Omicidio stradale colposo e lesioni personali colpose
Omicidio stradale colposo e lesioni personali colpose
Le fattispecie tipizzate negli artt. 589-bis e 590-bis c.p. (omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi e gravissime), introdotte dalla L. 23 marzo 2016, n. 41, art. l, costituiscono ipotesi autonome e non aggravate dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose. In relazione a quest’ultima fattispecie, ricorre altresì il paradigma delle lesioni gravi, ove guarite dopo i quaranta giorni e pertanto, per essa, non è necessaria la condizione di procedibilità della querela.
Quando si risponde di omicidio stradale di cui all’art. 589 bis c.p.?
OMICIDIO STRADALE NON AGGRAVATO:
OMICIDIO STRADALE AGGRAVATO:
Cass. pen. n. 15238/2020
In tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, sussiste un rapporto di continuità normativa tra la circostanza oggettiva ad effetto speciale prevista dall’art. 589 cod. pen., formalmente abrogata dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, e l’autonoma fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 589-bis cod. pen., in quanto la predetta circostanza aggravante è stata pedissequamente riprodotta quale elemento costitutivo della nuova fattispecie incriminatrice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto, in virtù della predetta continuità normativa, la correttezza del raddoppio del termine di prescrizione ai sensi dell’art. 157, comma sesto cod. pen. per il reato di omicidio colposo commesso sotto il vigore della previgente normativa).
Cass. pen. n. 13882/2020
In tema di omicidio stradale il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada. (Annulla in parte con rinvio, GIP TRIBUNALE PISA, 17/04/2019)
Cass. pen. n. 16609/2019
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede l’applicazione della relativa circostanza attenuante ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore, trattandosi di norma frutto di una scelta di politica criminale volta a temperare il più rigoroso trattamento sanzionatorio della novella che ha introdotto le norme in tema di omicidio stradale .
Cass. pen. n. 25767/2021
In tema di omicidio stradale, la circostanza aggravante prevista dall’art. 589-bis, comma sesto, cod. pen., non è integrata dall’essere il fatto commesso da persona con patente scaduta, non potendosi assimilare tale condizione a quella della patente sospesa o revocata di cui alla citata norma, stante il divieto di analogia in “malam partem”. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 25/02/2020)
Cass. pen. n. 24910/2021
In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che fa riferimento all’ipotesi in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole, ricorre nel caso in cui sia stata accertata qualunque concorrente causa esterna, anche non costituita da condotta umana, al di fuori delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. (Fattispecie relativa all’investimento di un pedone da parte del conducente di un’autovettura, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che non aveva riconosciuto l’attenuante omettendo di valutare l’incidenza, sulla visibilità dello stato dei luoghi, della forte precipitazione in corso al momento del fatto). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 17/06/2019)
Cass. pen. n. 11479/2021
In tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada, essendo sufficiente anche il richiamo alle “circostanze del fatto” e/o alla “gravità della condotta”. (Rigetta, GIP TRIBUNALE TRENTO, 05/06/2020)
Cass. pen. n. 20091/2021
In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che fa riferimento all’ipotesi in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole, è configurabile nel caso in cui sia accertato il concorso di colpa, anche minimo, della vittima. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva escluso la circostanza attenuante in questione, in riferimento all’omicidio colposo di un ciclista che viaggiando in prossimità del centro, e non del margine destro, della carreggiata, era stato investito da un’autovettura che, procedendo nello stesso senso di marcia, stava rientrando da un sorpasso effettuato in un tratto di strada curvilineo). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 16/01/2020)
Cass. pen. n. 13587/2019
In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., non ricorre nel caso in cui sia stato accertato un comportamento della vittima perfettamente lecito e completamente estraneo al decorso causale dell’evento colposo. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza che aveva escluso l’attenuante in relazione ad un tamponamento violento che aveva causato la morte di una persona che, munita di cintura di sicurezza, si trovava alla guida di un’autovettura ferma al semaforo rosso, escludendo che potesse considerarsi fattore concausale, cui rapportare la minore gravità della condotta, il tipo di autovettura della vittima – d’epoca e priva di “air bag”, con telaio leggero e assetto estremamente basso – dotata, comunque, dei requisiti di sicurezza previsti dalla legge per circolare).
Cass. pen. n. 13103/2019
In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che fa riferimento all’ipotesi in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole, ricorre non solo nelle ipotesi costituite dal contributo concorrente fornito dalla vittima nella determinazione dell’evento, ma anche in ogni altra ipotesi che sia dipesa dalla condotta di altri conducenti e da altri fattori esterni da individuarsi di volta in volta.
Cass. pen. n. 29721/2017
Il reato di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.), introdotto dall’art. 1, comma 1, della legge 23 marzo 2016 n. 41, costituisce una figura autonoma di reato e non una fattispecie circostanziata del comune reato di omicidio colposo, la cui applicabilità come norma sopravvenuta più favorevole nel caso di cui al comma VII, (che prevede la riduzione fino alla metà della pena ordinaria della reclusione da due a sette anni “qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole”) non potrebbe tuttavia aver luogo nell’ipotesi che siano state riconosciute al colpevole le attenuanti generiche, valutate come equivalenti all’aggravante di cui all’allora vigente terzo comma dell’art. 589 c.p., giacché per effetto di tali attenuanti la pena minima applicabile sarebbe quella di mesi sei di reclusione, prevista per il reato non aggravato dal primo comma di detto ultimo articolo, mentre quella applicabile ai sensi del comma VII dell’art. 589 bis sarebbe quella di mesi otto.
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Le fattispecie tipizzate negli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. (omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi e gravissime), introdotti dall’art. 1 della legge 23 marzo 2016, n. 41, costituiscono fattispecie autonome e non ipotesi aggravate dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose
Art. 589 bis Omicidio stradale1
L’omicidio stradale in passato rientrava nell’ipotesi generale di omicidio colposo, ma a seguito dell’entrata in vigore della Legge 41/2016 è nata la figura del c.d. omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale, previsto dall’art. 589 bis c.p.
La legge prevede esplicitamente che l’omicidio stradale si configuri tutte le volte che qualcuno causi la morte di una persona a seguito di un incidente che si è verificato dalla violazione delle norme del Codice della Strada.
Se l’incidente è stato causato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, a causa di eccesso di velocità oltre determinati limiti, dall’inversione di marcia a rischio o dalla guida contromano, la pena è aumentata.
Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni .[c.p. 590-quater]
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona [c.p. 590-quater].
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni [c.p. 590-quater].
La pena di cui al comma precedente si applica altresì:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona [c.p. 590-quater].
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria [c.p. 590-quater].
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto [c.p. 589-ter; c.p.p. 359-bis].
Corte cost., 31/05/2021, n. 114
REATI E PENE – Omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro – Trattamento sanzionatorio – Circostanza attenuante per il caso in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole – Omessa previsione, a differenza di quanto previsto in caso di omicidio stradale – Denunciata disparità di trattamento – Questione ipotetica o prematura – Insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale – Carente motivazione sulla non manifesta infondatezza – Inammissibilità della questione
È dichiarata inammissibile – per il carattere ipotetico o prematuro della questione, l’insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale e la carente motivazione sulla non manifesta infondatezza – la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GUP presso il Tribunale di Treviso in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 589, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui, per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, non prevede una diminuzione di pena analoga a quella contemplata per il reato di omicidio stradale dall’art. 589-bis, settimo comma, cod. pen. qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole. Il GUP rimettente, in assenza di una domanda degli imputati di definizione del giudizio con il rito abbreviato o con il c.d. patteggiamento, non è chiamato a decidere sulla responsabilità degli stessi e quindi neppure, in ipotesi, a riconoscere la circostanza attenuante, la cui mancata previsione è oggetto di censura. Inoltre, egli omette di prendere posizione sulla ricostruzione dei fatti con riferimento sia alla responsabilità degli imputati, sia soprattutto alla ipotizzata sussistenza di una condotta colposa della vittima, che avrebbe contribuito a causare l’evento morte, in tal modo non consentendo di verificare l’effettiva rilevanza della questione. L’ordinanza di rimessione infine non si confronta con il complessivo e più articolato quadro normativo di riferimento, non spiegando adeguatamente le ragioni della asserita omogeneità delle fattispecie in comparazione. Per costante giurisprudenza costituzionale, la questione incidentale è irrilevante e, dunque, inammissibile se l’applicazione della norma censurata è solo eventuale e successiva. Secondo la giurisprudenza costituzionale, le lacune nella descrizione della fattispecie, oggetto del giudizio principale, determinano l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in quanto non consentono di verificarne l’effettiva rilevanza. Per costante giurisprudenza costituzionale, l’insufficiente motivazione in punto di non manifesta infondatezza determina l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, così come anche la determina l’incompleta ricostruzione della normativa di riferimento.
In tema di reati stradali, le disposizioni di cui all’art. 589-bis c.p. (omicidio stradale) sono speciali rispetto alle fattispecie richiamate dall’art. 586 c.p. (morte o lesioni come conseguenza di altro delitto), in quanto le condotte di cui agli artt. 589 e 590 c.p. (omicidio e lesioni personali colpose), sono poste in essere dall’agente con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Non è ravvisabile, pertanto, alcuna violazione del principio di eguaglianza, ma anzi discende dalla totale autonomia della previsione speciale di cui all’art. 589-bis c.p., rispetto a quella di cui all’art. 586 c.p., la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, c.p.
Omicidio stradale colposo e lesioni personali colpose
Le fattispecie tipizzate negli artt. 589-bis e 590-bis c.p. (omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi e gravissime), introdotte dalla L. 23 marzo 2016, n. 41, art. l, costituiscono ipotesi autonome e non aggravate dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose. In relazione a quest’ultima fattispecie, ricorre altresì il paradigma delle lesioni gravi, ove guarite dopo i quaranta giorni e pertanto, per essa, non è necessaria la condizione di procedibilità della querela.
Corte appello Ancona, 09/10/2020, n.1007
Stato di ebbrezza: il presupposto di applicazione dell’aggravante
In tema di omicidio stradale, il testo dell’art. 589-bis, comma 2, c.p. non riconduce la fattispecie aggravata all’ipotesi in cui lo stato di ebbrezza sia la causa del sinistro mortale, ma indica nello stato di ebbrezza il presupposto di applicazione dell’aggravante. Il legislatore, infatti, stabilisce l’aggravamento per l’ipotesi in cui il conducente, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, cagioni, per la violazione delle norme sulla circolazione stradale, la morte di una persona.
Del resto, che la guida in stato di ebbrezza costituisca di per sé il presupposto applicativo dell’aggravante, ancorché non incidente sulla causazione del sinistro, si desume anche dalla scelta legislativa di introdurre con la fattispecie autonoma dell’omicidio stradale un reato complesso in cui la contravvenzione di cui all’art. 186 c. strad. perde la propria autonomia.
Cassazione penale sez. IV, 21/11/2019, n.4882
Attenuante del concorso colposo di terzi: quando sussiste?
In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che fa riferimento all’ipotesi in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole, ricorre nel caso in cui sia stato accertato un comportamento colposo, anche di minima rilevanza, della vittima o di terzi, o qualunque concorrente causa esterna, anche non costituita da condotta umana, al di fuori delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.
(Fattispecie in cui la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che non aveva riconosciuto l’attenuante in relazione ad un incidente stradale al quale aveva concorso anche l’attraversamento della carreggiata da parte di animali selvatici).
Cassazione penale sez. IV, 07/11/2018, n.54576
Omicidio stradale: la revoca della patente di guida
La revoca della patente di guida ricorre in ipotesi di “omicidio stradale” e ‘”lesioni persona stradali gravi o gravissime”, mentre la sospensione opera per gli altri casi, pure previsti dal codice della strada, in cui si verificano danni alla persona
Originally posted 2021-11-03 10:26:47.