PENALE MILITARE: INSUBORDINAZIONE

REATO MILITARE DI INSUBORDINAZIONE DEVE ESSERE CONSIDERATO CHE la fattispecie di insubordinazione di cui all’art. 189 c.p.m.p. tutela non solo la dignità e l’onore del superiore, ma l’integrità e l’effettività del rapporto gerarchico, che è si coordina con la necessità del mantenimento della compattezza delle forze armate e del ruolo ad esse assegnato dalla

REATO MILITARE DI INSUBORDINAZIONE DEVE ESSERE CONSIDERATO CHE considerarsi che la fattispecie di insubordinazione di cui all’art. 189 c.p.m.p. tutela non solo la dignità e l’onore del superiore, ma l’integrità e l’effettività del rapporto gerarchico, che è si coordina con la necessità del mantenimento della compattezza delle forze armate e del ruolo ad esse assegnato dallanel reato militare di insubordinazione con ingiuria, integra l’offesa all’onore e al prestigio ogni atto o parola di disprezzo verso il superiore nonchè l’uso di tono arrogante, perchè si tratta di comportamenti contrari alle esigenze della disciplina militare per la quale il soggetto di grado più elevato deve essere tutelato, non solo nell’espressione della sua personalità umana, ma anche nell’ascendente morale di cui ha bisogno per un degno esercizio dell’autorità del grado e della funzione di comando, dovendo considerarsi che la fattispecie di insubordinazione di cui all’art. 189 c.p.m.p. tutela non solo la dignità e l’onore del superiore, ma l’integrità e l’effettività del rapporto gerarchico, che è si coordina con la necessità del mantenimento della compattezza delle forze armate e del ruolo ad esse assegnato dalla

Costituzione (Sez. 1, n. 3971 del 28/11/2013, dep. 2014, De Chiara, Rv. 259013; Sez. 1, n. 7957 del 20/12/2006, dep. 2007, Frantuma, Rv. 236355).

E’, però, altrettanto chiaro che la condotta di insubordinazione deve inserirsi in un rapporto di effettiva – e non solo pretesa – subordinazione gerarchica, mentre, nel caso scrutinato, in relazione all’oggetto del contrasto fra il superiore e il subordinato, non è stato chiarito in modo adeguato – ciò che era invece necessario al fine di apprezzare la natura delle condotte contestate – il contesto, se attinente al rapporto di dipendenza funzionale del militare con l’autorità giudiziaria, oppure se riferibile anche al rapporto gerarchico, in cui F. ha tenuto le condotte stesse.

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PENALE MILITARE: INSUBORDINAZIONE- disobbedienza aggravata (art. 173 c.p.m.p., art. 47 c.p.m.p., n. 2), reato di insubordinazione con ingiuria continuata e aggravata (art. 189 c.p.m.p., comma 2 e art. 47 c.p.m.p., n. 2),

FATTO

– reato di insubordinazione con ingiuria continuata e aggravata (art. 189 c.p.m.p., comma 2 e art. 47 c.p.m.p., n. 2), perchè, nella funzione di Comandante della Stazione Carabinieri di (OMISSIS), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, offendeva il prestigio, l’onore e la dignità del Comandante della Compagnia Carabinieri di (OMISSIS), Capitano Q.H.G., ponendo in essere le condotte elencate in rubrica, come da sette successivi alinea, contestate come atti di disprezzo della sua persona e della sua autorità, con l’aggravante di essere investito di un comando;

– reato di disobbedienza aggravata (art. 173 c.p.m.p., art. 47 c.p.m.p., n. 2), perchè, nella suddetta qualità, espressamente rifiutava o ometteva di obbedire all’ordine di servizio di firmare per presa visione il provvedimento di avvio del procedimento disciplinare, oggetto di ripetute e inequivoche

richieste del Capitano Q., fino al rifiuto formalizzato in apposito verbale; con l’aggravante suindicata;

fatti commessi in (OMISSIS) e (OMISSIS), agli inizi di (OMISSIS).

. In riferimento alla condotta consistita nell’aver risposto all’ufficiale che lo aveva invitato a uscire dal suo ufficio – che invece doveva uscire lui perchè quello era il suo ufficio, era, per il ricorrente, da escludere la valenza offensiva della condotta, perchè era ben possibile che la risposta di F. fosse intesa ad accentuare lo sfogo contro quella che veniva da lui vissuta come una coartazione illegittima, nel contrasto di natura funzionale insorto con il superiore gerarchico in ordine alle indagini di polizia giudiziaria, con conseguente esclusione dell’elemento soggettivo, e perchè la risposta stessa non sembrava aver infranto la soglia del penalmente rilevante, non intravvedendosi in essa alcuna valenza offensiva, bensì una mera rimostranza e l’esercizio del diritto di critica da parte del sottufficiale; quest’ultimo non aveva fatto altro che manifestare in quella forma il suo dissenso rispetto alla posizione autoritaria assunta dall’ufficiale.

Pertanto – argomenta la difesa – i giudici di appello hanno errato nell’attribuire una carica offensiva e denigratoria alla mera rimostranza esternata dal sottufficiale, posto che la norma incriminatrice punisce condotte materiali di natura offensiva, non la mera disobbedienza, che non determina il travalicamento della soglia del penalmente punibile: in questo senso, la Corte militare di appello ha omesso di contestualizzare la condotta messa in essere da F., da valutarsi invece in stretta relazione con le indiscriminate pressioni legate ai continui interventi del superiore gerarchico nell’attività propria della sfera del militare subordinato.

MOTIVAZIONE E DECISIONE

La necessità di siffatta verifica era ineludibile, poichè, ove le condotte di F. si siano dispiegate in un ambito riservato al rapporto di dipendenza funzionale dell’imputato con l’autorità giudiziaria, sarebbe stato – e sarebbe rilevante l’accertamento della sussistenza o meno del titolo del superiore a intervenire in quell’ambito.

Sia la sede e la natura del colloquio fra il cap. Q. e il Brig. R., sia l’interlocuzione impostata dal cap. Q. con il mar. F. con l’esortazione ad espletare in modo più diligente e corretto i compiti di comando nel settore della polizia giudiziaria integrano, per vero, contesti in relazione ai quali la verifica della concreta offensività penale delle condotte ascritte all’imputato non avrebbe potuto essere effettuata in modo adeguato senza la previa definizione dell’ambito, fra quelli sopra precisati, in cui – e quindi del titolo, se legittimo o meno, per cui – il superiore aveva impostato le rispettive interlocuzioni con il militare subordinato.

2.4. Non è, dunque, in discussione che, nel reato militare di insubordinazione con ingiuria, integra l’offesa all’onore e al prestigio ogni atto o parola di disprezzo verso il superiore nonchè l’uso di tono arrogante, perchè si tratta di comportamenti contrari alle esigenze della disciplina militare per la quale il soggetto di grado più elevato deve essere tutelato, non solo nell’espressione della sua personalità umana, ma anche nell’ascendente morale di cui ha bisogno per un degno esercizio dell’autorità del grado e della funzione di comando, dovendo considerarsi che la fattispecie di insubordinazione di cui all’art. 189 c.p.m.p. tutela non solo la dignità e l’onore del superiore, ma l’integrità e l’effettività del rapporto gerarchico, che è si coordina con la necessità del mantenimento della compattezza delle forze armate e del ruolo ad esse assegnato dalla

Costituzione (Sez. 1, n. 3971 del 28/11/2013, dep. 2014, De Chiara, Rv. 259013; Sez. 1, n. 7957 del 20/12/2006, dep. 2007, Frantuma, Rv. 236355).

E’, però, altrettanto chiaro che la condotta di insubordinazione deve inserirsi in un rapporto di effettiva – e non solo pretesa – subordinazione gerarchica, mentre, nel caso scrutinato, in relazione all’oggetto del contrasto fra il superiore e il subordinato, non è stato chiarito in modo adeguato – ciò che era invece necessario al fine di apprezzare la natura delle condotte contestate – il contesto, se attinente al rapporto di dipendenza funzionale del militare con l’autorità giudiziaria, oppure se riferibile anche al rapporto gerarchico, in cui F. ha tenuto le condotte stesse.

  1. L’emerso vizio della motivazione mina in modo decisivo la coerenza e logicità del discorso giustificativo e impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, con conseguente rinvio alla Corte di appello militare per il nuovo giudizio, da compiersi nel rispetto del principio dianzi affermato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello militare, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2019. Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019.

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Originally posted 2020-03-22 10:36:57.