AVVOCATO PENALE MILITARE REATO INSUBORDINAZIONE
Con sentenza 29/9/11 il Gup del Tribunale Militare di Napoli dichiarava non doversi procedere nei confronti di P. M., App. della Guardia di Finanza in servizio presso il Comando di Gruppo di ********* in Campania, perchè il fatto non sussiste, dal reato continuato ((OMISSIS)) di disobbedienza aggravata e insubordinazione con ingiuria nei confronti del superiore, Lgt. ********* : al confermato ordine di costui di impiego in servizio di pattuglia (insieme ad un sottufficiale, il brig. *********), cui il ********* aveva opposto l’avaria dell’impianto frenante dell’autovettura Fiat Stilo targata (OMISSIS) con la quale il servizio avrebbe dovuto essere svolto, lo stesso ********* si rifiutava di obbedire all’ordine e rivolgeva al ********* l’espressione “Sta delirando”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BARDOVAGNI Paolo – Presidente –
Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –
Dott. ROMBOLA’ Marcello – rel. Consigliere –
Dott. TARDIO Angela – Consigliere –
Dott. BONITO Francesco M. S – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI;
nei confronti di:
1) – avverso la sentenza n. 216/2011 GUP PRESSO TRIB. MILITARE di NAPOLI, del 29/09/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLA’;
sentite le conclusioni del PG Dott. FLAMINI Luigi Maria che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il difensore *********.
Svolgimento del processo
Con sentenza 29/9/11 il Gup del Tribunale Militare di Napoli dichiarava non doversi procedere nei confronti di P. M., App. della Guardia di Finanza in servizio presso il Comando di Gruppo di ********* in Campania, perchè il fatto non sussiste, dal reato continuato ((OMISSIS)) di disobbedienza aggravata e insubordinazione con ingiuria nei confronti del superiore, Lgt. ********* : al confermato ordine di costui di impiego in servizio di pattuglia (insieme ad un sottufficiale, il brig. *********), cui il ********* aveva opposto l’avaria dell’impianto frenante dell’autovettura Fiat Stilo targata (OMISSIS) con la quale il servizio avrebbe dovuto essere svolto, lo stesso ********* si rifiutava di obbedire all’ordine e rivolgeva al ********* l’espressione “Sta delirando”.
Certamente provati i fatti, il Gup rilevava come la reazione del ********* conseguisse tuttavia ad un comportamento gravemente riprovevole del superiore, che lo aveva invitato a svolgere comunque il servizio di pattuglia guidando a velocità non sostenuta.
Irrilevante la plateale manomissione dell’ordine di uscita di tre giorni prima ((OMISSIS)), su cui ********* apponeva una annotazione sulla presunta avaria, ma che l’impianto frenante dell’autovettura fosse davvero guasto era dimostrato dal fatto che esso venne sostituito circa una settimana dopo l’episodio in contestazione.
Il primo reato di disobbedienza era pertanto scriminato dalla illegittimità dell’ordine (pericoloso per l’incolumità degli stessi addetti al servizio e l’incolumità dei terzi) ed il secondo penalmente irrilevante per la continenza, vista la situazione, della reazione del subordinato.
Ricorreva per cassazione il Pm della Procura Militare in sede, deducendo: il Gup aveva ritenuto “gravemente riprovevole” e “addirittura manifestamente criminoso” il comportamento del Lgt. ********* senza dare alcun conto della gravità della pretesa avaria, tale da imporre un immediato arresto del mezzo (nè si sa se fu utilizzato prima della sostituzione dell’impianto frenante). Per contro assai biasimevole l’altra condotta del *********, che apponeva una falsa annotazione (passibile di autonoma valutazione penale) su un ordine di uscita di tre giorni prima coll’intento di giustificare a posteriori il suo rifiuto; in ogni caso incontinente e contraria al regolamento di disciplina militare l’espressione verbale che metteva in dubbio il senno di chi aveva impartito l’ordine rifiutato (se avesse costituito reato, ********* avrebbe dovuto informarne al più presto i propri superiori). Chiedeva l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Il 21/9/12 era depositata per il ********* memoria difensiva, che contestava i vizi di legittimità e di motivazione dedotti dal PG ricorrente e aderiva al giudizio di superfluità del dibattimento, presupposto della sentenza di proscioglimento del Giudice dell’udienza preliminare.
All’udienza camerale fissata per la discussione delle parti il PG chiedeva l’accoglimento del ricorso, la difesa presente si riportava alla memoria depositata.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e va accolto. Invero le affermazioni del Gup a sostegno della pronuncia di proscioglimento appaiono apodittiche e quindi immotivate: la sentenza giustifica la reazione verbale dell’imputato all’ordine del superiore (e comunque la sua continenza, data la situazione presupposta) con l’illegittimità dell’ordine medesimo, ma ciò fa omettendo di accertare (come era doveroso) quest’ultimo punto e se cioè l’ordine fosse realmente illegittimo.
L’illegittimità è in concreto desunta da due sole circostanze:
l’invito del superiore a svolgere comunque il servizio di pattuglia guidando a velocità non sostenuta e che, circa una settimana dopo l’episodio, l’impianto frenante dell’autovettura fu effettivamente sostituto. Ma entrambi i dati sono in sè equivoci (il primo, soggettivo, variando tra i due estremi della ovvietà e della irresponsabilità , il secondo, oggettivo, dipendendo dalle ragioni dell’intervento tecnico e cioè dalla sua relazione con i rilievi del P.), la loro rilevanza (o irrilevanza) dipendendo dalla entità dell’inconveniente e dai motivi tecnici della sostituzione dell’impianto. In ciò la sentenza è carente, non dando conto nè dell’uno nè dell’altro dei due dati, oggettivamente verificabili. Da ciò deriva anche la continenza o meno, nel contesto, della reazione verbale dell’imputato. Avara di dettagli la sentenza anche in ordine all’annotazione aggiunta quel giorno dal ********* sull’ordine di uscita di tre giorni prima circa la pretesa avaria dell’impianto frenante dell’auto con la quale aveva svolto il servizio.
Le dette necessità di approfondimento impongono l’annullamento della sentenza impugnata per insufficienza (mancanza) di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con rinvio al Gup del TM di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Gup del Tribunale Militare di Napoli.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2012.
Originally posted 2018-08-14 11:00:51.