STALKING , STALKER, REATO PROCESSO BOLOGNA RAVENNA AVVOCATO PENALE    

STALKING , STALKER, REATO PROCESSO BOLOGNA RAVENNA AVVOCATO PENALE

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMIGLIARE

 

  • Ed invero per spiegare  il delitto di atti persecutori, quale reato abituale improprio a reiterazione necessaria delle condotte, si caratterizza in quanto l’evento – nella triplice declinazione alternativa prevista dalla norma incriminatrice – deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, nel cui ambito la reiterazione degli atti considerati tipici costituisce elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo assumere a tali atti un’autonoma ed unitaria offensività, in quanto è proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, infine, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, Sentenza n.54920 del 08/06/2016Ud. (dep. 27/12/2016) Rv. 269081N. 51718 del 2014 Rv. 262636).Di guisa che integrano il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612 bis c.p. almeno due condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice (Sez. 5, Sentenza n.46331 del 05/06/2013Ud. (dep. 20/11/2013) Rv. 257560; N. 6417 del 2010 Rv. 245881).
  • Infatti, un solo episodio, per quanto grave e da solo anche idoneo, in astratto, a determinare il grave e persistente stato d’ansia e di paura segnatamente che è indicato come evento naturalistico del reato in disamina, non è sufficiente a determinare la lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, potendolo essere, invece, alla stregua di precetti diversi: e ciò in aderenza alla volontà del legislatore il quale, infatti, non ha lasciato spazio alla configurazione di una fattispecie solo eventualmente abituale.
  • Per tale motivo nella delineata prospettiva, le condotte di tipo molesto possono rappresentare elemento costitutivo del reato di atti persecutori quando, in virtù della reiterazione delle medesime, venga a prodursi un evento di danno, secondo il paradigma declinato dall’art. 612 bis c.p..

  • CYBERSTALKING.
    CYBERSTALKING.
  • Pertanto sotto il profilo strutturale può, pertanto, determinarsi un concorso apparente di norme, che trova soluzione ex art. 15 c.p. attraverso il ricorso agli elementi specializzanti della fattispecie, ravvisabili – nel caso in esame – dalla necessaria produzione dell’evento.

  • avvocato stalking Bologna
    avvocato stalking Bologna
  • INFATTI Ai fini della configurabilità del reato, è invero sufficiente la determinazione anche di uno solo degli eventi alternativamente previsti dall’art. 612 bis c.p. (Sez. 5, Sentenza n.43085 del 24/09/2015Cc. (dep. 26/10/2015) Rv. 265231: N. 39519 del 2012 Rv. 254972, N. 18999 del 2014 Rv. 260411); eventi che non è necessario la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza, potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell’agente (Sez. 5, Sentenza n. 57704 del 14/09/2017 Ud. (dep. 28/12/2017) Rv. 272086, N. 47195 del 2015 Rv. 265530), considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (Sez. 5, Sentenza n.17795 del 02/03/2017Ud. (dep. 07/04/2017) Rv. 269621N. 14391 del 2012 Rv. 252314, N. 24135 del 2012 Rv. 253764, N. 20038 del 2014 Rv. 259458, N. 50746 del 2014 Rv. 261535).E nella delineata prospettiva assume rilievo anche la concentrazione delle condotte, apparendo conforme a massime di comune esperienza che reiterate molestie, anche in un contenuto lasso temporale, possano provocare una situazione psicologica di vulnerabilità che funge da determinatore di uno degli eventi del reato.Il delitto di atti persecutori è, difatti, configurabile anche quando le singole condotte siano reiterate in un arco di tempo molto ristretto, soprattutto a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi, pur concentrata in un brevissimo ambito temporale, pur solo in un giorno, costituisca la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice (Sez. 5, Sentenza n. 38306 del 13/06/2016Ud. (dep. 15/09/2016) Rv. 267954 N. 33563 del 2015 Rv. 264356).

    La corte territoriale ha fatto corretta applicazione degli enunciati principi.

    SI PARLA DI STALKING Attraverso il richiamo alle deposizioni testimoniali, la corte territoriale ha dato conto della serie ininterrotta delle condotte vessatorie dell’imputato, protrattesi per due settimane e riconducibili al rifiuto dell’epilogo della relazione, relativa sostanzialmente caratterizzate da insistenti telefonate, messaggi e appostamenti, culminati nella violenta aggressione del (OMISSIS). Ed in siffatto contesto anche la profferta di doni indesiderati – ed in quanto tali declinati dalla destinataria – assume oggettiva portata molesta, configurandosi quale forma di imposizione ed implicita richiesta di ripristino dei rapporti.Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta come in conseguenza della ininterrotta ingerenza del M. nella vita della D., questa abbia maturato un perdurante stato d’ansia e di paura, tale da indurla – subito dopo la denuncia – a lasciare la città ed a rendersi irreperibile persino ai suoi conoscenti.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

Sentenza 21 maggio – 26 luglio 2018, n. 35790

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antonio – Presidente –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere –

Dott. TUDINO A. – rel. Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

M.M., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 07/06/2017 della CORTE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALESSANDRINA TUDINO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. MARINELLI FELICETTA che ha concluso chiedendo l’inammissibilità.

LA DIFESA CHIEDE L’ACCOGLIMENTO DEL RICORSO.

Svolgimento del processo

  1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Milano ha, in parziale riforma della decisione in data 8 settembre 2015 del tribunale di Monza, con la quale M.M. è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di atti persecutori in danno di D.M., rideterminato il trattamento sanzionatorio.
  2. Avverso la sentenza della corte d’appello di Milano ha proposto ricorso l’imputato, per mezzo del difensore, articolando, con unico motivo, plurime censure.

Deduce travisamento della prova e vizio di motivazione per avere la corte territoriale assegnato valore non conferente ai fatti, stravolgendo il senso ed il confine della vicenda processuale, in riferimento all’evento del reato ed all’elemento soggettivo, aderendo acriticamente alla motivazione della sentenza impugnata ed omettendo di confrontarsi con le censure difensive. 

Motivi della decisione

  1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Tutte le censure sono connotate da aspecificità in quanto si risolvono in una mera critica rivolta alla sentenza impugnata, con il cui tessuto motivazionale il ricorrente omette di confrontarsi.

Secondo il consolidato orientamento di legittimità, autorevolmente espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili “non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato” (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), in quanto le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo “non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato” (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425)”.

1.2. L’onere di specificità dei motivi di impugnazione

si declina ulteriormente nei casi, quale quello in esame, di duplice conforme sentenza di merito, nel senso che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, purchè in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, Sentenza n. 5336 del 09/01/2018Ud. (dep. 05/02/2018) Rv. 272018, Sez. 5, Sentenza n. 18975 del 13/02/2017Ud. (dep. 20/04/2017) Rv. 269906 N. 5223 del 2007 Rv. 236130, N. 19710 del 2009 Rv. 243636, N. 4060 del 2014 Rv. 258438, N. 5615 del 2014 Rv. 258432, N. 7986 del 2016 Rv. 269217, N. 44765 del 2013 Rv. 256837).

1.3. In particolare, il vizio di travisamento della prova,

desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purchè specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del “devolutum” in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 6, Sentenza n. 5146 del 16/01/2014Ud. (dep. 03/02/2014) Rv. 258774, N. 47035 del 2013 Rv. 257499), ed è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, Sentenza n. 8188 del 04/12/2017 Ud. (dep. 20/02/2018) Rv. 272406, N. 9338 del 2013 Rv. 255087).

SPACCIO STUPEFACENTI CORTE COSTITUZIONALE ART 73 LIMITE MINIMO 8 ANNI ANTICOSTITUZIONALE

Di guisa che il ricorso per cassazione che deduca il travisamento (e non soltanto l’erronea interpretazione) di una prova decisiva, ovvero l’omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, impone di verificare l’eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall’assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l’esistenza della decisiva difformità (Sez. 4, Sentenza n. 1219 del 14/09/2017Ud. (dep. 12/01/2018) Rv. 271702 N. 15556 del 2008 Rv. 239533, N. 46451 del 2009 Rv. 245611, N. 14732 del 2011 Rv. 250133, N. 9338 del 2013 Rv. 255087).

2. Attraverso l’integrazione con la motivazione di primo grado, la sentenza impugnata ha dato conto – con argomentazione logica ed aderente alle emergenze processuali – degli elementi probatori, valutandoli nella complessiva concludenza dimostrativa della prova, risultando adeguatamente apprezzate le deposizioni dei testi a discarico, anche sui punti censurati, ritenute, tuttavia, recessive in quanto focalizzate sulle cause di interruzione del rapporto sentimentale e non già sugli elementi fondanti l’affermazione di colpevolezza.

La deposizione della persona offesa risulta apprezzata in riferimento all’attendibilità soggettiva ed alla credibilità intrinseca, anche in riferimento agli antecedenti causali, non avendo la corte territoriale mancato di svolgere il necessario scrutinio di attendibilità secondo i parametri declinati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità attraverso le convergenti dichiarazioni testimoniali.

A fronte del percorso giustificativo risultante dall’integrazione delle conformi sentenze di merito, le censure del ricorrente, reiterative dei motivi d’appello, finiscono per (ri)proporre una lettura alternativa degli esiti della prova, inammissibile in questa sede, richiamando un complessivo travisamento che rileva in sede di legittimità esclusivamente ove l’apprezzamento degli elementi dimostrativi si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, Sentenza n.28957 del 03/04/2017Ud. (dep. 09/06/2017) Rv. 270108, N. 53512 del 2014 Rv. 261600, N. 20461 del 2016 Rv. 266941).

3. Sono manifestamente infondate le censure che prospettano erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 612 bis c.p., con specifico riferimento alla prova della condotta e dell’evento del reato.

3.1. Sotto il primo profilo, il ricorrente evidenzia il ristretto ambito temporale in cui sarebbero state reiterate condotte solo moleste, ispirate dallo scopo esclusivo di ricomposizione della rottura della relazione o di chiarificazione definitiva.

Donde la verifica della sussistenza del minimum necessario, sotto il profilo della condotta, ai fini dell’integrazione del reato, e del rapporto strutturale tra la fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p. e la contravvenzione di cui all’art. 660 c.p..

3.2.Ed invero il delitto di atti persecutori, quale reato abituale improprio a reiterazione necessaria delle condotte, si caratterizza in quanto l’evento – nella triplice declinazione alternativa prevista dalla norma incriminatrice – deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, nel cui ambito la reiterazione degli atti considerati tipici costituisce elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo assumere a tali atti un’autonoma ed unitaria offensività, in quanto è proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, infine, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, Sentenza n.54920 del 08/06/2016Ud. (dep. 27/12/2016) Rv. 269081N. 51718 del 2014 Rv. 262636).

Di guisa che integrano il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612 bis c.p. almeno due condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice (Sez. 5, Sentenza n.46331 del 05/06/2013Ud. (dep. 20/11/2013) Rv. 257560; N. 6417 del 2010 Rv. 245881). Infatti, un solo episodio, per quanto grave e da solo anche idoneo, in astratto, a determinare il grave e persistente stato d’ansia e di paura che è indicato come evento naturalistico del reato in disamina, non è sufficiente a determinare la lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, potendolo essere, invece, alla stregua di precetti diversi: e ciò in aderenza alla volontà del legislatore il quale, infatti, non ha lasciato spazio alla configurazione di una fattispecie solo eventualmente abituale.

Nella delineata prospettiva, le condotte di tipo molesto possono rappresentare elemento costitutivo del reato di atti persecutori quando, in virtù della reiterazione delle medesime, venga a prodursi un evento di danno, secondo il paradigma declinato dall’art. 612 bis c.p..

Sotto il profilo strutturale può, pertanto, determinarsi un concorso apparente di norme, che trova soluzione ex art. 15 c.p. attraverso il ricorso agli elementi specializzanti della fattispecie, ravvisabili – nel caso in esame – dalla necessaria produzione dell’evento.

3.3. Ai fini della configurabilità del reato, è invero sufficiente la determinazione anche di uno solo degli eventi alternativamente previsti dall’art. 612 bis c.p. (Sez. 5, Sentenza n.43085 del 24/09/2015Cc. (dep. 26/10/2015) Rv. 265231: N. 39519 del 2012 Rv. 254972, N. 18999 del 2014 Rv. 260411); eventi che non è necessario la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza, potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell’agente (Sez. 5, Sentenza n. 57704 del 14/09/2017 Ud. (dep. 28/12/2017) Rv. 272086, N. 47195 del 2015 Rv. 265530), considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (Sez. 5, Sentenza n.17795 del 02/03/2017Ud. (dep. 07/04/2017) Rv. 269621N. 14391 del 2012 Rv. 252314, N. 24135 del 2012 Rv. 253764, N. 20038 del 2014 Rv. 259458, N. 50746 del 2014 Rv. 261535).

E nella delineata prospettiva assume rilievo anche la concentrazione delle condotte, apparendo conforme a massime di comune esperienza che reiterate molestie, anche in un contenuto lasso temporale, possano provocare una situazione psicologica di vulnerabilità che funge da determinatore di uno degli eventi del reato.

Il delitto di atti persecutori è, difatti, configurabile anche quando le singole condotte siano reiterate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi, pur concentrata in un brevissimo ambito temporale, pur solo in un giorno, costituisca la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice (Sez. 5, Sentenza n. 38306 del 13/06/2016Ud. (dep. 15/09/2016) Rv. 267954 N. 33563 del 2015 Rv. 264356).

INFATTI

4. La corte territoriale ha fatto corretta applicazione degli enunciati principi.

Attraverso il richiamo alle deposizioni testimoniali, la corte territoriale ha dato conto della serie ininterrotta delle condotte vessatorie dell’imputato, protrattesi per due settimane e riconducibili al rifiuto dell’epilogo della relazione, sostanzialmente caratterizzate da insistenti telefonate, messaggi e appostamenti, culminati nella violenta aggressione del (OMISSIS). Ed in siffatto contesto anche la profferta di doni indesiderati – ed in quanto tali declinati dalla destinataria – assume oggettiva portata molesta, configurandosi quale forma di imposizione ed implicita richiesta di ripristino dei rapporti.

Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta come in conseguenza della ininterrotta ingerenza del M. nella vita della D., questa abbia maturato un perdurante stato d’ansia e di paura, tale da indurla – subito dopo la denuncia – a lasciare la città ed a rendersi irreperibile persino ai suoi conoscenti.

Le censure articolate nel ricorso, nel proporre una lettura soggettivistica e psicopatologica di siffatto pericolo e nel ricondurre a causali opportunistiche il trasferimento della persona offesa, non si confrontano con la ricostruzione operata in sentenza, nella quale appare adeguatamente ricostruito il disagio derivante dalla reiterata condotta assillante del M., culminata nella degenerazione dell’ennesimo appostamento del (OMISSIS), non richiedendosi uno stato patologico ed essendo, invece, sufficiente che gli atti ritenuti persecutori – e nella specie costituiti da minacce, pedinamenti, atti di violenza comunque manifestati nel corso di incontri imposti – abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612 bis c.p. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 c.p.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica (Sez. 5, Sentenza n.18646 del 17/02/2017 Ud. (dep. 14/04/2017) Rv. 270020N. 16864 del 2011 Rv. 250158).

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equo determinare in Euro 2000, in favore della Cassa delle ammende.

6. Deve essere disposto l’oscuramento dei dati sensibili evidenziati, in considerazione della natura della contestazione. 

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2000 in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2018.

Originally posted 2019-11-24 16:59:14.