto ad eseguire l’osteotomia a sinistra”), non fa altro che aggravare ulteriormente la posizione del convenuto, proprio sotto il profilo dell’elemento soggettivo. Il convenuto, infatti, ammette implicitamente di essersi accorto o, quantomeno, sospettato, al momento del suo arrivo in sala operatoria, di un possibile errore di lato; nondimeno, senza porre alcuna attenzione alla documentazione sanitaria esistente, senza neppure sottoporre la paziente a un esame radiografico e in aperta contraddizione con quanto da lui stesso diagnosticato nella visita effettuata nove mesi prima, procedeva a effettuare l’osteotomia devarizzante sul ginocchio sinistro.

11. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene di poter affermare la responsabilità del convenuto nella causazione dell’evento dannoso per l’ente pubblico.

In conclusione il Dott. D.D. deve essere condannato al pagamento, in favore dell’OMISSIS del danno quantificato nella misura di Euro 38.000,00, corrispondente alla somma rimasta definitivamente a carico del bilancio dell’azienda sanitaria, in conseguenza del sinistro e della definizione transattiva della vicenda, oltre rivalutazione monetaria dalla notifica dell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio fino al deposito della sentenza e interessi legali, sulla somma così rivalutata, dal deposito della sentenza all’effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.


La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, definitivamente pronunciando
CONDANNA

D.D., nato a OMISSIS, al pagamento, in favore dell’OMISSIS del danno erariale quantificato nella misura di Euro 38.000,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data di notifica dell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio fino al deposito della sentenza e interessi legali, sulla somma così rivalutata, dal deposito della sentenza all’effettivo soddisfo.

Condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate nell’importo di Euro 349,29 (trecentoquarantanove//29).

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione di dati personali”, dispone che, a cura della segreteria venga apposta l’annotazione di omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dei convenuti e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 24 giugno 2015.

Depositata in Cancelleria 20 agosto 2015.

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Parisi, PM Valero Corte dei conti- giudizio di responsabilità – responsabilità contabile – agente contabile – cassiere – appropriazione proventi non registrati – responsabilità ammanco – sussiste Sussiste la responsabilità contabile di agente contabile con funzioni di cassiere che non abbia potuto giustificare le cause di un ammanco, che in base alle regole probatorie deve essere a lui addebitato. Nella fattispecie il collegio ha fatto applicazione della giurisprudenza maggioritaria per la quale non occorre che il giudice ricerchi la prova dell’esistenza del dolo o della colpa grave dell’agente contabile, poiché quest’ultimo è tenuto a dimostrare che l’ammanco o la deficienza quantitativa è conseguenza di un danno allo stesso non imputabile, dovuto a causa di forza maggiore o caso fortuito, e che sono stati adottati 3 tempestivamente i provvedimenti e le cautele procedimentali necessari per la conservazione del denaro o dei beni ricevuti in consegna. Corte dei conti – giudizio di responsabilità – condotta processuale – mancata comparizione innanzi al PM e mancata costituzione in giudizio – rilevanza Il giudice può tener conto dell’atteggiamento processuale assolutamente inerte manifestato dal convenuto, il quale non abbia ravvisato l’esigenza di controdedurre a seguito della notifica dell’invito, non si sia è costituito in giudizio e non abbia fatto pervenire alcuna documentazione. Il collegio ha prestato adesione alla giurisprudenza prevalente della Corte di legittimità (ex multis Corte di cassazione, III Sezione Civile, Sentenza nr. 7074 del 2006), che “ha più volte affermato il principio secondo cui l’articolo 167, comma 1, del Codice di Procedura Civile, imponendo al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall’attore a fondamento della sua domanda, costruisce la non contestazione non già come una scelta neutra ed indifferente, bensì come un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il Collegio giudicante”. Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte – sentenza n. 69 del 17 settembre 2020 – Pres. Pinotti, Rel. Parisi, PM Rotolo Corte dei conti – giudizio di responsabilità – responsabilità amministrativa – pubblico ufficiale – corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio – danno all’immagine – pregiudizio patrimoniale – quantificazione – perdita della fiducia – rileva Il danno all’immagine non si identifica o si verifica soltanto quando, per ripristinarlo, l’Amministrazione pubblica sostenga delle spese, atteso che il pregiudizio si configura e si concretizza anche per la lesione dell’aspettativa di legalità, imparzialità e correttezza che i cittadini si attendono dalle istituzioni. Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte – Sentenza n. 70 del 17 settembre 2020 – Pres. Pinotti, Rel. Parisi, PM Rotolo Corte dei conti – responsabilità amministrativa e contabile – medico ospedaliero – danno all’immagine – sussiste La pronuncia, in tema di quantificazione del danno all’immagine derivante da condotta penalmente rilevante di professore universitario docente convenzionato per l’esercizio di attività assistenziale presso struttura ospedaliera, ha affermato che ai fini della quantificazione del danno bisogna tener conto del valore che assume l’immagine di una struttura sanitaria essenziale sul territorio che “dovrebbe apparire particolarmente trasparente, imparziale, 4 rigorosa, sana e cristallina in funzione degli alti compiti istituzionali demandati alla medesima dall’ordinamento giuridico, tra cui la salvaguardia della vita e della salute dei pazienti, nonché la cura dei singoli cittadini a beneficio dell’intera collettività”. Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte – sentenza n. 86 del 15 ottobre 2020 – Pres. f.f. e Rel. Parisi, PM Valero Corte dei conti – giudizio di responsabilità – responsabilità amministrativa – Sottufficiale Arma Carabinieri – mancata irrogazione di sanzioni – reato di concussione e corruzione – danno patrimoniale – sussiste – danno all’immagine – sussiste Sussiste la responsabilità di pubblico ufficiale che in funzione di Ispettore del lavoro, abbia dolosamente disatteso agli obblighi di verbalizzazione delle violazioni accertate, e da ciò sia derivato, con ragionevole certezza, un danno patrimoniale a carico del suddetto Ministero. Corte dei conti-Sezione giurisdizionale Piemonte – Sentenza n. 87 del 15 ottobre 2020 Pres. ff. Parisi, Rel. Baldi, PM Valero Corte dei conti – responsabilità amministrativa e contabile incarico dirigenziale – conferimento – assenza di procedura concorsuale – illegittimità dell’incarico – danno erariale – quantificazione – utilità della prestazione – irrilevanza Sussiste la responsabilità per il conferimento di incarico dirigenziale non preceduto da procedura comparativa e per il quale non sia stata dimostrata l’indispensabilità della prestazione che, in quanto illegittima, neppure può essere valutata ai fini di una eventuale utilitas. Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte – Sentenza n. 89 del 15 ottobre 2020 – Pres. ff. Parisi, Rel. Berruti, PM Martini Corte dei conti – responsabilità amministrativa – agente di polizia municipale – svolgimento attività non autorizzata – svolgimento in assenza di autorizzazione di attività di lavoro autonomo (amministratore di condominio) in modo continuativo – responsabilità – sussiste Sussiste la responsabilità dell’amministratore pubblico per omesso riversamento dei compensi ex art. 53, c. 7 del d.lgs. n. 165/2001, ove abbia svolto in assenza di autorizzazione attività di lavoro autonomo (amministratore di condominio) in modo continuativo. Nella fattispecie la Sezione ha accertato che le condotte della convenuta sono state connotate dalla colpa grave, stante la palese, reiterata ed inescusabile violazione delle basilari norme regolanti il rapporto di lavoro di un dipendente pubblico. 5 Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte – Sentenza n. 91 del 16 ottobre 2020 – Pres. f.f. Parisi, Rel. Berruti, PM Valero Corte dei conti – azioni del PM ex art.73 c.g.c. – azione revocatoria ex art. 2901 c.c. – atti a titolo gratuito – configurabilità – accordi intervenuti fra i coniugi in sede di separazione consensuale omologata – revocabilità La revoca di un atto a titolo gratuito, come la donazione, non richiede la prova dello stato soggettivo del terzo (art. 2901, c. 1, n. 1, c.c.). Deve configurarsi con atto a titolo gratuito la cessione di bene al coniuge, ancorché compiuta in sede di esecuzione di accordo di separazione coniugale, ove non abbia funzione solutoria. Corte dei conti – azione revocatoria – trasferimento immobile in esecuzione accordo di separazione – omologazione da parte del giudice – non rileva Il trasferimento di beni immobili o di diritti reali sugli stessi, posto in essere nell’ambito della complessiva regolamentazione dei rapporti tra coniugi, contenuto nell’accordo di separazione, rientra tra gli atti suscettibili di revocatoria, non trovando questa ostacolo nell’avvenuta omologazione dell’accordo da parte del giudice, che lascia immutata la natura negoziale della pattuizione (ex multis, Cass. n. 21736/2013). Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte – Sentenza n. 131 del 4 dicembre 2020 – Pres. Pinotti, Rel. Mezzapesa, PM Valero Corte dei conti – responsabilità amministrativa e contabile – assenteismo – ufficiale dell’Arma dei Carabinieri – danno patrimonale – sussiste Sussiste la responsabilità amministrativa di Ufficiale dei Carabineri che abbia tenuto una condotta contraria ai doveri di ufficio, con rilevante discredito dell’immagine dell’ente di appartenenza (nella fattispecie, è stato accertato un uso illegittimo auto di servizio e schede carburanti, falsa attestazione presenza in servizio al fine della fruizione di compensi per ore straordinarie.) Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte – Sentenza parziale n. 132 del 9 dicembre 2020 – Pres. Pinotti, Rel. Mezzapesa, PM Lorelli Corte dei conti – giudizio di responsabilità – costituzione in giudizio – tempestività – errore scusabile – condizioni Ove venga sollevata eccezione di intempestività della costituzione del convenuto in un giudizio in cui le udienze siano state fatte oggetto di provvedimenti presidenziali di rinvio, la Sezione non può non tenere conto della complessità della normativa emergenziale stratificatasi in un arco temporale 6 molto breve, che ha inciso sui termini processuali, anche a ritroso – ai sensi dell’art. 85, c. 4, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 2828, convertito con modificazioni dalla l. 25 giugno 2020, n. 70 – dando luogo, per la sua disorganicità, anche ad interpretazioni discordanti circa la portata applicativa della medesima. Tanto, anche ai fini dell’eventuale applicazione dell’errore scusabile, quale rimedio di carattere generale che deve poter essere invocato ogni qual volta la parte, decaduta dal potere di compiere un atto del processo, provi che l’inosservanza del termine perentorio sia dipesa da fatto a lei non imputabile, ovvero, non solo da ignoranza incolpevole del dies a quo di decorrenza, ma, in generale, da una causa non imputabile che abbia impedito l’esercizio del potere”. Corte dei conti – giudizio di responsabilità – pendenza giudizio penale per falso ideologico – richiesta di sospensione per pregiudizialità penale ex art. 106 c.g.c. – condizioni – querela di falso – distinzione La querela di falso presentata in sede civile ex art. 105 c.g.c. e 221 c.p.c. non è equiparabile ad una denuncia di falso ideologico e materiale di documento presentata in sede penale, ai fini della richiesta di sospensione del giudizio ex art. 106 c.g.c. (nella fattispecie la Sezione, appurato che non era stata presentata una querela di falso ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 105 c.g.c., non ha ritenuto dover sospendere il giudizio ex art. 106 c.g.c.). Corte dei conti – giudizio di responsabilità – disconoscimento di scrittura privata ex art. 214 c.p.c. – tempestività – condizioni Non è preclusa l’istanza di disconoscimento della scrittura privata prodotta contro la parte per la prima volta, in copia fotostatica, nel giudizio contabile purché l’istanza sia stata tempestivamente avanzata nei termini e alle condizioni di cui all’art 214 c.p.c. (nella fattispecie la scrittura privata di cui si è chiesto il disconoscimento era stata prodotta contro la parte personalmente, per la prima volta, nel giudizio contabile pur essendo stata depositata in un giudizio civile di cui il convenuto autore del disconoscimento non era stato parte). Responsabilità amministrativa e contabile – danno indiretto – transazione giudiziale – scrittura privata depositata nel giudizio civile – produzione in copia fotostatica nel giudizio contabile da parte del PM – disconoscimento ex art. 214 c.p.c. – tempestività – condizioni In fattispecie di danno erariale indiretto non è preclusa l’istanza di disconoscimento della scrittura privata prodotta contro la parte per la prima volta, in copia fotostatica, nel giudizio contabile purché sia stata tempestivamente avanzata nei termini e alle condizioni di cui all’art. 214 c.p.c. 7 Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte – Sentenza n. 134 del 10 dicembre 2020 – Pres. Pinotti, Rel. Berruti, PM Valero Corte dei conti – responsabilità amministrativa e contabile – conseguimento di fondi europei in base a dichiarazioni non veritiere circa il possesso dei requisiti – illegittimità delle erogazione – danno erariale – sussiste. Ove in sede di controllo emerga la non veridicità di dichiarazioni rese ai sensi degli artt. artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ai fini dell’ottenimento di contributi europei, il dichiarante decade dai benefici ottenuti che vanno revocati e non può accedere a contributi e finanziamenti per un biennio (nella fattispecie de qua, verificato da parte della Sezione che nella domanda era stato indicato come sussistente un requisito non posseduto all’epoca della stessa -iscrizione nel registro degli operatori della comunicazioneR.O.C., è stato riconosciuto il carattere indebito dell’erogazione e la sussistenza del danno erariale).

 

 

 

 

 

 

 

 

ass. pen. n. 38110/2003

Il reato di infedeltà patrimoniale di cui all’art. 2634 c.c., introdotto dal D.L.vo 11 aprile 2002, n. 61, ha carattere speciale rispetto al reato di appropriazione indebita previsto dall’art. 646 c.p., che, proprio per la sua natura generica, è inidoneo a tutelare il patrimonio societario dagli abusi degli amministratori, ed oggi anche dei direttori generali e dei liquidatori. Ne consegue che, per effetto dell’entrata in vigore della nuova disciplina sui reati societari, non possono ritenersi depenalizzati i fatti appropriativi commessi in precedenza (nella specie per finanziare illecitamente partiti politici) sulla base della mera aspettativa che quegli stessi fatti fossero finalizzati a procurare un vantaggio per la società. Ed infatti, la disposizione del terzo comma del menzionato art. 2634 c.c. (secondo cui non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo) trova applicazione in presenza di vantaggi compensativi – effettivamente conseguiti o «fondatamente» prevedibili, sulla base di elementi certi e non meramente aleatori – dell’appropriazione e del conseguente danno provocato alle singole società, non essendo sufficiente la mera speranza o l’aspettativa di benefici futuri. (Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso delle parti private avverso la sentenza del giudice dell’esecuzione che aveva rigettato la richiesta di revoca delle sentenze di condanna per appropriazione indebita sul rilievo che il profitto ingiusto, per il quale i fatti già giudicati erano stati commessi, sarebbe stato compensato da vantaggi derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo di società).

Cass. pen. n. 37567/2003

La bancarotta fraudolenta per distrazione in ambito societario (artt. 216 comma 1 e 223 comma primo del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) è figura di reato complessa, che comprende tra i propri elementi costitutivi una condotta di appropriazione indebita del bene distratto, per se stessa punibile ai sensi dell’art. 646 c.p. Ne consegue che, per il caso di identità del bene appropriato e distratto, l’agente non risponde di entrambi i reati, ma solo di quello complesso, come stabilito dall’art. 84 comma primo c.p. Qualora il delitto di appropriazione indebita sia stato oggetto di sentenza di condanna prima della dichiarazione di fallimento, non è preclusa nel successivo procedimento per bancarotta la contestazione del reato fallimentare, ma in tal caso il giudice deve, in sede di eventuale condanna per tale ultimo reato, considerare assorbito quello sanzionato ai sensi dell’art. 646 c.p., secondo un principio di equità che trova espressione anche nello scioglimento del giudicato sulle pene in caso di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva. (In applicazione di tale principio la Corte, preso atto che il giudice di merito aveva posto in continuazione il reato fallimentare perseguito con quello di appropriazione indebita già giudicato in altra sede, ha direttamente eliminato la quota di pena pertinentezione penale, Sez. V, sentenza n. 37567 del 3 ottobre 2003)

Cass. pen. n. 30075/2003

Le somme «trattenute» dal datore di lavoro sulla retribuzione del dipendente e destinate a terzi a vario titolo (per legge, per contratto collettivo, o per ogni altro atto o fatto idoneo a far sorgere nello stesso datore di lavoro un obbligo giuridico di versare somme per conto del lavoratore) fanno parte integrante della retribuzione spettante al lavoratore come corrispettivo per la prestazione già resa; tali somme non appartengono più al datore di lavoro, che ne ha solo una disponibilità precaria, posto che esse hanno una destinazione precisa, non modificabile unilateralmente in maniera lecita ma vincolata ad un versamento da effettuare entro un termine previsto a garanzia del terzo e del lavoratore. Ne consegue che commette il reato di appropriazione indebita il datore che scientemente lascia trascorrere il termine per il versamento, manifestando così la volontà di appropriarsi di una somma non sua e di cui solo provvisoriamente dispone. (Fattispecie relativa ad omesso versamento di contributi in favore della Nuova Cassa Edile).

Cass. pen. n. 17642/2003

In tema di millantato credito, la ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 346 c.p. – contenente la previsione di un titolo autonomo di reato rispetto alla fattispecie descritta nel primo comma della medesima disposizione – si differenzia dal delitto di truffa, per la diversità della condotta, non essendo necessaria né la millanteria né una generica mediazione, nonché dell’oggetto della tutela penale, che nella truffa è il patrimonio e nel millantato credito è esclusivamente il prestigio della pubblica amministrazione, con la conseguenza che unica parte offesa è quest’ultima e non colui che abbia versato somme al millantatore, che è semplice soggetto danneggiato.

Cass. pen. n. 12965/2003

Il reato di appropriazione indebita si consuma con l’interversione oggettiva del possesso e non può avere rilievo la pretesa confusione di res fungibili nel contratto di deposito, in applicazione di nozioni civilistiche. (Nella fattispecie, il reato è stato ritenuto configurabile in capo all’agente assicurativo che, avendo la facoltà di riscuotere i premi dagli assicurati e di versarli alla società preponente secondo modalità e termini definiti, profittando della disponibilità delle somme nel conto corrente, se ne era appropriato, come emergeva anche da una serie di omissioni contabili).

Cass. pen. n. 9933/2003

Presupposto del delitto di peculato è il possesso o la disponibilità della cosa o del denaro altrui da parte del pubblico ufficiale, per una ragione di ufficio, ossia in conseguenza delle specifiche competenze e funzioni svolte, derivanti sia da norme che da prassi e consuetudini. Al contrario, non rientra nella nozione di “ragione di ufficio” il possesso o l’affidamento, meramente occasionale, del denaro o bene altrui al pubblico ufficiale. Ne consegue che non integra il delitto di peculato, bensì quello di appropriazione indebita, aggravata ex art. 61 n. 11 c.p., la condotta di un sindaco che abbia distratto somme di denaro, che gli erano state consegnate, in via fiduciaria, dalla ragioneria comunale, per provvedere al versamento dei corrispettivi trimestrali dell’IVA dovuti dall’Ente.

Originally posted 2019-07-28 09:19:05.