491 CODICE PENALE Falsità in testamento olografo

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AVVOCATO SERGIO ARMAROLI, con studio a Bologna, è specializzato in diritto successorio e offre assistenza legale in materia di testamenti e successioni ereditarie. Con oltre 25 anni di esperienza, fornisce consulenza su questioni come:

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L’articolo 491 del Codice Penale italiano disciplina il reato di falsità in testamento olografo, cambiale o altra scrittura privata.

Testo dell’articolo 491 c.p.:

Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti è commessa sopra un testamento olografo, una cambiale o altra scrittura privata, il colpevole è punito con le pene stabilite per le falsità in atti pubblici.

Analisi del reato:

  • Questo articolo si riferisce alla falsificazione di un testamento olografo (quello scritto interamente di proprio pugno dal testatore), di una cambiale o di un’altra scrittura privata con valore probatorio.
  • La pena prevista è equiparata a quella della falsificazione di atti pubblici, disciplinata negli articoli 476 e seguenti del Codice Penale.
  • In pratica, il reato di falsità su questi documenti viene trattato con maggiore severità rispetto alla normale falsificazione di scritture private, proprio perché il legislatore riconosce la loro particolare importanza giuridica.

Pena prevista:

Poiché l’articolo 491 richiama le pene della falsità in atti pubblici:

  • Reclusione da 1 a 6 anni per la falsità materiale (art. 476 c.p.).
  • Reclusione da 3 a 10 anni se commessa da pubblico ufficiale.

Esempi di applicazione dell’art. 491 c.p.:

  1. Falsificazione di un testamento olografo per alterare l’eredità.
  2. Alterazione di una cambiale per ottenere un pagamento non dovuto.
  3. Falsificazione di una scrittura privata come una lettera di riconoscimento di debito.

Se ti servono ulteriori chiarimenti o dettagli giurisprudenziali, chiedi pure!

Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo(1), ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata(2) o al portatore(3), e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell’articolo 476 e nell’articolo 482.

Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell’articolo 489 per l’uso di atto pubblico falso(4).

La falsificazione materiale di un testamento olografo che istituisce l’agente quale erede universale del “de cuius” produce immediatamente l’acquisizione delle situazioni soggettive patrimoniali correlate a tale “status”, ai sensi dell’art. 588 cod. civ., conseguendone che il delitto di cui all’art. 491 cod. pen. non può concorrere, in tal caso, con quello di truffa, che si presenta strutturalmente incompatibile in quanto richiede che l’arricchimento dell’agente derivi da un atto dispositivo della vittima, al quale questa sia stata indotta da artifici o raggiri.

In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell’art. 491 cod. pen. ad opera del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, la condotta di falsificazione di un assegno circolare non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale, integrando un mero illecito civile, atteso che detto assegno è per sua natura non trasferibile.

In tema di falso, la contraffazione o alterazione di certificati di deposito bancario a scadenza vincolata, emessi dagli istituti bancari ai sensi dell’art. 12, comma 6, d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385, integra il delitto di cui all’art. 491 cod. pen., trattandosi di titoli trasferibili.

In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell’art. 491 cod. pen., da parte del d. lgs. n. 7 del 2016, la rilevanza penale dell’attività di falsificazione (ovvero utilizzazione dell’atto falso), realizzata secondo le modalità previste dagli articoli che precedono il predetto art. 491, è circoscritta alle scritture private indicate da quest’ultimo (testamento olografo, cambiale e titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore), sempre che il fine avuto di mira dall’agente sia quello di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. (Fattispecie in tema di cambiali).

La falsificazione materiale di un testamento olografo che istituisce l’agente quale erede universale del “de cuius” produce immediatamente l’acquisizione delle situazioni soggettive patrimoniali correlate a tale “status”, ai sensi dell’art. 588 cod. civ., conseguendone che il delitto di cui all’art. 491 cod. pen. non può concorrere, in tal caso, con quello di truffa, che si presenta strutturalmente incompatibile in quanto richiede che l’arricchimento dell’agente derivi da un atto dispositivo della vittima, al quale questa sia stata indotta da artifici o raggiri.

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Cass. pen. n. 36911/2011

Vi è concorso formale tra il reato di falsità in titoli di credito e quello di ricettazione degli stessi, non solo perché non vi è alcun rapporto di continenza e quindi non si pone un problema di alternatività o specialità tra i due reati, ma anche in considerazione della diversità dei beni penalmente protetti dalle due fattispecie.

In tema di reato di falso in titoli di credito, persona offesa è non solo il soggetto a cui sia falsamente attribuita l’emissione dell’atto falsificato, ma anche quello che abbia ricevuto comunque un danno per l’uso in concreto fatto del titolo. (Nella specie la Corte ha riconosciuto la qualità di persona offesa del reato a Poste italiane s.p.a., in cui favore erano stato emessi dalla banca Commerciale Italiana quattro assegni circolari poi contraffatti).