COSA E’ LA CONSOB? COME FUNZIONA?
Legge 7 giugno 1974, n. 216: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari”1
(Ultimo aggiornamento: D.L. n. 90 del 24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 dell’11.8.2014)
ART. 1
E’ convertito in legge il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari, nel seguente testo:
Art. 1
1. E’ istituita, con sede in Roma, la Commissione nazionale per le società e la borsa. La Commissione ha in Milano la sede secondaria operativa.
2. La Commissione nazionale per le società e la borsa ha personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.
3. La Commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso 2. Essi durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta 3. Le disposizioni degli articoli 1 e 2, primo comma, 3, 4, 6, 7 e 8 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 4, si applicano nei confronti del presidente e dei membri della Commissione. Le Commissioni parlamentari competenti possono procedere alla audizione delle persone designate quando non vi ostino i rispettivi regolamenti parlamentari.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri.
5. Il presidente ed i membri della Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza dall’ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, nè essere amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata, di società commerciali, sindaci, revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né essere imprenditori commerciali. Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d’ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.
6. Le deliberazioni della Commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge. Il presidente sovrintende all’ attività istruttoria e cura l’esecuzione delle deliberazioni; non è ammessa delega permanente di funzioni ai commissari.
7. La Commissione provvede all’autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro 5. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al successivo comma, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell’ anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nel Bollettino della Commissione.
8. La Commissione delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, disciplinando in ogni caso i rapporti tra il presidente ed i commissari anche ai fini della relazione in Commissione su singoli affari 6 ; quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l’ ordinamento delle carriere 7, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato 8.
9. …omissis… 9 I predetti regolamenti sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, sentito il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimità in relazione alle norme del presente decreto, e successive modificazioni, e li rende esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il termine suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste ultime devono essere effettuate, in unico contesto, sull’insieme del regolamento e sulle singole disposizioni. In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i regolamenti divengono esecutivi.
10. Per la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti l ‘autorità giudiziaria, le giurisdizioni amministrative e speciali ed i collegi arbitrali, la Commissione può avvalersi anche dell’Avvocatura dello Stato.
11. …omissis… 10
12. Il presidente della Commissione tiene informato il Ministro del tesoro sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie e i dati di volta in volta richiesti; in ogni caso gli comunica gli atti di natura regolamentare diversi da quelli disciplinati dai commi ottavo e nono del presente articolo e dal terzo comma dell’articolo 2 del presente decreto. Il Ministro del tesoro può formulare le proprie valutazioni alla Commissione, informando il Parlamento. Il Ministro del tesoro informa altresì il Parlamento degli atti e degli eventi di maggior rilievo dei quali abbia avuto notizia o comunicazione quando li ritenga rilevanti al fine del corretto funzionamento del mercato dei valori mobiliari.
13. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione trasmette al Ministro del tesoro una relazione sull’attività svolta, sulle questioni in corso e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del tesoro trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali valutazioni.
14. Nel caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, ove intenda proporre lo scioglimento della Commissione ne dà motivata comunicazione al Parlamento. Lo scioglimento, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è disposto con decreto del Presidente della Repubblica. Con il decreto di scioglimento è nominato un commissario straordinario per l’esercizio dei poteri e delle attribuzioni della Commissione. Sono esclusi dalla nomina il presidente ed i membri della Commissione disciolta. Al commissario straordinario, scelto tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità ed indipendenza, si applicano, in materia di incompatibilità, le disposizioni di cui al precedente quinto comma e quelle previste dall’articolo 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 11. Entro quarantacinque giorni dallo scioglimento si procede alla nomina del presidente e dei membri della Commissione. Il commissario straordinario resta in carica fino all’insediamento della Commissione. Il decreto di scioglimento della Commissione e di nomina del commissario straordinario determina il compenso dovuto al commissario medesimo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 12.
Art. 2 13
1. E’ istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione nazionale per le società e la borsa.
2. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica è aumentato fino a trecentocinquanta unità 14.
3. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l’ordinamento delle carriere sono stabiliti dal regolamento di cui al precedente articolo 1, ottavo comma, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d’Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della Commissione. Il regolamento detta altresì norme per l’adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico che intervengano nel predetto contratto collettivo, in quanto applicabili.
4. Il regolamento di cui all’articolo 1, ottavo comma, prevede per il coordinamento degli uffici, le qualifiche di direttore generale e di vicedirettore generale, determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla Commissione. Le deliberazioni relative alla nomina del direttore generale e del vicedirettore generale sono adottate dalla Commissione. Per il supporto delle attività della Commissione e del Presidente può essere nominato, su proposta del Presidente, un segretario generale 15.
5. Gli incarichi e le qualifiche dirigenziali sono attribuiti dalla Commissione, anche in sede di inquadramento, con deliberazione 16.
6. Al personale in servizio presso la Commissione è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali o industriali.
7. L’assunzione del personale avviene per pubblici concorsi, per titoli ed esami, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della Commissione. I concorsi sono indetti dalla stessa Commissione nazionale e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati 17.
8. La Commissione, per l’esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di centoventicinque unità (…omissis…) 18.
9. La Commissione può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali.
10. …omissis… 19 La Commissione adotta i provvedimenti di sua competenza, previa contestazione agli interessati e tenuto conto delle deduzioni eventualmente presentate, nel termine di trenta giorni.
Artt. 3-5
…omissis… 20
Art. 6
1. L’articolo 2359 del codice civile è sostituito dai seguenti: …omissis…
Art. 7
1. Dopo l’articolo 2369 del codice civile è aggiunto il seguente: «Articolo 2369-bis… omissis …
Art. 8
1. L’articolo 2372 del codice civile è sostituito dal seguente: …omissis…
Art. 9
1. Dopo l’articolo 2420 del codice civile è aggiunto il seguente: «Articolo 2420-bis»… omissis …
2. …omissis... 21
3. …omissis… 22
Art. 10
1. All’articolo 2424 del codice civile il numero 13) è sostituito dal seguente: …omissis…
Art. 11
1. Dopo l’articolo 2425 del codice civile è aggiunto il seguente: «Articolo 2425-bis» …omissis…
Art. 12
1. Dopo l’articolo 2429 del codice civile è aggiunto il seguente: «Articolo 2429-bis» …omissis…
Art. 13
1. L’articolo 2441 del codice civile è sostituito dal seguente: …omissis…
2. …omissis… 23
Artt. 14-18
…omissis… 24
Art. 19
…omissis… 25
Art. 20
(1). …omissis... 26
(2)1. …omissis… 27
(3) 2. Per gli utili assoggettati alla ritenuta a titolo di imposta non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della L. 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, né quelle degli articoli 3, primo comma, e 7, settimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
(4) 3. …omissis … 28
(5) 4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata, anche a titolo di acconto, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(6) 5. …omissis… 29
(7) 6. …omissis… 30
(8) 7. Ricorrendo le condizioni stabilite nell’articolo 13 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sugli interessi e sui redditi di capitale corrisposti ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato dalle società cooperative di cui al comma precedente la ritenuta del quindici per cento prevista dall’ultimo comma dell’articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è ridotta al dieci per cento ed è applicata a titolo d’imposta 31.
(9) 8. Per il versamento all’esattoria delle ritenute e delle maggiori ritenute previste nel presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 3 ed 8 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 21
1. Nella prima applicazione del presente decreto i termini per le comunicazioni e dichiarazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa scadono nel trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina dei componenti la Commissione stessa.
2. Le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, per le materie contemplate dalle lettere g) ed h) dell’articolo 3, fino al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto presidenziale di nomina della Commissione nazionale per le società e la borsa; continuano altresì ad applicarsi, per le materie indicate nelle lettere e) ed f) dell’articolo 3, fino a quando non siano state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica le disposizioni della Commissione nazionale per le società e la borsa.
Art. 22
1. Le disposizioni dell’articolo 4, numeri 1), 2) e 3), e degli articoli 7 e 8 si applicano per le assemblee che saranno convocate dopo il 30 settembre 1974.
2. Le disposizioni dell’articolo 9 si applicano per le obbligazioni convertibili in azioni la cui emissione sarà deliberata dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Le disposizioni dell’articolo 4, n. 4), e degli articoli 10, 11 e 12 si applicano a decorrere dagli esercizi sociali che avranno inizio dopo l’ entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 23
1. E’ riaperto con effetto dal 1^ gennaio 1971 e fino al 31 dicembre 1977 il termine stabilito con l’articolo 35 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, per il versamento degli accantonamenti e per l’adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione di cui al D.L. 8 gennaio 1942, n. 5, convertito nella L. 2 ottobre 1942, n. 1251 32.
Art. 24
1. Per sopperire agli oneri connessi agli adempimenti previsti dal presente decreto, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato è stabilito annualmente l’importo dello stanziamento da iscrivere in bilancio.
2. All’onere derivante dal presente decreto per l’anno finanziario 1974, valutato in 500 milioni di lire, si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’anno finanziario medesimo riguardante provvedimenti legislativi in corso.
3. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 2
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, entro il 31 marzo 1975, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per il bilancio e la programmazione economica e per l’industria, il commercio e l’ artigianato, sentito il parere, da esprimersi entro il 45^ giorno successivo alla richiesta, di una Commissione parlamentare composta da 15 deputati e 15 senatori, nominati entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dai Presidenti delle rispettive assemblee:
a) disposizioni, e relative norme di attuazione e transitorie, intese a disciplinare, nei confronti delle società le cui azioni sono quotate in borsa, le funzioni di controllo sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze delle scritture contabili e alle norme di legge, mediante attribuzione di tali funzioni, e della relativa certificazione dei bilanci, a società di revisione designate dall’assemblea dei soci fra le società di revisione iscritte in un albo speciale, tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e disciplinato in modo da assicurare, anche con la previsione di incompatibilità, l’ idoneità tecnica delle società di revisione e la loro indipendenza. Potranno essere previsti effetti legali della certificazione. Alle società di revisione sarà attribuito altresì il compito di esprimere parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in caso di esclusione o limitazione del diritto d’opzione, sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni nel caso di fusione e sulla congruità delle valutazioni dei conferimenti in natura. Saranno previste sanzioni penali nei confronti degli amministratori, dirigenti e dipendenti delle società di revisione per il non corretto esercizio delle funzioni 33;
b) disposizioni relative al conto dei profitti e delle perdite e alla relazione degli amministratori per le società e gli enti di cui alla lettera a) dell’articolo 3 sub articolo 1 della presente legge, che svolgono quali attività esclusive o principali l’assunzione di partecipazioni in altre società, la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici o privati o che svolgano altre particolari attività 34;
c) disposizioni dirette a coordinare con le attribuzioni della Commissione le norme concernenti l’organizzazione e il funzionamento delle borse valori e l’ammissione dei titoli a quotazione, provvedendo a trasferire alla Commissione la titolarità dei poteri e correlative facoltà di decentramento, delle attribuzioni sinora spettanti in materia alle camere di commercio e alle autorità locali di borsa, dettando le relative norme di attuazione 35;
d) disposizioni dirette a coordinare con le forme di controllo ed ispezione previste dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, nel testo risultante dall’articolo 1 della presente legge, quelle della legislazione vigente, in modo da evitare, in particolare, duplicazioni ed interferenze con le disposizioni per la difesa del risparmio e l’esercizio della funzione creditizia, nonché quelle relative alle attribuzioni del Ministero delle partecipazioni statali.
Originally posted 2017-10-21 11:07:54.