stalking denuncia REAGIRE ALLO STALKING? 582 e 585 c.p. e art. 61 c.p., n. 11-ter, (capo A); artt. 110 e 581 c.p., art. 61 c.p., n. 11-ter, (capo B); art. 61 c.p., n. 11-ter, art. 110 c.p. e art. 612-bis c.p., comma 3, OCCORRE REAGIRE ALLO STALKING? 582 e 585 c.p. e art. 61 c.p., n. 11-ter, (capo A); artt. 110 e 581 c.p., art. 61 c.p., n. 11-ter, (capo B); art. 61 c.p., n. 11-ter, art. 110 c.p. e art. 612-bis c.p., comma 3,
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DENUNCIATE SEMPRE LO STALKING NON SIUBITELO -OCCORRE REAGIRE ALLO STALKING? 582 e 585 c.p. La contestazione suppletiva effettuata nel dibattimento di primo grado dal pubblico ministero, sulla base degli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari (come rilevato dalla corte territoriale), aveva, infatti, ad oggetto, da un lato, le circostanze aggravanti previste dall’art. 585 c.p. e art. 61 c.p., n. 11 ter, dall’altro il delitto di cui all’art. 61 c.p., n. 11 ter e art. 110 c.p. e art. 612 bis c.p., comma 3, (confluito nel capo C dell’imputazione), che rientra nell’ipotesi prevista dall’art. 12 c.p., lett. b), trattandosi di reato unificato sotto il vincolo della continuazione con gli altri reati originariamente contestati agli imputati nei capi A) e B) dell’imputazione, in quanto sorretti dal medesimo disegno criminoso (come riconosciuto dai giudici di merito). Entrambe le fattispecie sono espressamente richiamate dal disposto dell’art. 517 c.p.p., comma 1, che, ove, come nel caso in esame, non ne sia stata fatta menzione nel decreto che dispone il giudizio, autorizza il pubblico ministero a contestare all’imputato il reato connesso o la circostanza aggravante, purchè la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore. Al riguardo appare sufficiente ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di istruzione dibattimentale, la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante è consentita sulla base anche dei soli elementi già acquisiti in fase di indagini preliminari, non soltanto perchè non vi è alcun limite temporale all’esercizio del potere di modificare l’imputazione in dibattimento, ma anche perchè, da un lato, nel caso di reato concorrente, il procedimento dovrebbe retrocedere alla fase delle indagini preliminari e, dall’altro, nel caso di circostanza aggravante, la mancata contestazione nell’imputazione originaria risulterebbe irreparabile, essendo la medesima insuscettibile di formare oggetto di un autonomo giudizio penale (cfr. Cass., Sez. 2, 8.1.2009, n. 3192, rv. 242672). La legittimità della contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p., va ovviamente valutata al momento in cui essa viene formulata come ipotesi di accusa, da sottomettere poi al vaglio del giudizio alla stessa stregua della contestazione principale. E’ in tale momento che tra il reato contestato in via principale e quello contestato in via suppletiva deve esistere la connessione prevista dall’art. 12 c.p.p., lett. b), (cfr. Cass., Sez. 3, 7.3.1994, n. 6153, rv. 199195), connessione che, come si è detto, è stata ritenuta sussistente da entrambi i giudici di merito. Sicchè per la legittimità della contestazione di una circostanza aggravante o di un reato connesso non è richiesto, in base al disposto dell’art. 517 c.p.p. anche il consenso dell’imputato, essendo sufficiente la sussistenza di un reato contestato in via principale, di una circostanza aggravante ad esso relativa ovvero di un rapporto di connessione quale previsto dall’art. 12 c.p.p., lett. b) tra la contestazione principale e quella suppletiva, la genesi di quest’ultima o della circostanza aggravante dall’approfondimento dibattimentale del materiale investigativo (cfr. Cass., Sez. 3, 8.4.1998, n. 6443, rv. 210970).
- Generici e di natura eminentemente fattuale appaiono i motivi di impugnazione di entrambi i ricorrenti, sintetizzati nelle pagine che precedono sub n. 2) (ricorso P.) e sub n. 1); n. 2); n. 3) (ricorso N.).
Con essi, infatti, i ricorrenti propongono una mera rivalutazione, secondo una prospettiva, peraltro, parziale, fondata su di un’atomistica valutazione delle risultanze processuali, del compendio probatorio operata dal giudice di secondo grado, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. 6, 22/01/2014, n. 10289).
La genericità dei motivi di ricorso si apprezza anche sotto altro profilo, in quanto essi, riproponendo acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (con la cui motivazione sul punto i ricorrenti non si confrontano puntualmente), devono considerarsi non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 5, 27.1.2005, n. 11933, rv. 231708; Cass., sez. 5, 12.12.1996, n. 3608, rv. 207389). La corte territoriale, del resto, con motivazione articolata ed immune da vizi, ha fornito esauriente e logica risposta a tutti i rilievi difensivi, ponendo a fondamento della sua decisione la narrazione della persona offesa, sottoposta a penetrante e specifica verifica, sotto il profilo della credibilità personale e dell’attendibilità delle sue dichiarazioni; individuando, pur non essendo necessario, anche importanti elementi di riscontro alla narrazione di quest’ultima; specificamente disattendendo tutti gli argomenti spesi dalla difesa al riguardo. Del tutto condivisibile appare il percorso argomentativo seguito dal giudice di secondo grado anche con riferimento alla ritenuta sussistenza dei reati in precedenza indicati, sottolineando, con particolare riguardo al delitto di cui all’art. 612 bis c.p., la pluralità delle condotte vessatorie poste in essere dai due imputati in danno del L.B., per tutto il periodo dell’anno scolastico in cui egli frequentò la scuola, costringendolo, prima, ad interrompere la frequenza scolastica ed, alla fine, ad abbandonare la scuola, eventi che, avendo determinato un’evidente alterazione delle condizione di vita del minore, integrano, come correttamente ritenuto dal giudice di appello, la fattispecie incriminatrice, di cui all’art. 612 bis c.p., unitamente all’accertato stato di ansia e di paura per la propria incolumità fisica, insorto nel minore. Puntuale è la motivazione della corte territoriale anche con riferimento ai concorrenti reati di lesioni volontarie e di percosse, avendo desunto la sussistenza del primo reato, dall’accertata presenza sulla persona del minore di lividi ed ematomi (di cui ha riferito il padre L.B.M.), alterazioni che, come è noto, richiedendo un processo di reintegrazione, anche di breve durata, devono considerarsi “malattia”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 582 c.p. (cfr. Cass., sez. 6, 13.1.2010, n. 10986, rv. 246679; Cass., sez. 5, 29.9.2010, n. 43763, rv. 248778), nonché la responsabilità del N. anche per tale reato dalle dichiarazioni della persona offesa.
- Manifestamente infondati sono, infine, i rilievi sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Ed invero la corte territoriale, da un lato, ha correttamente individuato nella presenza a carico del P. di un precedente penale, l’ostacolo alla concessione delle invocate circostanze ex art. 62 bis c.p., facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall’art. 133 c.p., conformemente all’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego delle attenuanti generiche anche solo sulla base dell’esistenza di precedenti penali (cfr., ex plurimis, Cassazione penale, sez. 4, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. 3, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172), dall’altro, con riferimento ad entrambi gli imputati, ha evidenziato la mancanza di elementi da valutare positivamente ai fini della concessione delle attenuanti ex art. 62 bis, c.p., la cui presenza è sempre necessaria, posto che la meritevolezza del relativo adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l’affermata insussistenza (cfr., ex plurimis, Cassazione penale, sez. 4, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. 3, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172). Sotto tale ultimo profilo il giudice di secondo grado ha sottolineato non solo la gravità dei fatti posti in essere in danno del L.B., ma anche l’assenza di un processo di maturazione e di rivisitazione critica del proprio operato da parte degli imputati, i quali, continuando ad affermare che la persona offesa è stata vittima di scherzi, dimostrano di non avere compreso la gravità della propria condotta. Cassazione Penale sez. V Sentenza 11/06/2018, n. 26595 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente – Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere – Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere – Dott. GUARDIANO Alfredo – rel. Consigliere – Dott. AMATORE Roberto – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: P.S., nato il (OMISSIS); N.F., nato il (OMISSIS); avverso la sentenza del 27/01/2017 della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di CATANIA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALFREDO GUARDIANO; Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. PINELLI MARIO MARIA STEFANO: Stimando infondati i ricorsi, il PG ne chiede l’inammissibilità. Udito il difensore avv. Leotta S.; Il difensore presente evidenzia le doglianze mosse nei confronti della sentenza impugnata e ne chiede l’annullamento. RITENUTO IN FATTO
- Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catania, sezione penale minori, confermava la sentenza con cui il tribunale per i minorenni di Catania, in data 17.11.2015, aveva condannato P.S. e N.F., ciascuno alle pene ritenute di giustizia, in relazione ai reati di cui agli artt. 582 e 585 c.p. e art. 61 c.p., n. 11-ter, (capo A); artt. 110 e 581 c.p., art. 61 c.p., n. 11-ter, (capo B); art. 61 c.p., n. 11-ter, art. 110 c.p. e art. 612-bis c.p., comma 3, (capo C), loro in rubrica rispettivamente ascritti.
- Avverso la sentenza della corte di appello di Catania, di cui chiedono l’annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con autonomi atti di impugnazione.
2.1. Il P., in particolare, lamenta: 1) l’inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità, con riguardo al reato contestato al capo C) dell’imputazione, per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, in quanto il pubblico ministero, all’esito dell’escussione del teste L.B.M. (padre della persona offesa), ha proceduto alla contestazione suppletiva delle circostanze aggravanti di cui all’art. 61 c.p., n. 11-ter e art. 585 c.p., nonchè alla contestazione di un fatto nuovo, e cioè del reato di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p., in violazione dell’art. 518 c.p.p., a mente del quale il pubblico ministero può procedere alla contestazione di un fatto nuovo nel corso del dibattimento solo quando vi sia il consenso dell’imputato presente che, nel caso di specie, non è stato prestato. Rileva, al riguardo, il ricorrente che il reato di atti persecutori contestato al capo C) dell’imputazione, integra un fatto ulteriore rispetto a quelli originariamente contestati, che non si sostituisce ad essi, ma vi si aggiunge quale autonomo thema decidendum ed è perciò qualificabile come fatto nuovo, che, dunque, non poteva essere contestato, in mancanza del consenso dell’imputato, giusta la previsione dell’art. 518 c.p., comma 2; 2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, avendo la corte travisato totalmente le risultanze dibattimentali. Più precisamente, con riguardo al reato di lesioni personali volontarie, contestato al capo A) dell’imputazione, il ricorrente rileva che la persona offesa ha riferito di non aver riportato neanche un graffio a seguito della presunta aggressione. Risulta, dunque, illogica ed errata la mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all’art. 581 c.p.; in relazione al reato di percosse di cui al capo B) dell’imputazione, il ricorrente deduce che, alla luce della deposizione resa da F.E. (compagno di classe della persona offesa e degli imputati) l’episodio verificatosi in data (OMISSIS) non configura un’aggressione ma un mero litigio tra ragazzi, scatenato dal fatto che la persona offesa, colpita accidentalmente da alcune gocce di limone con cui stavano giocando i suoi compagni, ha reagito aggredendoli fisicamente con dei calci. Peraltro, il ricorrente sottolinea che non vi è prova di una sua partecipazione a tale episodio, posto che la persona offesa ha parlato di una tale ” Pl.” e non di ” P.”; infine, in relazione al reato di stalking di cui al capo C), il ricorrente evidenzia che le risultanze dibattimentali non dimostrano la sussistenza di reiterate condotte vessatorie e moleste e, dunque, la sussistenza della condotta di cui all’art. 612-bis c.p., essendo emerso: che le presunte aggressioni non furono tre ma soltanto due, in quanto l’episodio in cui gli imputati avrebbero spremuto del limone addosso alla persona offesa fu contestuale alla presunta aggressione del (OMISSIS); che, in ogni caso, quel giorno non vi è stata alcuna aggressione nei confronti di L.B.P., anzi era stato proprio lui, infastidito dal fatto di essere stato colpito accidentalmente da alcune gocce di limone con cui stavano giocando i suoi compagni, a reagire aggredendoli fisicamente con dei calci; che il video, registrato con un telefonino, dell’episodio verificatosi prima delle vacanze di Natale, peraltro mai proiettato in classe alla presenza di un insegnante, non mostra una aggressione ai danni della persona offesa, ma scene di drammatizzazione con le quali i ragazzi mimavano calci e pugni al compagno; che i fatti di cui sopra non hanno ingenerato uno stato di ansia o di timore, tanto è vero che il
ve a causa della grave patologia da cui risulta affetta la madre. 2.2. Il N., dal suo canto, eccepisce: 1) travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione, in quanto il giudice di appello ha fondato il suo convincimento su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, ritenendo dimostrato il pestaggio in danno della persona offesa, esclusivamente sulla base delle dichiarazioni di quest’ultima (di cui il ricorrente contesta l’attendibilità, trattandosi di soggetto affetto da lieve ritardo cognitivo, che avrebbe dovuto essere sottoposto a perizia psichiatrica, ingiustamente negata dal giudice di appello) e dei suoi genitori, confondendo la pantomima di una aggressione con una reale aggressione, posto che i testi estranei uditi in udienza hanno dichiarato che i compagni di classe scherzavano con la persona offesa come scherzano fra di loro e che l’episodio di dicembre era stato una drammatizzazione, una scena mimata di una aggressione, senza tacere che non vi è alcuna prova della diffusione del video dal presunto contenuto rappresentativo di un’aggressione subita dal L.B.P.; 2) violazione di legge, difettando la dimostrazione della sussistenza egli elementi integrativi del reato di “stalking”, con particolare riferimento al perdurante e grave stato di ansia o di paura, richiesto dalla norma incriminatrice, tanto è vero che dalla deposizione del padre della persona offesa, L.B.M., trapela che il reale motivo per cui il figlio non venne più mandato a scuola non erano gli scherzi dei suoi compagni di classe, ma la denuncia presentata contro la scuola; 3) vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale, da un lato, non ha tenuto conto di quanto riferito dal teste F.E., circa l’assenza del N. all’episodio del (OMISSIS); dall’altro, omette di considerare il particolare contesto in cui si sono svolti i fatti, un istituto scolastico, in cui frequenti erano gli scherzi reciproci fra gli alunni che lo frequentavano, ai quali partecipava anche il L.B., con un ruolo non sempre di vittima di tali scherzi, per cui il giudice avrebbe dovuto verificare se, nel caso della reciprocità degli atti di molestie, vi sia una posizione di ingiustificata predominanza di uno dei contendenti, tale da consentire e qualificare le iniziative minacciose e moleste come atti di natura persecutoria e le reazioni della vittima esplicazioni di un meccanismo di difesa volto a sopraffare la paura; 4) vizio di motivazione e violazione di legge, con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, in quanto la mancata partecipazione al torneo di calcetto ed il dialogo aperto in classe con l’insegnante di educazione motoria, nonchè coordinatore della classe, hanno fatto comprendere al N. l’inopportunità del suo comportamento, per cui, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di appello, non vi sono ostacoli al riconoscimento delle attenuanti generiche, anche in considerazione del fatto che, pur essendo l’ambiente scolastico tale da indurre tutta la classe a quei comportamenti, solo tre ragazzi sono stati sottoposti ad un processo penale. CONSIDERATO IN DIRITTO
- I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per le seguenti ragioni.
- Manifestamente infondato appare il primo motivo di ricorso articolato dal P., dovendo trovare applicazione nel caso in esame il disposto dell’art. 517 c.p.p., che rende inapplicabile la previsione normativa di cui all’art. 518 c.p.p..
La contestazione suppletiva effettuata nel dibattimento di primo grado dal pubblico ministero, sulla base degli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari (come rilevato dalla corte territoriale), aveva, infatti, ad oggetto, da un lato, le circostanze aggravanti previste dall’art. 585 c.p. e art. 61 c.p., n. 11 ter, dall’altro il delitto di cui all’art. 61 c.p., n. 11 ter e art. 110 c.p. e art. 612 bis c.p., comma 3, (confluito nel capo C dell’imputazione), che rientra nell’ipotesi prevista dall’art. 12 c.p., lett. b), trattandosi di reato unificato sotto il vincolo della continuazione con gli altri reati originariamente contestati agli imputati nei capi A) e B) dell’imputazione, in quanto sorretti dal medesimo disegno criminoso (come riconosciuto dai giudici di merito). Entrambe le fattispecie sono espressamente richiamate dal disposto dell’art. 517 c.p.p., comma 1, che, ove, come nel caso in esame, non ne sia stata fatta menzione nel decreto che dispone il giudizio, autorizza il pubblico ministero a contestare all’imputato il reato connesso o la circostanza aggravante, purchè la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore. Al riguardo appare sufficiente ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di istruzione dibattimentale, la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante è consentita sulla base anche dei soli elementi già acquisiti in fase di indagini preliminari, non soltanto perchè non vi è alcun limite temporale all’esercizio del potere di modificare l’imputazione in dibattimento, ma anche perchè, da un lato, nel caso di reato concorrente, il procedimento dovrebbe retrocedere alla fase delle indagini preliminari e, dall’altro, nel caso di circostanza aggravante, la mancata contestazione nell’imputazione originaria risulterebbe irreparabile, essendo la medesima insuscettibile di formare oggetto di un autonomo giudizio penale (cfr. Cass., Sez. 2, 8.1.2009, n. 3192, rv. 242672). La legittimità della contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p., va ovviamente valutata al momento in cui essa viene formulata come ipotesi di accusa, da sottomettere poi al vaglio del giudizio alla stessa stregua della contestazione principale. E’ in tale momento che tra il reato contestato in via principale e quello contestato in via suppletiva deve esistere la connessione prevista dall’art. 12 c.p.p., lett. b), (cfr. Cass., Sez. 3, 7.3.1994, n. 6153, rv. 199195), connessione che, come si è detto, è stata ritenuta sussistente da entrambi i giudici di merito. Sicchè per la legittimità della contestazione di una circostanza aggravante o di un reato connesso non è richiesto, in base al disposto dell’art. 517 c.p.p. anche il consenso dell’imputato, essendo sufficiente la sussistenza di un reato contestato in via principale, di una circostanza aggravante ad esso relativa ovvero di un rapporto di connessione quale previsto dall’art. 12 c.p.p., lett. b) tra la contestazione principale e quella suppletiva, la genesi di quest’ultima o della circostanza aggravante dall’approfondimento dibattimentale del materiale investigativo (cfr. Cass., Sez. 3, 8.4.1998, n. 6443, rv. 210970).
- Generici e di natura eminentemente fattuale appaiono i motivi di impugnazione di entrambi i ricorrenti, sintetizzati nelle pagine che precedono sub n. 2) (ricorso P.) e sub n. 1); n. 2); n. 3) (ricorso N.).
Con essi, infatti, i ricorrenti propongono una mera rivalutazione, secondo una prospettiva, peraltro, parziale, fondata su di un’atomistica valutazione delle risultanze processuali, del compendio probatorio operata dal giudice di secondo grado, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. 6, 22/01/2014, n. 10289). La genericità dei motivi di ricorso si apprezza anche sotto altro profilo, in quanto essi, riproponendo acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (con la cui motivazione sul punto i ricorrenti non si confrontano puntualmente), devono considerarsi non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 5, 27.1.2005, n. 11933, rv. 231708; Cass., sez. 5, 12.12.1996, n. 3608, rv. 207389). La corte territoriale, del resto, con motivazione articolata ed immune da vizi, ha fornito esauriente e logica risposta a tutti i rilievi difensivi, ponendo a fondamento della sua decisione la narrazione della persona offesa, sottoposta a penetrante e specifica verifica, sotto il profilo della credibilità personale e dell’attendibilità delle sue dichiarazioni; individuando, pur non essendo necessario, anche importanti elementi di riscontro alla narrazione di quest’ultima; specificamente disattendendo tutti gli argomenti spesi dalla difesa al riguardo. Del tutto condivisibile appare il percorso argomentativo seguito dal giudice di secondo grado anche con riferimento alla ritenuta sussistenza dei reati in precedenza indicati, sottolineando, con particolare riguardo al delitto di cui all’art. 612 bis c.p., la pluralità delle condotte vessatorie poste in essere dai due imputati in danno del L.B., per tutto il periodo dell’anno scolastico in cui egli frequentò la scuola, costringendolo, prima, ad interrompere la frequenza scolastica ed, alla fine, ad abbandonare la scuola, eventi che, avendo determinato un’evidente alterazione delle condizione di vita del minore, integrano, come correttamente ritenuto dal giudice di appello, la fattispecie incriminatrice, di cui all’art. 612 bis c.p., unitamente all’accertato stato di ansia e di paura per la propria incolumità fisica, insorto nel minore. Puntuale è la motivazione della corte territoriale anche con riferimento ai concorrenti reati di lesioni volontarie e di percosse, avendo desunto la sussistenza del primo reato, dall’accertata presenza sulla persona del minore di lividi ed ematomi (di cui ha riferito il padre L.B.M.), alterazioni che, come è noto, richiedendo un processo di reintegrazione, anche di breve durata, devono considerarsi “malattia”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 582 c.p. (cfr. Cass., sez. 6, 13.1.2010, n. 10986, rv. 246679; Cass., sez. 5, 29.9.2010, n. 43763, rv. 248778), nonché la responsabilità del N. anche per tale reato dalle dichiarazioni della persona offesa.
- Manifestamente infondati sono, infine, i rilievi sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Ed invero la corte territoriale, da un lato, ha correttamente individuato nella presenza a carico del P. di un precedente penale, l’ostacolo alla concessione delle invocate circostanze ex art. 62 bis c.p., facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall’art. 133 c.p., conformemente all’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego delle attenuanti generiche anche solo sulla base dell’esistenza di precedenti penali (cfr., ex plurimis, Cassazione penale, sez. 4, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. 3, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172), dall’altro, con riferimento ad entrambi gli imputati, ha evidenziato la mancanza di elementi da valutare positivamente ai fini della concessione delle attenuanti ex art. 62 bis, c.p., la cui presenza è sempre necessaria, posto che la meritevolezza del relativo adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l’affermata insussistenza (cfr., ex plurimis, Cassazione penale, sez. 4, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. 3, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172). Sotto tale ultimo profilo il giudice di secondo grado ha sottolineato non solo la gravità dei fatti posti in essere in danno del L.B., ma anche l’assenza di un processo di maturazione e di rivisitazione critica del proprio operato da parte degli imputati, i quali, continuando ad affermare che la persona offesa è stata vittima di scherzi, dimostrano di non avere compreso la gravità della propria condotta. A fronte di siffatta motivazione, che non appare nè contraddittoria, nè manifestamente illogica, i ricorrenti oppongono una diversa lettura del comportamento da essi serbato, svolgendo, dunque, considerazioni di merito, non consentite in questa sede. Va, infine, disposta l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2018. Depositato in Cancelleria, il 11 giugno 2018.
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