ESERCIZIO ABUSIVO PROFESSIONE MEDICA COME DIFENDERSI AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA
ESERCIZIO ABUSIVO PROFESSIONE MEDICA BOLOGNA MILANO RVENNA FORLI COME DIFENDERSI AVVOCATO PENALISTA BOLOGNAL’art. 348 c.p. dispone che «chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516». Il codice Zanardelli non prevedeva alcuna disposizione incriminatrice per l’esercizio abusivo di professioni, di conseguenza solo le leggi professionali disciplinavano settorialmente le eventuali condotte abusive.
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Questo Collegio ritiene, sulla base di una recente decisione delle Sezioni unite, che in tema di concorso di persone nel reato, ove un solo concorrente abbia provveduto all’integrale risarcimento del danno, la relativa circostanza attenuante non si estende ai compartecipi, a meno che essi non manifestino una concreta e tempestiva volontà di riparazione del danno (Sez. un., 22 gennaio 2009, n. 5941, Pagani), circostanza quest’ultima che non si rinviene nella presente fattispecie, in cui l’imputato non ha neppure rappresentato la semplice intenzione di riparare il danno cagionato.
3.2. – Quanto alla posizione di A. la sentenza ha correttamente motivato la sua responsabilità a titolo di concorso nel reato posto in essere dal coimputato. Infatti, risponde, a titolo di concorso, del delitto di esercizio abusivo di una professione, chiunque consenta o agevoli lo svolgimento da parte di persona non autorizzata di un’attività professionale, per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato(Cassazione Sez. 6, 9 aprile 2009, n. 17894, Zuccarelli): nella specie è evidente che A. fosse stato a conoscenza dell’attività abusiva (di professione medica, ndr) svolta dal suo collaboratore, come dimostra la vicenda, riferita dalla B., della prescrizione dell’antibiotico dopo l’intervento eseguito dal M..
ESERCIZIO ABUSIVO PROFESSIONE MEDICA BOLOGNA MILANO RVENNA FORLI COME DIFENDERSI AVVOCATO PENALISTA BOLOGNALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- M.L., nato a (OMISSIS);
- A.R., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 23 febbraio 2011 emessa dalla Corte d’appello di Trieste;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del consigliere Dott. FIDELBO Giorgio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. D’Ambrosio Vito, che ha concluso chiedendo il rigetto
dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
- -Con sentenza dell’11 giugno 2008 il Tribunale di Trieste, all’esito di giudizio abbreviato, ha condannato M.L. e A.R. alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione ciascuno, in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 348 c.p. (esercizio abusivo di una professione), pena interamente condonata.
Sulle impugnazioni degli Imputati la Corte d’appello di Trieste ha accolto la richiesta, formulata dal solo M., di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Secondo l’imputazione M., di professione odontotecnico, avrebbe esercitato abusivamente la professione di odontoiatra nello studio dentistico di A., regolarmente abilitato all’esercizio odontoiatrico, con il quale lavorava.
La vicenda processuale trae origine dalla denuncia di B. M., la quale ha riferito di avere subito una serie di estrazioni dentarie da parte di M. e di essersi resa conto che questi non avrebbe potuto svolgere tale attività quando, di fronte alla necessità di prescriverle una cura antibiotica a seguito di un’infezione manifestatasi dopo l’intervento, si era rivolto a A. per farsi redigere la ricetta.
I giudici di merito hanno riconosciuto la responsabilità di M., indicato dalla B. come la persona che ha effettuato l’estrazione dentaria; mentre per A. hanno sostenuto trattarsi di una responsabilità di tipo concorsuale.
2.- Contro la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati.
2.1.- Nel suo ricorso M. ha dedotto i seguenti motivi:
violazione dell’art. 192 c.p. e vizio di motivazione, in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese da B.M., ritenute credibili nonostante la evidente inattendibilità della testimonianza resa, in cui afferma, tra l’altro, di non avere mai prestato il consenso all’estrazione e di non essersi resa conto di avere subito l’estrazione di tredici denti nel corso delle due sedute cui è stata sottoposta;
violazione dell’art. 603 c.p.p. e mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria;
violazione dell’art. 62 c.p., n. 6 e art. 587 c.p.p., in quanto i giudici gli hanno erroneamente negato l’estensione degli effetti della circostanza attenuante collegata all’avvenuto risarcimento del danno alla persona offesa da parte del coimputato A..
2.2.- Nel ricorso presentato dal difensore di A. vengono dedotti i seguenti motivi:
violazione degli artt. 110 e 192 c.p.p. e conseguente vizio di motivazione, in quanto si sostiene, da un lato, che la sentenza impugnata non abbia indicato in che modo l’imputato avrebbe concorso, anche solo moralmente, nel reato commesso da M., dall’altro, che i giudici hanno fondato il loro giudizio sulle dichiarazioni inattendibili di B.M.;
violazione dell’art. 603 c.p.p. e mancanza di motivazione, in relazione alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e all’omesso esame delle dichiarazioni assunte ai sensi dell’art. 391- bis c.p.p., riguardanti nuove prove emerse successivamente al giudizio di primo grado;
violazione dell’art. 62 c.p., n. 6 e vizio di motivazione, per non avere la Corte esteso ex art. 587 c.p.p. ad A. la doglianza relativa alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’avvenuto risarcimento in favore della persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.- I ricorso sono entrambi infondati.
3.1.- Riguardo alla posizione di M. la sentenza ha considerato attendibile le dichiarazioni rese dalla B.: i giudici hanno sottolineato che la teste ha riconosciuto nell’imputato l’autore delle estrazioni dentarie e hanno ritenuto irrilevanti le censure difensive dirette ad evidenziare alcune incongruenze nelle sue dichiarazioni, inidonee ad intaccare il contenuto fondante delle accuse. Del resto il ricorrente, con il primo motivo, non fa altro che riproporre le stesse deduzioni già sollevate in appello, senza prendere neppure in considerazione le motivazioni offerte dalla sentenza d’appello in ordine alla attendibilità della testimone.
Inammissibile è il secondo motivo, in quanto del tutto generico e aspecifico nel lamentare la mancanza di motivazione in relazione al diniego di rinnovazione istruttoria, omettendo finanche di indicare quali sarebbero state le nuove prove sopravvenute dopo il giudizio di primo grado.
Infondato è il terzo motivo, sebbene per ragioni diverse da quelle affermate dalla Corte territoriale che si è riferita ad un indirizzo giurisprudenziale che considera l’attenuante in oggetto di natura soggettiva.
ESERCIZIO ABUSIVO PROFESSIONE MEDICA BOLOGNA MILANO RVENNA FORLI COME DIFENDERSI AVVOCATO PENALISTA BOLOGNAQuesto Collegio ritiene, sulla base di una recente decisione delle Sezioni unite, che in tema di concorso di persone nel reato, ove un solo concorrente abbia provveduto all’integrale risarcimento del danno, la relativa circostanza attenuante non si estende ai compartecipi, a meno che essi non manifestino una concreta e tempestiva volontà di riparazione del danno (Sez. un., 22 gennaio 2009, n. 5941, Pagani), circostanza quest’ultima che non si rinviene nella presente fattispecie, in cui l’imputato non ha neppure rappresentato la semplice intenzione di riparare il danno cagionato.
3.2. – Quanto alla posizione di A. la sentenza ha correttamente motivato la sua responsabilità a titolo di concorso nel reato posto in essere dal coimputato. Infatti, risponde, a titolo di concorso, del delitto di esercizio abusivo di una professione, chiunque consenta o agevoli lo svolgimento da parte di persona non autorizzata di un’attività professionale, per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato(Cassazione Sez. 6, 9 aprile 2009, n. 17894, Zuccarelli): nella specie è evidente che A. fosse stato a conoscenza dell’attività abusiva (di professione medica, ndr) svolta dal suo collaboratore, come dimostra la vicenda, riferita dalla B., della prescrizione dell’antibiotico dopo l’intervento eseguito dal M..
Per quanto riguarda le censure sulla pretesa inattendibilità della testimone, valgono le considerazioni svolte in precedenza.
Infondato è anche il secondo motivo, in quanto correttamente la Corte d’appello non ha preso in considerazione le dichiarazioni acquisite ai sensi dell’art. 391-ter c.p.p., prodotte nel corso dell’udienza, in mancanza di richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
Inammissibile è l’ultimo motivo proposto dal momento che il ricorrente lamenta la mancata estensione dell’attenuante dell’avvenuto risarcimento del danno, nonostante gli sia stata riconosciuta.
4.-All’infondatezza dei motivi proposti consegue il rigetto dei ricorsi, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2012.
Sentenza depositata in Cancelleria il 14 maggio 2012
FARMACISTA ESERCIZIO ABUSIVO PROFESSIONE MEDICA
Questa Corte ha da tempo risolto la questione interpretativa, concernente la natura giuridica dell’atto con il quale il medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale pubblico prescrive un farmaco all’assistito. È stato affermato che le ricette non sono costitutive del diritto dell’assistito alla corresponsione dei medicinali da parte delle farmacie, in quanto tale diritto deriva in generale dalla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale (cfr. art. 28 l. 23 dicembre 1978, n. 833: “Gli assistiti possono ottenere dalle farmacie di cui al precedente comma, su presentazione della ricetta compilata dal medico curante, la fornitura di preparati galenici e di specialità medicinali compresi nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale”), né attestano un’attività compiuta dal sanitario.
Si è invero osservato come la ricetta abbia perso qualsiasi attitudine probatoria ai fini retributivi (il medico convenzionato è retribuito sul parametro del numero degli assistiti, indipendentemente dalle visite effettuate in concreto e della qualità di esse) e le norme che disciplinano il suo contenuto non richiedono l’esposizione di una qualche attività compiuta dal medico convenzionato che la redige (la ricetta deve contenere il cognome e nome dell’assistito; il numero della tessera sanitaria o codice fiscale; la prescrizione; la data di prescrizione, la firma del medico; cfr. artt. 4 e 6 d.P.R. 8 luglio 1998, n. 371). Invero, la normativa consente al medico di base di rilasciare la prescrizione farmaceutica anche in assenza del paziente “quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente (art. 36, comma 2, dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con il d.P.R. n. 270 del 2000).
Con il documento in questione, il medico compie piuttosto una attività ricognitiva del diritto soggettivo dell’assistito alla erogazione di medicinali, rendendo operativo tale diritto con l’emissione della ricetta (tra le tante, Sez. U, n. 6752 del 16/04/1988, dep. 07/06/1988, Giordani, Rv. 178541). Tale atto ha dunque natura complessa: di certificato, nella parte in cui il medico attesta dati da lui rilevati, e di autorizzazione amministrativa, nella parte in cui rimuove i limiti imposti dalla legge all’esercizio del diritto soggettivo all’assistenza farmacologica.
L’attività propriamente ricognitiva affidata al medico convenzionato, per la parte in cui prescrive il farmaco, presuppone giudizi e valutazioni (che, come tali, non sono oggetto di documentazione fidefaciente) circa lo stato di malattia o comunque di sofferenza dell’assistito e la necessità della terapia prescritta.
Quindi, essa – quant’anche la legge non esiga che sia sempre preceduta da una visita dell’assistito – non può prescindere da un effettivo contatto tra medico e paziente per uno scambio di informazioni in ordine alle affezioni denunciate, al fine di consentire al medico di esprimere la valutazione del presidio medico più utile e appropriato alla cura.
E’ essenziale, quindi, che ciascuna prescrizione risponda, per il medico che la formula, a valutazioni diagnostiche che il medico stesso abbia obiettivamente ed accuratamente maturato (il codice di deontologia stabilisce all’art. 13 che la prescrizione di una terapia impegna la “diretta responsabilità” professionale ed etica del medico e non può che far seguito a una “diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico”).
IL MEDICO NON PUO’ FARE IL DENTISTA SE NON ISCRITTO ALL’ALBO ODONTOIATRI
La trattazione delle questioni in diritto introdotte in ricorso vuole che si dia preliminare definizione, saggiandone finalità e ratio, del reato di “Esercizio abusivo di una professione” di cui all’art. 348 cod. pen. per poi verificare se la norma incriminatrice legittimi le deduzioni difensive sui contenuti della legge istitutiva della figura dell’odontoiatra, la L. 24 luglio 1985, n. 409.
L’indicata disciplina normativa si vorrebbe in ricorso sostanzialmente affermativa di una equipollenza di competenze tra il sanitario che abbia conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia – in epoca successiva ai regimi transitori che hanno preceduto la piena affermazione delle previsioni della legge istitutiva, in un registrato susseguirsi di norme di settore ad ispirazione comunitaria -, osservando mirati percorsi di formazione e specializzazione, e chi abbia conseguito il medico che abbia conseguito il titolo in “Odontoiatria e protesi dentaria”.
A tanto varrebbe l’affermazione di una generale legittimazione del medico chirurgo ad esercitare la propria attività in tutte le branche della medicina, nella comune finalità di diagnosi delle malattie e di cura propria della professione medica, in ragione della funzione sociale dalla stessa assolta.
- L’esercizio abusivo della professione è figura delittuosa venuta ad esistenza con il codice penale del 1930, nella finalità di colmare quanto apprezzato dal legislatore dell’epoca come lacuna dell’allora previgente codice.
Inserito nel Capo 2, “Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione”, del Titolo 2 “Dei delitti contro la pubblica amministrazione”, del secondo libro del codice, l’art. 348 cod. pen., per il quale, nella sua formulazione vigente all’epoca di adozione del dispositivo, “Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da Euro 103 a Euro 516”, risponde all’intento del compilatore di “tutelare gli interessi generali, a cui è legato l’esercizio di alcune professioni” ed esprime il riconoscimento dell'”importanza di tali professioni” operato dallo Stato attraverso la subordinazione de “l’esercizio di esse ad una speciale abilitazione” (“Relazione del guardasigilli”, parte 2, pg. 154).
2.1. L’abilitazione all’esercizio della professione è elemento che segnando la distinzione tra professioni “protette” e “non protette” attribuisce fondamento costituzionale solo alle prime in quanto rette da ordini professionali (art. 33 Cost., comma 5) per attività che, rimesse nella loro determinazione alla legge, restano subordinate nel loro esercizio all’iscrizione in appositi albi o elenchi (in identica prospettiva nella disciplina civilistica, l’art. 2229 cod. civ. dettato a definizione dell'”Esercizio delle professioni intellettuali”).
L’obbligatoria iscrizione ad appositi albi e l’appartenenza necessaria ad ordini o collegi assolvono, come osservato in dottrina, ad una duplice funzione che è da una parte quella di assoggettare il professionista alle regole deontologiche, al controllo e al potere disciplinare dell’ordine, in cui si inserisce la funzione di rendere pubblico il derivato status, in tal modo garantendo l’interesse generale al corretto esercizio della professione e l’affidamento della collettività.
L’esclusività della funzione professionale, definita anche da limitazioni all’accesso imposte dal legislatore ordinario, rinviene giustificazione, come rilevato da attenti autori, per molte professioni, tra le quali quella sanitaria, proprio dall’esistenza di un effettivo interesse pubblico da tutelare.
2.2. In detto quadro vengono in considerazione da un canto il diritto al lavoro, riconosciuto e tutelato dalla Costituzione come manifestazione della libertà di scelta dell’attività lavorativa (art. 4 Cost., comma 1), da sempre inteso “come un mezzo fondamentale di attuazione dell’interesse allo sviluppo della sua personalità”, che non può essere limitata da divieti discriminatori o che sortiscano l’effetto di affievolirla gravemente o di rinnegarla (Corte cost. n. 61 del 06/07/1965) e dall’altro interessi della collettività, anch’essi costituzionalmente protetti, come i diritti fondamentali alla salute ed alla difesa (artt. 24 e 32 Cost.), all’incolumità pubblica e privata, alla cui tutela può dirsi permeato l’intero disegno costituzionale dedicato ai diritti civili.
La dottrina, forte delle affermazioni della Corte costituzionale, si è quindi espressa nel senso che il legislatore ordinario, chiamato a dare composizione ad un concorso di situazioni costituzionalmente protette, possa imporre specifici limiti all’esercizio della libertà di scegliere un’attività professionale, purchè si tratti di limiti razionalmente sostenuti e posti a garanzia di altri interessi tutelati dalla Costituzione, avendo la Corte costituzionale chiarito che la libertà di scelta non preclude al legislatore ordinario “di dettare disposizioni che specifichino limiti e condizioni inerenti all’esercizio del diritto o che attribuiscano all’autorità amministrativa poteri di controllo a tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali ugualmente fatti oggetto di protezione costituzionale” (Corte cost. n. 102 del 16/07/1968).
2.3. La nozione costituzionale della professione muove dal dichiarato intento di dare conto della previsione di cui all’art. 33 Cost., comma 5, che impone l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio di quelle professioni che, in quanto destinate ad incidere, come avviene per quelle tradizionali “protette”, su interessi e beni che rinvengano specifica tutela in Costituzione, ricevono garanzia di competenza professionale dal superamento dell’esame di Stato.
- La giurisprudenza di legittimità, in applicazione degli indicati principi, ha dato dell’esercizio della professione, integrativo del reato di cui all’art. 348 cod. pen., una lettura espressiva del rispetto dei livelli di competenza necessari a garantire tutela ad interessi pubblici a protezione costituzionale.
3.1. Per il meccanismo del rinvio alla disposizione extrapenale, l’art. 348 cod. pen. diviene una “norma penale in bianco” in quanto presuppone l’esistenza di altre norme volte ad individuare le professioni per le quali è richiesta la speciale abilitazione dello Stato e, con l’indicato titolo, le condizioni, soggettive e oggettive, tra le quali l’iscrizione in un apposito albo, in mancanza delle quali l’esercizio della professione risulta abusivo (ex multis: Sez. 2, n. 16566 del 07/03/2017, D.F., Rv. 269580; Sez. 6, n. 47028 del 10/11/2009,Trombetta, Rv. 245305; Sez. 5, n. 41142 del 17/10/2001, Coppo, Rv. 220186).
3.2. L’esercizio della professione di cui all’art. 348 cit. si connota allora nei precedenti di questa Corte per la mancanza dei provvedimenti abilitativi sia perchè mai conseguiti (Sez. 6, n. 3785 del 18/11/1994, dep. 1995, Melis, Rv. 201810) sia perché venuti meno in esito a provvedimenti di radiazione e sospensione (Sez. 6, n. 375 del 19/02/1969, Scimonelli, Rv. 111134; Id., n. 20439 del 15/02/2007, Pellecchia, Rv. 236419) sia per inadempiuta iscrizione all’albo professionale (Sez. 6, n. 27440 del 19/01/2011, Sgambati, Rv. 250531; Sez. 5, n. 646 del 06/11/2013, Tuccio, dep. 2014, Rv. 257954), chiarendosi come sia rimesso al legislatore ordinario la potestà di fissare condizioni aggiuntive all’esame di Stato per l’esercizio della professione, senza che tanto contrasti con l’art. 33 Cost., comma 5, (Sez. 6, n. 19658 del 05/03/2004, Piscicelli, Rv. 228430).
- L’indicato indirizzo ha trovato conferma nella definizione dell’esercizio abusivo della professione sanitaria.
Per risalente e non superato orientamento, la natura abusiva dell’esercizio della professione sanitaria viene individuata nella obiettiva mancanza del titolo e dell’abilitazione – che quindi diviene presupposto di fatto, anche se giuridicamente qualificato, della condotta tipica del reato -, in capo a chi assuma la veste del medico, con la conseguente irrilevanza, tanto della perizia, capacità e abilità del soggetto, quanto della esattezza dei giudizi tecnici espressi e dell’esito positivo delle cure praticate (Sez. 2, n. 383 del 09/03/1966, Poli, Rv. 102032; in termini: Sez. 6, n. 102 del 23/01/1968, Panaccione, Rv. 107386).
4.1. In mancanza di una legge di definizione in termini positivi ed univoci del “contenuto tipico” dell’attività di medico chirurgo, la giurisprudenza di questa Corte ha individuato il principale criterio guida in quello sostanzialistico che, relativo alla connaturata specificità, esclusività e delicatezza dell’attività professionale sanitaria, ha stabilmente attribuito la legittimazione all’esercizio della professione di medico chirurgo al superamento del relativo esame di Stato ed alla conseguente iscrizione all’albo.
Nella funzione di diagnosi e cura propria dell’attività sanitaria la soddisfazione delle indicate condizioni ne consente l’esercizio in tutte le branche della medicina, con la sola esclusione di quelle riservate per legge a coloro che abbiano conseguito un apposito diploma o specializzazione (Sez. 6, n. 49116 del 25/09/2003, Monea, Rv. 227437; in termini: Sez. 6, n. 11004 del 26/02/2009, Ligresti, Rv. 242927; Sez. 6, n. 50012 del 12/11/2015, Ladisi, Rv. 265898), rimanendo, nel resto, le specializzazioni post laurea percorsi di formazione integrativi di una medesima professionalità e rispettosi della sostanziale, indistinta ed onnicomprensiva competenza propria dell’arte medica.
4.2. L’iscrizione all’albo dei medici abilita di per sè allo svolgimento dell’attività chirurgica non essendo richiesto anche il possesso del diploma di specializzazione nei diversi settori della chirurgia e quindi non integra il reato di cui all’art. 348 cod. pen. la condotta del medico che esegua interventi di chirurgia plastica pur non avendo conseguito la specializzazione in Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica (Sez. 6, n. 50012 cit.).
4.3. Il superamento dell’esame di Stato per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo lascia in tal caso soddisfatta, per una scelta operata dal legislatore ordinario (L. 8 dicembre 1956, n. 1378 di riattivazione degli “Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni”), la formazione richiesta a tutela del diritto alla salute senza che sia necessario, nella natura interdisciplinare delle stesse, per l’esercizio di quelle branche della medicina che corrispondono alle varie specializzazioni in chirurgia, un ulteriore titolo abilitativo là dove la previsione di una pluralità di specializzazioni nel settore risponde alla diversa finalità di attuazione di direttive comunitarie di orientamento.
- La prospettiva è destinata a mutare dove sia la legge ordinaria a subordinare l’esercizio della professione medica a corsi di laurea distinti da quello in Medicina e Chirurgia che, partitamente disciplinati in via amministrativa per previsione di distinte abilitazioni e forme di pubblicità e controllo derivanti dall’iscrizione a distinti albi professionali, valgono ad individuare altrettanti e diversi profili professionali, segnati, ciascuno, da competenza tipica o riservata.
Tanto avviene per l’esercizio professionale-specialistico della radiodiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare (D.Lgs. 7 marzo 1995, n. 230, art. 110 la cui regolamentazione è stata demandata ad apposito decreto, poi intervenuto il 21 febbraio 1997); per l’attività del medico competente ai sensi della normativa per la tutela dei lavoratori (il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, art. 55 e del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 38); per l’attività dello psicoterapeuta (L. 18 febbraio 1989, n. 56).
- In siffatto scrutinato ambito si colloca la disciplina della professione sanitaria di odontoiatra.
6.1. A seguito dell’approvazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee del 27 luglio 1978, direttiva 78/686/CEE – concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi – e direttiva 78/687/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista -, con il D.P.R. 28 febbraio 1980, n. 315 ha trovato istituzione il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.
6.2. Con la L. 24 luglio 1985, n. 409, titolata “Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera circolazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità Europee” ed i successivi provvedimenti – la L. 31 ottobre 1988, n. 471 ed il D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 386 -, in organica attuazione della normativa comunitaria, si stabilisce che la professione di odontoiatra venga esercitata “da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all’esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato” (art. 1 come modificato dalla L. 3 febbraio 2003, n. 14, art. 13; art. 2, comma 1 e art. 3 cit.) e viene definita la materia di competenza della nuova figura sanitaria come comprensiva delle “attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonchè alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche” (L. n. 409 cit., art. 2, comma 1).
Vige un generale regime di incompatibilità tra iscrizione all’albo degli odontoiatri e l’iscrizione ad altri albi professionali (art. 4, comma 3) e si riconosce facoltà di iscrizione a peculiari categorie di medici (art. 4, comma 2; art. 20, comma 1) tra i quali rientrano i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale che abbiano iniziato la formazione universitaria prima del 28 gennaio 1980 o dopo detta data ed entro quella del 31 dicembre 1984, avendo superato la prova attitudinale prevista dal D.Lgs. n. 386 del 1998 o trovandosi in possesso dei diplomi di specializzazione indicati nell’art. 19, comma 3 e nell’art. 20, comma 1, lett. b) (odontoiatria e protesi dentaria, chirurgia odontostomatologica, odontostomatologia, ortognatodonzia).
6.3. L’esercizio della professione è quindi, in via ordinaria consentito, ferme le deroghe individuate dalla disciplina transitoria dovuta dalla necessità di disciplinare con i dovuti distinguo di posizioni peculiarmente connotate dalle diverse discipline determinate dal susseguirsi delle fonti, a colui che, conseguita la laurea in odontoiatria e protesi dentaria, abbia superato l’esame di Stato e sia iscritto al relativo albo.
6.4. L’assetto segnato dall’indicata normativa è in stretta coerenza con le decisioni della Corte di Giustizia che nel tempo hanno eliminato quei contenuti della disciplina interna diretti a stabilizzare la particolare situazione esistente in ambito nazionale prima dell’entrata in vigore delle direttive CEE. 6.4.1. Già oggetto di valutazione da parte dell’art. 19 della direttiva 78/686/CEE, che in via transitoria per l’Italia aveva riconosciuto, ai fini dell’esercizio dell’attività di odontoiatra, il titolo di medico chirurgo rilasciato a professionisti che avevano iniziato la loro formazione universitaria prima del 28 gennaio 1980, la normativa nazionale con la L. 31 ottobre 1988, n. 471, recante norme concernenti l’opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri, aveva previsto che il termine stabilito dall’art. 19 della direttiva indicata fosse esteso fino a ricomprendere l’anno accademico 1984/1985.
6.4.2. La sentenza della Corte di Giustizia del 1 giugno 1995, nella causa C-40/93, condannava l’Italia dichiarando la violazione degli obblighi derivanti dal combinato disposto dell’art. 19 della direttiva 78/686/CEE e dell’art. 1 della direttiva 78/687/CEE, censurava la L. n. 471 del 1988 perchè ammetteva all’esercizio dell’attività di dentista professionisti che non disponevano di una formazione conforme alla direttiva 78/687/CEE, creando una categoria di dentisti autorizzati ad esercitare la professione sul territorio nazionale non corrispondente ad alcuna delle categorie previste dalle direttive comunitarie sopra citate.
6.4.3. Con il D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 386, ispirato ai principi fissati nella sentenza del 1 giugno 1995 sopra menzionata ed in considerazione della situazione in cui venivano a trovarsi i professionisti ivi contemplati, all’esito di misure negoziate con la Commissione Europea, si subordinò, quanto ai laureati negli anni accademici tra il 1980/81 ed il 1984/85 in possesso dell’abilitazione professionale, la prosecuzione dell’attività professionale al superamento di una specifica prova attitudinale di contenuto formativo (disciplinata dal D.M. 19 aprile 2000, con dispensa dei medici specialisti in campo odontoiatrico per Avviso del Ministero della Sanità del 20 luglio 2000) che garantiva il possesso dei requisiti formativi indicati come necessari dalla direttiva 78/687/CEE per l’esercizio della professione di odontoiatra.
Previsione superata dall’introduzione del nuovo secondo paragrafo dell’art. 19 della direttiva n. 78/686/CEE operata dalla direttiva 2001/19/CE e dalla disciplina nazionale di recepimento (D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277, art. 4 “Attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico”, di modifica della L. n. 409 del 1985, art. 19, comma 1).
6.4.4. Successivamente con la L. 3 febbraio 2003, n. 14 (legge Comunitaria 2002), si abrogava (art. 13, ultimo comma) l’istituto dell'”annotazione” per l’esercizio dell’attività odontoiatrica, previsto dalla L. 24 luglio 1985, n. 409 (art. 1, seconda parte, art. 4, comma 2 e art. 5), in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 29 novembre 2001, causa C-202/99, pervenendosi in tal modo all’eliminazione di un secondo sistema di formazione che aveva sino ad allora consentito ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati alla professione ed in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, di iscriversi all’albo degli odontoiatri o dei medici chirurghi con apposita annotazione relativa alla specifica specializzazione e conservazione del diritto all’esercizio della professione di odontoiatra.
6.5. La L. n. 409 del 1985 – segnata da interventi normativi diretti a riallinearne i contenuti ai principi comunitari, e da pronunce della Corte costituzionale, intervenuta a riequilibrare le posizioni dei laureati ricompresi nella disciplina transitoria nazionale quanto alla facoltà, loro riconosciuta, di iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri ed ai termini di esercizio (Corte cost. sentenza n. 100 del 9 marzo 1989) – ha conclusivamente attribuito l’esercizio dell’odontoiatria ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria iscritti al relativo separato albo, istituito presso ogni ordine dei medici-chirurghi (art. 4).
Si tratta di modalità pienamente rispettose dello schema già fatto proprio dalla previsione di cui al D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, art. 13 contenente l’Approvazione del regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stessè, che all’iscrizione nell’Albo professionale connette il diritto al libero esercizio della professione.
E’ stata altresì riconosciuta dalla L. n. 409 cit., la possibilità di esercitare l’odontoiatria, previa iscrizione all’Albo degli odontoiatri con mantenimento dell’iscrizione all’Albo dei medici chirurghi, alle seguenti categorie di sanitari:
- a) i medici chirurghi (specialisti in campo odontoiatrico o non) immatricolati al relativo corso di laurea prima del 28 gennaio 1980;
- b) i medici chirurghi immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici dal 1980-81 al 1984-85 che abbiano superato le prove attitudinali per l’iscrizione all’Albo degli odontoiatri di cui al D.Lgs. n. 386 del 1998;
- c) i medici chirurghi specialisti in campo odontoiatrico (Odontoiatria e protesi dentaria; Chirurgia odontostomatologica; Odontostomatologia; Ortognatodonzia) immatricolati negli anni accademici dal 1980-81 al 198485 ed esonerati dalle prove di cui alla lettera b) (Sez. 6, n. 24622 del 09/06/2010, Schiavone, Rv. 248005).
- Il sistema plurifonte definito dalle indicate previsioni normative risponde alla finalità di dare piena attuazione agli indirizzi comunitari, a loro volta segnati dalla necessità di tracciare un univoco percorso di formazione professionale, che sia rispettoso dell’esigenza di favorire la libera circolazione dei medici nel reciproco riconoscimento dei titoli di formazione attribuiti negli Stati membri.
7.1. Il tema del carattere comune e non specialistico della formazione, espressivo del canone che attribuisce alla medicina generale, conoscenza e competenza su tutto il corpo umano, si rivela come tale superato ed estraneo sia alla prospettiva comunitaria, ed alle sottese sue esigenze, che alla normativa nazionale di settore.
Originally posted 2018-07-01 10:12:03.