Reati DI TRUFFA ED evasione iva CUSTODIA CAUTELARE  carcere GALERA   Reati di truffa ed evasione IVA – Associazione per delinquere – Importazione di autovetture dall’estero e loro rivendita sul mercato italiano previa alterazione del chilometraggio – Ordinanza di custodia cautelare – Revoca – Condizioni

Reati DI TRUFFA ED EVASIONE IVA CUSTODIA CAUTELARE  carcere GALERA

 

Reati di truffa ed evasione IVA – Associazione per delinquere – Importazione di autovetture dall’estero e loro rivendita sul mercato italiano previa alterazione del chilometraggio – Ordinanza di custodia cautelare – Revoca – Condizioni

Recente sentenza

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 39523 depositata il 3 settembre 2018

Investito della censura incentrata sulla deduzione di «un quadro cautelare ampiamente sorpassato ed inattuale», il giudice dell’appello cautelare ha richiamato l’ordinanza del 20/03/2018 con la quale lo stesso Tribunale del riesame aveva confermato la «sussistenza di un intenso pericolo di recidiva stante la spiccata capacità criminale dell’indagato e la realizzazione di plurime condotte illecite». Il rilievo appena richiamato, tuttavia, era svolto dall’ordinanza del 20/03/2018 richiamando, a sua volta, una precedente ordinanza del 13/07/2017, sicché coglie nel segno la censura del ricorrente che denuncia, con il primo motivo, la carente motivazione in ordine, in particolare, alla valutazione dell’attualità del periculum Ubertatis: valutazione, questa, che non può essere svincolata dalla disamina delle vicende procedimentali, che, come evidenziato dalla stessa ordinanza impugnata, hanno visto l’esercizio dell’azione penale “frazionato” per i reati originariamente posti a base del titolo cautelare e la revoca della misura cautelare – «per difetto di esigenze», rileva l’ordinanza in esame – nel procedimento per i reati di cui agli artt. 495 cod. pen. e 11 d. Igs. n. 74 del 2000. Sotto questo profilo, il rinvio alle valutazioni dell’ordinanza del 20/03/2018 operato dall’ordinanza in esame rivela un ulteriore profilo di criticità, posto che detta ordinanza – adottata a seguito dell’annullamento con rinvio disposto da questa Corte in accoglimento del ricorso del pubblico ministero – articolava la prognosi cautelare con riferimento ad una più ampia classe di reati; il che conferma la riconoscibilità del vizio motivazionale denunciato.

AFFERMA E CONSIDERA LA SENTENZA :

L’ordinanza impugnata ha poi osservato che nessun elemento favorevole all’imputato può trarsi dalla sostituzione, nei confronti dei coimputati, della misura degli arresti domiciliari con altra misura non custodiale, in quanto il giudizio sul pericolo cautelare deve essere effettuato in maniera individualizzante; inoltre, per i coimputati è stato valorizzato il comportamento collaborativo, dato del tutto assente per B., che si è sempre avvalso della facoltà di non rispondere. Al riguardo, ferma restando la correttezza del riferimento alla natura individualizzante della prognosi cautelare, la valorizzazione dell’esercizio della facoltà di non rispondere effettuata ai fini di detta prognosi (negativa) nei confronti del ricorrente non è in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: infatti, se con riguardo al giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il riconoscimento all’indagato della facoltà di non rispondere o non collaborare non esclude che il giudice possa tenere conto della mancata contrapposizione, ai fatti narrati dalla persona offesa, di alcuna diversa versione difensiva (Sez. 3, n. 17205 del 14/04/2010, B., Rv. 246996; conf. Sez. 3, n. 45245 del 30/09/2014, Yordanov, Rv. 260967), l‘esercizio di tali facoltà non consente di desumere alcuna prognosi sfavorevole in ordine al pericolo di commissione di altri reati, o altra conseguenza negativa diversa dall’impossibilità di accedere ad eventuali benefici che possono legittimamente derivare dalla collaborazione (Sez. 6, n. 38139 del 24/09/2008, Gomez Gabriel, Rv. 241321; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 14120 del 08/01/2007, Piromalli, Rv. 236377).

Da un diverso punto di vista, questa Corte ha avuto modo di chiarire che il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone la previsione, in termini di alta probabilità, che all’imputato si presenti effettivamente un’occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie, e la relativa prognosi comporta la valutazione, attraverso la disamina della fattispecie concreta, della permanenza della situazione di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato la commissione del delitto per il quale si procede, mentre, nelle ipotesi in cui tale preliminare valutazione sia preclusa, in ragione delle peculiarità del caso di specie, il giudizio sulla sussistenza dell’esigenza cautelare deve fondarsi su elementi concreti – e non congetturali – rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, e idonei a dar conto della continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, da apprezzarsi sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi dell’effettività di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione (Sez. 5, n. 12618 del 18/01/2017, Cavaliere, Rv. 269533).

Al riguardo, mette conto osservare che l’ordinanza impugnata ha altresì valorizzato, per un verso, la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale riconosciuto a B. e, per altro verso, il rilievo che le misure (cautelari o reali) nei confronti degli altri partecipi all’associazione non incidono sul pericolo dei reiterazione, non escludendo, né diminuendo la capacità dell’imputato di ricostituire compagini associative dedite alla commissione dell’illecito.

Ora, il primo rilievo – pur svincolato dalla disamina dei precedenti per i quali è stata avviata l’esecuzione penale – è indirizzato a dar conto della continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale: il ricorso, tuttavia, ne ha denunciato l’erroneità sulla base del contenuto dell’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Brescia del 12/09/2017 (intervenuta dopo la sospensione della misura dell’affidamento disposta con il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Mantova del 29/06/2017 richiamato dall’ordinanza in esame), che ha disposto la cessazione, e non la revoca, dell’affidamento in prova al servizio sociale riconosciuto al ricorrente. Il secondo rilievo, invece, risulta inidoneo, nei termini in cui è articolato, a rendere ragione della permanenza della situazione di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato la commissione del delitto per il quale si procede.

Pertanto, assorbite le ulteriori censure, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Brescia, che, nel quadro dei principi di diritto richiamati, conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi ai fini della decisione sull’appello cautelare (cfr. Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, Scuotto, Rv. 210016), potendo procedere ad un nuovo esame del compendio indiziario con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333); la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

 

Originally posted 2018-10-18 09:13:39.