656 CPP ORDINE CARCERAZIONE BOLOGNA SOSPENSIONE COME SI FA?

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ISTANZA DI SOSPENSIONE

656 CPP ORDINE CARCERAZIONE BOLOGNA SOSPENSIONE COME SI FA?

L’ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant’altro valga a identificarla, l’imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all’esecuzione. L’ordine è notificato al difensore del condannato.
3-bis. L’ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore età è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza.
4. L’ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall’articolo 277.
4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l’ordine di esecuzione, previa verifica dell’esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinchè provveda all’eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l’ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.

ARTICOLO

Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell’ordine è consegnata all’interessato.

2. Se il condannato è già detenuto, l’ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all’interessato.

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3. L’ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant’altro valga a identificarla, l’imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all’esecuzione. L’ordine è notificato al difensore del condannato.

3-bis. L’ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore età è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza(1).

656 CPP ORDINE CARCERAZIONE BOLOGNA SOSPENSIONE COME SI FA?

4. L’ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall’articolo 277.

4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l’ordine di esecuzione, previa verifica dell’esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all’eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 69 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354(2).

4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l’ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata(2).

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4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza(3).

5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall’articolo 47 ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l’esecuzione. L’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase di giudizio, con l’avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 4747 ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’articolo 90 dello stesso testo unico. L’avviso informa altresì che, ove non sia presentata l’istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico l’esecuzione della pena avrà corso immediato(4).

6. L’istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero. Se l’istanza non è corredata dalla documentazione utile questa, salvi i casi di inammissibilità può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’art. 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d’ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all’assunzione di prove a norma dell’articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta(5).

7. La sospensione dell’esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l’istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell’esecuzione. II pubblico ministero provvede analogamente quando l’istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all’articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l’istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti(6).

8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all’esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.

ORDINE CARCERAZONE  SOSPENSIONE BOLOGNA

La legge 27 maggio 1998 n. 165, nel modificare l’art. 656 c.p.p.

e l’art. 47 dell’ordinamento penitenziario, con contestuale abrogazione dell’art. 47 bis del medesimo ordinamento, non ha tuttavia abrogato, né esplicitamente né implicitamente, la disciplina, che, per il caso di richiesta di affidamento in prova al servizio sociale da parte di tossicodipendenti o alcoldipendenti, è dettata dal combinato disposto degli artt. 91, comma 4, e 94, comma 2, del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309; disciplina in base alla quale, quando la detta richiesta sia stata presentata dopo l’avvenuta esecuzione dell’ordine di carcerazione, spetta al pubblico ministero disporre la scarcerazione del condannato in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza. Deve pertanto escludersi che a tale adempimento, nell’ipotesi data, sia tenuto invece il magistrato di sorveglianza, secondo la regola dettata per l’affidamento in prova ordinario dal novellato art. 47, comma 4, dell’ordinamento penitenziario.

La disciplina relativa alla sospensione dell’ordine di carcerazione di cui all’art. 656, comma 5, c.p.p., nella formulazione introdotta con la L. 27 maggio 1998 n. 165, può trovare applicazione esclusivamente nei confronti di condannati che non si trovino già detenuti in carcere e quindi non si applica, oltre che nei casi previsti dal comma 9, nei confronti di coloro che al momento dell’esecuzione si trovano in carcere in espiazione pena per fatto oggetto di condanna diversa da quella da eseguire.

Il termine di trenta giorni concesso al condannato per la presentazione dell’istanza volta ad ottenere una delle misure alternative alla detenzione, così come disposto nel quinto comma dell’art. 656 c.p.p., ha natura processuale. Ne consegue che si applicano le disposizioni in tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Alla stregua del testuale tenore dell’art. 656, comma 9, lett. b), c.p.p., è da escludere che il divieto di disporre la sospensione dell’esecuzione della pena operi, oltre che nel caso, ivi espressamente previsto, di condannato che si trovi in stato di custodia cautelare in carcere «per il fatto oggetto della condanna da eseguire», anche in quello di condannato il cui stato di custodia cautelare sia riferibile ad un fatto diverso.

Il divieto di reiterazione, per la stessa condanna, del provvedimento di sospensione dell’esecuzione in vista dell’eventuale concessione di misure alternative alla detenzione (nella specie: ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di programma terapeutico e socio-riabilitativo) è principio di portata generale, applicabile nei confronti del condannato, sia questo in stato di libertà che in stato di detenzione per espiazione pena.

In tema di esecuzione di pene detentive, quando il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna, deve essere applicato il decimo comma dell’art. 656 c.p.p. e, nel caso in cui il tribunale di sorveglianza abbia negato l’applicazione della detenzione domiciliare, è preclusa l’operatività della disciplina stabilita dal precedente quinto comma dello stesso articolo, atteso che tale ultima disposizione — che consente la sospensione dell’esecuzione — si applica ai condannati in stato di libertà al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna e la mancata applicazione della detenzione domiciliare esclude implicitamente l’esistenza dei presupposti per l’applicazione di misure alternative meno gravi. (Fattispecie precedente all’entrata in vigore della modifica del decimo comma dell’art. 656 c.p.p. ad opera dell’art. 10 D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito nella L. 19 gennaio 2001, n. 4).

La sospensione dell’ordine di carcerazione di cui al comma 5 dell’art. 656 c.p.p., come sostituito dall’art. 1 della legge 27 maggio 1998, n. 165, trova applicazione solo quando il condannato, al momento della formazione del giudicato, si trova in libertà, condizione che deriva sia dal non essere mai stato raggiunto da misura cautelare personale sia dalla avvenuta revoca di questa, ma che non può invece ritenersi sussistente quando il soggetto risulti destinatario di un provvedimento di custodia cautelare relativo al fatto per cui è intervenuta condanna, sebbene si trovi di fatto in libertà per essersi volontariamente sottratto all’esecuzione dello stesso o per essere evaso. (Nell’occasione la Corte Suprema ha rilevato che la prevista sospensione si basa su una presunzione di non attualità della pericolosità sociale di cui è indice lo stato di libertà voluto dal giudice e che nel caso del latitante o dell’evaso non è consentito al P.M. sostituire una propria valutazione a quella effettuata dal giudice del processo).

In tema di esecuzione di pena detentiva nei confronti di condannato che si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, l’art. 656, comma 10, c.p.p. (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito nella legge n. 4 del 2001), che attribuisce al pubblico ministero il potere di sospendere l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e di trasmettere gli atti al tribunale di sorveglianza per l’eventuale concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, sussistendo le condizioni indicate nel precedente comma 5, non trova applicazione quando ricorrano le condizioni menzionate nel comma 9, e cioè nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, atteso che tra le due disposizioni vi è uno stretto collegamento testuale e che l’interpretazione letterale è sorretta anche da una convergente esegesi adeguata al dato costituzionale, pena la lesione dell’art. 3 Cost., riguardo ai detenuti agli arresti domiciliari, rispetto agli imputati a piede libero. (Fattispecie in tema di condanna per l’art. 628, commi 1 e 3, c.p., per la quale è stato escluso il beneficio).

Atteso il carattere derogatorio che deve attribuirsi alle disposizioni del comma 9 dell’art. 656 c.p.p. rispetto alla disciplina generale in tema di sospensione dell’esecuzione delle pene detentive brevi contenuta nei commi precedenti, e dovendosi quindi interpretare dette disposizioni con criterio restrittivo, è da escludere che possa essere considerato ostativo alla sospensione il fatto che il condannato si trovi in stato di custodia cautelare in carcere per fatto diverso da quello che forma oggetto della sentenza di condanna da eseguire.

Alla luce di una interpretazione complessiva e sistematica della disciplina dettata dall’art. 656 c.p.p. deve ritenersi che la sospensione automatica dell’esecuzione della pena sia esclusa quando il condannato sia già detenuto in espiazione di pena per altro titolo ovvero sia in stato di custodia cautelare in carcere per lo stesso fatto al quale si riferisce la condanna da eseguire, dovendosi invece dar luogo alla suddetta sospensione quando il condannato sia in stato di custodia cautelare per fatto diverso, atteso che in tal caso la sua condizione è equiparabile, ai fini dell’operatività dell’istituto in esame, a quella di chi si trovi in stato di libertà.

In materia di esecuzione di pene detentive, qualora debba trovare applicazione la disciplina dettata dall’art. 656, comma 10, c.p.p. per il caso del condannato che si trovi già in regime di arresti domiciliari relativamente al fatto oggetto della condanna da eseguire, e sia stata quindi disposta la sospensione dell’esecuzione con trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza ai fini dell’eventuale applicazione della detenzione domiciliare (fermo restando, nel frattempo, lo stato detentivo in atto), i provvedimenti interinali che, nell’attesa della decisione del tribunale di sorveglianza, siano stati adottati dal magistrato di sorveglianza, in forza del richiamo all’art. 47 ter dell’ordinamento penitenziario contenuto nell’ultima parte della citata disposizione normativa, sono da ritenere sottratti ad ogni genere di impugnazione.

Ai sensi dell’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p., deve escludersi l’operatività della sospensione obbligatoria dell’esecuzione della pena ogni qual volta questa sia stata inflitta per taluno dei delitti previsti dall’art. 4 bis dell’Ordinamento penitenziario; il che trova ragionevole giustificazione — con esclusione, quindi, di ogni dubbio di incostituzionalità — ove si consideri che l’istituto della sospensione obbligatoria si fonda sulla presunzione di una ridotta pericolosità del condannato, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 5 del citato art. 656, mentre per i delitti di cui all’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario vige l’opposta — se pur relativa — presunzione di pericolosità.

La speciale disciplina derogatoria e premiale, prevista in materia di misure alternative alla detenzione dall’art. 13 ter D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito in legge 15 marzo 1991 n. 82, per i collaboratori di giustizia, non comporta l’automatico obbligo per il pubblico ministero di sospendere l’esecuzione della pena detentiva, a prescindere dai limiti e dai divieti fissati dall’art. 656, commi quinto e nono, c.p.p., per l’esercizio della relativa potestà sospensiva. (Fattispecie nella quale l’interessato risultava essere stato condannato, per uno dei delitti di cui all’art. 4 bis della legge n. 354 del 1975, alla pena di otto anni di reclusione, onde, a norma dell’art.656, commi quinto e nono, c.p.p., non sussistevano i presupposti per la sospensione dell’esecuzione in attesa della pronuncia del tribunale di sorveglianza sulla domanda di affidamento in prova al servizio sociale proposta).

L’annullamento dell’ordine di carcerazione da parte del giudice dell’esecuzione non può trovare giustificazione nella circostanza che la pena, rideterminata a seguito della ritenuta continuazione a norma dell’art. 671 c.p.p., sia stata ridotta nei limiti previsti dall’art. 656, comma quinto, stesso codice. E invero la rideterminazione della pena comporta solo l’obbligo di comunicazione all’istituto di detenzione della nuova data di scadenza della pena, ma non può avere come conseguenza l’annullamento di un ordine di carcerazione legittimamente emesso, la sospensione della cui esecuzione può avvenire esclusivamente, ricorrendone i presupposti, a seguito di richiesta di misure alternative alla detenzione.

La disposizione di cui al quinto comma dell’art. 656 c.p.p. nella parte in cui consente al pubblico ministero di sospendere l’esecuzione della pena, è norma del tutto eccezionale rispetto al principio generale di immediata esecuzione dei giudicati di condanna stabilito dall’art. 665 c.p.p. Ne deriva che essa è di stretta interpretazione, e non è pertanto consentita la sua applicazione in via estensiva ad ipotesi non espressamente previste. (Nella fattispecie: soggetto escluso per il titolo del reato ma che ha collaborato con l’autorità di polizia o con l’autorità giudiziaria).

La disciplina dettata dall’art. 656, comma 10, c.p.p. (secondo cui, sussistendo le condizioni indicate nel precedente comma 5, qualora il condannato si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette gli atti al tribunale di sorveglianza per l’eventuale concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare), non può trovare applicazione nel caso in cui la pena da eseguire sia cumulata con altre; e ciò senza che in contrario possa invocarsi il principio della scindibilità del cumulo ogni qual volta possa da ciò derivare un vantaggio per il condannato, atteso che la sospensione dell’ordine di carcerazione, ai sensi della disposizione normativa sopra citata, è funzionalmente preordinata al possibile conseguimento di una misura alternativa alla detenzione, e una tale misura non può operare su una soltanto delle pene concorrenti, ma esclusivamente sulla pena unica determinata sulla base di tutti i titoli contemporaneamente esecutivi nei confronti del medesimo soggetto.

Non spetta né al pubblico ministero competente all’emissione dell’ordine di carcerazione per delitti di cui all’art. 4 bis ord. pen., né al giudice dell’esecuzione davanti al quale sia stato proposto incidente, la valutazione, ai fini della sospensione dell’esecuzione, della sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge per l’ammissione in via di eccezione del condannato ai benefici penitenziari, essendo tale compito riservato esclusivamente al tribunale di sorveglianza e dovendo l’organo dell’esecuzione limitarsi alla mera constatazione della presenza dei titoli ostativi alla sospensione. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la decisione del giudice dell’esecuzione il quale, investito dell’incidente avverso il provvedimento del pubblico ministero che aveva negato la sospensione dell’esecuzione a condannato per uno dei delitti di cui all’art. 4 bis ord. pen., aveva concesso la sospensione medesima sul presupposto dell’assenza di collegamenti del reo con la criminalità organizzata).

L’esclusione della sospensione dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p., nei confronti di chi sia stato condannato per taluno dei delitti previsti dall’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario, è da ritenere operante anche quando trattisi di soggetto ammesso allo speciale programma di protezione previsto per i «collaboratori di giustizia». La suddetta disposizione normativa non contiene, infatti, alcuna deroga analoga a quella prevista, in favore dei medesimi «collaboratori», con riguardo alla sola fruibilità dei benefici penitenziari, dall’art. 13 ter, comma 1, del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con modifiche in legge 15 marzo 1991 n. 82, né può, d’altra parte, estendersi la sfera di applicabilità di tale ultima disposizione al di fuori della materia strettamente penitenziaria per la quale essa è stata dettata; materia diversa da quella dell’esecuzione, pur se ad essa funzionalmente collegata.

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Mantova AVVOCATO PENALISTA PROCESSO BANCAROTTA PROCESSO APPELLO CASSAZIONE PENALE INCIDENTE STRADALE MORTALE DANNO PARENTI DANNO BIOLOGICO PERDITA ARTI DA INCIDENTE PERDITA GAMBE, LESIONE MIELICA LESIONI GRAVI DANNO STRADA
Massa-Carrara AVVOCATO PENALISTA PROCESSO BANCAROTTA PROCESSO APPELLO CASSAZIONE PENALE INCIDENTE STRADALE MORTALE DANNO PARENTI DANNO BIOLOGICO PERDITA ARTI DA INCIDENTE PERDITA GAMBE, LESIONE MIELICA LESIONI GRAVI DANNO STRADA
Milano AVVOCATO PENALISTA PROCESSO BANCAROTTA PROCESSO APPELLO CASSAZIONE PENALE INCIDENTE STRADALE MORTALE DANNO PARENTI DANNO BIOLOGICO PERDITA ARTI DA INCIDENTE PERDITA GAMBE, LESIONE MIELICA LESIONI GRAVI DANNO STRADA
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Monza e della Brianza AVVOCATO PENALISTA PROCESSO BANCAROTTA PROCESSO APPELLO CASSAZIONE PENALE INCIDENTE STRADALE MORTALE DANNO PARENTI DANNO BIOLOGICO PERDITA ARTI DA INCIDENTE PERDITA GAMBE, LESIONE MIELICA LESIONI GRAVI DANNO STRADA
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Pesaro e Urbino AVVOCATO PENALISTA PROCESSO BANCAROTTA PROCESSO APPELLO CASSAZIONE PENALE INCIDENTE STRADALE MORTALE DANNO PARENTI DANNO BIOLOGICO PERDITA ARTI DA INCIDENTE PERDITA GAMBE, LESIONE MIELICA LESIONI GRAVI DANNO STRADA
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Originally posted 2021-07-22 08:45:58.