BANCAROTTA FRAUDOLENTA AVVOCATO , ESPERTO DIFENDE MELANO BOLOGNA VENEZIA la sussistenza dell’elemento soggettivo sulla base del richiamo all’assoluzione dell’imputato dai fatti di bancarotta patrimoniale con “formula dubitativa”: “il fatto che l’imputato sia stato assolto con formula dubitativa dalle ipotesi di distrazione in mancanza di prova certa al riguardo” induce il giudice di appello a ritenere che le gravi carenze nella tenuta delle scritture contabili “siano state finalizzate ad impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della societa’
BANCAROTTA FRAUDOLENTA AVVOCATO ESPERTO DIFENDE MiLANO BOLOGNA VENEZIA la sussistenza dell’elemento soggettivo sulla base del richiamo all’assoluzione dell’imputato dai fatti di bancarotta patrimoniale con “formula dubitativa”: “il fatto che l’imputato sia stato assolto con formula dubitativa dalle ipotesi di distrazione in mancanza di prova certa al riguardo” induce il giudice di appello a ritenere che le gravi carenze nella tenuta delle scritture contabili “siano state finalizzate ad impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della societa’
Cass. pen. n. 31168/2009
Cass. pen. n. 31168/2009
La bancarotta preferenziale (art. 216, comma terzo, L. fall.), sul piano oggettivo richiede la violazione della “par condicio creditorum” nella procedura fallimentare e, sul piano soggettivo, la ricorrenza della forma peculiare del dolo, costituito dalla volontà di recare un vantaggio al creditore (o ai creditori) soddisfatto, con l’accettazione dell’eventualità di un danno per altri, finalità che deve risultare primario interesse perseguito dal debitore, con la conseguenza che la strategia di alleggerire la pressione dei creditori, in vista di un ragionevolmente presumibile riequilibrio finanziario e patrimoniale, è incompatibile con il delitto, soprattutto alla luce della riforma, introdotta dal D.L.vo 269 del 2007, dell’azione revocatoria e specialmente dell’art. 67, comma terzo, L. fall.
Cass. pen. n. 27918/2009
Non integra il delitto di bancarotta fraudolenta impropria (art. 223, comma primo, L. fall.) la condotta dell’amministratore che “richiami” l’assegno privo di provvista, precedentemente versato in esecuzione della delibera di aumento di capitale, su conto corrente intestato alla società, considerato che, in tal caso, il patrimonio sociale non risulta impoverito non avendo il versamento di detto assegno incrementato la dotazione liquida del patrimonio della beneficiaria. Tale condotta, invece, poiché diretta ad esentare o comunque ad ostacolare l’esecuzione della pretesa societaria verso il socio sottoscrittore della delibera di aumento di capitale, può astrattamente configurare l’ autonomo reato di fattispecie (art. 223, comma secondo, n. 1, L. fall. in riferimento all’art. 2626 c.c.) indebita restituzione di conferimenti sub specie di liberazione dei soci dall’obbligo di eseguire i conferimenti.
Cass. pen. n. 17692/2009
In tema di illegale ripartizione di utili, la distribuzione di somme di denaro corrispondenti ad asseriti utili “in nero” concreta – ancorché essi rappresentino il profitto effettivo della gestione – una manomissione del capitale che integra la bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto, ancorché l’utile non costituisca di per sé l’oggetto materiale della condotta di distrazione fraudolenta, essendo di spettanza dei soci e non della società, quando la sua assegnazione avvenga senza la pre-deduzione dell’onere tributario e della conseguente penalità tributaria (che sorge al momento della erogazione della ricchezza) si riscontra manomissione della ricchezza sociale poiché la distribuzione eccede quanto di pertinenza dei soci.
(art. 216, comma terzo, L. fall.), sul piano oggettivo richiede la violazione della “par condicio creditorum” nella procedura fallimentare e, sul piano soggettivo, la ricorrenza della forma peculiare del dolo, costituito dalla volontà di recare un vantaggio al creditore (o ai creditori) soddisfatto, con l’accettazione dell’eventualità di un danno per altri, finalità che deve risultare primario interesse perseguito dal debitore, con la conseguenza che la strategia di alleggerire la pressione dei creditori, in vista di un ragionevolmente presumibile riequilibrio finanziario e patrimoniale, è incompatibile con il delitto, soprattutto alla luce della riforma, introdotta dal D.L.vo 269 del 2007, dell’azione revocatoria e specialmente dell’art. 67, comma terzo, L. fall.
Cass. pen. n. 27918/2009
Non integra il delitto di bancarotta fraudolenta impropria (art. 223, comma primo, L. fall.) la condotta dell’amministratore che “richiami” l’assegno privo di provvista, precedentemente versato in esecuzione della delibera di aumento di capitale, su conto corrente intestato alla società, considerato che, in tal caso, il patrimonio sociale non risulta impoverito non avendo il versamento di detto assegno incrementato la dotazione liquida del patrimonio della beneficiaria. Tale condotta, invece, poiché diretta ad esentare o comunque ad ostacolare l’esecuzione della pretesa societaria verso il socio sottoscrittore della delibera di aumento di capitale, può astrattamente configurare l’ autonomo reato di fattispecie (art. 223, comma secondo, n. 1, L. fall. in riferimento all’art. 2626 c.c.) indebita restituzione di conferimenti sub specie di liberazione dei soci dall’obbligo di eseguire i conferimenti.
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Cass. pen. n. 17692/2009
In tema di illegale ripartizione di utili, la distribuzione di somme di denaro corrispondenti ad asseriti utili “in nero” concreta – ancorché essi rappresentino il profitto effettivo della gestione – una manomissione del capitale che integra la bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto, ancorché l’utile non costituisca di per sé l’oggetto materiale della condotta di distrazione fraudolenta, essendo di spettanza dei soci e non della società, quando la sua assegnazione avvenga senza la pre-deduzione dell’onere tributario e della conseguente penalità tributaria (che sorge al momento della erogazione della ricchezza) si riscontra manomissione della ricchezza sociale poiché la distribuzione eccede quanto di pertinenza dei soci.
bancarotta fraudolenta documentale
la sentenza di primo grado aveva assolto l’imputato dal reato di ricorso abusivo al credito e da una pluralita’ di fatti di bancarotta per distrazione, rilevando la mancanza di prova, per alcuni di essi, e la “manifesta insussistenza” dell’accusa, per altri; (OMISSIS), invece, era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale: la sentenza di primo grado – a fronte di un’imputazione che contestava la tenuta dei libri e delle scritture contabili in guisa da non permettere la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita – aveva richiamato, tra l’altro, la relazione del curatore, secondo cui la contabilita’ era stata omessa nell’anno 2007 e, negli anni precedenti, tenuta in modo irregolare, ossia tale non consentire la ricostruzione del giro degli affari. In estrema sintesi, il gravame, da un lato, deduceva, anche sulla base di un esame critico delle prospettazioni del curatore (di cui si evidenziava il carattere ipotetico e teorico), che l’unico dato accertato era l’omessa tenuta delle scritture contabili nei primi mesi del 2007 e, dall’altro, denunciava il carattere ingiustificato del giudizio di sussistenza dell’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale, invocando la riqualificazione del fatto in termini di bancarotta semplice. L’appello, dunque, enunciava ed argomentava esplicitamente i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, sicche’ era del tutto in linea con il requisito della specificita’ dell’impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 – dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268822), tanto piu’ che la sentenza di primo grado non aveva affrontato ex professo il punto relativo all’elemento psicologico del reato.
A fronte delle censure dell’appellante, la Corte distrettuale ha argomentato la sussistenza dell’elemento soggettivo sulla base del richiamo all’assoluzione dell’imputato dai fatti di bancarotta patrimoniale con “formula dubitativa”: “il fatto che l’imputato sia stato assolto con formula dubitativa dalle ipotesi di distrazione in mancanza di prova certa al riguardo” induce il giudice di appello a ritenere che le gravi carenze nella tenuta delle scritture contabili “siano state finalizzate ad impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della societa’ e a pregiudicare gli interessi dei creditori”.
Rileva il Collegio che, nei termini indicati, la motivazione della sentenza impugnata non risulta “effettiva”, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 – dep. 15/11/2011, Print in proc. Longo, Rv. 251516): infatti, oltre a non confrontarsi puntualmente con la critica dell’appellante alle dichiarazioni del curatore, la Corte distrettuale accomuna indistintamente nel riferimento all’assoluzione con “formula dubitativa” le articolate valutazioni della sentenza di primo grado, che per alcuni fatti distrattivi aveva rilevato la mancanza di prova, ma per altri, come si e’ detto, aveva rimarcato la “manifesta insussistenza” dell’accusa. Decisivo, comunque, e’ il rilievo che l’inferenza posta a fondamento della sentenza impugnata non e’ esente dal vizio denunciato, poiche’ l’insussistenza dei fatti di bancarotta patrimoniale dichiarata dal giudice di primo grado non puo’ essere svilita, nella sua valenza di accertamento negativo, sulla base dell’argomento che il proscioglimento e’ stato pronunciato (peraltro, in parte) per mancanza di provaSentenza 19 ottobre 2017, n. 48208
Data udienza 10 luglio 2017
PENALE TRIBUTARIO BOLOGNA IMOLA RAVENNA FORLI L’emissione di fatture per operazioni inesistenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente
Dott. CATENA Rossella – Consigliere
Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/05/2016 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARINELLI FELICETTA che ha concluso per l’inammissibilita’;
Il difensore presente avv. (OMISSIS) in difesa del ricorrente si riporta integralmente ai motivi di ricorso di cui ne chiede l’accoglimento.
Udite le parti che hanno concluso come da verbale sopra trascritto.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza deliberata il 30/03/2012, il Tribunale di Monza dichiarava (OMISSIS) responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale, perche’, quale titolare dell’impresa individuale “(OMISSIS)”, dichiarata fallita il (OMISSIS), teneva i libri e le scritture contabili in modo da non permettere la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; l’imputato veniva invece assolto dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e dal reato di ricorso abusivo al credito. Investita del gravame dell’imputato, la Corte di appello di Milano, con sentenza deliberata il 19/05/2016, ha confermato la sentenza di primo grado.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), attraverso il difensore avv. (OMISSIS), denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 – violazione ed erronea applicazione dell’articolo 192 cod. proc. pen. in relazione all’articolo 216, comma 1, n. 2), l. fall.. La sentenza impugnata ha risolto la questione dell’accertamento della sussistenza del dolo attraverso l’inammissibile presunzione fondata sulla circostanza che l’imputato e’ stato assolto dal reato di bancarotta patrimoniale “solo” con formula dubitativa; di conseguenza, la Corte di appello ha argomentato la sussistenza del dolo avendo ritenuto probabile che l’imputato abbia commesso le condotte distrattive escluse dalla sentenza di primo grado, in assenza di indizi valutabili a norma dell’articolo 192 cod. proc. pen., comma 2.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato, per le ragioni e nei termini di seguito indicati.
In premessa, mette conto sottolineare che .
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, che conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi (Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, dep. 10/03/1998, Scuotto, Rv. 210016), potendo procedere ad un nuovo esame del compendio probatorio con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, dep. 29/02/2012, Montali, Rv. 252333).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
Originally posted 2019-02-06 11:35:37.