PROCEDIMENTO PENALE BOLOGNA

PROCEDIMENTO PENALE BOLOGNA AVVOCATO PENALE BOLOGNA DIFENDE AVV SERGIO ARMAROLI

 

PROCEDIMENTO PENALE DEFINIZIONE

 

Un procedimento penale è la successione degli atti, avviato dall’autorità giudiziaria, che conduce dall’iscrizione della notizia di reato alla pronuncia di un provvedimento conclusivo da parte del giudice.

Si definisce processo penale la sottofase del procedimento penale che ha inizio a seguito della pronuncia di un decreto di rinvio a giudizio in udienza preliminare, oppure, nei procedimenti speciali che omettono questa udienza (giudizio immediato, giudizio direttissimo e procedimento per decreto), a seguito della richiesta formulata dal pubblico ministero, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge.

 

PROCEDIMENTO PENALE COME INIZIA COSA DA’ LUOGO A UN PROCEDIMENTO PENALE

 

 

Un procedimento penale inizia con la notizia criminis che po’ avvenire  o essere portata a conoscenza mediante una denuncia o querela o possono nascere i procedimenti penali dall’attività di indagine della polizia giudiziaria o del pubblico ministero .

TUTTI IPROCEDIMENTI PENALI PORTANOA PROCESSO?

 

Assolutamente no una parte di procedimenti penali vengono archiviati .

Una Parte di procedimenti penali arrivano da dibattimento che sono gia’ prescritti.

 

E I PROCEDIMENTI A QUERELA?

 

Se si arriva a un accordo con il querelante  i procedimenti penali possono arrivar ea conclusione mediante la  remissione di querela, almeno che non si tratti di procedimento perseguibili d’ufficio

 

LE FASI DEL PROCEDIMENTO PENALE

 

Il processo penale La notizia di reato

  • Le indagini preliminari
  • L’archiviazione
  • Il rinvio a giudizio
  • L’udienza preliminare
  • I riti alternativi
  • Responsabile civile

Il processo penale è caratterizzato da una serie successiva di fasi che principiano dall’iscrizione della notizia di reato

 

LE  INDAGINI PRELIMINARI HANNO DEI TERMINI FISSATI PER LEGGE

 

Art. 407. Termini di durata massima delle indagini preliminari.
1. Salvo quanto previsto all’articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.
2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;

 

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

 

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all’articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l’arresto in flagranza;
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma (1), 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall’articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall’art. 12,comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. (2)
b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l’elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti all’estero;

 

 

d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell’articolo 371.
3. Salvo quanto previsto dall’articolo 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. 

Codice di Procedura Penale
(Testo coordinato ed aggiornato del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

PARTE PRIMA

Libro I: Soggetti
Titolo I: Giudice (artt. 1-49)
Titolo II: Pubblico ministero (artt. 5054-quater)
Titolo III: Polizia giudiziaria (artt. 55-59)
Titolo IV: L’imputato (artt. 60-73)
Titolo V: Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria (74-89)
Titolo VI: Persona offesa dal reato (artt. 90-95)
Titolo VII: Difensore (artt. 96-108)

Libro II: Atti
Titolo I: Disposizioni preliminari (artt. 109-124)
Titolo II: Atti e provvedimenti del giudice (artt. 125-133)
Titolo III: Documentazione degli atti (artt. 134-142)
Titolo IV: Traduzione degli atti (artt. 143-147)
Titolo V: Notificazioni (artt. 148-171)
Titolo VI: Termini (artt. 172-176)
Titolo VII: Nullità (artt. 177-186)

Libro III: Prove
Titolo I: Disposizioni generali (artt. 187-193)
Titolo II: Mezzi di prova (art. 194-243)
Titolo III: Mezzi di ricerca della prova (artt. 244-271)

Libro IV: Misure Cautelari
Titolo I: Misure cautelari personali (artt. 272-315)
Titolo II: Misure cautelari reali (artt. 316-325)

PARTE SECONDA

Libro V: Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo I: Disposizioni generali (artt. 326-329)
Titolo II: Notizia di reato (artt. 330-335)
Titolo III: Condizioni di procedibilita’ (artt. 336-346)
Titolo IV: Attività a iniziativa della polizia giudiziaria (artt. 347-357)
Titolo V: Attività del pubblico ministero (artt. 358-378)
Titolo VI: Arresto in flagranza e fermo (artt. 379-391)
Titolo VI bis: Investigazioni difensive (artt. 391 bis-391 nonies)
Titolo VII: Incidente probatorio (artt. 392-404)
Titolo VIII: Chiusura delle indagini preliminari (artt. 405-415 bis)
Titolo IX: Udienza preliminare (artt. 416-433)
Titolo X: Revoca della sentenza di non luogo a procedere (artt. 434-437)

Libro VI: Procedimenti speciali
Titolo I: Giudizio abbreviato (artt. 438-443)
Titolo II: Applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444-448)
Titolo III: Giudizio direttissimo (artt. 449-452)
Titolo IV: Giudizio immediato (artt. 453-458)
Titolo V: Procedimento per decreto (artt. 459-464)
Titolo V-bis: Sospensione del procedimento con messa alla prova (artt. 464-bis- 464-novies)

Libro VII: Giudizio
Titolo I: Atti preliminari al dibattimento (artt. 465-469)
Titolo II: Dibattimento (artt. 470-524)
Titolo III: Sentenza (artt. 525-548)

Libro VIII: Procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica
Titolo I: Disposizione generale (art. 549)
Titolo II: Citazione diretta a giudizio (artt. 550-555)
Titolo III: Procedimenti speciali (artt. 556-558)
Titolo IV: Dibattimento (artt. 559-567)

Libro IX: Impugnazioni
Titolo I: Disposizioni generali (artt. 568-592)
Titolo II: Appello (artt. 593-605)
Titolo III: Ricorso per cassazione (artt. 606-628)
Titolo IV: Revisione (artt. 629-647)

Libro X: Esecuzione
Titolo I: Giudicato (artt. 648-654)
Titolo II: Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali (artt. 655-664)
Titolo III: Attribuzioni degli organi giurisdizionali (artt. 665-684)
Titolo IV: Casellario giudiziale (artt. 685-690)
Titolo V: Spese (artt. 691-695)

Libro XI: Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
Titolo I: Disposizioni generali (art. 696)
Titolo I-bis: Principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari tra stati membri dell’Unione Europea (artt. 696 bis – 696 decies)
Titolo II: Estradizione (artt. 697-722)
Titolo III: Rogatorie internazionali (artt. 723-729)
Titolo IV: Effetti delle sentenze penali straniere (artt. 730-746)
Titolo IV bis: Trasferimento dei procedimenti penali (artt. 746 bis – 746 quater)

Disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura penale e disposizioni transitorie

Regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale

 

Originally posted 2021-09-05 14:39:10.