BANCAROTTA FRAUDOLENTA PRESCRIZIONE AVVOCATO PENALISTA DIFENDE BOLOGNA MILANO PAVIA La vigente normativa in tema di computo del termine di prescrizione è entrata in vigore l’8 dicembre 2005, e cioè quando era stata già emessa la sentenza di condanna di primo grado, che è del 18 ottobre 2005.

 

 

BANCAROTTA FRAUDOLENTA PRESCRIZIONE AVVOCATO PENALISTA DIFENDE BOLOGNA MILANO PAVIA

DEVI DIFENDERTI DAL REATO DI BANCAROTTA ?

 

 

BANCAROTTA FRAUDOLENTA PRESCRIZIONE AVVOCATO PENALISTA DIFENDE BOLOGNA MILANO PAVIA
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BANCAROTTA PRESCRIZIONE

La vigente normativa in tema di computo del termine di prescrizione è entrata in vigore l’8 dicembre 2005, e cioè quando era stata già emessa la sentenza di condanna di primo grado, che è del 18 ottobre 2005.

Per tale ragione, sulla base della normativa transitoria della stessa legge, così come anche riplasmata dalla Corte costituzionale, la nuova e più favorevole normativa in tema di prescrizione non si applica al caso di specie, in virtù di un bilanciamento effettuato dal legislatore e ritenuto costituzionalmente compatibile, tra l’esistenza di una norma più favorevole nella materia de qua e l’esigenza di economia processuale e di salvaguardia del risultato probatorio già formatosi.

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Basterà qui ricordare il più recente degli interventi del Supremo Consesso della Cassazione (Sez. U, Sentenza n. 15933 del 24/11/2011 Ud. (dep. 24/04/2012) Rv. 252012), secondo cui ai fini dell’operatività delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, la pronuncia della sentenza di primo grado, indipendentemente dall’esito di condanna o di assoluzione, determina la pendenza in grado d’appello del procedimento, ostativa all’applicazione retroattiva delle norme più favorevoli.

Sussistenza reato di bancarotta fraudolenta documentale

Sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, Sentenza n. 21588 del 19/04/2010 Ud. (dep. 07/06/2010) Rv. 247965; Conformi: N. 10423 del 2000 Rv. 218383, N. 24333 del 2005 Rv. 232212).

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Dal punto di vista soggettivo, poi, è unanime la conclusione che il reato di bancarotta fraudolenta documentale, integrato nella forma della tenuta irregolare delle scritture, è a dolo generico e non specifico come sostenuto dal ricorrente.

L’integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda ipotesi dell’art. 216, comma primo n. 2, L. fall., infatti, richiede il dolo generico, ossia la consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, in quanto la locuzione “in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari “connota la condotta e non la volontà dell’agente, sicché è da escludere che essa configuri il dolo specifico (Sez. 5, Sentenza n. 21872 del 25/03/2010 Ud. (dep. 08/06/2010) Rv. 247444; conformi: N. 31356 del 2001 Rv. 220167, N. 21075 del 2004 Rv. 229321, N. 46972 del 2004 Rv. 230482, N. 24328 del 2005 Rv. 232209, N. 6769 del 2006 Rv. 233997, N. 26807 del 2006 Rv. 235006, N. 1137 del 2009 Rv. 242550).

 

in tema di fallimento determinato da operazioni dolose,

non interrompono il nesso di causalità tra l’operazione dolosa e l’evento fallimentare nè la preesistenza alla condotta di una causa in sè efficiente verso il dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all’art. 41 c.p., nè il fatto che l’operazione dolosa contestata abbia cagionato anche solo l’aggravamento di un dissesto già in atto (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu e altro, Rv. 262189; Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, dep. 2014, Besurga, Rv. 259051; Sez. 5, n. 17690 del 18/272010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.p.a. e altri, Rv. 247316; Sez. 5, n. 19806 del 28/3/2003, Negro ed altri, Rv. 224947).

Un costante orientamento della suprema corte dedicato alla tecnica di autofinanziamento mediante sistematico ricorso all’omissione del pagamento di imposte e contributi, afferma che in tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, L. Fall. possono consistere nel mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di sistematicità (Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016 – dep. 2017, Bottiglieri, Rv. 270046; Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013 – dep. 2014, P.G. e p.c. in proc. Beretta e altri, Rv. 259997).

le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, L. Fall.,

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DEVI DIFERTI DAL REATO DI BANCAROTTA 

In particolare, le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, L. Fall., attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all’organo amministrativo nell’esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la ‘salute’ economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all’esito divisato. (In applicazione del principio, è stata ritenuta corretta la qualificazione di operazione dolosa data nella sentenza impugnata al protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, che, aumentando ingiustificatamente l’esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rendeva prevedibile il conseguente dissesto della società; Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini e altri, Rv. 261684).

 

 

Il fallimento determinato da operazioni dolose

configura un’eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale; l’onere probatorio dell’accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura dolosa dell’operazione alla quale segue il dissesto, nonchè dell’astratta prevedibilità di tale evento quale effetto dell’azione antidoverosa, non essendo necessarie, ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo, la rappresentazione e la volontà dell’evento fallimentare. (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.p.a. e altri, Rv. 247315; Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina e altri, Rv. 265510).

 

 

La vigente normativa in tema di computo del termine di prescrizione è entrata in vigore l’8 dicembre 2005, e cioè quando era stata già emessa la sentenza di condanna di primo grado, che è del 18 ottobre 2005.

Per tale ragione, sulla base della normativa transitoria della stessa legge, così come anche riplasmata dalla Corte costituzionale, la nuova e più favorevole normativa in tema di prescrizione non si applica al caso di specie, in virtù di un bilanciamento effettuato dal legislatore e ritenuto costituzionalmente compatibile, tra l’esistenza di una norma più favorevole nella materia de qua e l’esigenza di economia processuale e di salvaguardia del risultato probatorio già formatosi.

  • Basterà qui ricordare il più recente degli interventi del Supremo Consesso della Cassazione (Sez. U, Sentenza n. 15933 del 24/11/2011 Ud. (dep. 24/04/2012) Rv. 252012), secondo cui ai fini dell’operatività delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, la pronuncia della sentenza di primo grado, indipendentemente dall’esito di condanna o di assoluzione, determina la pendenza in grado d’appello del procedimento, ostativa all’applicazione retroattiva delle norme più favorevoli.
  • In conclusione, la richiesta della difesa è evidentemente in contrasto con lo stato normativo come sopra specificato, essendo fondata su un calcolo del termine di prescrizione dipendente dal testo di una normativa che non si applica al caso di specie.
  • Infondato è anche il motivo concernente la asserita non configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Il ricorrente lamenta la mancata considerazione dell’essere stati tenuti, regolarmente, i registri Iva degli acquisti e delle vendite, pur in mancanza del libro giornale: una situazione che avrebbe dovuto essere valorizzata, se non dal punto di vista oggettivo, quantomeno per configurare una situazione psicologica che non poteva essere quella della finalità di determinare un pregiudizio per i creditori.

Ciò posto, deve osservarsi che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, dal punto di vista oggettivo sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, Sentenza n. 21588 del 19/04/2010 Ud. (dep. 07/06/2010) Rv. 247965; Conformi: N. 10423 del 2000 Rv. 218383, N. 24333 del 2005 Rv. 232212).

Dal punto di vista soggettivo, poi, è unanime la conclusione che il reato di bancarotta fraudolenta documentale, integrato nella forma della tenuta irregolare delle scritture, è a dolo generico e non specifico come sostenuto dal ricorrente.

L’integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda ipotesi dell’art. 216, comma primo n. 2, L. fall., infatti, richiede il dolo generico, ossia la consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, in quanto la locuzione “in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari “connota la condotta e non la volontà dell’agente, sicché è da escludere che essa configuri il dolo specifico (Sez. 5, Sentenza n. 21872 del 25/03/2010 Ud. (dep. 08/06/2010) Rv. 247444; conformi: N. 31356 del 2001 Rv. 220167, N. 21075 del 2004 Rv. 229321, N. 46972 del 2004 Rv. 230482, N. 24328 del 2005 Rv. 232209, N. 6769 del 2006 Rv. 233997, N. 26807 del 2006 Rv. 235006, N. 1137 del 2009 Rv. 242550).

  1. Nel caso di specie, tali principi sono sufficienti a definire le questioni poste al giudice dell’appello e riproposte, in analoghi termini, a questo giudice della legittimità. Ed infatti, si legge nella sentenza impugnata che la parte di contabilità regolarmente tenuta dall’imputato è stata soltanto quella dei registri Iva per gli acquisti e le vendite, relativamente agli anni 1997 e 1998 e quella costituita dalla dichiarazione dei redditi.
  2. Tuttavia, essendo lo stato di insolvenza iniziato a partire dal 1992-1993, la mancanza, a partire da tali annualità, del libro giornale e, secondo quanto attestato in sentenza, la non presenza, per le stesse annualità, dei registri Iva (presenti invece soltanto “per le annualità successive” al 1996, vedi pagina 8) giustifica ampiamente, sul piano della completezza e della razionalità della motivazione, l’affermazione del giudice del merito secondo cui il curatore non è stato in grado di ricostruire il movimento degli affari con la necessaria precisione e tale caratteristica delle scritture tenute era evidentemente nota all’imputato con la conseguenza della integrazione dell’elemento soggettivo del reato.
  3. Viceversa, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, è del tutto irrilevante che l’imputato possa avere agito senza la finalità di recare pregiudizio ai creditori, dovendosi osservare che tale scopo integrerebbe una forma di dolo specifico, il quale, tuttavia, è circoscritto, dall’articolo 216, comma 1 n. 2 prima parte, della legge fallimentare, alla sola ipotesi in cui le scritture siano state sottratte, distrutte o falsificate: con esclusione dunque della ipotesi, ricorrente nel caso di specie, di tenuta irregolare delle medesime. Per converso, la suddetta affermazione dei giudici del merito non risulta neppure specificamente censurata dal difensore del ricorrente il quale allega del tutto genericamente, la presenza dei registri Iva per gli anni sopraindicati, senza invece indicare in quali termini e per quali concrete ragioni, la corretta tenuta dei registri Iva avrebbe potuto tenere luogo, ai fini ricostruttivi della contabilità, delle annotazioni, con partita doppia, che avrebbero dovuto costituire il contenuto del libro giornale.
  4. Manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso, atteso che la circostanza aggravante dell’articolo 219 legge fallimentare ha trovato operatività anche soltanto in ragione della ritenuta concorrenza fra il fatto-reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e quello di bancarotta fraudolenta documentale, entrambi ascritti all’imputato.

È poi da respingere il quarto motivo di ricorso.

Non si apprezza alcuna violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza. È stata, infatti, contestata, nel capo di imputazione, la distrazione in relazione alla avvenuta cessione, alla società Refim, di macchinari, di un ramo d’azienda e, infine, della materiale disponibilità di un capannone, senza che, tale cessione, abbia comportato un corrispondente ed effettivo introito di somme, a titolo di corrispettivo, nelle casse della società. Si tratta, all’evidenza, di una contestazione che conteneva la duplice prospettiva di una distrazione avente ad oggetto beni ceduti con vendita simulata- come poi affermato dai giudici a pagina sette della sentenza impugnata- ovvero, nel caso fosse emersa una vendita non simulata, del corrispettivo delle cessioni medesime.

Originally posted 2021-07-05 23:03:47.