DIRITTO PENALE INDUSTRIALE

Gli articoli che interessano il penale industriale nel codice penale sono gli articoli:

COME SI APPLICA L’ART 473 CP QUANDO SI APPLICA?

CHIAMA SOLO DI PERSONA POSSIAMO DISCUTERE  LA TUA POSIZIONE IN MODO APPROFONDITO IL PENALE E’ UNA COSA MOLTO SERIA E DELICATA

051 6447838

Argomenta che il Tribunale del riesame avrebbe confermato la sussistenza delle esigenze cautelari senza valutare in maniera adeguata la concretezza ed attualita’ delle stesse ne’ tenuto conto che l’ordinanza cautelare era stata annullata con riferimento al reato contestato al capo c) dell’imputazione provvisoria; la motivazione sarebbe, poi, apparente in ordine al pericolo di inquinamento probatorio e non terrebbe conto della mancata fissazione della data di scadenza della misura in relazione alle indagini da compiere; il Tribunale, inoltre, avrebbe ritenuto, con motivazione insufficiente, sussistere il pericolo di fuga evincendolo solo dalla gravita’ del titolo di reato per cui si precede.

Un marchio si intende contraffatto quando la confusione con un segno distintivo similare emerga non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo cioè all’insieme degli elementi salienti – grafici, fonetici o visivi – tenendo, altresì, presente che, ove si tratti di un marchio “forte”, sono illegittime anche le variazioni, sia pure rilevanti ed originali, che lasciano sussistere l’identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l’attitudine individuante. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrata la contraffazione per essere stato utilizzato un segno distintivo di una nota griffe, in particolare una campana aperta, anche se all’interno della stessa era contenuta una scritta differente).

Si ricade nell’ipotesi di cui all’art. 473 cod. pen. la contraffazione avvenuta in Italia di un marchio ivi registrato, a nulla rilevando che nel paese ove i beni sono destinati ad essere esportati non si sia proceduto alla registrazione del marchio medesimo. (In motivazione la Corte ha precisato che, trattandosi di reato di pericolo, ciò che rileva è la mera attività di contraffazione o alterazione dell’altrui marchio in quanto foriera dell’immissione sul mercato di beni suscettibili di ledere la fede pubblica e ingenerare confusione, nuocendo all’affidamento dei consumatori).

L’uso di marchi e segni distintivi punito dall’art. 473 cod. pen., essendo inteso a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un certo prodotto, precede l’immissione in circolazione dell’oggetto falsamente contrassegnato e se ne distingue, mentre l’uso punito, più severamente, dall’art. 474 cod. pen. è direttamente connesso all’immissione in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato e presuppone che sia stato già apposto il contrassegno su una determinata merce. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto correttamente determinata, ai sensi degli artt. 12 e 16 cod. proc. pen., la competenza territoriale dell’autorità giudiziaria nel cui circondario era stata operata l’apposizione delle etichette contraffatte su alcuni prodotti alimentari, in luogo di quella competente per la sede dello studio grafico che aveva realizzato la contraffazione, su commissione dei titolari dello stabilimento produttivo).

In tema di contraffazione dei c.d. modelli ornamentali brevettati, spetta al giudice penale decidere in via incidentale sulla validità o meno della registrazione del modello, quando la questione assuma rilevanza ai fini della qualificazione giuridica del fatto oggetto dell’imputazione. (Fattispecie nella quale, in relazione alla contestazione di contraffazione di modelli ornamentali di fibbie, la Corte, rilevata la corretta valutazione sulla validità dei brevetti dei modelli, ha ritenuto configurabile il reato di cui all’art. 473 cod. pen.).

Il presupposto del ‘fumus commissi delictì’ nei procedimenti per i reati di contraffazione e alterazione di marchi o segni distintivi è configurabile, in fase cautelare, ove questi ultimi risultino depositati, registrati o brevettati nelle forme di legge, non richiedendosi alcuna indagine in ordine alla loro validità sostanziale.

Il delitto di ricettazione è configurabile anche nell’ipotesi di acquisto o ricezione, al fine di profitto, di cose con segni contraffatti nella consapevolezza dell’avvenuta contraffazione, atteso che la cosa nella quale il falso segno è impresso – e che con questo viene a costituire un’unica entità – è provento della condotta delittuosa di falsificazione prevista e punita dall’art. 473 c.p.

In tema di contraffazione di segni distintivi, alla luce delle modifiche apportate all’art. 473 cod. pen. dalla l. n. 99 del 2009 non è sufficiente per la configurabilità del reato che prima della sua consumazione sia stata depositata la domanda tesa ad ottenere il titolo di privativa, ma è invece necessario che questo sia stato effettivamente conseguito.

Distinzione di cui agli artt. 473 e 474 c.p.:

l’uso di marchi e segni distintivi punito dalla prima norma, essendo inteso a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un certo prodotto, precede l’immissione in circolazione dell’oggetto falsamente contrassegnato e, comunque, se ne distingue. L’uso punito dall’art. 474 c.p., invece, è direttamente connesso con l’immissione in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato, in quanto presuppone già realizzato il collegamento tra contrassegno e prodotto o, più specificamente, già apposto il contrassegno su un determinato oggetto. Nel primo reato, la condotta ha per oggetto materiale il contrassegno, nel secondo il prodotto contrassegnato. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto correttamente applicato l’art. 473 c.p., essendo stato contraffatto il marchio «Panasonic», applicato a simulacri lignei di videocamere e videoregistratori, confezionati per l’offerta in vendita).

Ai fini della tutela di cui all’art. 473 c.p., occorre che il marchio di fabbrica, nazionale od estero sia riconosciuto dall’ordinamento italiano. Tale riconoscimento si ottiene, per i marchi esteri, attraverso la registrazione presso l’ufficio internazionale per la proprietà industriale, che comporta l’equiparazione a quelli registrati direttamente in Italia. (Fattispecie relativa ad annullamento di pronuncia di condanna, sul rilievo del difetto della prova della validità in Italia del marchio «Louis Vuitton», del quale era stata accertata la contraffazione e l’apposizione su articoli in commercio).

L’art. 473 c.p. sanziona la contraffazione o l’alterazione dei marchi dei prodotti industriali, mentre l’art. 9, secondo comma della L. 10 aprile 1954, n. 125 (riguardante la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi) punisce l’uso di marchi contraffatti. Conseguentemente, non può configurarsi l’assorbimento della seconda figura criminosa nella prima, qualificata inoltre dal dolo specifico, ma il concorso tra le stesse. (Fattispecie relativa all’uso della denominazione d’origine «Castelmagno», alterata «Castelmanh», su carte di commercio, involucri di prodotti lattiero-caseari e mezzi pubblicitari).

 

Il reato di contraffazione ed alterazione di marchi o segni distintivi (art. 473 c.p.), deve escludersi la rilevanza del marchio cosiddetto tridimensionale, quando lo stesso sia composto unicamente da elementi privi di carattere distintivo rispetto ai prodotti o servizi cui si riferisce, presentando forme usuali allo specifico settore di appartenenza del prodotto, senza inserire il marchio della casa produttrice del prodotto simile.

Integra reato di cui all’art. 473 c.p. la contraffazione o l’alterazione di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento, mentre ricorre il reato previsto dall’art. 127, comma primo, D.L.vo 10 febbraio 2005, n. 30 nel caso in cui l’abusiva utilizzazione di un prodotto leda solo lo specifico interesse patrimoniale di chi lo ha brevettato, in quanto il bene protetto dal primo reato è la fede pubblica e quello tutelato dal secondo è il patrimonio e, dunque, una sfera di interessi esclusivamente privati, come è comprovato dalla procedibilità a querela di parte. (Nel caso di specie, è stata ritenuta la configurabilità del reato di cui all’art. 127, comma primo, D.L.vo 10 febbraio 2005, n. 30 in relazione alla contraffazione o alterazione di un brevetto europeo concernente opere industriali ).

Per l’esistenza del reato di cui all’art 473 cp non è sufficiente la mera possibilità di confusione tra due marchi, regolarmente registrati, ma è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell’altrui marchio.

Il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore.

Il fatto della contraffazione del marchio presuppone un rapporto di comparazione con il marchio genuino, nella sua struttura emblematica e/o nominativa, e si concretizza nella riproduzione, nei suoi elementi essenziali, del segno distintivo protetto dal brevetto. Le figure criminose rispettivamente prevista dagli artt. 474 e 517 c.p. si distinguono per l’oggettività giuridica e per la stessa struttura delle condotte incriminate. Il reato di cui all’art. 474 ha per oggetto la tutela della pubblica fede e richiede la contraffazione o l’alterazione del marchio o del segno distintivo della merce, protetto e riconosciuto nello Stato o all’estero. Per converso, il reato di cui all’art. 517, sussidiario rispetto al primo, ha per oggetto la tutela dell’ordine economico e richiede la semplice imitazione del marchio o del segno distintivo, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché detta imitazione sia idonea a trarre in inganno l’acquirente. Pertanto, mentre per il primo reato non occorre un’effettiva contraffazione od alterazione del marchio o del segno distintivo, per il secondo reato è sufficiente una semplice somiglianza di nomi, marchi o segni distintivi.

 

norme incriminatrici in tema di contraffazione e alterazione dei marchi o dei segni si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale

Poiché la tutela penale dei marchi o dei segni distintivi delle opere dell’ingegno o di prodotti industriali è finalizzata alla garanzia dell’interesse pubblico preminente della fede pubblica, più che a quello privato del soggetto inventore:

 il terzo comma dell’art. 473 c.p. – secondo il quale le norme incriminatrici in tema di contraffazione e alterazione dei marchi o dei segni si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale – deve essere interpretato nel senso che per la configurabilità dei delitti contemplati dai precedenti commi del medesimo articolo è necessario che il marchio o il segno distintivo, di cui si assume la falsità, sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge all’esito della prevista procedura, sicché la falsificazione dell’opera dell’ingegno può aversi soltanto se essa sia stata formalmente riconosciuta come tale. (In motivazione la Corte ha precisato come dall’affermazione di tale principio discenda che la tutela penale dei marchi e dei segni distintivi non possa estendersi – contrariamente a quanto avviene in campo civilistico – anche alla posizione interinale del brevettante nel periodo intercorrente tra il momento della presentazione della domanda e quello della concessione del brevetto o della registrazione).

Secondo giurisprudenza il reato di contraffazione del marchio previsto dall’art. 473 sussiste anche nell’ipotesi in cui il soggetto commercializzi le effigi di marchi contraffatti indipendentemente dal fatto che siano impresse sul prodotto industriale che sono destinate a contrassegnare. Anche dal confronto con il successivo articolo 474 c.p. risulta infatti l’autonoma rilevanza penale riconosciuta dall’ordinamento all’attività di contraffazione del marchio in sé, indipendentemente dalla sua applicazione al prodotto.

L’art. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali), si propone di tutelare la fede pubblica contro gli specifici attacchi insiti nella contraffazione o alterazione del marchio o di altri segni distintivi, mentre l’art. 517 stesso codice (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) tende ad assicurare l’onestà degli scambi commerciali contro il pericolo di frodi nella circolazione dei prodotti. La prima norma incriminatrice esige, dunque, la contraffazione (che consiste nella riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa, di un marchio o di un segno distintivo) o la alterazione (che ricorre quando la riproduzione è parziale, ma tale da potersi confondere col marchio originario o col segno distintivo). L’altra norma prescinde, invece, dalla falsità, rifacendosi alla mera, artificiosa equivocità dei contrassegni, marchi ed indicazioni illegittimamente usati, tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti similari da parte dei consumatori comuni.

  • 473 cp
  • 474 cp
  • 474 bi s cp
  • 474 ter cp
  • 474quater cp
  • 475 cp
  • 513 cp
  • 513 bis cp
  • 514 cp
  • 515 cp 516 cp
  • 517 cp
  • 517 bis cp
  • 517 ter cp
  • 517 quater cp
  • 517 quinque scp
  • 518 cp
  • Accanto alla protezione offerta al know how in ambito civilistico – si legge nella pronuncia – «l‘ordinamento nazionale offre, grazie anche allo sviluppo della giurisprudenza, protezione anche in sede penale, in particolare, con l’art. 623 cod. pen., il cui bene giuridico oggetto di tutela è individuato nell’interesse a che non vengano divulgate notizie attinenti ai metodi che caratterizzano la struttura industriale e, pertanto, il c.d. know how, vale a dire — secondo la definizione da tempo affermata dalla giurisprudenza di legittimità – quel patrimonio cognitivo e organizzativo necessario per la costruzione, l’esercizio, la manutenzione di un apparato industriale (Sez. 5, n. 25008 del 18/05/2001, Rv. 219471). Ci si riferisce, con tale espressione, a una tecnica, o una prassi o, oggi, prevalentemente, a una informazione, e, in via sintetica, all’intero patrimonio di conoscenze di un’impresa, frutto di esperienze e ricerca accumulatesi negli anni, e capace di assicurare all’impresa un vantaggio competitivo, e quindi un’aspettativa di un maggiore profitto economico. Si tratta di un patrimonio di conoscenze il cui valore economico è parametrato all’ammontare degli investimenti (spesso cospicui) richiesti per la sua acquisizione e al vantaggio concorrenziale che da esso deriva, in termini di minori costi futuri o maggiore appetibilità dei prodotti. Esso si traduce, in ultima analisi, nella capacità dell’impresa di restare sul mercato e far fronte alla concorrenza. L’informazione tutelata dalla norma in questione è, dunque, un’informazione dotata di un valore strategico per l’impresa, dalla cui tutela può dipendere la sopravvivenza stessa dell’impresa».

Lo Studio legale dell’avvocato penalista diritto penale industriale Bologna assiste imprese e persone fisiche in procedimenti penali connessi allo sfruttamento della proprietà intellettuale, quali marchi, brevetti e scoperte scientifiche o industriali.
Incontrando l’avvocato Penalista esperto di penale industriale Bologna l’assistito viene informato in maniera analitica di tutti gli aspetti e le problematiche che il caso presenta oltre che delle possibili conseguenze di ogni scelta processuale : la preventiva disamina approfondita della vicenda giudiziaria.

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AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA ESPERTO

SERGIO ARMAROLI CASSAZIONISTA

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI (D.LGS. 231/2001)
DIRITTO PENALE SOCIETARIO
DIRITTO PENALE FALLIMENTARE
DIRITTO PENALE TRIBUTARIO
DIRITTO PENALE FINANZIARIO,ASSICURATIVO E BANCARIO
REATI CONTRO IL PATRIMONIO E FRODI AZIENDALI
DIRITTO PENALE AMBIENTALE
REATI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
RESPONSABILITÀ MEDICA
CYBERCRIME
DIRITTO PENALE INDUSTRIALE E REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
DIRITTO PENALE DELL’EDILIZIA E DELL’URBANISTICA

ART 473 CP

)Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi(2) o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri(3), ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati(4).

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Cass. pen. n. 31868/2016

In tema di contraffazione dei c.d. modelli ornamentali brevettati, spetta al giudice penale decidere in via incidentale sulla validità o meno della registrazione del modello, quando la 3EWW ornamentali di fibbie, la Corte, rilevata la corretta valutazione sulla validità dei brevetti dei modelli, ha ritenuto configurabile il reato di cui all’art. 473 cod. pen.).

(

Cass. pen. n. 24331/2015

Il presupposto del ‘fumus commissi delictì’ nei procedimenti per i reati di contraffazione e alterazione di marchi o segni distintivi è configurabile, in fase cautelare, ove questi ultimi risultino depositati, registrati o brevettati nelle forme di legge, non richiedendosi alcuna indagine in ordine alla loro validità sostanziale.

  • Reati contro il patrimonio.
  • Infortuni e tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.
  • Reati societari e fallimentari.
  • Reati finanziari.
  • Contraffazione e tutela penale della proprietà industriale ed intellettuale.
  • Reati tributari.
  • Reati ambientali e violazioni edilizie.
  • Illeciti amministrativi degli enti dipendenti da reato exlgs. N. 231/2001.

Cass. pen. n. 42934/2012

Il delitto di ricettazione è configurabile anche nell’ipotesi di acquisto o ricezione, al fine di profitto, di cose con segni contraffatti nella consapevolezza dell’avvenuta contraffazione, atteso che la cosa nella quale il falso segno è impresso – e che con questo viene a costituire un’unica entità – è provento della condotta delittuosa di falsificazione prevista e punita dall’art. 473 c.p.

DIRITTO PENALE INDUSTRIALE BOLOGNA VICENZA TREVISO MILANO
DIRITTO PENALE INDUSTRIALE BOLOGNA VICENZA TREVISO MILANO

ART 474 CP

DIRITTO PENALE INDUSTRIALE

In tema di tutela penale dei prodotti dell'industria e del commercio, integra l'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in relazione all'art. 517 cod. pen., la consapevolezza dell'importazione per la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine. (Nella fattispecie, l'imputato aveva importato prodotti dalla Romania che presentavano la stampigliatura "Made in Italy").
DIRITTO PENALE INDUSTRIALE BOLOGNA VICENZA TREVISO MILANO

(1)Fuori dei casi di concorso [110] nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato [4] , al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi(2) o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000(3).

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

ART 474 BIS CP

(1)Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.

Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell’art. 322 ter.

Si applicano le disposizioni dell’art. 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l’illecito impiego, anche occasionale, o l’illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza

Cass. pen. n. 49717/2013

In tema di confisca, il giudice, prima di disporre la misura ablatoria prevista dall’art. 474-bis comma secondo cod. pen., in relazione ai beni nella disponibilità del reo per un valore corrispondente al profitto dei reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen, deve verificare se sia avvenuta la restituzione delle cose sequestrate, anche quando nel corso del procedimento sia intervenuta una sentenza non irrevocabile di assoluzione, attesa la non immediata esecutività delle sue disposizioni restitutorie.

(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 49717 del 10 dicembre 2013)

Cass. pen. n. 27961/2011

Sono oggetto di confisca obbligatoria, e quindi di sequestro preventivo ad essa funzionale, gli immobili utilizzati per il deposito di prodotti commerciali contraffatti, in quanto si tratta di beni che sono serviti a commettere il reato di commercio di prodotti con segni falsi.

ART 474 TER

Se, fuori dai casi di cui all’articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate(2), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall’articolo 474, secondo comma.

ART 474 QUATER

Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per l’individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

ART 517 CP

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione(1) opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomimarchi o segni distintivi nazionali o esteri [25632574], atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto(2), è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Cass. pen. n. 41714/2018

L’imprenditore che, pur non riproducendo sulla confezione del bene commercializzato l’immagine del marchio protetto, vi apponga una dicitura ingannevole con cui attesti che lo stesso è stato prodotto in un territorio diverso da quello di effettiva produzione, risponde del delitto di cui all’art. 517 cod. pen. (Fattispecie relativa all’apposizione dell’etichetta “prodotto nella regione DOP San Marzano” a barattoli di pomodori pelati coltivati in una diversa regione).

 

 

Cass. pen. n. 25030/2017

In tema di tutela penale dei prodotti dell’industria e del commercio, la “fallace indicazione” del marchio di provenienza o di origine impressi sui prodotti presentati in dogana per l’immissione in commercio integra: a) il reato previsto dall’art. 4, comma 49, della legge n. 350 del 2003 qualora, attraverso indicazioni false e fuorvianti o l’uso con modalità decettive di segni e figure, il consumatore è indotto a ritenere che la merce sia di origine italiana; b) l’illecito amministrativo previsto dall’art. 4, comma 49-bis, della medesima legge qualora, a causa di indicazioni di provenienza insufficienti o imprecise, ma non ingannevoli, il consumatore è indotto in errore sulla effettiva origine dei prodotti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure il decreto di convalida, emesso in relazione al predetto reato, di un sequestro avente ad oggetto una partita di pasta le cui confezioni recavano, ben visibili, i caratteri relativi all’area geografica di provenienza “Napoli Italia” e alla ditta produttrice “Gragnano” mentre l’indicazione “made in Turkey”, sotto la data di scadenza, era poco leggibile e apposta con inchiostro diverso, facilmente rimuovibile”).

Cass. pen. n. 13646/2017

In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, è configurabile il tentativo del reato di cui all’art. 517 cod. pen. qualora l’attività di messa in circolazione dei prodotti contraffatti sia preceduta da una serie di atti finalisticamente orientati al conseguimento del risultato offensivo, e pervenuti ad uno stadio di evoluzione dell'”iter criminis” tale da fare ritenere probabile che detto risultato sia effettivamente raggiunto. (Fattispecie relativa alla detenzione, in prossimità del punto di uscita dei clienti di un supermercato, di due borsoni contenenti profumi simili nel nome, nel colore della confezione esterna, nella forma e nel colore della boccetta e del tappo, ad un noto profumo in commercio).

 

Cass. pen. n. 39093/2013

Integra il reato previsto dall’art. 517 cod. pen. la vendita di oggetti realizzati con materie prime italiane, ma completamente rifiniti all’estero e corredati dalla dicitura “Made in Italy” per la potenzialità ingannatoria dell’indicazione sul luogo di fabbricazione del prodotto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro di portafogli confezionati in Romania con pelle italiana, e recanti stampigliatura “Genuine Leather – Made in Italy”).

 

Cass. pen. n. 28905/2013

Il reato di cui all’art. 517 c.p. è integrato dalla somiglianza del segno distintivo tale da creare confusione nel consumatore mediamente diligente sulla provenienza del prodotto, non essendo necessaria né la registrazione o il riconoscimento del marchio, né la sua effettiva contraffazione né, infine, la concreta induzione in errore dell’acquirente sul bene acquistato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato con riferimento alla messa in vendita di un orologio da polso che conteneva dati identificativi ed un marchio molto simili a quello di un modello brevettato).

 

Cass. pen. n. 2975/2012

Non è configurabile il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), qualora la vendita abbia per oggetto magliette aventi scritte uguali a quelle apposte sui propri prodotti da una società, in quanto ai fini dell’integrazione della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 517 c.p. è necessario che l’induzione in errore sia prodotta da nomi, marchi o segni distintivi, e, pertanto, è necessaria la riproduzione di un segno distintivo, inteso quale elemento – nominativo o figurativo – che identifica il produttore del bene, mentre la riproduzione del motivo estetico-creativo che caratterizza il prodotto, nella specie riprodotto sulle predette magliette, non comporta violazione del marchio, non solo perché marchio non è, ma anche perché non ne svolge la medesima funzione identificativa, potendo, invece, costituire imitazione servile dei prodotti altrui idonea ad ipotizzare la sussistenza di illeciti civili e commerciali, ad esempio per concorrenza sleale.

Cass. pen. n. 46198/2011

L’elemento soggettivo del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci richiede, trattandosi di dolo generico, la consapevolezza della natura mendace ed ingannevole del segno utilizzato. (In motivazione la Corte ha precisato che tale consapevolezza va accertata anche nei confronti di soggetto che, ponendo in essere il commercio dei prodotti in questione, abbia competenze specifiche nel relativo settore).

Cass. pen. n. 28740/2011

Cass. pen. n. 1513/2019

In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, la condotta descritta dall’art. 517 cod. pen. con la formula “mette altrimenti in circolazione” si riferisce a qualsiasi attività con cui si mira a far uscire a qualsiasi titolo la “res” dalla sfera giuridica e di custodia del detentore, ossia a qualunque operazione di movimentazione della merce, tra le quali, pertanto, deve essere ricompresa anche la mera presentazione alla dogana di prodotti industriali che recano segni atti ad indurre in inganno il compratore sulla loro origine.

Cass. pen. n. 45271/2018

In tema di tutela penale dei prodotti dell’industria e del commercio, integra l’elemento soggettivo del reato previsto dall’art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in relazione all’art. 517 cod. pen., la consapevolezza dell’importazione per la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine. (Nella fattispecie, l’imputato aveva importato prodotti dalla Romania che presentavano la stampigliatura “Made in Italy”).

CHIAMA SOLO DI PERSONA POSSIAMO DISCUTERE  LA TUA POSIZIONE IN MODO APPROFONDITO IL PENALE E’ UNA COSA MOLTO SERIA E DELICATA

051 6447838

e aree di pratica includono:

 Responsabilità amministrativa delle imprese (D.lgs. n. 231/2001 e reati collegati)

Diritto penale della proprietà intellettuale e industriale e delle nuove tecnologie

Contraffazione di marchi e brevetti e tutela del segreto industriale

Reati informatici (Web crimes)

Reati fallimentari

Diritto penale europeo e frodi internazionali

Diritto penale sulla sicurezza dei luoghi di lavoro

Diritto penale del lavoro

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Reati in materia di pubblici appalti e di privatizzazione di imprese pubbliche

Reati alimentari

Reati contro l’economia e il patrimonio

DIRITTO PENALE INDUSTRIALE BOLOGNA VICENZA TREVISO MILANO
DIRITTO PENALE INDUSTRIALE BOLOGNA VICENZA TREVISO MILANO

Reati bancari e finanziari (market abuse)

Reati tributari (trasfer pricing)

IPOTESI DELL’ART 474 CP

il delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, di cui all’art. 474 cod. pen.,

 e non il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all’art. 517 cod. pen., la condotta di acquisto per la rivendita al pubblico di beni con marchi o segni distintivi falsificati se vi è sostanziale identità del “logo” riprodotto rispetto a quello originale, in quanto il primo delitto si riferisce a prodotti recanti marchi – e, quindi, segni distintivi delle ditte produttrici – contraffatti, mentre il secondo, posto a tutela dell’ordine economico, punisce la messa in circolazione di prodotti dell’ingegno od opere industriali recanti marchi o segni distintivi atti ad ingannare il compratore su origine, provenienza o qualità della merce.

Deve escludersi la consapevolezza dell’agente in ordine alla “esistenza del titolo di proprietà industriale”, che costituisce un presupposto del reato, quando la merce sia stata ordinata in epoca precedente alla avvenuta registrazione del marchio che si assume contraffatto. (In motivazione, la Corte ha osservato che ha rilievo, ai fini del difetto dell’elemento soggettivo, la presenza di differenti orientamenti giurisprudenziali sull’identificazione del momento iniziale della tutela del marchio).

Si ricade nel delitto di cui all’art. 474 c.p. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto; né, a tal fine, ha rilievo la configurabilità della cosiddetta contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 c.p. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno e nemmeno ricorre l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.

L’affermazione di responsabilità per il caso di mera detenzione di prodotti con marchi contraffatti, implica che la finalità di vendita sia provata, sulla base dei più disparati indizi, purché essi siano univocamente conducenti alla conclusione che il possesso sia diretto alla attività del successivo commercio o messa in circolazione del corpo di reato.

Non integra il delitto di commercio di prodotti con segni falsi colui che ponga in vendita ricambi per auto non originali sui quali sia stato riprodotto, quale elemento estetico presente sul componente originale, il marchio del costruttore del veicolo.

Elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico, atteso che la destinazione del prodotto alla vendita rappresenta la finalità che caratterizza la condotta di detenzione e non soltanto la connotazione oggettiva della stessa, rispondendo all’esigenza di selezionare i fatti ritenuti effettivamente offensivi del bene giuridico a fronte di una significativa anticipazione della sua tutela.

Reati doganali

Profili penalistici della disciplina ADR e del DUAL USE

Reati contro l’onore e la reputazione (diffamazione)

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LA PREVISIONE DELL’ART 517 CP

prodotti industriali con segni mendaci

 è configurabile il tentativo del reato di cui all’art. 517 cod. pen. qualora l’attività di messa in circolazione dei prodotti contraffatti sia preceduta da una serie di atti finalisticamente orientati al conseguimento del risultato offensivo, e pervenuti ad uno stadio di evoluzione dell'”iter criminis” tale da fare ritenere probabile che detto risultato sia effettivamente raggiunto. (Fattispecie relativa alla detenzione, in prossimità del punto di uscita dei clienti di un supermercato, di due borsoni contenenti profumi simili nel nome, nel colore della confezione esterna, nella forma e nel colore della boccetta e del tappo, ad un noto profumo in commercio).

Integra il reato previsto dall‘art. 517 cod. pen. la vendita di oggetti realizzati con materie prime italiane, ma completamente rifiniti all’estero e corredati dalla dicitura “Made in Italy” per la potenzialità ingannatoria dell’indicazione sul luogo di fabbricazione del prodotto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro di portafogli confezionati in Romania con pelle italiana, e recanti stampigliatura “Genuine Leather – Made in Italy”).

Il reato di cui all’art. 517 c.p. è integrato dalla somiglianza del segno distintivo tale da creare confusione nel consumatore mediamente diligente sulla provenienza del prodotto, non essendo necessaria né la registrazione o il riconoscimento del marchio, né la sua effettiva contraffazione né, infine, la concreta induzione in errore dell’acquirente sul bene acquistato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato con riferimento alla messa in vendita di un orologio da polso che conteneva dati identificativi ed un marchio molto simili a quello di un modello brevettato).

Non è configurabile il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), qualora la vendita abbia per oggetto magliette aventi scritte uguali a quelle apposte sui propri prodotti da una società, in quanto ai fini dell’integrazione della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 517 c.p. è necessario che l’induzione in errore sia prodotta da nomi, marchi o segni distintivi, e, pertanto, è necessaria la riproduzione di un segno distintivo, inteso quale elemento – nominativo o figurativo – che identifica il produttore del bene, mentre la riproduzione del motivo estetico-creativo che caratterizza il prodotto, nella specie riprodotto sulle predette magliette, non comporta violazione del marchio, non solo perché marchio non è, ma anche perché non ne svolge la medesima funzione identificativa, potendo, invece, costituire imitazione servile dei prodotti altrui idonea ad ipotizzare la sussistenza di illeciti civili e commerciali, ad esempio per concorrenza sleale.

L’elemento soggettivo del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci

richiede, trattandosi di dolo generico, la consapevolezza della natura mendace ed ingannevole del segno utilizzato. (In motivazione la Corte ha precisato che tale consapevolezza va accertata anche nei confronti di soggetto che, ponendo in essere il commercio dei prodotti in questione, abbia competenze specifiche nel relativo settore).

Integra il reato previsto dall’art. 517 c.p., in relazione all’art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, la commercializzazione di prodotti agroalimentari con marchio “d.o.p.” (denominazione di origine protetta) non corrispondente al vero o fallace, in quanto per i prodotti di natura alimentare, aventi una tipicità territoriale, l’origine cui si riferisce la norma sanzionatoria non è solo quella imprenditoriale ma, soprattutto, quella geografica. (Nella specie, si trattava di pomodori pelati commercializzati con etichetta “prodotto della regione DOP San Marzano Pomodori Pelati Italiani”, ma in realtà coltivati e raccolti in Puglia).

In tema di elemento oggettivo del delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all’art. 517 c.p., la condotta descritta con l’espressione – mette altrimenti in circolazione – è nella fattispecie alternativa a quella di – porre in vendita -, sicché deve ritenersi che essa si riferisca a qualsiasi attività con cui si miri a far uscire a qualsiasi titolo la – res – dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, ossia a qualunque operazione di movimentazione della merce. Ne consegue che la mera presentazione di prodotti industriali con segni mendaci alla dogana per lo sdoganamento, può, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, integrare la condotta prevista dall’art. 517 c.p. con l’espressione – mette altrimenti in circolazione -.

ELEMENTO OGGETTIVO REATO DI CUI ALL’ART  517 CP

In tema di elemento oggettivo del delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, la condotta descritta con la formula «mette altrimenti in circolazione» si riferisce a qualsiasi attività con cui si miri a far uscire a qualsiasi titolo la res dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, ossia a qualunque operazione di movimentazione della merce. Ne consegue che la mera presentazione di prodotti industriali con segni mendaci alla dogana per lo sdoganamento può integrare la condotta prevista dall’art. 517 c.p.

Integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (artt. 517 c.p. e 4, comma quarantanovesimo, L. 24 dicembre 2003 n. 350) la messa in vendita con la dicitura «Made in Italy» di un prodotto che non può considerarsi di origine italiana, in quanto la disciplina di settore (art. 4, comma sessantunesimo, L. n. 350 del 2003), considera tale marchio posto a tutela di merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine. (Fattispecie nella quale era stato messo in commercio con la dicitura «Made in Italy» un prodotto fabbricato all’estero per conto di un produttore italiano che aveva inviato prodotti semilavorati per l’assemblaggio secondo un modello predefinito; nell’occasione la Corte ha precisato che secondo gli artt. 23 e 24 Regolamento Cee n. 2913 del 12 ottobre 1992, il marchio «Made in Italy» può essere utilizzato quando il prodotto è interamente fabbricato in Italia o in Italia sia avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo, o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione).

In tema di elemento oggettivo del delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), la condotta di messa in vendita o di messa in circolazione si verifica quando il prodotto esce dalla sfera di custodia del fabbricante per un qualsiasi scopo che non escluda la possibilità di circolazione. (Nel caso di specie i prodotti recanti segni mendaci erano detenuti nel deposito di un centro commerciale in attesa della loro distribuzione finale nei punti vendita).

Il reato di cui all’art. 517 c.p. punisce la commercializzazione di prodotti industriali (oltre che di opere dell’ingegno) recanti marchi o segni distintivi fallaci, ossia atti a trarre in inganno sulla origine, provenienza o qualità del prodotto ed ha carattere sussidiario rispetto al reato introdotto dall’art. 4, comma quarantanove, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), che ha un’estensione più ampia, sia sotto il profilo dell’oggetto materiale del reato, che in relazione alla condotta, in quanto punisce la commercializzazione di prodotti industriali, agricoli o alimentari, i quali abbiano un’indicazione di origine o di provenienza falsa, ossia non corrispondente alla realtà, ovvero fallace, ossia atta a trarre in inganno, e questo anche se le indicazioni consistano in segni distintivi, emblemi o denominazioni non registrati, né riconosciuti giuridicamente.
commette il reato di cui all’art. 4, comma quarantanove, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), chiunque commercializza prodotti industriali, agricoli o alimentari, recanti l’indicazione di origine o di provenienza falsa, ossia non corrispondente alla realtà, ovvero fallace, ossia atta a trarre in inganno, a prescindere dal fatto che le indicazioni consistano in segni distintivi, emblemi o denominazioni registrati o riconosciuti giuridicamente. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto non integrata la fattispecie di cui trattasi nella condotta di commercializzazione da parte di una società italiana di prodotti tessili recanti l’indicazione della società italiana produttrice – ma fabbricati in Cina a seguito di delocalizzazione del processo produttivo posta in essere dalla società per l’irrilevanza della mancata indicazione del luogo estero della loro fabbricazione, in quanto i prodotti tessili non vengono identificati in base all’origine geografica, ossia all’ambiente territoriale ove il processo produttivo si svolge, ma la loro qualità viene assicurata dalla materia prima e dalla tecnica produttiva usate, riconducibili alla società produttrice).

Il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci è configurabile anche con riferimento a prodotti qualificabili come “oggetti di design”. (La Corte ha precisato che sono “oggetti di design” quelli che si connotano per il profilo estetico particolare, per le singolari caratteristiche funzionali o di progettazione, o ancora per le particolari metodologie di lavorazione e produzione).non è configurabile nel caso di merce in transito nel territorio nazionale, non destinata all’immissione in consumo o alla libera pratica in Italia. (Nella specie, l’impugnato sequestro riguardava merce recante la dicitura “made in Spain” o “Echo en Espana”, proveniente dalla Romania, trasportata su un camion di proprietà di una società rumena risultato diretto in Spagna, fermato in Italia per controlli doganali).

Il reato è integrato dalla mera attitudine del marchio “imitato” a trarre in inganno il consumatore sulle caratteristiche essenziali del prodotto, non essendo necessaria né la registrazione o il riconoscimento del marchio, né la sua effettiva contraffazione né, infine, la concreta induzione in errore dell’acquirente sul bene acquistato.

In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, deve escludersi la natura di reato di pericolo del delitto di cui all’art. 517 c.p., in quanto il bene tutelato non è l’interesse dei consumatori o quello degli altri produttori, ma è l’interesse generale concernente l’ordine economico, sicché il mettere in vendita o porre altrimenti in circolazione prodotti con segni mendaci costituisce già una lesione effettiva e non meramente potenziale della lealtà degli scambi commerciali.
La giurisprudenza ritiene  configurabile il tentativo del reato di cui all’art. 517 c.p. (nella specie, ravvisabile nel rinvenimento di un punzone metallico utilizzato per la produzione di merce con marchio ingannevole), in quanto il fatto stesso della disponibilità di un punzone può costituire attività idonea diretta in modo non equivoco a produrre e mettere in circolazione merce con tale marchio.

Deve essere esclusa la configurabilità del reato di cui all’art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (tutela del made in Italy) nel caso in cui i prodotti agroalimentari o vegetali, commercializzati come prodotti in Italia in quanto recanti la stampigliatura made in Italy abbiano subito in Italia un processo di lavorazione o di trasformazione «sostanziale» pur provenendo dall’estero in tutto od in parte la materia prima utilizzata per produrli. (Nella specie, si trattava di macedonia di frutta in cui una modesta percentuale del prodotto era di provenienza estera nonché di prugne allo sciroppo raccolte interamente all’estero; la Corte, nell’enunciare il predetto principio, ha precisato che, ai fini della citata disposizione di legge, se, normalmente, per i prodotti agroalimentari, per «paese di origine» deve intendersi quello in cui i prodotti sono stati raccolti ovvero quello dove la merce è stata interamente ed esclusivamente ottenuta dai prodotti ivi raccolti o dai loro derivati, nel caso in cui si tratti di prodotti non commercializzati così come prodotti ovvero non ottenuti interamente ed esclusivamente da prodotti raccolti in un determinato paese o dai loro derivati, il criterio per determinarne l’origine è quello fissato dall’art. 24 del codice doganale europeo, che lo individua in quello ove è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale).

per quanto riguarda i prodotti agroalimentari,

 la disciplina dettata dall’art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (tutela del made in Italy), deve essere interpretata nel senso che l’origine degli stessi è definita dalla loro derivazione geografica ed indipendentemente dalla localizzazione delle fasi di lavorazione esclusivamente per i prodotti recanti marchio DOP (denominazione di origine protetta) ovvero IGP (indicazione geografica protetta) attributivi di una garanzia di tipicità e di qualità, mentre per tutti gli altri prodotti agroalimentari «generici» perchè sprovvisti di detti marchi, per stabilirne l’origine deve farsi riferimento ai criteri dettati dagli artt. 23 e 24 del codice doganale europeo (Reg. CEE 12 ottobre 1992, n. 2913).

In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui agli artt. 517 c.p. e 4, comma 49, L. 24 dicembre 2003 n. 350 (mod. dal D.L. 14 marzo 2005 n. 35, conv. in L. 14 maggio 2005 n. 80), con l’espressione origine e provenienza del prodotto si è inteso fare riferimento alla provenienza di un prodotto da un determinato produttore e non da un determinato luogo, con la conseguente non integrabilità del reato de qua allorché il prodotto, presentato con la dicitura Italian design sia stato prodotto all’estero su progetto italiano.

Non integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (artt. 517 c.p. e 4, comma quarantanovesimo, legge 24 dicembre 2003 n. 350) la messa in vendita di occhiali da sole recanti la dicitura “conceived by” accompagnata dalla indicazione della ditta italiana in quanto il corrispondente termine in lingua italiana «concepito» e/o «immaginato» non sta ad indicare né la provenienza né l’origine nazionale del prodotto ma soltanto il modello ed il marchio utilizzato per la realizzazione di esso.

Integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci la commercializzazione di beni del settore abbigliamento con la dicitura «Italy», che pur essendo prodotti da una ditta italiana su disegno e tessuto italiano siano confezionati all’estero da maestranze locali, in quanto in questo particolare settore l’Italia gode di un prestigio internazionale, fondato anche sulla particolare specializzazione delle maestranze impiegate, e pertanto, il sottacere tale dato fattuale o il fornire fallaci indicazioni, ha l’intento di conferire al prodotto una maggiore affidabilità, promovendone l’acquisto.

tentativo nel reato di cui all’art. 517 c.p.,

 allorché vengano presentati per lo sdoganamento prodotti industriali con segni mendaci in quanto può costituire atto idoneo, diretto in modo non equivoco, a mettere la merce in circolazione ovvero a porla in vendita.


Con l’art. 4, comma quarantanovesimo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il legislatore ha inteso unicamente risolvere il contrasto interpretativo esistente in ordine al momento consumativo del reato di vendita di prodotti con segni mendaci di cui all’art. 517 c.p., precisando che esso si perfeziona sin dal momento della presentazione dei prodotti e delle merci in dogana, ma non ha in alcun modo inteso estendere anche la portata precettiva della disposizione citata.

In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, la cosiddetta regolarizzazione delle merci, attraverso la eliminazione delle etichette e delle altre scritte recanti la falsa indicazione sull’origine e provenienza delle stesse, pur non comportando l’estinzione del reato di cui all’art. 517 c.p., è idonea ad evitare la possibilità di trarre in inganno gli eventuali acquirenti e conseguentemente legittima il dissequestro della merce che alla fine delle operazioni risulti regolarizzata.

L’art. 517 c.p., nel prevedere come condotta penalmente rilevante, accanto a quella del porre in vendita, anche quella del porre «altrimenti in circolazione» opere dell’ingegno o prodotti industriali con segni mendaci, si differenzia dal precedente art. 516 c.p., nella parte in cui questo prevede come condotta alternativa a quella del porre in vendita quella del mettere «altrimenti in commercio» le sostanze alimentari cui esso si riferisce, nel senso che con la prima delle suddette espressioni deve intendersi qualsiasi attività diretta a far uscire, a qualsiasi titolo, la res dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, ivi comprese, quindi, anche le operazioni di immagazzinamento in vista della successiva distribuzione e circolazione della merce destinata alla vendita, rimanendo escluse soltanto ipotesi marginali di mera detenzione non ricollegabile alla distribuzione o all’immagazzinamento, per la cui individuazione deve riconoscersi particolare funzione selettiva all’elemento psicologico. (Nella specie, in applicazione di tali principi, è stato ritenuto che rientrasse nelle previsioni di cui all’art. 517 c.p. la condotta costituita dalla detenzione in magazzino, in vista della successiva distribuzione per il commercio, di prodotti di profumeria recanti denominazioni e segni distintivi suscettibili di creare confusione con altri prodotti similari, di larga diffusione).

In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all’art. 517 c.p., la presentazione della merce alla dogana per l’operazione di sdoganamento non costituisce atto di messa in circolazione dei prodotti, per tale dovendosi intendere ogni atto diffusivo della merce, e quindi non integra l’elemento oggettivo del reato.

È configurabile il tentativo nel reato di cui all’art. 517 c.p., allorché vengano presentati per lo sdoganamento prodotti industriali con segni mendaci in quanto può costituire atto idoneo, diretto in modo non equivoco, a mettere la merce in circolazione ovvero a porla in vendita.