AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA RIMINI FORLI RAVENNA CESENA

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UN GRAVE PROCESSO TI PREOCCUPA?

IL DIRITTO PENALE PUO’ PORTARE A PENE DETENTIVE A VOLTE ASSAI PESANTI!!

AFFIDATI A UN AVVOCATO ESPERTO CHIAMA

AVVOCATO PENALISTA ESPERTO PROCESSI PENALI MEMORIE DIFENSIVE, APPELLO PENALE CASSAZIONE PENALE EMILIA ROMAGNA BOLOGNA FORLI CESENA RAVENNA

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SEI IMPUTATO DI BANCAROTTA? TRIBUNALE DI BOLOGNA ,TRIBUNALE DI MILANO TRIBUALE DI VICENZA TRIBUNALE DI PADOVA O ALTRO TRIBUNALE?

DEVE APPELLARE UNA CONDANNA DI BANCAROTTA? SEI PREOCCUPATO? CREDIMI PARLIAMO DI UNO DEI REATI PIU’ COMPLESSI LA BANCAROTTA FRAUDLENTA

REATI FALLIMENTARI A BANCAROTTA AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA SERGIO ARMAROLI

L’avvocato Sergio Armaroli Bologna attraverso lo studio attento e approfondito del caso concreto e la predisposizione di atti in conformità agli orientamenti giurisprudenziali più recenti , coinvolgendo il proprio assistito nella definizione della strategia e rimanendo sempre disponibile per ogni chiarimento e delucidazione, stabilisce la miglior linea difensiva da adottare nel caso di specie.

AI sensi dell’art. 5 della Legge Fallimentare prevede che l’imprenditore che si trovi in stato di insolvenza è dichiarato fallito.

Il reato di bancarotta è disciplinato dalla Legge Fallimentare attraverso il Decreto n. 267 del 1942, modificato dal D.L. n. 59 del 2016, convertito e modificato dalla Legge n. 119 del 2016. Inoltre, la legge fallimentare regola anche gli aspetti civilistici del fallimento stesso.

CHIAMA SOLO DI PERSONA POSSIAMO DISCUTERE  LA TUA POSIZIONE IN MODO APPROFONDITO IL PENALE E’ UNA COSA MOLTO SERIA E DELICATA

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La giurisprudenza distingue due ipotesi di bancarotta:

La bancarotta propria: reato commesso dall’imprenditore individuale e dai soci della società;

La bancarotta impropria: reato commesso da uno o più soggetti titolari di posizioni qualificate nell’ambito dell’impresa gestita in forma societaria.

BANCAROTTA FRAUDOLENTA

Tra reati di diritto penale fallimentare e concorsuale nei quali svolgiamo più frequentemente le nostre difese vi sono :

  • Bancarotta fraudolenta patrimoniale
  • Bancarotta fraudolenta documentale
  • Bancarotta fraudolenta preferenziale
  • Bancarotta semplice propria
  • Bancarotta fraudolenta societaria o impropria
  • Bancarotta semplice documentale
  • Bancarotta semplice patrimoniale
  • Ricorso abusivo al credito
  • Denuncia di creditori inesistenti ed altre inosservanze da parte del fallito
  • Domande di ammissione di crediti simulati o distrazione senza concorso del fallito

– reati contro la persona;

– delitti contro la famiglia;

– reati contro l’amministrazione della giustizia;

– reati contro il patrimonio e la fede pubblica;

 reati in materia ambientale;

– reati tributari e fallimentari;

– responsabilità medico-chirurgica;

– guida in stato di ebbrezza e tutti gli aspetti penalistici connessi ai sinistri stradali;

reati edilizi;

– diritto penitenziario e dell’esecuzione penale;

– reati doganali;

– sicurezza sul lavoro.

  1. reati contro la persona
  2. reati contro il patrimonio
  3. responsabilità professionale medica
  4. reati in materia di circolazione stradale
  5. reati fallimentari
  6. reati in materia di sostanze stupefacenti
  7. reati contro l’onore e la diffamazione a mezzo stampa
  8. reati contro l’amministrazione della giustizia
  9. reati contro la pubblica amministrazione (corruzione, concussione, peculato,…)
  10. studio legale bologna
  11. Lo Studio avvocato penalista Bologna dell’avvocato Sergio Armarol i si occupa anche di:
  12. Patteggiamento
  13. Difesa Penale Imputati
  14. Difesa Penale Indagati
  15. Difesa penale a Bologna
  16. Richiesta Risarcimento Danni
  17. Rito Abbreviato
  18. Decreto Penale di Condanna
  19. Opposizione Decreto Penale di Condanna

Cosa fà un avvocato penalista

COSA TRATTO 

Frode online (art. 640 ter c.p.)
– Accesso abusivo a sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)
– Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (615 quater c.p.);
– Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615 quinquies c.p.).– Tutela
– Pedopornografia ( L. n. 269/98 e L. n. 38/2000)

delitti contro la persona e la famiglia
delitti contro il patrimonio
delitti contro la personalità dello Stato
delitti contro l’Amministrazione della Giustizia
delitti contro l’ordine pubblico
delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume
delitti contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio
delitti contro l’incolumità pubblica
aborto
armi ed esplosivi
reati inerenti la conservazione dei beni culturali
carte di credito e contrabbando
reati fallimentari , societari e tributari
sequestro di persona
usura
stupefacenti e droga
usura
misure cautelari personali e reali
investigazioni difensive
incidente probatorio
udienza preliminare
giudizio abbreviato
patteggiamento
giudizio direttissimo, immediato e procedimento per decreto
dibattimento di primo grado, appello, ricorso per Cassazione e revisione
esecuzione penale dei provvedimenti giudiziari

delitti contro la persona e la famiglia , stalking , violenza , minacce , maltrattamenti
delitti contro l’ ordine pubblico
delitti contro la moralità pubblica e il buon costume
diffamazione , diffamazione a mezzo stampa mediante uso social network
stupefacenti
misure cautelari personali e reali
investigazioni difensive
delitti contro il patrimonio

Violazioni Codice della Strada , guida in stato di ebbrezza – sotto effetto di stupefacenti 

Sul punto, va osservato che, mentre i meccanismi di aumento della pena previsti nell’articolo 99 cod. pen. trovano la loro massima espansione nel momento in cui la recidiva e’ applicata singolarmente (o in concorso con altre aggravanti non speciali), al contrario, le suddette peculiarita’ sfumano nel momento in cui l’aggravante speciale della recidiva si trova a concorrere con altra aggravante speciale. In questo caso, se la recidiva e’ ritenuta, ex articolo 63 c.p., comma 4, aggravante speciale piu’ grave, si applicano tutte le regole dell’articolo 99 cod. pen.. Ma, se la recidiva e’ ritenuta, fra le due o piu’ aggravanti, quella meno grave, allora perde ogni specificita’ ed e’ trattata come una “normale” aggravante speciale secondo lo statuto previsto dall’articolo 63 c.p., comma 4, che, sul punto, e’ sicuramente, norma speciale valevole in ogni ipotesi di concorso fra aggravanti speciali. Cio’ comporta che, ove, come nel caso di specie, l’aggravante speciale della recidiva, sia considerata meno grave, il giudice:

  1. a) puo’ aumentare la pena determinata sulla base dell’aggravante speciale piu’ grave;
  2. b) ove il giudice ritenga di aumentare la pena anche per la recidiva, l’aumento va determinato sulla base del combinato disposto dell’articolo63 c.p., comma 4 e articolo64 c.p., comma 1 e, quindi, da un minimo di un giorno ad un massimo del terzo della pena base e non secondo gli automatismi disciplinati dall’articolo 99 cod. pen..

In sintesi, quindi, in tema di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, alla recidiva che concorre con altra aggravante speciale e rispetto a questa ritenuta meno grave si applica integralmente la disciplina di cui all’articolo 63 c.p., comma 4, con la conseguenza che il giudice, quand’anche la recidiva sia di natura obbligatoria e comporti un aumento predeterminato della pena, puo’ procedere all’ulteriore aumento di pena e, ove ritenga di apportarlo, e’ vincolato al limite di cui al combinato disposto dell’articolo 63 c.p., comma 4, e articolo 64 c.p., comma 1, e cioe’ “fino ad un terzo della pena prevista per il reato commesso” (Sez. 2, n. 9365 del 13/02/2015, Rv. 263981; Sez. 1, n. 18513 del 17/03/2010, Rv. 247202).

Reato – Circostanze del reato – Aggravanti – A effetto speciale – Concorso con la recidiva qualificata – Criteri di prevalenza – Valutazione – Determinazione dell’aumento di pena – Individuazione.
Nel caso di concorso tra recidiva qualificata e altra o altre aggravanti a effetto speciale, dovendosi fare applicazione della regola generale dettata dall’art. 63, comma IV, c.p. ne consegue che ove la recidiva sia ritenuta circostanza più grave, dovrà farsi luogo all’aumento di pena per essa previsto dall’art. 99 c.p. con facoltà, per il giudice, di operare un ulteriore aumento per l’altra o le altre circostanze in misura complessivamente non superiore a un terzo; ove sia invece ritenuta più grave una circostanza diversa dalla recidiva, dovrà applicarsi l’aumento di pena a essa relativo, e l’ulteriore aumento per la recidiva, se applicato, non potrà neppur esso superare il limite di un terzo.
●Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 23 marzo 2018 n. 13843

Reato – Circostanze – Concorso di circostanze aggravanti – A effetto speciale – Regola dell’applicazione della circostanza più grave – Individuazione della maggiore gravità nel caso in cui una delle due circostanze sia la recidiva – Criteri – Fattispecie.
In tema di concorso di circostanze aggravanti speciali, per valutare la maggiore o minore gravità della recidiva rispetto a una concorrente circostanza aggravante, occorre procedere a una verifica in concreto, che consideri anche gli effetti dello sbarramento di cui all’art. 99 comma sesto, cod. pen. (Fattispecie nella quale la recidiva reiterata è stata considerata meno grave rispetto all’aggravante di cui all’art. 416 bis, comma quarto, cod. pen., in quanto l’aumento per la recidiva, in astratto pari alla metà della pena base prevista per il reato di associazione di tipo mafioso non poteva superare la misura di un anno e mesi quattro di reclusione ed euro 154,91 di multa, pari al cumulo delle precedenti condanne).
●Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 4 marzo 2015 n. 9365

Reato – Circostanze – Concorso di circostanze – Di aggravanti – Pluralità di circostanze a effetto speciale – Modalità di calcolo.
Allorché concorrano due circostanze a effetto speciale (nella specie, recidiva specifica di cui all’art. 99, comma secondo, cod. pen. e aggravante di cui all’art. 585 stesso codice), è illegittima l’applicazione di distinti aumenti di pena, dovendosi, in base al disposto dell’art. 63, comma quarto, cod. pen., applicare solo l’aumento connesso alla circostanza più grave, con la possibilità, per il giudice, di aumentare la pena così stabilita.
●Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 17 maggio 2010 n. 18513

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AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA RIMINI FORLI RAVENA CESENA Reato – Circostanze – Concorso di circostanze aggravanti – A effetto speciale – Ipotesi in cui la recidiva sia la circostanza meno grave – Aumento di pena – Disciplina applicabile.
In tema di concorso di circostanze aggravanti a effetto speciale, alla recidiva che concorre con altra aggravante speciale e rispetto a questa ritenuta meno grave si applica integralmente la disciplina di cui all’art. 63, comma quarto, cod. pen., con la conseguenza che il giudice, quand’anche la recidiva sia di natura obbligatoria e comporti un aumento predeterminato della pena, può procedere all’ulteriore aumento di pena e, ove ritenga di apportarlo, è vincolato al limite di cui al combinato disposto degli artt. 63, comma quarto, e 64, comma primo, cod. pen. (”fino a un terzo della pena prevista per il reato commesso”).
●Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 18 gennaio 2019 n. 2212

Sul punto, va osservato che, mentre i meccanismi di aumento della pena previsti nell’articolo 99 cod. pen. trovano la loro massima espansione nel momento in cui la recidiva e’ applicata singolarmente (o in concorso con altre aggravanti non speciali), al contrario, le suddette peculiarita’ sfumano nel momento in cui l’aggravante speciale della recidiva si trova a concorrere con altra aggravante speciale. In questo caso, se la recidiva e’ ritenuta, ex articolo 63 c.p., comma 4, aggravante speciale piu’ grave, si applicano tutte le regole dell’articolo 99 cod. pen.. Ma, se la recidiva e’ ritenuta, fra le due o piu’ aggravanti, quella meno grave, allora perde ogni specificita’ ed e’ trattata come una “normale” aggravante speciale secondo lo statuto previsto dall’articolo 63 c.p., comma 4, che, sul punto, e’ sicuramente, norma speciale valevole in ogni ipotesi di concorso fra aggravanti speciali. Cio’ comporta che, ove, come nel caso di specie, l’aggravante speciale della recidiva, sia considerata meno grave, il giudice:

  1. a) puo’ aumentare la pena determinata sulla base dell’aggravante speciale piu’ grave;
  2. b) ove il giudice ritenga di aumentare la pena anche per la recidiva, l’aumento va determinato sulla base del combinato disposto dell’articolo63 c.p., comma 4 e articolo64 c.p., comma 1 e, quindi, da un minimo di un giorno ad un massimo del terzo della pena base e non secondo gli automatismi disciplinati dall’articolo 99 cod. pen..

In sintesi, quindi, in tema di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, alla recidiva che concorre con altra aggravante speciale e rispetto a questa ritenuta meno grave si applica integralmente la disciplina di cui all’articolo 63 c.p., comma 4, con la conseguenza che il giudice, quand’anche la recidiva sia di natura obbligatoria e comporti un aumento predeterminato della pena, puo’ procedere all’ulteriore aumento di pena e, ove ritenga di apportarlo, e’ vincolato al limite di cui al combinato disposto dell’articolo 63 c.p., comma 4, e articolo 64 c.p., comma 1, e cioe’ “fino ad un terzo della pena prevista per il reato commesso” (Sez. 2, n. 9365 del 13/02/2015, Rv. 263981; Sez. 1, n. 18513 del 17/03/2010, Rv. 247202).

Reato – Circostanze del reato – Aggravanti – A effetto speciale – Concorso con la recidiva qualificata – Criteri di prevalenza – Valutazione – Determinazione dell’aumento di pena – Individuazione.
Nel caso di concorso tra recidiva qualificata e altra o altre aggravanti a effetto speciale, dovendosi fare applicazione della regola generale dettata dall’art. 63, comma IV, c.p. ne consegue che ove la recidiva sia ritenuta circostanza più grave, dovrà farsi luogo all’aumento di pena per essa previsto dall’art. 99 c.p. con facoltà, per il giudice, di operare un ulteriore aumento per l’altra o le altre circostanze in misura complessivamente non superiore a un terzo; ove sia invece ritenuta più grave una circostanza diversa dalla recidiva, dovrà applicarsi l’aumento di pena a essa relativo, e l’ulteriore aumento per la recidiva, se applicato, non potrà neppur esso superare il limite di un terzo.
●Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 23 marzo 2018 n. 13843

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●Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 4 marzo 2015 n. 9365

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Allorché concorrano due circostanze a effetto speciale (nella specie, recidiva specifica di cui all’art. 99, comma secondo, cod. pen. e aggravante di cui all’art. 585 stesso codice), è illegittima l’applicazione di distinti aumenti di pena, dovendosi, in base al disposto dell’art. 63, comma quarto, cod. pen., applicare solo l’aumento connesso alla circostanza più grave, con la possibilità, per il giudice, di aumentare la pena così stabilita.
●Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 17 maggio 2010 n. 18513

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Avvocato per divisione ereditaria Savigno,

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MALASANITA’ RESPONSABILITA’ MEDICA RISARCIMENTO Anzola dell’Emilia, MALASANITA’ RESPONSABILITA’ MEDICA RISARCIMENTO Argelato, MALASANITA’ RESPONSABILITA’ MEDICA RISARCIMENTO Baricella, MALASARESPONSABILITA’ MEDICA RISARCIMENTO Bazzano, MALASANITA’ RESPONSABILITA’ MEDICA RISARCIMENTO Bentivoglio, MALASANITA’ RESPONSABILITA’ MEDICA RISARCIMENTO Bologna, MALASANITA’ RESPONSABILITA’ MEDICA RISARCIMENTO Borgo Tossignano, MALASANITA’ RESPONSABILITA’ MEDICA RISARCIMENTO Budrio, MALASANITA’ RESPONSABILITA’ MEDICA RISARCIMENTO Calderara di Reno, Camugnano, MALASANITA’ RESPONSABILITA’ MEDICA RISARCIMENTO Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel d’Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo di Bologna, MALASANITA’ RESPONSABILITA’ MEDICA RISARCIMENTO Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castello d’Argile, Castello di Serravalle,Castenaso, Castiglione dei Pepoli, MALASANITA’ RESPONSABILITA’ MEDICA RISARCIMENTO Crespellano, Crevalcore, Dozza, Fontanelice, Gaggio Montano, Galliera, Granaglione, Granarolo dell’Emilia, Grizzana Morandi, Imola, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Molinella, Monghidoro, MALASANITA’ RESPONSABILITA’ MEDICA RISARCIMENTO Monte San Pietro, Monterenzio, Monteveglio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell’Emilia, MALASANITA’ RESPONSABILITA’ MEDICA RISARCIMENTO Pianoro, MALASANITA’ RESPONSABILITA’ MEDICA RISARCIMENTO Porretta Terme, Sala Bolognese, San BenedettoVal di Sambro, MALASANITA’ RESPONSABILITA’ MEDICA RISARCIMENTO San Giorgio di Piano, MALASANITA’ RESPONSABILITA’ MEDICA RISARCIMENTO San Giovanni in Persiceto, MALASANITA’ RESPONSABILITA’ MEDICA RISARCIMENTO San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant’Agata Bolognese, MALASANITA’ RESPONSABILITA’ MEDICA RISARCIMENTO Sasso Marconi, Savigno, MALASANITA’ RESPONSABILITA’ MEDICA RISARCIMENTO Vergato, Zola Predosa

 

AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA RIMINI FORLI RAVENNA CESENA

 

AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA RIMINI FORLI RAVENA CESENA Reato – Circostanze – Concorso di circostanze aggravanti – A effetto speciale – Ipotesi in cui la recidiva sia la circostanza meno grave – Aumento di pena – Disciplina applicabile.
In tema di concorso di circostanze aggravanti a effetto speciale, alla recidiva che concorre con altra aggravante speciale e rispetto a questa ritenuta meno grave si applica integralmente la disciplina di cui all’art. 63, comma quarto, cod. pen., con la conseguenza che il giudice, quand’anche la recidiva sia di natura obbligatoria e comporti un aumento predeterminato della pena, può procedere all’ulteriore aumento di pena e, ove ritenga di apportarlo, è vincolato al limite di cui al combinato disposto degli artt. 63, comma quarto, e 64, comma primo, cod. pen. (”fino a un terzo della pena prevista per il reato commesso”).
●Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 18 gennaio 2019 n. 2212

Originally posted 2019-01-29 09:09:49.