RISARCIMENTO MALASANITA’ EFFICACE, BOLOGNA, ROVIGO PADOVA FERRARA

RISARCIMENTO MALASANITA’ EFFICACE, BOLOGNA, ROVIGO PADOVA FERRARA
RISARCIMENTO MALASANITA’ EFFICACE, BOLOGNA, ROVIGO PADOVA FERRARA

  1. RISARCIMENTO MALASANITA’ EFFICACE,

BOLOGNA, ROVIGO PADOVA FERRARA

  OPERAZIONE MEDICA SBAGLIATA-

OSPEDALE RESPONSABILITA’ –

RISARCIMENTO BOLOGNA

MALASANITA’-RAVENNA FORLI

RISPOSTE ATTENTE E VELOCI CON

 

L’OBIETTIVO RISARCIMENTO

OBIETTIVO : Ottenere giustizia:

È questo l’obiettivo primario che spinge i miei assistiti ad agire.

RISARCIMENTO MALASANITÀ

avvocato penale Bologna

 

Malasanità è un termine che fa riferimento ad una carenza delle prestazioni sanitarie rispetto ad uno standard qualitativo adeguato.

 

ESAME ACCURATO DELLA TUA POSIZIONE

INDICAZIONE DI MEDICO LEGALE PER PREPARERE

COME PROCEDERE

Trattativa –fase  stragiudiziale

Mi occupo QUALE AVVOCATO ESPERTO DI CASI DI RISARCIMENTO DI GRAVE MALASANITA’ solo di casi di malasanità con decessi e gravi invalidità.

Se vuoi ottenere un equo risarcimento danni a causa di un errore medico, ti seguiamo in tutta Italia.

L’art. 34 della Costituzione tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e la sicurezza delle cure è parte integrante di questo diritto!

Gli errori medici o l’inadeguatezza delle prestazioni ospedaliere, sono alla base dei casi di malasanità, che ledono questo principio.

La loro natura può essere contrattuale (mancanza di risultato) o, extracontrattuale (conseguenze fisiche dell’errore): se risultano obiettivamente dimostrabili, è ipotizzabile un adeguato risarcimento.

Non sempre però un caso percepito come malasanità, è effettivamente tale.

AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA

 

 

. Il nostro Studio Legale è esperto in responsabilità medica e della struttura ospedaliera.

Lo studio avvocato Sergio Armaroli di Bologna  si occupa di assistenza legale alle vittime di malasanità per errori medici. Se pensi di aver subito un danno fisico dovuto ad un errore medico, se un tuo familiare è deceduto a causa di un errore commesso da un medico, rivolgiti a noi

 Colpa Medica
Quando a seguito a ricovero in ospedale o cure mediche il paziente avverta un peggioramento delle condizioni di salute, può trattarsi di errore con colpa medica. In questo bisogna rivolgersi a professionisti come malasanita.legal per una consulenza e per assistenza legale.

Necessario rivolgersi  aun avvocato esperto

perché la colpa medica può essere diversamente graduata e da ciò derivano conseguenze e possibilità di adottare diverse procedure.

Abbiamo colpa medica nel caso in cui a seguito di una terapia vi sia un peggioramento della condizione di salute, ma anche in caso di diagnosi sbagliata o in ritardo, errori durante un intervento chirurgico o commessi in seguito allo stesso.

Potrai procedere e richiedere i tuo idanni nel caso in cui vi sia colpa o dolo, ma se solo può essere configurata la colpa grave o il dolo si può procedere anche in sede penale per il reato di lesione colposa, ex art. 590 del codice penale, oppure per omicidio colposo, ex art. 589 del codice penale se dall’errore sia conseguita la morte del paziente.

Purtroppo anche a Bologna si verificano casi di malasanità

A Bologna abbiamo come strutture sanitarie che erogano servizi sanitari le seguenti strutture ospedaliere:

Ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna

Ospedale Bellaria Carlo Alberto Pizzardi di Bologna

Ospedale di Budrio 

Ospedale di Bentivoglio 

Ospedale Don Giuseppe Dossetti di Bazzano

Ospedale di San Giovanni in Persiceto

Ospedale civile di Vergato

Ospedale Costa di Porretta Terme

Ospedale Simiani di Loiano

Danno Biologico

L’integrità fisica e psichica è un bene costituzionalmente protetto (art.32 Cost.) e quindi in caso di danno dovuto ad errore medico il soggetto leso deve essere risarcito.

  1. Ci sono diverse tipologie di danno, qui si parla del danno biologico da inserire nella categoria del danno non patrimoniale. Il danno biologico rappresenta una menomazione, permanente o temporanea, all’integrità psicofisica di una persona. Lo stesso dà origine al diritto al risarcimento del danno nel caso in cui lo stesso sia imputabile a colpa o dolo.

 A ben vedere già da questa prima definizione è possibile dedurre che il danno risarcibile non è solo di natura fisica, ma anche di natura psicologica. In particolare è possibile far ricadere nella sfera del danno biologico anche quelle lesioni che vanno ad influenzare i rapporti interpersonali e la sfera dinamico relazionale del soggetto. In ogni caso il danno biologico per poter dar luogo ad un risarcimento deve essere passibile di valutazione medico legale, deve però essere precisato che la valutazione è indipendente da qualunque giudizio circa la menomazione della capacità reddituale, anche perché quest’ultima dovrebbe essere configurato come danno patrimoniale. Ciò vuol dire che deve essere riconosciuto anche a coloro che non svolgono un’attività lavorativa o produttiva.

Il danno biologico può derivare da vari fatti e tra questi vi è l’errore sanitario, spesso capita infatti che è proprio nelle strutture sanitarie che si hanno delle menomazioni psico fisiche.

Purtroppo anche a Ravenna  si verificano casi di malasanità

A Ravenna abbiamo come strutture sanitarie che erogano servizi sanitari le seguenti strutture ospedaliere:

Ospedale Santa Maria delle Croci

Ospedale di Lugo 

Ospedale degli Infermi 

Purtroppo anche a Padova si verificano casi di malasanità

A Padova abbiamo come strutture sanitarie che erogano servizi sanitari le seguenti strutture ospedaliere:

Ospedale Piove di Sacco

Ospedale di Conselve

Ospedale di Cittadella

Ospedale di Montagnana

Ospedali riuniti Padova Sud

Azienda ospedaliera di Padova

Ospedale Busonera di Padova

Ospedale di Camposampiero

Ospedale di Este

Ospedale Sant’Antonio

Purtroppo anche a Ferrara si verificano casi di malasanità

A Ferrara abbiamo come strutture sanitarie che erogano servizi sanitari le seguenti strutture ospedaliere:

Ospedale del Delta di Lagosanto

Ospedale Fratelli Borselli di Bondano

Ospedale San Giuseppe di Copparo

Ospedale San Camillo di Comacchio

Ospedale Sant’Anna di Ferrara

Ospedale Mazzolani Vandini di Argenta

Ospedale SS Annunziata di Cento

Purtroppo anche a TREVISO si verificano casi di malasanità

A TREVISO abbiamo come strutture sanitarie che erogano servizi sanitari le seguenti strutture ospedaliere:

Ospedale “Ca’ Foncello” di Treviso

Ospedale San Camillo di Treviso

Ospedale di Oderzo

Ospedale di Motta di Livenza

Ospedale di Montebelluna

Ospedale di Castelfranco veneto

Ospedale di Vittorio Veneto

Ospedale di Conegliano

Ospedale De Gironcoli di Conegliano

Perizie complete e richieste di risarcimento

I casi di malasanità sono più frequenti di quanto si immagini a volte: LAvvocato Sergio Armaroli  offre in particolare consulenze specializzate, avvalendosi di professionisti fidati ed assistendoti in tutto.

Questi frangenti sono spesso difficili anche dal punto di vista umano: mettiti subito in contatto con il nostro studio legale Bologna . Sapremo supportarti in un percorso a volte non facile, con discrezione e cortesia: affidati a noi.

L’imperizia e la disattenzione sono spesso i motivi principali che portano ai danni alle persone nelle strutture sanitarie. L’errore fa parte della vita professionale del medico, in particolare di chi lavora in sala operatoria o è addetto al primo soccorso, come chirurghi, anestesisti e paramedici.

A volte però questi errori hanno conseguenze molto dolorose e nei casi più drammatici possono portare al decesso: in questi casi è diritto del soggetto leso potersi rivolgere all’autorità giurisdizionale per ottenere il giusto risarcimento morale e materiale.

L’ATTIVITA’ SANITARIA IN EMILIA ROMAGNA E’ IRROGATA NELLE SEGUENTI STRUTTURE:

Ospedali di Fascia A1 AOSPU OSPEDALI RIUNITI – PR AOSPU POLICLINICO – MO AOSPU S.ORSOLA-MALPIGHI – BO AOSPU ARCISPEDALE S.ANNA – FE IRCCS – ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Ospedali di Fascia A2 AUSL-PIACENZA OSPEDALE PIACENZA AUSL REGGIO EMILIA OSPEDALE S.MARIA NUOVA – RE AUSL REGGIO EMILIA IRCCS DI REGGIO EMILIA AOSPU -MODENA OSPEDALE CIVILE S.AGOSTINO – ESTENSE AUSL-BOLOGNA OSPEDALE MAGGIORE AUSL-BOLOGNA OSPEDALE BELLARIA AUSL-BOLOGNA SCIENZE NEUROLOGICHE BO AUSL-IMOLA OSPEDALE IMOLA AUSL-ROMAGNA OSPEDALE RAVENNA AUSL-ROMAGNA OSPEDALE FORLI’ AUSL-ROMAGNA OSPEDALE CESENA AUSL-ROMAGNA OSPEDALE RIMINI AUSL-ROMAGNA I.R.S.T. SRL IRCCS AUSL-REGGIO EMILIA OSPEDALE PRIVATO SALUS HOSPEDALEITAL – RE AUSL-MODENA OSPEDALE. PRIVATO HESPERIA HOSPITAL – MO AUSL-BOLOGNA OSPEDALE. PRIVATO VILLA TORRI – BO AUSL-ROMAGNA OSPEDALE. PRIVATO VILLA MARIA CECILIA – RA Ospedali di Fascia B AUSL-PARMA OSPEDALE FIDENZA AUSL-REGGIO EMILIA OSPEDALE GUASTALLA AUSL-MODENA OSPEDALE CARPI AUSL-MODENA OSPEDALE MIRANDOLA AUSL-MODENA OSPEDALE CIVILE DI SASSUOLO S.P.A. AUSL-BOLOGNA OSPEDALE BENTIVOGLIO AUSL-FERRARA OSPEDALE DEL DELTA AUSL-FERRARA OSPEDALE CENTO AUSL-ROMAGNA OSPEDALE LUGO AUSL-ROMAGNA OSPEDALE FAENZA AUSL-ROMAGNA OSPEDALE RICCIONE Ospedali di Fascia C AUSL-PIACENZA OSPEDALE CASTEL SAN GIOVANNI AUSL-PIACENZA OSPEDALE FIORENZUOLA D’ARDA AUSL-PARMA OSPEDALE BORGO VAL DI TARO AUSL-REGGIO EMILIA OSPEDALE CORREGGIO AUSL-REGGIO EMILIA OSPEDALE MONTECCHIO EMILIA AUSL-REGGIO EMILIA OSPEDALE SCANDIANO AUSL-REGGIO EMILIA OSPEDALE CASTELNOVO NE’ MONTI AUSL-MODENA OSPEDALE VIGNOLA AUSL-MODENA OSPEDALE PAVULLO NEL FRIGNANO AUSL-BOLOGNA OSPEDALE BAZZANO AUSL-BOLOGNA OSPEDALE PORRETTA TERME AUSL-BOLOGNA OSPEDALE VERGATO AUSL-BOLOGNA OSPEDALE BUDRIO AUSL-BOLOGNA OSPEDALE S. GIOVANNI IN PERSICETO AUSL-FERRARA OSPEDALE ARGENTA AUSL-ROMAGNA OSPEDALE SANTARCANGELO DI ROMAGNA AUSL-ROMAGNA OSPEDALE NOVAFELTRIA AUSL-ROMAGNA OSPEDALE CATTOLICA AUSL-PIACENZA OSPEDALE. PRIVATO PIACENZA AUSL-PIACENZA OSPEDALE. PRIVATO S. ANTONINO – PC AUSL-PARMA OSPEDALE. PRIVATO CITTA’ DI PARMA AUSL-PARMA OSPEDALE. PRIVATO HOSPEDALEITAL PICCOLE FIGLIE – PR AUSL-PARMA OSPEDALE. PRIVATO HOSPEDALEITAL VAL PARMA AUSL-REGGIO EMILIA OSPEDALE. PRIVATO SALUS HOSPEDALEITAL – RE AUSL-REGGIO EMILIA OSPEDALE. PRIVATO VILLA VERDE – RE AUSL-MODENA OSPEDALE. PRIVATO HESPERIA HOSPEDALEITAL – MO AUSL-MODENA OSPEDALE. PRIVATO PROF. FOGLIANI – MO AUSL-MODENA OSPEDALE. PRIVATO VILLA PINETA – MO AUSL-BOLOGNA OSPEDALE. PRIVATO VILLA CHIARA – BO AUSL-BOLOGNA OSPEDALE. PRIVATO PROF. NOBILI – BO AUSL-BOLOGNA OSPEDALE. PRIVATO VILLA ERBOSA – BO AUSL-BOLOGNA OSPEDALE. PRIVATO NIGRISOLI – BO AUSL-BOLOGNA OSPEDALE. PRIVATO VILLA LAURA – BO AUSL-BOLOGNA OSPEDALE. PRIVATO VILLA REGINA – BO AUSL-FERRARA OSPEDALE. PRIVATO QUISISANA – FE AUSL-FERRARA OSPEDALE. PRIVATO VILLA SALUS – FE AUSL-ROMAGNA OSPEDALE. PRIVATO DOMUS NOVA – RA AUSL-ROMAGNA OSPEDALE. PRIVATO SAN FRANCESCO – RA AUSL-ROMAGNA OSPEDALE. PRIVATO S. PIER DAMIANO – RA AUSL-ROMAGNA OSPEDALE. PRIVATO VILLA IGEA – FO AUSL-ROMAGNA OSPEDALE. PRIVATO VILLA SERENA – FO AUSL-ROMAGNA OSPEDALE. PRIVATO MALATESTA NOVELLO – CE AUSL-ROMAGNA OSPEDALE. PRIVATO S. LORENZINO – CE AUSL-ROMAGNA OSPEDALE. PRIVATO SOL ET SALUS – RN AUSL-ROMAGNA OSPEDALE. PRIVATO VILLA MARIA – RN AUSL-ROMAGNA OSPEDALE. PRIVATO PROF. E. MONTANARI – RN Strutture monospecialistiche psichiatriche AUSL-PARMA OSPEDALE. PRIVATO VILLA MARIA LUIGIA – PR AUSL-MODENA SPEDALE. PRIVATO VILLA IGEA – MO AUSL-MODENA OSPEDALE. PRIVATO VILLA ROSA – MO AUSL-BOLOGNA OSPEDALE. PRIVATO AI COLLI – BO AUSL-BOLOGNA OSPEDALE. PRIVATO VILLA BARUZZIANA – BO AUSL-ROMAGNA OSPEDALE. PRIVATO VILLA AZZURRA – RA Strutture monospecialistiche di riabilitazione e lungodegenza AUSL-PIACENZA OSPEDALE VILLANOVA SULL’ARDA AUSL-IMOLA OSPEDALE MONTECATONE AUSL-PIACENZA OSPEDALE. PRIVATO S.GIACOMO – PC AUSL-PARMA OSPEDALE. PRIVATO VILLA IGEA – PR AUSL-PARMA OSPEDALE. PRIVATO FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI – PR AUSL-PARMA OSPEDALE. PRIVATO CENTRO CARDINAL FERRARI – PR AUSL-BOLOGNA OSPEDALE. PRIVATO VILLA BELLOMBRA – BO AUSL-BOLOGNA OSPEDALE. PRIVATO SANTA VIOLA – BO AUSL-ROMAGNA OSPEDALE. PRIVATO LUCE SUL MARE – RN AUSL-ROMAGNA OSPEDALE. PRIVATO VILLA SALUS – RN

PURTROPPO ANCHE A RIMINI ABBIAMO I LVERIFICARSI DI CASI DI MALASANITA’

Purtroppo anche a Rimini si verificano casi di malasanità

A Rimini abbiamo ocme strutture sanitarie che erogano servizi sanitari le seguenti strutture ospedaliere:

Ospedale “Franchini”di Santarcangelo di Romagna

Ospedale “G. Ceccarini”di Riccione

Ospedale “Cervesi” di Cattolica

Ospedale “Infermi” di Rimini

Ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria

Purtroppo anche a Prato si verificano casi di malasanità

A Prato abbiamo come strutture sanitarie che erogano servizi sanitari le seguenti

Nuovo ospedale di Prato

Purtroppo anche a Pistoia si verificano casi di malasanità

A Pistoia  abbiamo come strutture sanitarie che erogano servizi sanitari le seguenti

Ospedale San Jacopo di Pistoia

Ospedale SS. Cosma e Damiano di Pescia

Ospedale Lorenzo Pacini di S. Marcello Pistoiese

Purtroppo anche a MANTOVA si verificano casi di malasanità

A Mantova  abbiamo ocme strutture sanitarie che erogano servizi sanitari le seguenti strutture ospedaliere:

Ospedale di Suzzara 

Ospedale di Asola

Poliambulatorio di Quistello

Presidio ospedaliero di Bozzolo

Ospedale Carlo Poma di Mantova

Ospedale Civile di Gonzaga

Ospedale di Pieve di Coriano

Ospedale Civile di Volta Mantovana 

Ospedale San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere 

 

  1. Superata positivamente la prima fase in cui viene accertata, in m con l’ausilio di esperti medici legali, la eventuale fondatezza del caso verra’ formalizzata la richiesta danni da  inviare a Azienda Sanitaria e/o ai medici ritenuti responsabili.
  2. A volte basta una trattativa stragiudiziale per arrivare a un giusto risarcimento , ma se non trovo per Te l’accordo si procede con
  3. Mediazione civile
  4. Qualora alla trattativa non segua un accordo risarcitorio, procediamo al tentativo di conciliazione tramite la c.d. mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010.

PERCHE’ LA MEDIAZIONE CIVILE?

PERCHE’ E’ DIVENTATA INDISPENSABILE PER POI FARE LA CAUSA .

  • IN QUELLA SEDE UNA TERZA PERSONA APPUNTO IL MEDIATORE  CERCA DI TROVARE UN ACCORDO APPUNTO UNA MEDIAZIONE
  • A livello di risarcimento in sede civile, la legge n. 24/2017 ha introdotto significative modifiche in tema di responsabilità medica: le strutture sanitarie rispondono a titolo di responsabilità contrattuale; mentre i medici che operano a qualsiasi titolo presso una struttura sanitaria pubblica o privata sono responsabili solo per colpa ed ai sensi dell’art. 2043 del codice civile.
  •  
  • Diverse tipologie di danno risarcibili in conseguenza di responsabilità medica: errata diagnosi, errata terapia, omessa vigilanza. Il diritto al risarcimento si prescrive in 10 anni.
  • In via generale, i casi di responsabilità medica sono quelli che determinano la lesione alla salute psico-fisica in conseguenza della colpa del singolo medico, della carenza strumentale della struttura sanitaria oppure della mancanza di un valido consenso informato.

Ecco quali sono gli eventi più frequenti:

ANESTESIA

CHIRURGIA GENERALE

NEUROCHIRURGIA

ONCOLOGIA

ORTOPEDIA

OSTETRICIA E GINECOLOGIA

Ritieni di aver subito un danno da errata prestazione medica?

 

CESENA

OPERAZIONE MEDICA SBAGLIATA

RESPONSABILITA’ DEL MEDICO

MALASANITA’ AVVOCATO ESPERTO

CHIAMA SUBITO 051 6447838 O

COMPILA I

FORM CONTATTI VERRAI

RICHIAMATO

QUANTO PRIMA

OPERAZIONE MEDICA SBAGLIATA RESPONSABILITA’ DEL MEDICO MALASANITA’ AVVOCATO ESPERTO

 

FATTO

 1La Corte di Appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Savona in data 20.03.2014, nei confronti di A.G., in ordine al delitto di lesioni colpose. Al predetto, in cooperazione colposa con il primo operatore P., si contesta, nella sua qualità di secondo operatore, di avere provocato al paziente B.M. lesioni gravissime; ciò in quanto nel corso di intervento laparoscopico di rimozione di una cisti splenica, veniva erroneamente realizzata una nefrectomia con asportazione del rene sinistro in paziente monorene.

2La Corte territoriale ha rilevato che A. non contesta l’errore del primo chirurgo, che asportò il rene, poichè tratto in inganno dalla calcolosi a stampo che interessava l’organo. Il Collegio ha sottolineato che il profilo di colpa che si rinviene nella condotta dell’imputato è qualificabile come negligenza, per difetto di attenzione nella visione del campo operatorio. Ciò in quanto A. non si accorse del fatto che il primo operatore stava asportando il rene.

DECISUM

3La Corte regolatrice ha da ultimo chiarito che, in tema di colpa professionale, in caso di intervento chirurgico in equipe, il principio per cui ogni sanitario è tenuto a vigilare sulla correttezza dell’attività altrui, se del caso ponendo rimedio ad errori che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenza scientifiche del professionista medio, non opera in relazione alle fasi dell’intervento in cui i ruoli e i compiti di ciascun operatore sono nettamente distinti, dovendo trovare applicazione il diverso principio dell’affidamento per cui può rispondere dell’errore o dell’omissione solo colui che abbia in quel momento la direzione dell’intervento o che abbia commesso un errore riferibile alla sua specifica competenza medica, non potendosi trasformare l’onere di vigilanza in un obbligo generalizzato di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di invasione negli spazi di competenza altrui (Sez. 4, n. 27314 del 20/04/2017, Puglisi, Rv. 27018901).

4Il principio ora richiamato risulta coerente con l’insegnamento giurisprudenziale in base al quale l’obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell’equipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate ma anche il controllo sull’operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali, in quanto tali rilevabili con l’ausilio delle comuni conoscenze del professionista medio. L’assunto è stato espresso nel confermare la sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo nei confronti, oltre che del ginecologo, anche delle ostetriche, in considerazione del fatto che l’errore commesso dal ginecologo nel trascurare i segnali di sofferenza fetale non esonerava le ostetriche dal dovere di segnalare il peggioramento del tracciato cardiotocografico, in quanto tale attività rientrava nelle competenze di entrambe le figure professionali operanti in equipe (Sez. 4, n. 53315 del 18/10/2016, Paita, Rv. 26967801).

 

‘In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l’onere di provare il nesso di causalità tra l’evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l’azione o l’omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest’ultimo l’onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 c.c.’ (Cass., ord., 20/08/2018, n. 20812; Cass. 7/12/2017, n. 29315) e che ‘Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l’esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del ‘più probabile che non’, causa del danno, sicchè, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata’ (Cass. 15/02/2018, n. 3704; Cass. 26/07/2017, n. 18392).

Tali principi vanno ribaditi in questa sede; pertanto, va affermato che, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell’attore, paziente danneggiato, provare l’esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento, onere che va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del ‘più probabile che non’, la causa del danno, con la conseguenza che, se, al termine dell’istruttoria, non risulti provato il suddetto nesso tra condotta ed evento, la domanda dev’essere rigettata.

Va evidenziato che questa conclusione non si pone in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., 11/1/2008, n. 577, pure richiamata dalla ricorrente), secondo cui ‘in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante’.

Questo principio venne, infatti, affermato a fronte di una situazione in cui l’inadempimento ‘qualificato’, allegato dall’attore (ossia l’effettuazione di un’emotrasfusione) era tale da comportare di per sè, in assenza di fattori alternativi ‘più probabili’, nel caso singolo di specie, la presunzione della derivazione del contagio dalla condotta. La prova della prestazione sanitaria conteneva già, in questa chiave di analisi, quella del nesso causale, sicchè non poteva che spettare al convenuto l’onere di fornire una prova idonea a superare tale presunzione secondo il criterio generale di cui all’art. 2697 c.c., comma 2, e non la prova liberatoria richiesta dall’art. 1218 c.c..

La giurisprudenza tradizionalmente valuta il concetto di ‘imperizia’ nei reati colposi – addebitati a soggetti che rivestono determinate qualifiche dirigenziali e che prestano corrispondenti mansioni di elevata delicatezza, specializzazione e responsabilità – ‘in rapporto alla qualifica e all’attività svolta in concreto, le quali esigono l’osservanza delle regole e delle precauzioni doverose da parte della media dei soggetti rivestenti identica qualifica e svolgenti identiche mansioni’ (così Sez. 4, n. 12416 del 18/04/1986, Vollono, Rv. 174226).

Con particolare riguardo ai casi di responsabilità per delitti colposi in ambito sanitario, è noto che un risalente indirizzo seguito dalla Corte di legittimità (Sez. 4, n. 12249 del 05/11/1984 – dep. 1985, Pinedda, Rv. 171396; Sez. 4, n. 5241 del 11/01/1978, Gandini, Rv. 138892; Sez. 4, n. 1301 del 18/10/1978 – dep. 1979, Andria, Rv. 141044; Cass. Sez. 4, n. 5860 del 19/02/1981, Desiato, Rv. 149347) tendeva a distinguere la valutazione della responsabilità colposa dell’esercente la professione sanitaria a seconda che egli avesse operato con imperizia, ovvero con negligenza o imprudenza: nel primo caso, si prendevano a riferimento i parametri indicati dall’art. 2236 cod.civ. (secondo il quale la responsabilità è limitata al dolo o alla colpa grave se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà); nel secondo caso si giudicava secondo gli ordinari parametri della responsabilità colposa in ambito penale. Secondo tale orientamento, che si poneva nel solco della nota sentenza n. 166/1973 della Corte costituzionale, il carattere colposo della condotta del sanitario doveva essere valutato nel ristretto ambito della colpa grave stabilito dall’art. 2236 cod. civ. quando l’addebito fosse mosso sotto il profilo dell’imperizia, mentre qualora la responsabilità del professionista trovasse la propria origine nella negligenza e nell’imprudenza i criteri per l’accertamento della colpa del medico dovevano essere comuni a quelli con i quali si valuta ogni condotta colposa.

Era dunque già presente, nella giurisprudenza di legittimità, una distinzione tra imperizia da un lato, e imprudenza e negligenza dall’altro, ai fini della determinazione dei criteri di valutazione della responsabilità colposa del sanitario, sia pure in un quadro normativo affatto diverso dall’attuale.

Nel tempo, il citato indirizzo cedette il posto ad un altro e più rigoroso orientamento, in cui si escludeva che lo statuto della colpa professionale del sanitario in ambito penalistico potesse articolarsi in modo differenziato rispetto alle generali previsioni riguardanti la colpa penale.

Si legge ad esempio, nella sentenza Lazzeri del 1991 (Sez 4, n. 4028 del 22/02/1991, Lazzeri, Rv. 187774), che la colpa professionale del sanitario ‘deve essere valutata con larghezza e comprensione per la peculiarità dell’esercizio dell’arte medica e per la difficoltà dei casi particolari, ma pur sempre nell’ambito dei criteri dettati per l’individuazione della colpa medesima dall’art. 43 del cod.pen.. Tale accertamento non può essere effettuato in base al disposto dell’art. 2236 del codice civile, secondo cui il prestatore d’opera è esonerato dall’obbligo del risarcimento dei danni, quando la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, tranne che nell’ipotesi di commissione del fatto con dolo o colpa grave. L’applicabilità di tale norma è esclusa dalla sistematica disciplina del dolo e della colpa in diritto penale per la quale il grado della colpa è previsto solo come criterio per la determinazione della pena, o come circostanza aggravante, e mai per determinare la stessa sussistenza dell’elemento psicologico del reato, sicché il minor grado della colpa non può avere in alcun caso efficacia scriminante’.

Tuttavia, più di recente, la Corte regolatrice ha riconosciuto che il principio civilistico di cui all’art. 2236 cod. civ. che assegna rilevanza soltanto alla colpa grave ‘può trovare applicazione in ambito penalistico come regola di esperienza cui attenersi nel valutare l’addebito di imperizia, qualora il caso concreto imponga la soluzione di problemi di speciale difficoltà ovvero qualora si versi in una situazione di emergenza, in quanto la colpa del terapeuta deve essere parametrata alla difficoltà tecnico-scientifica dell’intervento richiesto ed al contesto in cui esso si è svolto. Ne consegue che non sussistono i presupposti per parametrare l’imputazione soggettiva al canone della colpa grave ove si tratti di casi non difficili e fronteggiabili con interventi conformi agli standard’ (Cass. Sez. 4, n. 4391 del 22/11/2011 – dep. 2012, Di Lella, Rv. 251941). In tal modo, da un lato, si recuperava la differenziazione tra la valutazione dell’imperizia (con riguardo a situazioni di peculiare difficoltà tecnico-operativa) e quella relativa ai restanti casi ‘non difficili’; dall’altro, si faceva riferimento a questi ultimi (da valutarsi secondo gli ordinari criteri di cui all’art. 43 cod.pen.) laddove essi fossero fronteggiabili ‘con criteri conformi agli standard’, ossia alle normali prassi sanitarie raccomandate per quello specifico intervento.

In seguito all’entrata in vigore della legge Balduzzi, accanto a sentenze nelle quali si ritiene necessario accertare ‘se vi sia stato un errore determinato da una condotta negligente o imprudente’ pur a fronte del rispetto di linee guida accreditate presso la comunità scientifica (Sez. 4, n. 18430 del 05/11/2013 – dep. 2014, Loiotila, Rv. 261294), ve ne sono altre secondo le quali la disciplina di cui all’art. 3 della legge Balduzzi, pur trovando terreno d’elezione nell’ambito dell’imperizia, può tuttavia venire in rilievo anche quando il parametro valutativo della condotta dell’agente sia quello della diligenza (Sez. 4, n. 47289 del 09/10/2014, Stefanetti, Rv. 260739), o comunque in ipotesi di errori connotati da profili di colpa generica diversi dall’imperizia (Sez. 4, n. 23283 del 11/05/2016, Denegri, Rv. 266903).

Con l’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco, il parametro dell’imperizia ha assunto, come si è visto, maggior rilievo. Dopo una travagliata vicenda interpretativa, la questione della corretta interpretazione da dare al citato art. 6 della legge 24/2017 (introduttivo dell’art. 590-sexies cod.pen.) è stata devoluta alle Sezioni Unite, le quali, con sentenza resa il 21 dicembre scorso (Sez. U, n. 8770 del 21/12/2017, ric. Mariotti), hanno affermato il seguente principio di diritto: ‘L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica:

  1. a) se l’evento si è verificato per colpa (anche ‘lieve’) da negligenza o imprudenza;
  2. b) se l’evento si è verificato per colpa (anche ‘lieve’) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;
  3. c) se l’evento si è verificato per colpa (anche ‘lieve’) da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto;
  4. d) se l’evento si è verificato per colpa ‘grave’ da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni, di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico’.

Naturalmente uno dei problemi che si pongono, in conseguenza di tale assetto interpretativo, è costituito dall’individuazione della legge penale più favorevole in relazione ai singoli casi concreti, anche risalenti ad epoca antecedente gli ultimi interventi legislativi, in base a quanto previsto dalle disposizioni sulla successione delle leggi penali nel tempo.

Alla stregua delle considerazioni che precedono e dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale che si è cercato di illustrare, appare di tutta evidenza che non poteva prescindersi da un accurato inquadramento della condotta del dott. M. non solo con riguardo al fatto che essa rispettasse o meno le linee guida o le buone pratiche, ma anche con riguardo al fatto che la stessa potesse qualificarsi come improntata a imperizia, o a negligenza, o a imprudenza.

Sebbene la Corte di merito abbia qualificato il comportamento dell’odierno ricorrente come imprudente, deve evidenziarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’imprudenza consiste nella realizzazione di un’attività positiva che non si accompagni nelle speciali circostanze del caso a quelle cautele che l’ordinaria esperienza suggerisce di impiegare a tutela dell’incolumità e degli interessi propri ed altrui (Sez. 4, Sentenza n. 16944 del 20/03/2015, Rota e altri, Rv. 263388); e nella specie la condotta tenuta dal dott. M. , più che un’attività positiva, sarebbe consistita – secondo la stessa Corte di merito – in un’omessa o incompleta diagnosi, accompagnata da una sottovalutazione della sintomatologia che la paziente presentava, dall’omessa prescrizione di accertamenti strumentali a fini diagnostici e dalla prescrizione di un presidio terapeutico generico (clistere). Ciò che sembra semmai ascrivibile in parte al profilo della negligenza, in parte, e sotto altro profilo, a quello dell’imperizia.

STRUTTURA SANITARIA

. La natura della responsabilità della struttura sanitaria 

La Cassazione ha costantemente inquadrato la responsabilità dell’ente ospedaliero nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l’accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (v. per es. Cass. n. 5939/1993; Cass. n. 4152/1995; Cass. n. 7336/1998; Cass. n. 589/1999; Cass. n. 3492/2002; Cass. n. 11316/2003; Cass. n. 10297/2004e da ultimo Cass. n.9085/2006).

  1. Il c.d. contratto di spedalità: contenuto e qualificazione giuridica.

A fondamento di detta responsabilità contrattuale, parte della giurisprudenza più risalente individuava un contratto avente il medesimo contenuto di quello stipulato con il professionista, pertanto un contratto d’opera professionale, con conseguente applicabilità del relativo regime (specialiter l’art.2236 c.c.).

Tale impostazione appariva, tuttavia, imprecisa (non ricorrendo in tale fattispecie il requisito della personalità proprio del contratto d’opera intellettuale) e comunque insufficiente a fotografare il complesso delle prestazioni alle quali è tenuta la struttura sanitaria per effetto del contratto con il paziente.

Ecco perché appare preferibile l’orientamento più recente della giurisprudenza (già in nuce in Cass., Sez. Un., n. 9556/2002), che pone a fondamento della responsabilità della struttura sanitaria la figura del contratto atipico c.d. di spedalità o di assistenza sanitaria.

Si è, in particolare, affermato che “Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall’assicuratore, dal Servizio Sanitario Nazionale o da altro Ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell’ente), accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell’Ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 c.c., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell’art. 1228 c.c., all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto ” (Cass., n. 13066/2004; e negli stessi termini Cass. n. 2042/2005).

Alla stregua di tale orientamento, dunque:

–  oggetto della obbligazione non è solo la prestazione del medico, ma una prestazione complessa definita di “assistenza sanitaria”, fondata sul contratto atipico individuato dalla sentenza Cassazione n. 13066/2004 in base allo schema della “locatio operis”, con obbligazione di risultato;

–  unitario è il criterio della responsabilità, sia per la casa di cura privata che pubblica, non essendo possibile differenziare la responsabilità in base alla natura del soggetto danneggiante, trattandosi di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla nostra Carta costituzionale, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura (pubblica o privata) della struttura sanitaria;

–  parificato è il regime giuridico tra pubblico e privato, escludendosi per il medico operante all’interno della struttura sanitaria pubblica l’applicabilità della normativa prevista dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. 10.1.1957 n. 3 con riguardo alla responsabilità degli impiegati civili dello Stato (la limitazione tout court della responsabilità dei dipendenti pubblici ai casi di dolo e colpa grave, ivi prevista, si risolverebbe, infatti in una ingiustificata disparità di trattamento tra medico pubblico e privato, a fronte dell’identità di prestazione effettuata: in entrambi i casi, dunque, troveranno applicazione le norme civilistiche di cui agli artt. 1176, 1218 e 2236 c.c.; cfr. Cass. n. 5939/1993 e negli stessi termini Cass. n. 4152/1995 e da ultimo Cass. n. 4058/2005);

 

Originally posted 2020-03-24 18:14:13.