COME DIFENDERSI DA UNA BANCAROTTA FRAUDOLENTA PROCESSO COMPLESSO E COMPLICATO DA STUDIARE E DIFENDERSI CON CURA

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Cass. pen., Sez. V, 05/10/2022, n. 47762

 

In tema di reati fallimentari, il delitto di bancarotta documentale semplice deve ritenersi assorbito dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, qualora i fatti addebitati abbiano ad oggetto le medesime scritture contabili, in quanto, a fronte dell’omogeneità della struttura e dell’interesse sotteso alle predette figure di reato, prevale la fattispecie più grave connotata dall’elemento specializzante del dolo specifico.

Cass. pen., Sez. V, 05/10/2022, n. 44387

Non può, nei confronti dell’amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell’imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall’amministratore di fatto. Infatti, l’amministratore in carica risponde penalmente dei reati commessi dall’amministratore di fatto, dal punto di vista oggettivo ai sensi dell’art. 40, comma secondo, cod. pen., per non avere impedito l’evento che aveva l’obbligo giuridico di impedire, e, dal punto di vista soggettivo, solo se sia raggiunta la prova che egli aveva la generica consapevolezza che l’amministratore effettivo distraeva, occultava, dissimulava, distruggeva o dissipava i beni sociali, esponeva o riconosceva passività inesistenti.

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Si la Bancarotta Fraudolenta come processo penale è sicuramente uno dei piu’ complessi , molto delicato e pieno di conseguenze non solo penali ma spesso anche finanziarie.

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AVVOCATO SERGIO ARMAROLI PENALISTA

051 6447838

CON LA BANCAROTTA FRAUDOLENTA NON SI SCHERZA !!

AVVOCATO PENALISTA ESPERTO
AVVOCATO PENALISTA ESPERTO

QUINDI SE SEI IMPUTATO DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA  IN MODO PARTCIPOLARE SE SEI PERSONA CHE HA ECONOMICAMENTE DA PERDERE,  FATTI ASSISTERE DA UN AVOCATO ESPERTO, OCCORRE UNA DIFENSA TECNICA E PROCESSUALE  BEN STUDIATA E APPROFONDITA.

Se sei imputato di bancarotta sia a Bologna o ravenna o milano o Venezia o Vicenza  o in altri tribunali ad esempio Roma chiama l’avvocato Sergio Armaroli esperto.

 

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la soppressione, a seguito della modifica dell’art. 2478 c.c. recata dall’art. 18 del D.L. n. 185 del 2008 conv. nella l. n. 2 del 2009, dell’obbligo per le società a responsabilità limitata di tenere il libro dei soci, non incide sulla configurabilità del reato in relazione alle condotte tenute nel periodo precedente alla modifica normativa, posto che l’art. 216, comma primo n. 2, della l. fall. punisce la sottrazione, distruzione e falsificazione dei libri e delle scritture che il fallito è obbligato a tenere secondo la normativa vigente al momento della gestione della impresa, nel periodo antecedente al fallimento, al fine di consentire la ricostruzione del suo patrimonio e dei fatti gestionali a tutela del soddisfacimento degli interessi dei creditori, e che, quindi, le disposizioni del c.c. costitutive degli obblighi contabili si pongono esclusivamente come elemento normativo della fattispecie. In tema di bancarotta impropria da reato societario, il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico. (Fattispecie relativa alla esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione economica e finanziaria della società con conseguente dissesto della medesima ed induzione in errore dei creditori).

avvocato esperto bancarotta
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Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento.

bancarotta fraudolenta per distrazione:

 anche l’esercizio di facoltà legittime, comprese nel contenuto di diritti riconosciuti dall’ordinamento, può costituire uno strumento di frode in danno dei creditori, in quanto la liceità di ogni operazione che incide sul patrimonio dell’imprenditore dichiarato fallito può essere affermata solo all’esito di un accertamento in concreto, in relazione alle conseguenze prodotte sulle ragioni del ceto creditorio. (Fattispecie in cui il titolare di una impresa individuale, prima della dichiarazione di fallimento, esercitando il diritto di recesso con riferimento a quote di partecipazione ad una società, di cui egli era titolare, ne aveva di fatto disposto il trasferimento alla moglie).

Sussiste la responsabilità, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, del presidente del collegio sindacale qualora sussistano puntuali elementi sintomatici, dotati del necessario spessore indiziario, in forza dei quali l’omissione del potere di controllo – e, pertanto l’inadempimento dei poteri doveri di vigilanza il cui esercizio sarebbe valso ad impedire le condotte distrattive degli amministratori – esorbiti dalla dimensione meramente colposa per assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione, sia pure nella forma del dolo eventuale, per consapevole accettazione del rischio che l’omesso controllo avrebbe potuto consentire la commissione di illiceità da parte degli amministratori. (Nella specie la S.C. ha ritenuto elementi significativi le circostanze che l’imputato fosse, 1) espressione del gruppo di controllo della società, 2) avesse rilevante competenza professionale, e 3) avesse omesso, malgrado la situazione critica della società, ogni minimo controllo).

È configurabile il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione quando il denaro oggetto della condotta é pervenuto alla società, poi dichiarata fallita, con sistemi illeciti, e conserva la sua tracciabilità, perché lo stesso, in quanto bene fungibile, si confonde con il patrimonio del fallito, è oggetto dello spossessamento previsto dall’art. 42 della l. fall., e, in relazione a tale “res”, l’originario titolare può vantare esclusivamente un diritto di credito azionabile a norma degli artt. 93 e ss. della legge fallimentare. (Fattispecie relativa a somme pervenute alla società fallita in pagamento di fatture emesse per operazioni inesistenti).

In materia di bancarotta fraudolenta la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione ad opera dell’amministratore della destinazione dei beni suddetti, ma l’affermazione dell’imputato di aver impiegato i beni per finalità aziendali o di averli restituiti all’avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, non può essere ignorata dal giudice che, in tal caso, non può limitarsi a rilevare l’assenza dei beni nel possesso del fallito. (Fattispecie relativa a beni concessi in “leasing” in relazione ai quali la società concedente non si era insinuata nel passivo fallimentare).

In caso di fallimento, integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione l’appropriazione indebita da parte dell’amministratore di somme di spettanza della società, ancorché l’amministratore vanti un credito nei confronti della società stessa, poiché la compensazione e, quindi, la eventuale sussistenza della bancarotta preferenziale, può essere invocata solo in presenza di un debito nei confronti della società maturato per cause lecite.

Il termine di prescrizione del reato di bancarotta preferenziale prefallimentare decorre dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento.

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall’articolo 216, primo comma n. 2 prima parte, l. fall. è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.
–TRIBUNALE MILANO TRIBUNALE BOLOGNA TRIBUNALE VENEZIA TRIBUNALE RAVENNA TRIBUNALE FORLI, CORTE APPELLO BOLOGNA, CORTE APPELLO VENEZIA, CORTE APPELLO MILANO, CORTE APPELLO BRESCIA 

In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la restituzione del bene distratto a seguito di richiesta del curatore non esclude la sussistenza dell’elemento materiale del reato, essendosi questo già perfezionato al momento del distacco del bene dal patrimonio del fallito.

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare impropria, la condotta distrattiva, non potendo essere compiuta interamente dall’amministratore, ad eccezione dei casi in cui la disponibilità dei beni dell’impresa fallita è conservata dallo stesso, si manifesta, di regola, nella forma del concorso di persone nel reato, poiché è necessario il contributo dei soggetti che, in quanto titolari di funzioni nella procedura concorsuale, sono in grado di adottare gli atti dispositivi dei beni del fallimento o di consentire il compimento della azioni distruttive. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva affermato il concorso nel reato dell’amministratore della società fallita, del curatore fallimentare e del giudice delegato, in relazione ad una transazione, autorizzata da quest’ultimo, con la quale, realizzandosi effetti pregiudizievoli per i creditori, erano state alienate l’azienda e gli immobili dell’impresa a due società gestite dallo stesso amministratore della fallita).

a bancarotta fraudolenta per dissipazione richiede, per la sua configurabilità, sotto il profilo oggettivo, l’incoerenza assoluta, nella prospettiva delle esigenze dell’impresa, delle operazioni poste in essere e, sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza dell’agente di diminuire il patrimonio dell’impresa per scopi a questa del tutto estranei.

La vendita sottocosto o, comunque, in perdita, di beni aziendali in tanto può costituire reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in quanto abbia connotazioni di continuità e sistematicità.

In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, posto che la penale rilevanza della distrazione per effetto di condotte riparatorie può essere esclusa solo a condizione che queste ultime si collochino in data successiva a quella della dichiarazione di fallimento, deve ritenersi che non si verifichi tale condizione qualora (come avvenuto nella specie), essendosi stipulato, prima del fallimento, un preliminare di compravendita vendita avente ad oggetto un bene immobile dell’impresa poi dichiarata fallita, con fittizio versamento, da parte del soggetto che figurava come promissario acquirente, di una somma a titolo di caparra, il curatore del fallimento abbia poi optato per l’esecuzione del contratto ed abbia quindi ottenuto la corresponsione dell’intero prezzo dell’immobile compravenduto.

Il termine di prescrizione del reato di bancarotta preferenziale prefallimentare decorre dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento.

Il dolo monosoggettivo di distrazione è un mero dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza; dall’altro lato, la decisione in esame precisa che il dolo dell’extraneus non implica la conoscenza dello stato di dissesto dell’impresa da cui proviene la distrazione, ma l’eventuale sussistenza di questo elemento rappresentativo costituisce indice dell’avvenuta comprensione della pericolosità della condotta per le ragioni creditorie[5]. In particolare, poi, l’ordinanza in esame richiama una decisione avente ad oggetto il concorso del funzionario di banca, ove si stabilisce che non rilevano le modalità di realizzazione della distrazione, eventualmente tramite atto negoziale, e che l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 216 comma 1 n. 1 l. fall. è il mero dolo generico, consistente nella volontà di imprimere al bene una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte, senza che sia richiesta alcuna consapevolezza dello stato di insolvenza.

Alla luce degli arresti richiamati, la Cassazione civile reputa errata la ricostruzione offerta nei due precedenti gradi di giudizio perché il dolo del concorrente (il funzionario di banca) non richiede affatto la consapevolezza dell’insolvenza della società mutuataria, ma solo la rappresentazione del depauperamento del patrimonio dell’imprenditore ai danni dei creditori. L’esistenza di siffatto momento rappresentativo avrebbe dovuto essere valutato «tenendo conto proprio della natura della complessiva operazione posta in essere da [l’imprenditore fallito] con la banca concedente il mutuo, la quale era perfettamente cosciente che l’intera operazione predetta altro non era che un mero rifinanziamento ipotecario di precedenti debiti chirografari – per giunta anche di un terzo – che non trovava altra ragione che quella di favorire esclusivamente la banca erogante mediante l’estinzione, con denaro dell’imprenditore poi fallito, (anche) di una posizione debitoria di un terzo soggetto [il fratello] verso la banca stessa».

 

BANCAROTTA E REATI NEL FALLIMENTO

Bancarotta fraudolenta

 

SEQUESTRO DI BENI MOBILI E IMMOBILI IN MATERIA PENALE

Il sequestro preventivo di cui al comma 1 dell’art. 321 c.p.p. presenta connotati individuanti che lo inseriscono, nell’ambito processuale, negli istituti intesi ad evitare la probabilità del verificarsi di un evento antigiuridico e va, pertanto, disposto nelle situazioni in cui il non assoggettamento a vincolo della cosa pertinente al reato può condurre, in pendenza dell’accertamento del reato, non solo al protrarsi del comportamento illecito ovvero alla reiterazione della condotta criminosa ma anche alla realizzazione di ulteriori pregiudizi quali nuovi effetti offensivi del bene protetto. Tali effetti debbono essere connessi con l’imputazione contestata e l’intervento preventivo collegato con le finalità di repressione del reato. Più specificatamente il pericolo, in quanto probabilità di un danno futuro, deve avere caratteristiche di concretezza e richiede, quindi, un accertamento in concreto, sulla base di elementi di fatto, in ordine all’effettiva e non generica possibilità che la cosa di cui si intende vincolare la disponibilità assuma, in relazione a tutte le circostanze del fatto (natura della cosa, la sua connessione con il reato, la destinazione alla commissione dell’illecito, le circostanze del suo impiego), una configurazione strumentale rispetto all’aggravamento o alla protrazione del reato ipotizzato ovvero alla agevolazione alla commissione di altri reati.

 

Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 22/03/2022) 21/04/2022, n. 15638

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI Grazia – Presidente –

Dott. PISTORELLI Luca – rel. Consigliere –

Dott. CANANZI Francesco – Consigliere –

Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Pierangelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F.M., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 25/2/2021 della Corte d’appello di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Passafiume Sabrina, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

uditi per l’imputato l’avv. Vincenzo Comi e l’avv. Franco Coppi, che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

  1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma ha confermato la condanna di F.M. per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commessi nella sua qualità di amministratore di diritto, fino al 14 luglio 2006, e successivamente di amministratore fatto della (OMISSIS) s.r.l., fallita il 18 febbraio 2009. In particolare oggetto di contestazione è la distrazione della somma di Euro 103.800, pari al corrispettivo della cessione di partecipazioni societarie detenute dalla fallita in favore della Netum Immobiliare s.r.l. e dell’imputato, nonchè l’irregolare tenuta delle scritture contabili a partire dal 2005 e l’assenza di qualsiasi documentazione contabile per il periodo compreso dal 2008 alla data del fallimento.
  2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato articolando tre motivi.

2.1 Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, in relazione all’imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in particolare con riferimento alla mancata applicazione della clausola dei vantaggi compensativi di cui all’art. 2634 c.c.. Disciplina applicabile al caso di specie, anzitutto in quanto la fallita era inserita in un gruppo societario facente capo al F., come ricostruito dalle pronunzie di merito, in secondo luogo in quanto la cessione di quote societarie di cui al capo di imputazione andrebbe qualificata quale legittima operazione infra gruppo, svolta anche a beneficio della fallita, giacchè la nozione di società controllata ex art. 2359 c.c. non si applicherebbe nei soli casi in cui la controllante sia un ente collettivo, ma anche nell’ipotesi in cui a svolgere il ruolo di “holding” del gruppo sia esercitato dal socio sovrano persona fisica. L’estensione della disciplina dei vantaggi compensativi anche nel caso di “holding” persona fisica è anzitutto rispettosa della lettera di cui all’art. 2497 c.c., che nel fare riferimento a “enti” esercenti l’attività di direzione e coordinamento di altre società” non esclude espressamente che questi possano anche essere unipersonali, ossia persone fisiche. Lettura avvalorata dal comma 2 della medesima fattispecie e dall’art. 2497-quinquies c.c., il cui dettato normativo apre ad una interpretazione estensiva volta a ricomprendere anche le persone fisiche. A ulteriore conferma, si evidenzia che la figura di “holding” persona fisica non sarebbe sconosciuta all’ordinamento italiano, essendo menzionata dal D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, art. 90, e dal provvedimento della Consob del 21 dicembre 1988 n. 88/40.714 in merito alla disciplina in materia di comunicazione di partecipazioni rilevanti nelle società quotate. Premesso ciò sull’applicabilità al caso oggetto di ricorso della disciplina sui vantaggi compensativi infra gruppo, risulterebbe evidente il deficit motivazionale della sentenza impugnata laddove volta a negare l’utilità dell’integrazione istruttoria richiesta nell’atto di appello volta ad indagare, tra l’altro, i vantaggi derivanti alla fallita dalla cessione delle quote societarie contestate al F.. Parimenti meritevole di critica sarebbero le conclusioni cui è giunta la Corte territoriale in punto di elemento soggettivo, posto che aderendo alla tesi prospettata dalla difesa, la volontà distrattiva non sarebbe altro che la lecita intenzione di perseguire un interesse a vantaggio del gruppo.

2.2 Analoghi vizi vengono denunziati con il secondo motivo in relazione all’attribuzione all’imputato della qualifica di amministratore di fatto della fallita. La Corte, in primo luogo, non si sarebbe attenuta ai requisiti ex art. 2639 c.c. necessari per riconoscere tale qualifica, avendo unicamente valorizzato il ruolo apicale del F. nel gruppo cui appartiene la fallita. Sul punto i giudici avrebbero inoltre mancato di confrontarsi sia con la consulenza tecnica della difesa, laddove dà conto di come il ricorrente non abbia mai compiuto atti gestori per conto della fallita, sia con la relazione del curatore fallimentare, nella quale si evince che il B., amministratore formale della (OMISSIS) s.r.l. al tempo del fallimento, abbia indicato quale gestore effettivo della società non il F. ma tale P..

2.3 Ancora erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione vengono infine dedotti anche con il terzo ed ultimo motivo in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, statuizione sorretta da una motivazione meramente apparente, che fa generico riferimento a plurime condotte distrattive ed al conseguente danno cagionato al ceto creditorio della fallita, elementi non menzionati nel capo di imputazione.

Motivi della decisione

  1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
  2. Il primo motivo è in realtà inammissibile poichè il ricorrente manca di confrontarsi con la motivazione dei giudici del merito.

La doglianza si fonda anzitutto sull’erroneo presupposto per cui la Corte territoriale avrebbe escluso la rilevanza di eventuali vantaggi compensativi tratti dalla fallita dalla sua appartenenza ad un gruppo riconducibile all’imputato in ragione della ritenuta inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 2634 c.c. nel caso in cui il controllo sulle società dell’agglomerato sia esercitato da una persona fisica. I giudici del merito, invece, non hanno disconosciuto l’esistenza del gruppo, tantomeno per la ragione indicata nel ricorso, ma hanno più semplicemente escluso che la circostanza sia di per sè sufficiente per negare la natura distrattiva della cessione delle partecipazioni societarie possedute dalla fallita in favore della Netum Immobiliare s.r.l. e del F. per un corrispettivo in denaro non rinvenuto dal curatore. Il ricavato di tale cessione, in assenza di scritture contabili e di altri elementi volti a ricostruirne la destinazione, è stato logicamente ritenuto oggetto di distrazione, coerentemente ai principi costantemente affermati da questa Corte (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 28520 del 24/04/2013, Avesani, Rv. 257250).

L’esistenza di un gruppo societario, infatti, non elide la distinzione giuridica e patrimoniale tra le diverse società che ne fanno parte. Sicchè, il trasferimento di risorse da una società all’altra del gruppo o verso la holding persona fisica, senza una causale idonea a giustificarlo, viola l’integrità del patrimonio di garanzia di quella depauperata, integrando la fattispecie del delitto predetto. Ciò a meno che non sia ravvisabile la presenza, effettiva o anche solo fondatamente prevedibile, di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali (Sez. 5, Sentenza n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702).

I suddetti vantaggi non possono dunque ritenersi discendere dalla mera appartenenza al gruppo e tantomeno dal solo vantaggio conseguito dall’ente controllante, ma, qualora la loro esistenza già non risulti in atti, spetta all’imputato fornire quantomeno un principio di prova del saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell’interesse del gruppo, elemento indispensabile per considerare lecita l’operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata (Sez. 5, Sentenza n. 46689 del 30/06/2016, Coatti, Rv. 268675).

Come accennato, con motivazione coerente a tali coordinate ermeneutiche la Corte territoriale ha escluso che nel caso di specie siano state acquisite evidenze da cui desumere la necessaria compensazione della fallita ovvero che l’imputato abbia anche solo allegato elementi idonei a prospettare i vantaggi compensativi conseguiti o ragionevolmente conseguibili dall’operazione.

Sulla base delle considerazioni fino ad ora svolte si esclude inoltre il vizio motivazionale della sentenza impugnata laddove nega l’utilità di una integrazione probatoria che era stata richiesta dall’odierno ricorrente solo a fini esplorativi, peraltro in sostituzione del mancato assolvimento, da parte dello stesso F., dell’onere di allegazione precedentemente richiamato.

  1. Il secondo motivo è invece meritevole di accoglimento.

Deve anzitutto rammentarsi che, per giurisprudenza ormai consolidata, al fine di riconoscere la qualifica di amministratore di fatto, pur non occorrendo l’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo di gestione, è non di meno necessario il riscontro di una significativa e continuativa gestione, svolta in modo non episodico od occasionale dall’agente.

In particolare non può ritenersi che la titolarità da parte dell’agente della carica di amministratore della società capogruppo (ovvero la sua identificazione con la holding) implichi di per sè l’assunzione della qualifica di amministratore di fatto delle società controllate, a meno che l’esercizio dei poteri di direzione e coordinamento del gruppo non si traduca specificamente in atti gestione di fasi o settori delle controllate, limitandone dell’autonomia e riducendo gli amministratori di diritto a meri esecutori materiali delle direttive impartite (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 36865 del 27/10/2020, Cimatti, Rv. 280107).

Nel caso di specie la motivazione impugnata, sul punto, è manifestamente carente in ordine alla prova di quegli indici sintomatici da cui desumere la carica di amministratore di fatto in capo al F.. In particolare è stata valorizzata la posizione apicale ricoperta dal ricorrente nel gruppo societario cui apparteneva la fallita e la conseguente titolarità del capitale sociale di quest’ultima, circostanze tuttavia ancora neutre rispetto all’oggetto della prova necessaria per la dimostrazione dell’effettiva gestione di fatto della stessa. Nemmeno appare in tal senso dirimente l’ulteriore prova logica valorizzata dalle Corti territoriali, che dal fatto che il B. fosse un amministratore solo di diritto della fallita e che altre società del gruppo dove il B. figurava quale amministratore in effetti fossero gestite dal F., deduce che anche nel caso della fallita egli abbia ricoperto la carica di amministratore, sia pure di fatto. Tale ragionamento, infatti, non si confronta adeguatamente nè con il ricordato insegnamento giurisprudenziale sulla necessità di provare una concreta attività gestoria imputabile al F., nè con la circostanza che lo stesso B. abbia indicato un altro soggetto – tale P. quale amministratore di fatto della fallita.

  1. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, rimanendo assorbito il terzo motivo di ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2022.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2022

 

 

Originally posted 2021-05-13 16:04:08.