La confisca dei beni del reo per i reati fiscali non è consentita nel caso di un decorso temporale elevato tra il reato e il provvedimento di sequestro sui beni .
Questo è il principio posto dai Supremi giudici della Corte di Cassazione con una recente sentenza .
Al reato di evasione fiscale conseguono al di là della condanna alla detenzione, misure particolari quali la materiale privazione al reo dei propri beni sino all’ ammontare del profitto conseguente al reato.
Tale msura denominata confisca priva il reo dei propri beni, e puo assumere la forma per equivalente, riguardante anche beni privi di un nesso di pertinenzialità con il reato .
In queso caso viene denominata confisca per equivalente, posto il proprio carattere particolare non limitata solamente ai beni legati da un ensso di pertinenzialità con il reato.
Il provvedimento ,emesso comunque da parte del giudicee dopo una valutazione del fumus di un eventuale reato consiste in una privazione da parte dell’autorita dei beni del reo, il quale non potrà più disporne in alcun modo in pendenza del provvedimento di confisca .
Assai spesso si verifica che decorre un notevole lasso temporale tra la confisca e il reato con la conseguenza che i beni del reo vengono sottoposti ad un sequestro cautelare finalizzato alla confisca in un periodo molto successivo all’ attività delittuosa, al di la di tute le considerazioni circa l’effettiva efficacia del provvedimento che non importano a questa sede bisigna porre l’attenzione su di un altro dato di grande importanza per quel che riguarda la difesa del reo .
Come noto la sanzione penale altrimenti denominata reato è destinata a prescriversi se il procedimento che la riguarda non giunge a conclusione entro un ben preciso lasso temporale determinato dalla legge, il fenomeno denominato prescrizione è previsto in tutti gli ordinamenti moderni.
Nel caso in cui il reato dal quale deriva la confisca si prescriva ovvero sia fatto oggetto di una sentenza del giudice che lo dichiari proscritto, anche la confisca che, come abbiamo visto, ne costituisce una conseguenza,non potrà ritenersi più ammissibile.
La prova in tale caso è di fondamentale importanza e dovrà vertere sul decorso del termine temporale che ha determinato la prescrizione del reato tributario contestato .
Una volta raggiunta tale prova i beni del reo già oggetto del provvedimento di confisca dovranno essere liberati,con la conseguenza che torneranno nella sua piena disponibilità ,
In questo caso è possibile difendersi provando il decorso del tempo,eccessivo rispetto al reato,nel caso in cui il provvedimento sia stato già emesso con la liberazione dei beni oggetto del sequestro .
Il vizio dell’azione del magistrato può essere fatto valere anche nel giudizio per Cassazione con un ricorso che valuti il decorso del tempo tra il reato ed il provvedimento di sequestro con conseguente liberazione di beni in un certo senso congelati.
Cass. pen. n. 9032/2013
In tema di sfruttamento della prostituzione solo la porzione di denaro consegnata allo sfruttatore o al favoreggiatore è confiscabile obbligatoriamente quale prezzo del reato con la sentenza di condanna o di patteggiamento, mentre devono essere restituite le somme percepite dalle prostitute che sono qualificabili come provento del reato.
Cass. pen. n. 3711/2013
Le “cose che servirono a commettere il reato” sono suscettibili di confisca in funzione di evitare che la loro disponibilità possa favorire la commissione di ulteriori reati e tale prognosi va effettuata attraverso l’accertamento, in concreto, del nesso di strumentalità fra la cosa ed il reato, in relazione sia al ruolo effettivamente rivestito dalla “res” nella realizzazione dell’illecito sia delle modalità di realizzazione del reato medesimo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che, in presenza di un attività di spaccio effettuata nei pubblici giardini, non fosse confiscabile l’autovettura nella quale era stata reperita una parte dello stupefacente sequestrato all’imputato).
Cass. pen. n. 18531/2012
È legittima la confisca di un’autovettura utilizzata dall’autore del furto per raggiungere il luogo di esecuzione del reato e, successivamente alla sua consumazione, per nascondere e trasportare altrove la refurtiva, ancorchè l’impiego della stessa non possa ritenersi indispensabile.
Cass. pen. n. 14484/2012
Il sequestro preventivo del veicolo finalizzato alla confisca per il reato di guida in stato di ebbrezza adottato prima della entrata in vigore della L. n. 120 del 2010, che ha configurato la confisca quale sanzione amministrativa accessoria, conserva di norma validità ed efficacia, dovendo tuttavia valutarsene la conformità ai nuovi requisiti sostanziali di natura amministrativa necessari per la sua adozione ed in riferimento ai presupposti che legittimano la confisca amministrativa.
Cass. pen. n. 12313/2012
Il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 33 L. n. 120 del 2010, deve disporre, con la sentenza di condanna o di patteggiamento, la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, anche se essa ha assunto natura di sanzione amministrativa accessoria.
Cass. pen. n. 47312/2011
In tema di confisca, il terzo estraneo al reato può far valere il diritto alla restituzione con la proposizione di incidente di esecuzione, nell’ambito del quale, escluso che possano essere rivalutate le ragioni della confisca, può dimostrare la sussistenza del diritto di proprietà e l’assenza di ogni addebito di negligenza.
Cass. pen. n. 34722/2011
In tema di confisca, il bene detenuto in forza di un contratto di leasing appartiene all’utilizzatore, cui è attribuita la materiale disponibilità del bene stesso ed il diritto di goderne e di disporne sulla base di un titolo che esclude i terzi. (Nella specie è stato ritenuto legittimo il sequestro preventivo, ex art. 321 cpv. c.p.p., del veicolo condotto in stato di ebbrezza da colui che ne aveva la disponibilità in virtù di un contratto di leasing).
Cass. pen. n. 34459/2011
La confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, in seguito alla novella di cui alla L. n. 120 del 2010, ha natura di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria.
Cass. pen. n. 29197/2011
In tema di confisca, è persona estranea al reato – nei cui confronti non può disposta la misura di sicurezza in esame, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 240 c.p. – il soggetto che non abbia ricavato vantaggi ed utilità dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere – con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta – il rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato. (Nella specie la Corte ha escluso il requisito dell’estraneità nel caso di un istituto bancario che aveva iscritto ipoteca su di un bene già oggetto di sequestro preventivo, regolarmente trascritto).
Cass. pen. n. 17463/2011
In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell’apparecchio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’art. 379 Reg. esec. Cod. strada si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere adoperati ed omologati, ma non prevede alcun divieto la cui violazione determini l’inutilizzabilità delle prove acquisite).
Cass. pen. n. 13360/2011
In tema di confisca, non integra la nozione di “appartenenza a persona estranea al reato” la mera intestazione a terzi del bene mobile utilizzato per realizzare il reato stesso, quando precisi elementi di fatto consentano di ritenere che l’intestazione sia del tutto fittizia e che in realtà sia l’autore dell’illecito ad avere la sostanziale disponibilità del bene. (Fattispecie relativa all’alienazione del bene successiva alla consumazione del reato).
Cass. pen. n. 11970/2011
Il valore di riferimento per il sequestro funzionale alla confisca per equivalente, in caso di delitto di riciclaggio transnazionale avente ad oggetto i proventi del reato di frode fiscale, dev’essere quantificato sulla base del profitto di tale ultimo reato, entrato a far parte delle operazioni di riciclaggio transnazionale. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che se il riciclaggio ha ad oggetto i proventi del reato di frode fiscale, detti proventi costituiscono anche il profitto del riciclaggio in relazione ai soggetti autori del solo reato transnazionale).
Cass. pen. n. 6807/2011
La confisca obbligatoria del veicolo, prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza, non si applica relativamente ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore dell’art. 4 del D.L. n. 92 del 2008, convertito in l. n. 125 del 2008, che l’ha introdotta. (In motivazione la Corte ha precisato che la confisca, già avente natura di sanzione penale accessoria, con conseguente applicabilità dell’art. 2 c.p., è stata degradata a sanzione amministrativa dalla legge n. 120 del 2010, anch’essa irretroattiva ex art. 1 legge n. 689 del 1981).
Cass. pen. n. 4107/2011
La previsione dell’art. 116, comma diciottesimo, cod. strada in tema di confisca del veicolo per il reato di cui al comma tredicesimo stessa disposizione, consistente nella guida di autoveicoli senza il previo conseguimento della patente, è speciale rispetto a quella di cui all’art. 240 cod. pen..
Cass. pen. n. 170/2011
Il mutamento di natura, a seguito della L. n. 120 del 2010, della confisca prevista dall’art. 186 c.s. in sanzione accessoria amministrativa (non più penale) non la priva di omogeneità rispetto a quella penale, sicché la continuità tra le due sanzioni la rende applicabile anche per i fatti anteriori all’entrata in vigore della novella.
Cass. pen. n. 45417/2010
Non può essere disposta, con la sentenza di non doversi procedere per morte del reo, la confisca amministrativa del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza. (Fattispecie relativa a reato commesso prima dell’entrata in vigore della L. n. 120 del 2010, che la Corte ha considerato “lex mitior”, poiché ha mutato la qualificazione giuridica della confisca, da sanzione accessoria penale ad amministrativa).
Cass. pen. n. 44895/2010
Il sequestro preventivo del veicolo utilizzato per la commissione del reato di guida in stato d’ebbrezza, disposto prima dell’entrata in vigore della legge n. 120 del 2010 (che ha mutato la natura giuridica della confisca prevista in tali casi, qualificandola come sanzione amministrativa accessoria), mantiene ferma la sua efficacia nel caso di infondatezza del ricorso in cassazione proposto dall’imputato.
Cass. pen. n. 42182/2010
È legittima la confisca per l’intero del complesso aziendale acquistato in regime di comunione legale dal solo coniuge imprenditore poi condannato ove l’attività imprenditoriale continui ad essere svolta anche dopo lo scioglimento della comunione, in quanto bene strumentale rientrante nella cosiddetta comunione “de residuo”. (In motivazione la Corte ha precisato che al momento dello scioglimento della comunione legale dei beni, al coniuge non imprenditore spetta soltanto un diritto di credito di natura personale pari alla metà del valore dei beni facenti parte della comunione “de residuo” sicché l’effettiva disponibilità, a titolo di proprietà, di detti beni, può essere attribuita al coniuge non imprenditore solo se vi sia stata cessazione dell’impresa o se il bene sia stato sottratto alla sua originaria destinazione attraverso la richiesta di divisione dei beni oggetto della comunione: in difetto di tali condizioni il bene è soggetto a confisca per l’intero).
Cass. pen. n. 41693/2010
In caso di confisca del ciclomotore utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza la misura ablativa non può essere estesa anche alla targa-contrassegno del medesimo, atteso che la stessa non ha la funzione di identificare il veicolo sulla quale è apposta, bensì il suo guidatore.
Cass. pen. n. 34687/2010
Ai fini della confisca del veicolo (nella specie autovettura), in caso di guida in stato di ebbrezza, non può considerarsi estranea al reato la persona, diversa dal conducente e proprietaria di esso, che sia presente sul mezzo come passeggera. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo).
Cass. pen. n. 32273/2010
In caso di estinzione del reato, il giudice dispone di poteri di accertamento sul fatto-reato onde ordinare la confisca non solo delle cose oggettivamente criminose per loro intrinseca natura (art. 240, comma secondo, n. 2, c.p.), ma anche di quelle che sono considerate tali dal legislatore per il loro collegamento con uno specifico fatto-reato (ad es., nei casi di cui agli artt. 240, comma secondo, n. 1, c.p., e 12 sexies L. n. 356 del 1992).
Cass. pen. n. 27196/2010
Il sequestro preventivo e la conseguente confisca dei beni o dei corrispettivi derivanti da acquisti o variazioni patrimoniali non comunicati da parte dei sottoposti a misura di prevenzione non hanno tra i presupposti l’impossibilità da parte del soggetto di giustificare la provenienza dei beni e la sproporzione tra il valore dei beni ed i redditi del soggetto, richiesti invece dalla confisca prevista dall’art. 12-sexies L. n. 356 del 1992.
Cass. pen. n. 28591/2018
Nell’ipotesi di commissione del reato di minaccia aggravata dall’uso dell’arma (nella specie detenuta legittimamente dall’agente), questa non è soggetta alla confisca obbligatoria ma solo a quella facoltativa, poiché il predetto delitto non rientra tra quelli riconducibili alle ipotesi di cui all’art. 6 legge 152 del 1975, atteso che per “reati concernenti le armi”, anche in virtù dell’espresso richiamo della norma predetta al primo capoverso dell’art. 240 cod. pen., devono intendersi solo quelli nei quali la condotta delittuosa deriva dalla fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione dell’arma, ovvero è riconducibile alla produzione, possesso e circolazione dell’arma medesima, e non quelli in cui l’uso dell’arma costituisce una mera circostanza aggravante.
Cass. pen. n. 43816/2017
In caso di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca, nei confronti della società, è possibile solo sui beni su cui disporre la confisca diretta, previa individuazione del profitto del reato; in mancanza, è possibile il sequestro per equivalente dei beni dell’imputato.
Cass. pen. n. 41558/2017
I prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione o alterati, la cui detenzione per la vendita, somministrazione e distribuzione per il consumo integrano i reati di cui all’art. 5, lett. b) e c), legge n. 283 del 1962, sono destinati a confisca obbligatoria e, pertanto, non possono essere in nessun caso restituiti all’interessato, neppure quando siano venute meno le esigenze probatorie per le quali sia stato disposto il sequestro, trovando applicazione il divieto di cui all’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., applicabile tanto al sequestro preventivo che a quello probatorio.
Cass. pen. n. 17918/2017
Le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere in nessun caso restituite all’interessato, anche quando siano state sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusivamente probatorie. (Fattispecie di sequestro di mezzo di trasporto in relazione al reato di traffico illecito di rifiuti, nella quale la S.C. ha annullato la restituzione del bene, osservando che il sequestro non può essere revocato, ai sensi dell’art. 324, comma, 7, cod. proc. pen., anche quando insista su cose che, pur essendo diverse da quelle indicate nell’art. 240, comma secondo, cod. pen., sono tuttavia oggetto di ipotesi speciali di confisca obbligatoria, quale è quella contenuta nell’art. 259, comma secondo, D.Lgs. n.152 del 2006).
Cass. pen. n. 43547/2016
La confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per il trasporto abusivo di rifiuti di cui all’art. 259, comma secondo, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, non può essere disposta con il decreto penale di condanna. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso del P.M. avverso il rigetto della richiesta di sequestro preventivo del veicolo, osservando che la speciale confisca contemplata dal predetto art. 259, avendo una funzione prevalentemente sanzionatoria, non è equiparabile alla confisca prevista dall’art. 240, comma secondo, cod. pen., che il giudice ordina, con il decreto penale di condanna, ai sensi dell’art. 460, comma secondo, del codice di rito).
Cass. pen. n. 40912/2016
In relazione al reato previsto dall’art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell’imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall’art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito nella l. n. 356 del 1992. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio la confisca del denaro disposta con sentenza di patteggiamento in assenza di un collegamento eziologico tra il denaro e il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti contestato all’imputato).
Cass. pen. n. 35313/2016
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei terreni oggetto di ipotizzata lottizzazione abusiva non può essere legittimamente adottato quando l’esercizio dell’azione penale risulti precluso, essendo già maturata la prescrizione del reato, poiché in tal caso è impedito al giudice di compiere, nell’ambito di un giudizio che assicuri il contraddittorio e la piena partecipazione degli interessati, l’accertamento del reato (nei suoi estremi oggettivi e soggettivi) e della sussistenza di profili quanto meno di colpa nei soggetti incisi dalla misura, presupposto necessario per disporre la confisca anche in presenza di una causa estintiva del reato.
Cass. pen. n. 33982/2016
La confisca prevista dall’art. 6, l. 22 maggio 1975, n. 152, è obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato per oblazione, restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito o di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato medesimo. (In motivazione, la Corte ha osservato che, ai fini della applicabilità della predetta confisca, non rilevano i principi affermati dalla Corte EDU nella sentenza del 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, trattandosi di ablazione obbligatoria avente finalità essenzialmente preventiva e non sanzionatoria, posto che la circolazione non autorizzata delle armi è, in sè, vietata in ragione delle intrinseche caratteristiche di pericolosità della cosa).
Cass. pen. n. 28225/2016
In tema di confisca di beni costituenti il profitto o il prezzo di reati tributari, la previsione di cui all’art. 12 bis D.Lgs. n.74 del 2000, introdotta dal D.Lgs. n.158 del 2015, secondo la quale la confisca, diretta o per equivalente, “non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro”, si riferisce alle assunzioni d’impegno nei termini riconosciuti e ammessi dalla legislazione tributaria di settore (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, transazione fiscale, attivazione di procedure di rateizzazione automatica o a domanda).
Cass. pen. n. 24448/2016
In tema di misure di prevenzione, il solo titolare formale del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene oggetto di confisca assume la qualità di “terzo intestatario”, cui è attribuita la facoltà di proporre opposizione, tale non potendosi considerare colui che abbia al momento in cui il provvedimento di confisca diviene definitivo, già ceduto detto bene al soggetto proposto in forza di un contratto con effetti reali, anche se successivamente annullato dal giudice civile. (Fattispecie relativa ad opposizione a rigetto di richiesta revoca di confisca, in cui la Corte ha escluso che l’effetto retroattivo previsto dall’art. 1445 cod. civ., derivante dall’annullamento di un contratto di cessione di quote di una società, producesse effetti anche nel giudizio di prevenzione, permettendo di qualificare come “terzo intestatario” colui che, all’epoca del provvedimento ablatorio, tale veste non rivestiva proprio in virtù del negozio di alienazione).
Cass. pen. n. 23013/2016
In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto della confisca di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001 si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, ma, nel caso in cui questo venga consumato nell’ambito di un rapporto sinallagmatico, non può essere ricompresa nel profitto anche l’utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell’esecuzione da parte dell’ente delle prestazioni che il contratto gli impone.
Cass. pen. n. 12653/2016
In tema di responsabilità da reato degli enti, ai fini della confisca prevista dall’art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001, secondo cui nei confronti dell’ente è disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato, deve aversi riguardo, quanto alla possibilità di restituzione, non alla esistenza di una generica garanzia patrimoniale prestata nell’interesse dell’ente responsabile a vantaggio del danneggiato, ma alla possibilità di distaccare concretamente una porzione – specificamente individuata – del patrimonio dell’ente, spettante come tale al danneggiato. (Fattispecie in cui la Corte, in relazione al reato di malversazione ai danni dello Stato, ha escluso che, ai fini della confisca di valore, dovesse essere sottratta dall’entità del profitto, costituito dall’importo erogato e distratto, la somma corrispondente alla polizza fideiussoria costituita in favore dell’ente erogante).
Cass. pen. n. 9229/2016
È legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni conferiti in un “trust” dall’indagato, ove sussistano elementi presuntivi tali da far ritenere che questo sia stato costituito a fini meramente simulatori. (Fattispecie di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni, conferiti in trust, individuati come profitto di reati tributari, nella quale la Corte ha censurato l’ordinanza del Tribunale che aveva accolto l’istanza di riesame non adeguatamente valutando, sulla base della struttura e dei concreti effetti del negozio giuridico posto in essere, le reali finalità elusive del programma di segregazione).
Cass. pen. n. 44808/2015
Nel caso di guida senza patente, l’autovettura condotta da soggetto privo del prescritto documento abilitativo può essere confiscata ai sensi dell’art. 240, comma primo, cod. pen. solo quando sia configurabile il nesso strumentale tra il veicolo ed il reato, dal quale si desume la possibilità futura del ripetersi dell’attività punibile. (In motivazione la S.C. ha rilevato che l’art. 116, comma 17, prevede la confisca del veicolo solo per l’ipotesi di “recidiva delle violazioni” e che la proprietà del veicolo in capo all’imputato non è di per sè elemento idoneo a dimostrare il detto nesso strumentale).
Cass. pen. n. 43397/2015
La confisca del profitto del reato non costituisce pena accessoria, bensì misura ablatoria con finalità ripristinatoria (diretta o per equivalente, a seconda dell’oggetto del profitto); ne deriva che, qualora l’istanza di applicazione venga proposta in fase esecutiva, il giudice dell’esecuzione decide ai sensi dell’art. 676 cod. proc. PEN., con ordinanza impugnabile solo con l’opposizione ex art. 667, comma quarto, cod. proc. PEN.. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l’eventuale ricorso per cassazione erroneamente proposto non deve essere dichiarato inammissibile, ma qualificato come opposizione e trasmesso al giudice competente).
Cass. pen. n. 31617/2015
Qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato.
Cass. pen. n. 45927/2014
In tema di trasporto abusivo di rifiuti commesso nelle aree in cui vige lo stato di emergenza (nella specie, la Regione Sicilia), la confisca dell’automezzo utilizzato per commettere il reato, prevista dall’art. 6, comma primo bis, lett. d), del D.L. n. 172 del 2008 (conv. in legge n. 210 del 2008) “per tutte le fattispecie penali poste in essere con l’uso di un veicolo” ha natura obbligatoria e deve essere disposta anche in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Cass. pen. n. 38343/2014
In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi derivante da reati colposi di evento commessi in violazione di una disciplina prevenzionistica, il profitto oggetto della confisca diretta di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001 si identifica nel risparmio di spesa che si concreta nella mancata adozione di qualche oneroso accorgimento di natura cautelare o nello svolgimento di una attività in una condizione che risulta economicamente favorevole, anche se meno sicura di quanto dovuto.
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In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto della confisca diretta di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001 si identifica non soltanto con i beni appresi per effetto diretto ed immediato dell’illecito, ma anche con ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell’attività criminosa.
Cass. pen. n. 10561/2014
È legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto rimasto nella disponibilità di una persona giuridica, derivante dal reato tributario commesso dal suo legale rappresentante, non potendo considerarsi l’ente una persona estranea al detto reato.
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In tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente prevista dagli artt. 1, comma 143, della l. n. 244 del 2007 e 322 ter cod. pen. non può essere disposto sui beni dell’ente, ad eccezione del caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni.
Cass. pen. n. 6618/2014
In tema di patteggiamento, l’estensione dell’applicabilità della confisca, per effetto della L. n. 134 del 2003, a tutte le ipotesi previste dall’art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste come ipotesi di confisca obbligatoria, impone al giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati. (Fattispecie, nella quale la Corte riteneva inadeguata ed insufficiente la motivazione con cui i giudici disponevano la confisca di un computer limitandosi ad affermare che trattavasi di bene di pertinenza del reato).
Cass. pen. n. 3635/2014
In tema di responsabilità da reato degli enti, il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico positivo di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto e può consistere anche in un risparmio di spesa, da intendersi, tuttavia, in senso relativo, cioè come ricavo introitato dal quale non siano stati detratti i costi che si sarebbero dovuti sostenere, e non in senso assoluto, cioè quale diminuzione o mancato aumento delle passività cui non corrispondano beni materialmente entrati nella sfera di titolarità del responsabile. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha affermato che il profitto non può corrispondere al risparmio di spesa conseguente al mancato adeguamento degli impianti di uno stabilimento siderurgico).
Cass. pen. n. 3247/2014
In tema di patteggiamento, anche dopo l’estensione dell’applicabilità, per effetto della L. 12 giugno 2003 n. 134, della confisca a tutte le ipotesi previste dall’art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste dal secondo comma di tale articolo come ipotesi di confisca obbligatoria, il giudice ha l’obbligo di motivare sulle ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro ovvero, in subordine, su quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, mentre la caratteristica di sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all’applicazione della misura di sicurezza.
Cass. pen. n. 2379/2014
In tema di guida in stato di ebbrezza, la sentenza con cui il giudice, applicando la pena su richiesta delle parti, ometta di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato deve essere annullata limitatamente a tale aspetto senza rinvio, potendo il giudice di legittimità applicare direttamente detta sanzione amministrativa accessoria ai sensi dell’art. 620, comma primo, lett. l), cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 48104/2013
In tema di reati tributari, la confisca per equivalente del profitto del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, astrattamente consentita dall’art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007, non può essere disposta qualora dalla commissione della condotta non sia derivato un effettivo risparmio di imposta nè per l’emittente, nè per il destinatario dei documenti fittizi.
Cass. pen. n. 47473/2013
In caso di confisca ordinata con sentenza, contro il decreto o l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che abbia rigettato l’istanza promossa dal terzo estraneo al reato ed interessato alla restituzione del bene, è esperibile direttamente ricorso per cassazione. (In motivazione la S.C. ha distinto tale fattispecie dall’ipotesi in cui la confisca sia disposta dal giudice dell’esecuzione, la cui ordinanza è reclamabile mediante opposizione, davanti alla stesso giudice, ai sensi dell’art.667, comma quarto, cod. proc. pen.).
Cass. pen. n. 38946/2013
In tema di contrabbando, non è soggetto a confisca obbligatoria il rimorchio (nella specie, un “car trailer” per il trasporto di veicoli), utilizzato per finalità estranee all’attività illecita e non costituente parte integrante del mezzo trainante.
Cass. pen. n. 37548/2013
Non può essere disposta la confisca dell’area adibita a discarica abusiva, in caso di estinzione del reato (nella specie, per prescrizione), né a norma dell’art. 256, comma terzo, D.Lgs. n. 152 del 2006, né a norma dell’art. 240, comma seconda, cod. pen.
Cass. pen. n. 33209/2013
In tema di guida in stato di ebbrezza, la sentenza con cui il giudice, applicando la pena su richiesta delle parti, ometta di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato deve essere annullata limitatamente a tale aspetto, con rinvio al giudice di merito affinchè vi provveda.
Cass. pen. n. 33182/2013
In tema di reati tributari, la persona giuridica beneficiaria delle irregolarità tributarie non può essere considerata persona estranea al reato e può, quindi, essere destinataria di sequestro preventivo che aggredisca il prezzo o il profitto del reato commesso dall’amministratore, ma non esserlo in relazione a beni diversi aggredibili con lo strumento preventivo per equivalente, a meno che la persona giuridica sia in concreto priva di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso cui l’amministratore agisca come effettivo titolare.
Cass. pen. n. 31957/2013
L’estinzione del reato per prescrizione non preclude la confisca delle cose che ne costituiscono il prezzo, nei casi in cui vi sia comunque stato un accertamento incidentale, equivalente a quello contenuto in una sentenza di condanna, della responsabilità dell’imputato e del nesso pertinenziale fra oggetto della confisca e reato. (Nella specie, la Corte ha considerato confiscabile il prezzo del reato in un caso in cui la prescrizione era intervenuta dopo la pronuncia di condanna di primo grado ed il giudice di appello, nel dichiararla, aveva, in motivazione, confermato la statuizione relativa alla responsabilità dell’imputato e all’illecita provenienza dei beni confiscati).
Cass. pen. n. 27173/2013
La confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza non può essere applicata dal giudice penale in sede esecutiva, in ragione della sua natura di sanzione amministrativa accessoria .
Cass. pen. n. 22105/2013
Non può farsi luogo a confisca di armi regolarmente detenute e non utilizzate per commettere i reati per cui è intervenuta affermazione di responsabilità, attesa l’insussistenza dei presupposti fissati dall’art. 240 c.p. tanto per la confisca facoltativa quanto per quella obbligatoria. (Fattispecie relativa a sentenza di patteggiamento per reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali).
Cass. pen. n. 19358/2013
In tema di confisca dei beni patrimoniali prevista dall’art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 8 luglio 1992, n. 356 é irrilevante il requisito della pertinenzialità tra bene da confiscare e reato, sicché detta confisca non é esclusa, oltre che per il fatto che i beni siano stati acquisiti in epoca anteriore al reato per cui é intervenuta condanna, anche laddove per quegli stessi fatti sia intervenuta sentenza di assoluzione. (Fattispecie in tema di cespiti facenti capo a persona assolta dal reato di associazione a delinquere).
Originally posted 2018-10-15 16:18:53.