I cosiddetti reati fiscali sono connotati dall’essere condotte che comportano un grave danno per le Casse pubbliche con la sottrazione di risorse effettivamente dovute quali imposte soprattutto per le attività aziendali .
Il danno per l’erario comunque può essere anche molto elevato e i reati vengono previsti dall’ordinamento con la finalità di sanzionare condotte comunque nocive per l’ economia pubblica e dirette a sottrarre risorse alle Casse dello Stato.
Orbene se il fine è quello di cercare di evitare condotte che comportino un danno per l’Erario sempre a tale fine risponde la regolamentazione di un particolare meccanismo deflattivo previsto sempre nel decreto legislativo n.74/2000 che consente al reo che si ravveda di ottenere notevoli benefici, per quel riguarda le sanzioni applicabili nel caso in venga riconosciuta la sua responsabilità per determinanti tipi di reati tributari .
Entrambi pubbliche casse e reo hanno intesse a tale meccanismo l’ ente pubblico al fine di incassare le dovute imposte, il reo al fine di vedere notevoli benefici alla propria posizione nei confronti della giustizia penale ottenendo un notevole riduzione dalle sanzioni applicabili a seguito delle condotte delittuose poste in essere .
Tale norma infatti prevede la diminuzione della sanzione detentiva sino alla metà e la non applicazione delle pene accessorie nel caso in cui il reo adempia al debito tributario,oltre come ovvio al pagamento delle sanzioni previste a seguito delle condotte contestatagli a seguito della violazione della normativa tributaria .
L’atteggiamento del reo viene pertanto valutato positivamente da parte dell’ordinamento posto che la sanzione principale viene ridotta sino alla metà,beneficio di notevole importanza, posto che si tratta di una notevole riduzione della pena pertanto di sanzione comunque detentiva che può arrivare a comportare per il reo il carcere, non solo ma dall’ adempimento del debito tributario discende un altra conseguenza di grande importanza per quel che riguarda le sanzioni applicabili.
Le sanzioni accessorie infatti nel caso di adempimento del debito tributario da parte reo non potranno più essere applicabili con la consegue che egli andrà esente da
tutte le pene accessorie previste dall’art.12 del decreto legislativo n.74/2000 che possono comportare anche riduzioni della sfera di libertà molto gravi per il reo,quali ad esempio il divieto di esercitare attività d’impresa o di contrattare con la pubblica amministrazione .
La fruzione del beneficio come abbiamo visto di grande rilevo è comuque subordinata ad un ben preciso adempimento ovvero al pagamento del debito tributario da parte del reo nel senso che egli deve avere comuque dato esecuzione ai propri oneri tributari e pagato tutte le relative sanzioni . Non solo ma la prova dell’avvenuto adempimento dovrà essere data in un ben preciso momento temporale ovvero prima dell’apertura del dibattimento diretto alla contestazione del reato tributario.
Originally posted 2018-10-15 16:07:39.