Corte di Cassazione|Sezione U|Penale|Sentenza|13 ottobre 2017| n. 47374 Attività di gestione rifiuti non autorizzata – Articolo 256 decreto legislativo 152 del 2006 – Sequestro preventivo – Presupposti – Articoli 324 e 582 cpp – Criteri Corte di Cassazione|Sezione U|Penale|Sentenza|13 ottobre 2017| n. 47374 Se, in tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame puo’ essere presentata, ai sensi dell’articolo 324 cod. proc. pen., oltre che nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero”.

Se, in tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame puo’ essere presentata, ai sensi dell’articolo 324 cod. proc. pen., oltre che nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero”.

. Secondo un primo orientamento, teso a riferire alla norma in esame contenuti restrittivi, l’articolo 324 cod. proc. pen., per il tenore letterale dei commi 1 e 5, contiene una previsione specifica del luogo ove deve essere presentata la richiesta di riesame della misura cautelare reale: la cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento. Previsione questa la quale prevale, pertanto, sulla norma di carattere generale di cui all’articolo 582 cod. proc. pen., che al comma 2 prevede la possibilita’ di presentare l’atto di impugnazione anche in luoghi diversi, facendo salva peraltro, al comma 1, la possibilita’ di disposizioni in deroga al principio generale (“salvo che la legge disponga altrimenti”).

Di qui l’ulteriore conseguenza che il riferimento, pur contenuto nell’articolo 324 cod. proc. pen., comma 2, alla norma generale di cui all’articolo 582 cod. proc. pen., va interpretato come relativo esclusivamente alle “forme” con le quali la richiesta va presentata e non gia’ al luogo di presentazione.

Si valorizza infine, a favore della tesi in esposizione, la circostanza che l’obbligo di presentazione della domanda presso l’ufficio competente meglio favorirebbe le esigenze di semplificazione ed accelerazione del sistema.

Sono espressione del riferito orientamento, in epoca recente, Sez. 3, n. 12209 del 03/02/2016, Lococo, Rv. 266375; Sez. 3, n. 31961 del 02/07/2015, Borghi, Rv. 264189; Sez. 2, n. 18281 del 29/01/2013, Bacharm, Rv. 255753; ed in tempi meno recenti, Sez. 4, n. 33337 del 19/07/2002 Cannavacciuolo, Rv. 222663; Sez. 5, n. 2915 del 22/05/2000, Fontana, Rv. 216655.

2.2. Secondo il contrario orientamento, viceversa finalizzato a fornire la norma di piu’ ampi contenuti applicativi, il rinvio compiuto dall’articolo 324 c.p.p., comma 2, all’articolo 582 c.p.p., norma generale in materia di impugnazioni, consente il deposito della richiesta di riesame di misure cautelari reali anche nei luoghi in essa indicati; eppertanto, visto il comma 2, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui le parti si trovano, pur se questo e’ diverso da quello in cui e’ stato emesso il provvedimento, con l’ulteriore corollario che e’ tempestivo il deposito dell’impugnazione nel termine di dieci giorni se entro tale termine la richiesta sia depositata presso uno degli uffici indicati dalla norma generale di cui all’articolo 582 c.p.p..

Applicano tale lezione interpretativa, tra le piu’ recenti, Sez. 2, n. 2664 del 21/12/2016, dep. 2017, Visconti, Rv. 269111; Sez. 3, n. 23369 del 26/01/2016, Schena, Rv. 266822; Sez. 3, n. 1369 del 27/05/2015, dep. 2016, Moscoloni, Rv. 265963; Sez. 2, n. 50315 del 16/09/2015, Mokchane, Rv. 265462; Sez. 2, n. 45341 del 04/11/2015, De Petrillo, Rv. 2648721.

Secondo le richiamate pronunce militano a favore della interpretazione estensiva della norma processuale in esame plurime ragioni.

Innanzitutto il confronto dell’analoga disciplina in tema di misure cautelari personali, la’ dove sia l’articolo 309c.p.p. che l’articolo 324 cod. proc. pen. fanno riferimento, come luogo di deposito della relativa richiesta, agli uffici del giudice competente e la’ dove entrambe le norme richiamano le “forme” di cui all’articolo 582 cod. proc. pen., di guisa che sarebbe incongruo differentemente applicare le due discipline in considerazione del rilievo che, sull’articolo 309 cod. proc. pen., le Sezioni Unite, gia’ con sentenza n. 11 del 18/06/1991, D’Alfonso, Rv. 187922, ebbero ad accreditare la soluzione ermeneutica piu’ ampia.

Il riferimento, inoltre, alle “forme” di cui all’articolo 582 c.p.p. contenuto nell’articolo 324 c.p.p., comma 2, secondo tale lezione interpretativa, deve essere inteso a tutto l’articolo, in quanto regolatore di una disciplina generale, e non gia’ al solo comma 1, in coerenza peraltro col principio, anch’esso di valenza generale, del favor impugnationis.

  1. Ritiene la Corte che, tra le prospettate opzioni interpretative, di maggiore coerenza sistematica, logica e testuale sia quella da ultimo rappresentata, di piu’ ampia potenzialita’ applicativa.

3.1. Appare opportuno prendere le mosse da un argomento sistematico. La richiesta di riesame delle misure cautelari reali di cui all’articolo 324 c.p.p., al pari di quella di cui all’articolo 309 cod. proc. pen. in materia di misure cautelari personali, costituisce un mezzo di impugnazione e ad essa e’ pertanto applicabile la disciplina generale sulle impugnazioni prevista dal codice di rito (Libro 9) e l’articolo 582 cod. proc. pen. e’ norma compresa nel Titolo 1, recante, appunto “Disposizioni generali”.

3.2. Ancora richiamando la coerenza sistematica dell’ordinamento, non puo’ non rilevarsi che gli articoli 324 e 309 cod. proc. pen., norme regolatrici, rispettivamente, delle misure cautelari reali e di quelle personali, quanto alla ricezione dell’atto di impugnazione, descrivono discipline del tutto analoghe, giacche’ in entrambe le ipotesi vi e’ l’indicazione, principale, dell’ufficio di cancelleria presso l’autorita’ giudiziaria investita della competenza funzionale per la decisione (il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento, nella fattispecie disciplinata dall’articolo 324 c.p.p., commi 1 e 5; il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello nella cui circoscrizione e’ compreso l’ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza, nella ipotesi regolata dall’articolo 309 c.p.p., commi 4 e 7).

In entrambe le norme, poi, la indicazione principale si completa con il richiamo all’articolo 582 cod. proc. pen.; l’articolo 324 c.p.p., al comma 2, recita infatti: “La richiesta e’ presentata nelle forme previste dall’articolo 582 c.p.p.”; mentre l’articolo 309 c.p.p. dispone, nel secondo periodo del comma 4: “Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583 c.p.p.”.

3.3. Sul rapporto tra gli articoli 309 e 582 cod. proc. pen., sono intervenute le Sezioni Unite, affermando il seguente principio:”Il rinvio che in tema di presentazione della richiesta di riesame l’articolo 309 c.p.p., comma 4, fa alle forme dell’articolo 582 c.p.p. comprende anche il medesimo articolo 582 c.p.p., comma 2, secondo il quale le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria della pretura in cui si trovano, se tale luogo e’ diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti ad un agente consolare all’estero. Una volta avvenuta la presentazione della richiesta o dell’appello in tali ultimi uffici nel termine di dieci giorni di cui all’articolo 309 cod. proc. pen., comma 3, e’ del tutto irrilevante, al fine della tempestivita’, che l’atto raggiunga o meno entro lo stesso termine la cancelleria del tribunale indicato nello stesso articolo 309 cod. proc. pen., comma 7″ (Sez. U., n. 11 del 18/06/1991, D’Alfonso, Rv. 187922).

Appare utile richiamare gli argomenti sviluppati a sostegno del principio di cui alla massima appena evocata, giacche’: la soluzione restrittiva e’ affidata esclusivamente al dato testuale della norma, dal quale si e’ voluto dedurre che dal successivo richiamo all’articolo 582 c.p.p. siano esclusi i diversi uffici indicati nel comma 2 dello stesso articolo; il dato testuale richiama pero’ le forme previste dall’articolo 582 c.p.p. nella loro globalita’ e senza limitazioni che il legislatore, ove avesse inteso porre, avrebbe formulato esplicitamente; sotto tale aspetto non e’ vano il rilievo che, in genere e salvo particolari limitazioni, il rinvio operato da una norma alle forme previste da altra disposizione, non e’ limitato ai meri requisiti formali di un atto, ma si estende ad ogni modalita’ procedurale della norma alla quale il rinvio viene operato; l’apparente contrasto fra l’esplicita indicazione della cancelleria del tribunale di cui all’articolo 309 c.p.p., comma 7 ed il successivo generico richiamo alle forme di cui all’articolo 582 c.p.p. (che potrebbe far ritenere come da quel richiamo sia esclusa la possibilita’ della presentazione dell’atto in diversi uffici) puo’ essere spiegato nel senso che il legislatore abbia voluto indicare l’organo definitivo destinatario dell’istanza e non quello al quale necessariamente questa deve essere in un primo momento presentata; le allegate ragioni d’urgenza potrebbero compromettere proprio l’attuazione di quel diritto che si pretende con esse di assicurare ancor piu’ rapidamente; una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con quel favor impugnationis cui e’ indubbiamente ispirato il sistema processuale, con intuitive possibilita’ di implicazione costituzionale, in relazione all’articolo 24 Cost., che gia’ di per se’ stesse portano a preferire l’interpretazione piu’ aderente alla salvaguardia del diritto di difesa costituzionalmente garantito.

  1. A fronte delle ragioni sin qui offerte, appare quindi debole l’argomento, pure sviluppato a sostegno della interpretazione restrittiva, volto a valorizzare esigenze di semplificazione e di celerita’ procedimentale, sia perche’ subvalente siffatta ragione rispetto a quelle di rilievo giuridico e sistematico innanzi richiamate, sia perche’ comunque illogico e contraddittorio, la’ dove si consideri che la rapidita’ procedimentale si risolve nel restringimento delle possibilita’ di tutela, per i tempi contenuti assegnati alla difesa della parte privata.

Appare poi utile rimarcare che l’argomento valorizzato dalla pronunce assertive della soluzione restrittiva, secondo cui l’incipit della norma ex articolo 582 cod. proc. pen. (“Salvo che la legge disponga altrimenti”) la confermerebbe, si presta a considerazioni opposte, perche’ l’inciso e’ coerente con una disciplina generale e non con una disciplina derogatoria a quella generale contenente il richiamo della norma generale (l’articolo 582 cod. proc. pen., appunto).

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente

Dott. CONTI Giovanni – Consigliere

Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere

Dott. FIANDANESE Franco – Consigliere

Dott. BONITO Frances – rel. Consigliere

Dott. CERVADORO Mirella – Consigliere

Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere

Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

  1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
  2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);

avverso la ordinanza del 06/09/2016 del Tribunale di Potenza;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

sentita la relazione svolta dal Componente Dott. BONITO Francesco Maria Silvio;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CUOMO Luigi, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Potenza.

RITENUTO IN FATTO

  1. (OMISSIS), quest’ultimo nella qualita’ di terzo interessato, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale di Lagonegro, proponevano richiesta di riesame avverso il decreto di convalida e contestuale sequestro preventivo di un terreno, emesso dal Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale in danno di (OMISSIS), imputato del reato di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 192e articolo 256, comma 3.

Il G.i.p. trasmetteva gli atti al Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del riesame, per le determinazioni di competenza, richiamando le disposizioni di cui all’articolo 324 c.p.p., commi 1 e 5.

  1. Il Tribunale di Potenza, con ordinanza del 6 settembre 2016, dichiarava la inammissibilita’ della richiesta di riesame proposta al Tribunale di Lagonegro, giacche’ presentata, in violazione dell’articolo 324 cod. proc. pen., commi 1 e 5, a giudice incompetente, atteso che, in tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame deve essere presentata nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento.

  2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione gli interessati, deducendo l’erronea applicazione dell’articolo 324 c.p.p. e articolo 582c.p.p., comma 2, sul rilievo che l’istanza di riesame, ancorche’ depositata presso la cancelleria degli uffici giudiziari di Lagonegro, doveva ritenersi utilmente e legittimamente proposta; che l’interpretazione restrittiva delle norme richiamate da parte del giudice potentino si risolveva in una limitazione della effettivita’ della tutela giurisdizionale; che analoga disciplina in materia di misure personali riceveva letture ermeneutiche contrarie a quella accreditata dal giudice della sede distrettuale; che una differenziazione interpretativa delle due discipline, in materia reale ed in quella personale, risultava contrastata da un preciso orientamento giurisprudenziale di legittimita’.

  3. Con ordinanza del 14 marzo 2017 la Terza Sezione penale, investita del ricorso, ne rimetteva la decisione alle Sezioni Unite, formulando il seguente quesito di diritto: “se la richiesta di riesame delle misure cautelari reali, di cui all’articolo 324 cod. proc. pen., debba essere presentata nella cancelleria del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o possa anche essere presentata nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i loro difensori”, contrapponendosi in materia due precisi orientamenti.

4.1. Secondo un primo orientamento, in tema di riesame delle misure cautelari reali deve essere valorizzato il rinvio contenuto nell’articolo 324 c.p.p., comma 2, alle forme previste dall’articolo 582 c.p.p., comma 2, ai sensi del quale le parti private ed i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, pur se diverso da quello in cui e’ stato emesso il provvedimento; richiamo in forza del quale, una volta presentata la richiesta di riesame in tali uffici nel termine di dieci giorni dalla esecuzione del sequestro, e’ irrilevante che l’atto pervenga o meno nel medesimo termine al tribunale competente del capoluogo di provincia nel quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. Si evidenzia che la formulazione letterale dell’articolo 324 c.p.p. e’ analoga a quella dell’articolo 309 cod. proc. pen., la’ dove, al comma 1, e’ stabilito che la richiesta di riesame va presentata alla cancelleria del tribunale indicato al comma 5 e cioe’ quella del tribunale del capoluogo di provincia nel quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento, ed al comma 2 viene richiamata la disciplina di cui all’articolo 582 cod. proc. pen.. Di conseguenza, secondo questo orientamento, risulta irragionevole adottare, per le misure cautelari reali, una diversa interpretazione rispetto a quella ormai consolidata in materia di misure cautelari personali all’esito del pronunciamento di Sez. U., n. 11 del 18/06/1991, D’Alfonso, Rv. 187922.

4.2. Secondo il contrapposto orientamento, la richiesta di riesame ai sensi dell’articolo 324 cod. proc. pen. deve essere presentata nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento ed e’ inammissibile il gravame depositato presso la cancelleria di un diverso tribunale. Le pronunce che hanno assunto tali conclusioni ermeneutiche valorizzano, innanzitutto, il tenore letterale della norma richiamata ed il limite, ivi contenuto, al comma 2, del riferimento alla sole “forme” del citato articolo 582 c.p.p., anche al fine di corrispondere ad esigenze di semplificazione ed accelerazione del procedimento.

  1. Il Primo Presidente, con decreto del 2 maggio 2017, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l’odierna udienza in camera di consiglio.
  2. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l’annullamento, senza rinvio, dell’ordinanza di inammissibilita’ della richiesta di riesame, con trasmissione degli atti al Tribunale di Potenza per la decisione sulla impugnazione.

A sostegno di tali conclusioni osserva, innanzitutto, che la richiesta di riesame e’ un mezzo di impugnazione, sicche’ trova applicazione ogni norma sulle impugnazioni in generale, tra le quali l’articolo 582 cod. proc. pen. e, in secondo luogo, che, nella materia affine delle misure cautelari personali, l’articolo 309 c.p.p. prevede una disciplina analoga a quella di cui all’articolo 324 c.p.p., ed entrambe non possono che avere una identica lettura, per una imprescindibile esigenza di uniformita’ di discipline coinvolgenti garanzie in materia di diritti di rango costituzionale. Va poi valorizzato il principio del favor impugnationis, particolarmente vulnerabile, nella fattispecie, tenuto conto dei tempi brevi previsti dall’ordinamento per la tutela disciplinata dalla norma di riferimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. La questione sottoposta alle Sezioni Unite puo’ essere cosi’ sintetizzata:

“Se, in tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame puo’ essere presentata, ai sensi dell’articolo 324 cod. proc. pen., oltre che nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero”.

  1. Sulla lettura dell’articolo 324 cod. proc. pen., come annotato dalla Sezione rimettente, si contrappongono due orientamenti interpretativi, nessuno dei quali replicato in termini tali da consentirne la individuazione come maggioritario, in egual misura annoverandosi pronunce in un senso ovvero nell’altro.

2.1. Secondo un primo orientamento, teso a riferire alla norma in esame contenuti restrittivi, l’articolo 324 cod. proc. pen., per il tenore letterale dei commi 1 e 5, contiene una previsione specifica del luogo ove deve essere presentata la richiesta di riesame della misura cautelare reale: la cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento. Previsione questa la quale prevale, pertanto, sulla norma di carattere generale di cui all’articolo 582 cod. proc. pen., che al comma 2 prevede la possibilita’ di presentare l’atto di impugnazione anche in luoghi diversi, facendo salva peraltro, al comma 1, la possibilita’ di disposizioni in deroga al principio generale (“salvo che la legge disponga altrimenti”).

Di qui l’ulteriore conseguenza che il riferimento, pur contenuto nell’articolo 324 cod. proc. pen., comma 2, alla norma generale di cui all’articolo 582 cod. proc. pen., va interpretato come relativo esclusivamente alle “forme” con le quali la richiesta va presentata e non gia’ al luogo di presentazione.

Si valorizza infine, a favore della tesi in esposizione, la circostanza che l’obbligo di presentazione della domanda presso l’ufficio competente meglio favorirebbe le esigenze di semplificazione ed accelerazione del sistema.

Sono espressione del riferito orientamento, in epoca recente, Sez. 3, n. 12209 del 03/02/2016, Lococo, Rv. 266375; Sez. 3, n. 31961 del 02/07/2015, Borghi, Rv. 264189; Sez. 2, n. 18281 del 29/01/2013, Bacharm, Rv. 255753; ed in tempi meno recenti, Sez. 4, n. 33337 del 19/07/2002 Cannavacciuolo, Rv. 222663; Sez. 5, n. 2915 del 22/05/2000, Fontana, Rv. 216655.

2.2. Secondo il contrario orientamento, viceversa finalizzato a fornire la norma di piu’ ampi contenuti applicativi, il rinvio compiuto dall’articolo 324 c.p.p., comma 2, all’articolo 582 c.p.p., norma generale in materia di impugnazioni, consente il deposito della richiesta di riesame di misure cautelari reali anche nei luoghi in essa indicati; eppertanto, visto il comma 2, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui le parti si trovano, pur se questo e’ diverso da quello in cui e’ stato emesso il provvedimento, con l’ulteriore corollario che e’ tempestivo il deposito dell’impugnazione nel termine di dieci giorni se entro tale termine la richiesta sia depositata presso uno degli uffici indicati dalla norma generale di cui all’articolo 582 c.p.p..

Applicano tale lezione interpretativa, tra le piu’ recenti, Sez. 2, n. 2664 del 21/12/2016, dep. 2017, Visconti, Rv. 269111; Sez. 3, n. 23369 del 26/01/2016, Schena, Rv. 266822; Sez. 3, n. 1369 del 27/05/2015, dep. 2016, Moscoloni, Rv. 265963; Sez. 2, n. 50315 del 16/09/2015, Mokchane, Rv. 265462; Sez. 2, n. 45341 del 04/11/2015, De Petrillo, Rv. 2648721.

Secondo le richiamate pronunce militano a favore della interpretazione estensiva della norma processuale in esame plurime ragioni.

Innanzitutto il confronto dell’analoga disciplina in tema di misure cautelari personali, la’ dove sia l’articolo 309c.p.p. che l’articolo 324 cod. proc. pen. fanno riferimento, come luogo di deposito della relativa richiesta, agli uffici del giudice competente e la’ dove entrambe le norme richiamano le “forme” di cui all’articolo 582 cod. proc. pen., di guisa che sarebbe incongruo differentemente applicare le due discipline in considerazione del rilievo che, sull’articolo 309 cod. proc. pen., le Sezioni Unite, gia’ con sentenza n. 11 del 18/06/1991, D’Alfonso, Rv. 187922, ebbero ad accreditare la soluzione ermeneutica piu’ ampia.

Il riferimento, inoltre, alle “forme” di cui all’articolo 582 c.p.p. contenuto nell’articolo 324 c.p.p., comma 2, secondo tale lezione interpretativa, deve essere inteso a tutto l’articolo, in quanto regolatore di una disciplina generale, e non gia’ al solo comma 1, in coerenza peraltro col principio, anch’esso di valenza generale, del favor impugnationis.

  1. Ritiene la Corte che, tra le prospettate opzioni interpretative, di maggiore coerenza sistematica, logica e testuale sia quella da ultimo rappresentata, di piu’ ampia potenzialita’ applicativa.

3.1. Appare opportuno prendere le mosse da un argomento sistematico. La richiesta di riesame delle misure cautelari reali di cui all’articolo 324 c.p.p., al pari di quella di cui all’articolo 309 cod. proc. pen. in materia di misure cautelari personali, costituisce un mezzo di impugnazione e ad essa e’ pertanto applicabile la disciplina generale sulle impugnazioni prevista dal codice di rito (Libro 9) e l’articolo 582 cod. proc. pen. e’ norma compresa nel Titolo 1, recante, appunto “Disposizioni generali”.

3.2. Ancora richiamando la coerenza sistematica dell’ordinamento, non puo’ non rilevarsi che gli articoli 324 e 309 cod. proc. pen., norme regolatrici, rispettivamente, delle misure cautelari reali e di quelle personali, quanto alla ricezione dell’atto di impugnazione, descrivono discipline del tutto analoghe, giacche’ in entrambe le ipotesi vi e’ l’indicazione, principale, dell’ufficio di cancelleria presso l’autorita’ giudiziaria investita della competenza funzionale per la decisione (il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento, nella fattispecie disciplinata dall’articolo 324 c.p.p., commi 1 e 5; il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello nella cui circoscrizione e’ compreso l’ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza, nella ipotesi regolata dall’articolo 309 c.p.p., commi 4 e 7).

In entrambe le norme, poi, la indicazione principale si completa con il richiamo all’articolo 582 cod. proc. pen.; l’articolo 324 c.p.p., al comma 2, recita infatti: “La richiesta e’ presentata nelle forme previste dall’articolo 582 c.p.p.”; mentre l’articolo 309 c.p.p. dispone, nel secondo periodo del comma 4: “Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583 c.p.p.”.

3.3. Sul rapporto tra gli articoli 309 e 582 cod. proc. pen., sono intervenute le Sezioni Unite, affermando il seguente principio:”Il rinvio che in tema di presentazione della richiesta di riesame l’articolo 309 c.p.p., comma 4, fa alle forme dell’articolo 582 c.p.p. comprende anche il medesimo articolo 582 c.p.p., comma 2, secondo il quale le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria della pretura in cui si trovano, se tale luogo e’ diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti ad un agente consolare all’estero. Una volta avvenuta la presentazione della richiesta o dell’appello in tali ultimi uffici nel termine di dieci giorni di cui all’articolo 309 cod. proc. pen., comma 3, e’ del tutto irrilevante, al fine della tempestivita’, che l’atto raggiunga o meno entro lo stesso termine la cancelleria del tribunale indicato nello stesso articolo 309 cod. proc. pen., comma 7″ (Sez. U., n. 11 del 18/06/1991, D’Alfonso, Rv. 187922).

Appare utile richiamare gli argomenti sviluppati a sostegno del principio di cui alla massima appena evocata, giacche’: la soluzione restrittiva e’ affidata esclusivamente al dato testuale della norma, dal quale si e’ voluto dedurre che dal successivo richiamo all’articolo 582 c.p.p. siano esclusi i diversi uffici indicati nel comma 2 dello stesso articolo; il dato testuale richiama pero’ le forme previste dall’articolo 582 c.p.p. nella loro globalita’ e senza limitazioni che il legislatore, ove avesse inteso porre, avrebbe formulato esplicitamente; sotto tale aspetto non e’ vano il rilievo che, in genere e salvo particolari limitazioni, il rinvio operato da una norma alle forme previste da altra disposizione, non e’ limitato ai meri requisiti formali di un atto, ma si estende ad ogni modalita’ procedurale della norma alla quale il rinvio viene operato; l’apparente contrasto fra l’esplicita indicazione della cancelleria del tribunale di cui all’articolo 309 c.p.p., comma 7 ed il successivo generico richiamo alle forme di cui all’articolo 582 c.p.p. (che potrebbe far ritenere come da quel richiamo sia esclusa la possibilita’ della presentazione dell’atto in diversi uffici) puo’ essere spiegato nel senso che il legislatore abbia voluto indicare l’organo definitivo destinatario dell’istanza e non quello al quale necessariamente questa deve essere in un primo momento presentata; le allegate ragioni d’urgenza potrebbero compromettere proprio l’attuazione di quel diritto che si pretende con esse di assicurare ancor piu’ rapidamente; una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con quel favor impugnationis cui e’ indubbiamente ispirato il sistema processuale, con intuitive possibilita’ di implicazione costituzionale, in relazione all’articolo 24 Cost., che gia’ di per se’ stesse portano a preferire l’interpretazione piu’ aderente alla salvaguardia del diritto di difesa costituzionalmente garantito.

  1. A fronte delle ragioni sin qui offerte, appare quindi debole l’argomento, pure sviluppato a sostegno della interpretazione restrittiva, volto a valorizzare esigenze di semplificazione e di celerita’ procedimentale, sia perche’ subvalente siffatta ragione rispetto a quelle di rilievo giuridico e sistematico innanzi richiamate, sia perche’ comunque illogico e contraddittorio, la’ dove si consideri che la rapidita’ procedimentale si risolve nel restringimento delle possibilita’ di tutela, per i tempi contenuti assegnati alla difesa della parte privata.

Appare poi utile rimarcare che l’argomento valorizzato dalla pronunce assertive della soluzione restrittiva, secondo cui l’incipit della norma ex articolo 582 cod. proc. pen. (“Salvo che la legge disponga altrimenti”) la confermerebbe, si presta a considerazioni opposte, perche’ l’inciso e’ coerente con una disciplina generale e non con una disciplina derogatoria a quella generale contenente il richiamo della norma generale (l’articolo 582 cod. proc. pen., appunto).

Non puo’, infine, rimanere estraneo alla soluzione ermeneutica l’argomento che la tesi restrittiva esclude, di fatto, la possibilita’ di tutela dei residenti all’estero.

  1. Alla stregua delle esposte considerazioni va dunque enunciato il seguente principio di diritto:

“Ai sensi dell’articolo 324 cod. proc. pen., in tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame puo’ essere presentata, oltre che nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero”.

  1. Il Tribunale di Potenza, con l’ordinanza in scrutinio, ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta dai ricorrenti perche’ presentata al Tribunale di Lagonegro, diverso da quello individuato ai sensi dell’articolo 324 c.p.p., commi 1 e 5, vale a dire il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento, nella specie il Tribunale di Potenza.

L’ordinanza confligge col principio di diritto innanzi formulato, in applicazione del quale si palesa rituale la presentazione della richiesta di riesame ad un tribunale diverso da quello competente per la decisione, ovverosia, tornando al caso portato all’esame della Corte, il Tribunale di Lagonegro.

Il provvedimento va pertanto annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice territoriale per la decisione sulla richiesta di riesame.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Potenza per il giudizio di riesame.

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Originally posted 2019-02-10 12:14:46.