PENALE MILITARE AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA RIMINI CESENA FORLI RAVENNA Corte di Cassazione|Sezione 1|Penale|Sentenza|20 giugno 2017| n. 30694
Reati militari – In genere – Causa di non punibilità prevista dall’art. 13 – Bis cod. pen. – Applicabilità ai reatimilitari – Sussistenza.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., è applicabile ai reati militari. Va evidenziato, preliminarmente, che l’istituto della non punibilita’ per particolare tenuita’, introdotto all’articolo 131-bis c.p. dal Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, articolo 1, e’ applicabile ai reati militari.
Si consideri, in proposito, che l’indicato decreto legislativo e’ stato emanato in attuazione della delega conferita con la L. 28 aprile 2014, n. 67, articolo 1, comma 1, lettera m), portante deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
L’articolo 1 della citata legge delega, che ha attribuito al Governo la facolta’ di adottare uno o piu’ decreti legislativi per la riforma del sistema delle sanzionatorio penale, ha fatto riferimento alle sanzioni penali laddove sono stati fissati i “seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che le pene principali siano l’ergastolo, la reclusione, la reclusione domiciliare e l’arresto domiciliare, la multa e l’ammenda (…)”.
La successiva lettera m) del medesimo articolo 1, comma 1, della legge delega, che, come si e’ visto ha introdotto l’ulteriore principio e criterio direttivo per “escludere la punibilita’ di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni (…)”, non puo’ che essere interpretata, in ottica sistematica, nel contesto dei restanti principi e criteri di delega e, in particolare, di quelli indicati alla citata alla lettera a), i quali si riferiscono alle sanzioni penali comuni di cui all’articolo 18 c.p..
Si consideri, in proposito, che a mente dell’articolo 23 c.p.m.p. “sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della liberta’ personale e’ compresa, oltre le pene indicate nell’articolo 18 c.p., comma 1, anche la reclusione militare”.
Ad avviso del Collegio, dunque, la Corte militare d’appello poteva fare applicazione dell’istituto della non punibilita’ dell’imputato per la particolare tenuita’ del fatto a norma dell’articolo 131-bis c.p., essendo tale istituto riferito alle pene detentive e pecuniarie comuni e alla reclusione militare.
L’articolo 139 c.p.m.p
stabilisce che “il militare, che, in servizio, ovvero dopo di essere stato comandato per il servizio, e’ colto in stato di ubriachezza, volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacita’ di prestarlo, e’ punito con la reclusione militare fino a sei mesi. Se il fatto e’ commesso dal comandante del reparto o da un militare preposto al servizio o capo di posto, la pena e’ della reclusione militare fino a un anno. Le stesse disposizioni si applicano, quando la capacita’ di prestare il servizio sia esclusa o menomata dall’azione di sostanze stupefacenti”.
La giurisprudenza di legittimita’ ha costantemente affermato che “il reato di ubriachezza in un militare – il cui obiettivo e’ di assicurare il regolare svolgimento di un determinato servizio cui il militare sia stato specificamente preposto – e’ integrato quando il militare medesimo, impegnato in un ben individuato servizio o comunque comandato al suo espletamento, venga colto in stato di ubriachezza volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacita’ di prestarlo” (Sez. 1, Sentenza n. 3343 del 13/12/2011 dep. 2012, Pretagostini,Rv. 251840).
Originally posted 2019-01-26 11:42:58.