BANCAROTTA FALLIMENTO IMPRENDITORE BOLOGNA MILANO VENEZIA TREVISO RAVENNA FORLI  

BANCAROTTA FALLIMENTO IMPRENDITORE BOLOGNA MILANO VENEZIA TREVISO RAVENNA FORLI  

Argomenta che il Tribunale del riesame avrebbe confermato la sussistenza delle esigenze cautelari senza valutare in maniera adeguata la concretezza ed attualita’ delle stesse ne’ tenuto conto che l’ordinanza cautelare era stata annullata con riferimento al reato contestato al capo c) dell’imputazione provvisoria; la motivazione sarebbe, poi, apparente in ordine al pericolo di inquinamento probatorio e non terrebbe conto della mancata fissazione della data di scadenza della misura in relazione alle indagini da compiere; il Tribunale, inoltre, avrebbe ritenuto, con motivazione insufficiente, sussistere il pericolo di fuga evincendolo solo dalla gravita’ del titolo di reato per cui si precede.

BANCAROTTA FALLIMENTO IMPRENDITORE BOLOGNA MELANO VENEZIA TREVISO RAVENNA FORLI

Capitolo 1: Introduzione al Dolo nella Bancarotta Fraudolenta

La bancarotta fraudolenta è un reato grave che coinvolge l’uso di mezzi fraudolenti per manipolare la situazione finanziaria di un’azienda al fine di ingannare creditori, investitori e autorità di regolamentazione. Nel contesto della bancarotta fraudolenta, il concetto di “dolo” gioca un ruolo chiave, indicando un comportamento intenzionale e fraudolento da parte dei responsabili. In questo capitolo, esploreremo le basi del dolo nella bancarotta fraudolenta e come esso si manifesta nelle azioni dei colpevoli.

Capitolo 2: Le Forme di Dolo nella Bancarotta Fraudolenta

Il dolo può assumere varie forme nella bancarotta fraudolenta, ognuna delle quali riflette un tentativo deliberato di eludere il sistema e trarre vantaggio illegittimo dalla situazione finanziaria dell’azienda. Esamineremo le tattiche comuni utilizzate, come la manipolazione dei bilanci, la sottostima dei debiti, la creazione di transazioni fittizie e altri artifici contabili. Attraverso esempi concreti, comprenderemo meglio come il dolo si intreccia con la bancarotta fraudolenta.

Capitolo 3: Gli Attori Chiave e il Loro Coinvolgimento nel Dolo

Nella bancarotta fraudolenta, diversi attori possono essere coinvolti nel perpetrare il dolo. Dalle alte sfere dirigenziali ai dipendenti coinvolti nelle pratiche contabili discutibili, identificheremo chi sono i principali responsabili e come le loro azioni collettive possono portare alla rovina finanziaria di un’azienda. Analizzeremo anche il ruolo degli advisor esterni e dei consulenti finanziari nel facilitare o prevenire atti fraudolenti.

Capitolo 4: Le Conseguenze Legal i del Dolo nella Bancarotta Fraudolenta

Le conseguenze legali del dolo nella bancarotta fraudolenta sono gravi e possono comportare pesanti sanzioni, incluse pene detentive e multe sostanziali. In questo capitolo, esploreremo il quadro normativo che disciplina il reato, identificando le leggi chiave e i meccanismi legali attraverso i quali coloro che commettono dolo possono essere perseguiti. Sarà fondamentale comprendere come le autorità legali affrontano e perseguono i casi di bancarotta fraudolenta.

Capitolo 5: Studi di Caso e Analisi delle Indagini sul Dolo nella Bancarotta Fraudolenta

Per ottenere una comprensione più approfondita del dolo nella bancarotta fraudolenta, esamineremo alcuni casi celebri e le indagini che hanno portato alla scoperta delle pratiche fraudolente. Attraverso analisi dettagliate, scopriremo le sfide investigative, le prove presentate in tribunale e le lezioni apprese da casi passati che hanno plasmato l’approccio delle autorità nella lotta contro il dolo finanziario.

Bancarotta: Un’Analisi Approfondita del Reato Finanziario

La bancarotta è un reato finanziario che implica la mancanza di capacità di una persona o un’azienda di onorare i propri debiti, con conseguenze legali significative. Questo atto non solo influisce sulle persone coinvolte, ma ha anche ripercussioni sull’economia, sui creditori e sulla fiducia nel sistema finanziario. In questo articolo, esamineremo in modo approfondito il concetto di bancarotta, le sue varie forme, le cause sottostanti, le conseguenze legali e sociali, nonché le misure preventive che possono essere adottate per evitare che si verifichi.

ecobonus pericoli penali e civili
ecobonus pericoli penali e civili

Definizione di Bancarotta

La bancarotta è comunemente definita come la situazione in cui un individuo o un’azienda non è in grado di soddisfare i propri obblighi finanziari e deve dichiarare il fallimento. Questa incapacità può derivare da varie ragioni, tra cui cattiva gestione finanziaria, crolli di mercato, mancanza di liquidità o l’accumulo di debiti insostenibili. La bancarotta può interessare sia persone fisiche che giuridiche, portando a un processo giudiziario che determina come gestire il fallimento e ripartire gli asset rimanenti tra i creditori.

Forme di Bancarotta

La bancarotta può assumere diverse forme, ciascuna con le proprie caratteristiche e implicazioni. Le principali categorie di bancarotta includono:

  1. Bancarotta Fraudolenta: In questo tipo di bancarotta, le persone coinvolte agiscono in modo intenzionale e fraudolento per manipolare la propria situazione finanziaria. Ciò può coinvolgere la falsificazione di documenti, la creazione di transazioni fittizie o altre pratiche ingannevoli. La bancarotta fraudolenta è spesso soggetta a sanzioni penali più gravi rispetto ad altre forme.
  2. Bancarotta Semplice o Fallimento: Questa forma di bancarotta si verifica quando un debitore è onesto sulla propria incapacità di onorare i debiti e cerca la protezione giuridica attraverso il processo di fallimento. In questo caso, l’intento di frode potrebbe essere assente, ma comunque, le conseguenze finanziarie possono essere considerevoli.
  3. Bancarotta da Parte dei Creditori: In alcuni casi, i creditori possono cercare di forzare la bancarotta di un debitore per proteggere i propri interessi. Questa situazione può verificarsi se i creditori ritengono che il debitore non sia in grado di onorare i pagamenti e cercano una soluzione attraverso il sistema giuridico.
  4. Bancarotta Sovranazionale: A livello internazionale, alcuni Paesi possono affrontare situazioni di bancarotta sovranazionale, in cui l’intero sistema finanziario di una nazione è in crisi. Questa forma di bancarotta può avere impatti su scala globale e richiede spesso interventi coordinati da parte delle istituzioni finanziarie internazionali.

Cause della Bancarotta

Le cause della bancarotta possono essere molteplici e spesso si verificano in combinazione. Alcuni dei fattori principali includono:

  1. Cattiva Gestione Finanziaria: Una gestione finanziaria inadeguata può portare a decisioni sbagliate riguardo agli investimenti, all’espansione aziendale e alla gestione del debito, contribuendo alla bancarotta.
  2. Crisi Economica: Periodi di recessione economica o instabilità possono mettere a dura prova le aziende e le persone, portando a mancate entrate e indebolendo la loro capacità di onorare i debiti.
  3. Debiti Insostenibili: Accumulare debiti oltre la capacità di ripagare può essere una causa diretta di bancarotta. I tassi di interesse elevati o il protrarsi di una situazione di indebitamento cronico possono portare a una spirale finanziaria negativa.
  4. Cambiamenti del Mercato: Le aziende possono subire bancarotta a causa di cambiamenti imprevisti nei mercati, nella tecnologia o nei modelli di consumo che le rendono obsolete o poco competitive.
  5. Eventi Straordinari: Eventi imprevedibili, come catastrofi naturali o pandemie, possono causare danni finanziari significativi, portando talvolta a situazioni di bancarotta.

Conseguenze Legal i della Bancarotta

La bancarotta comporta conseguenze legali sia per i debitori che per i creditori coinvolti. Alcune delle principali implicazioni includono:

  1. Fallimento Personale o Aziendale: Nel caso di fallimento, l’individuo o l’azienda coinvolta può essere dichiarato fallito, portando alla liquidazione dei propri beni per soddisfare i creditori.
  2. Procedimenti Giudiziari: I procedimenti giudiziari sono spesso necessari per gestire la bancarotta. Questi processi determinano come verranno ripartiti gli asset rimanenti tra i creditori.
  3. Sanzioni Penali: Nel caso di bancarotta fraudolenta, i responsabili possono affrontare sanzioni penali, inclusa la reclusione. Le leggi variano da giurisdizione a giurisdizione, ma la frode finanziaria è generalmente considerata un reato grave.
  4. Perdita di Credibilità Finanziaria: La bancarotta può comportare la perdita di credibilità finanziaria sia per gli individui che per le aziende coinvolte. Ciò può rendere difficile ottenere finanziamenti futuri o stipulare contratti commerciali.
  5. Impatto Sociale ed Economico: A livello sociale ed economico, la bancarotta può avere conseguenze significative. Può portare alla perdita di posti di lavoro, all’erosione della fiducia nel sistema finanziario e alla riduzione della capacità di spesa della popolazione coinvolta.

Prevenzione della Bancarotta

La prevenzione della bancarotta è un elemento cruciale per evitare i danni finanziari e sociali associati. Alcune strategie preventive includono:

  1. Gestione Finanziaria Responsabile: Una gestione finanziaria responsabile è fondamentale per evitare l’accumulo eccessivo di debiti. Pianificar

L’Elemento Oggettivo nella Bancarotta Fraudolenta: Analisi Approfondita di un Reato Finanziario Complesso

La bancarotta fraudolenta è un reato finanziario serio che coinvolge l’uso di mezzi fraudolenti per manipolare la situazione finanziaria di un’azienda al fine di ingannare creditori, investitori e autorità di regolamentazione. L’elemento oggettivo di questo reato è fondamentale per comprendere come la frode finanziaria si traduca in azioni concrete. In questo articolo, esamineremo in dettaglio l’elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta, esplorando le diverse forme che può assumere, i modi in cui si manifesta e come gli investigatori e i tribunali lo valutano.

Definizione di Bancarotta Fraudolenta

La bancarotta fraudolenta è un reato che si verifica quando un’azienda o una persona fisica utilizza mezzi ingannevoli per influenzare in modo fraudolento la propria situazione finanziaria, mettendo a rischio i creditori e gli investitori. Mentre l’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta riguarda l’intento doloso dei responsabili, l’elemento oggettivo si concentra sulle azioni e sui comportamenti concreti che costituiscono la frode finanziaria.

Forme dell’Elemento Oggettivo nella Bancarotta Fraudolenta

L’elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta può assumere varie forme, tutte indirizzate a manipolare la realtà finanziaria dell’azienda in modo ingannevole. Alcuni degli elementi oggettivi più comuni includono:

  1. Manipolazione dei Bilanci: Una delle pratiche più diffuse nella bancarotta fraudolenta è la manipolazione dei bilanci aziendali. Questo può coinvolgere la sottostima degli oneri, la sovrastima degli attivi o l’inclusione di transazioni fittizie per presentare un quadro finanziario più positivo di quanto sia in realtà.
  2. Creazione di Transazioni Fittizie: Per ingannare creditori e investitori, gli autori della bancarotta fraudolenta possono creare transazioni fittizie che sembrano legittime ma in realtà non hanno una base reale. Ciò può includere vendite false, acquisti gonfiati o altre attività finanziarie simulate.
  3. Omissione di Informazioni Cruciali: Talvolta, l’elemento oggettivo può emergere attraverso l’omissione strategica di informazioni cruciali nei rapporti finanziari. La mancanza di divulgazione accurata può ingannare chi legge i documenti finanziari e portare a valutazioni errate della situazione finanziaria dell’azienda.
  4. Evasione Fiscale: L’elusione fiscale può essere un elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta, poiché gli individui cercano di ridurre artificialmente i loro profitti o aumentare le spese deducibili per evitare il pagamento delle tasse e nascondere la vera situazione finanziaria.
  5. Utilizzo di Entità Fittizie: Alcuni responsabili di bancarotta fraudolenta creano entità fittizie o società fantasma per nascondere attività finanziarie illecite. Queste entità possono essere utilizzate per sviare l’attenzione e nascondere le vere condizioni finanziarie dell’azienda.

Analisi delle Transazioni Finanziarie nell’Elemento Oggettivo

Per identificare l’elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta, gli investigatori e gli esperti finanziari analizzano attentamente le transazioni finanziarie dell’azienda coinvolta. Ciò può comportare:

  1. Revisione dei Documenti Contabili: Gli esperti contabili esaminano bilanci, dichiarazioni dei redditi, registri contabili e altri documenti finanziari per individuare discrepanze, omissioni o irregolarità che potrebbero indicare pratiche fraudolente.
  2. Analisi delle Transazioni Anomale: L’individuazione di transazioni finanziarie anomale o atipiche può essere un segnale di allarme. Ad esempio, transazioni di grandi dimensioni, movimenti di fondi inusuali o frequenti transazioni con entità collegate possono sollevare sospetti.
  3. Confronto con Standard Settoriali: Gli investigatori confrontano le pratiche finanziarie dell’azienda con gli standard del settore per identificare deviazioni significative. Un allontanamento eccessivo dalle norme di settore può sollevare dubbi sulla legittimità delle pratiche finanziarie.
  4. Collaborazione con Esperti Esterni: Spesso, gli investigatori collaborano con esperti esterni, come periti contabili o consulenti finanziari, per ottenere una valutazione più approfondita delle transazioni finanziarie e identificare eventuali pratiche fraudolente.

L’Elemento Oggettivo come Prova Legale nella Bancarotta Fraudolenta

L’elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta è cruciale anche dal punto di vista legale. Quando un caso di bancarotta fraudolenta viene portato davanti a un tribunale, è necessario dimostrare in modo convincente che le azioni compiute sono effettivamente fraudolente. Alcuni aspetti chiave includono:

  1. Intento Fraudolento: Per dimostrare l’elemento oggettivo, è essenziale provare che le azioni compiute sono state eseguite con un intento fraudolento. Ciò significa che gli autori della bancarotta non solo hanno commesso atti finanziari scorretti ma lo hanno fatto consapevolmente e intenzionalmente per ingannare.
  2. Collegamento Tra Azioni e Danni: È necessario stabilire un collegamento diretto tra le azioni compiute e i danni finanziari causati. Questo coinvolge la dimostrazione che le pratiche fraudolente hanno effettivamente influito negativamente sulla situazione finanziaria dell’azienda, dei creditori o degli investitori.
  3. Consapevolezza delle Conseguenze: L’elemento oggettivo richiede anche la dimostrazione che gli autori erano consapevoli delle conseguenze delle loro azioni. Questo può includere la consapevolezza delle ripercussioni legali, finanziarie e sociali delle pratiche fraudolente.
  4. Prove Documentali e Testimonianze: La presentazione di prove documentali, come e-mail, registrazioni contabili e altri documenti, può essere essenziale per stabilire l’elemento oggettivo. Inoltre, le testimonianze di persone coinvolte direttamente possono fornire una visione approfondita delle pratiche fraudolente.

Conseguenze Legali dell’Elemento Oggettivo nella Bancarotta Fraudolenta

Una volta dimostrato l’elemento oggettivo nel contesto di un caso di bancarotta fraudolenta, le conseguenze legali possono essere gravi. Alcune delle principali implicazioni includono:

  1. Sanzioni Penali: Gli autori della bancarotta fraudolenta possono affrontare sanzioni penali, inclusa la reclusione. La durata delle pene dipende dalla gravità delle azioni e dalla legislazione specifica della giurisdizione in questione.
  2. Risarcimento dei Danni: I tribunali possono ordinare agli autori della bancarotta fraudolenta di risarcire i danni finanziari causati. Ciò può comportare la restituzione di fondi, la vendita di beni per coprire i debiti o altri mezzi di compensazione.
  3. Divieto di Direzione Aziendale: In molti casi, coloro che sono stati coinvolti in bancarotta fraudolenta possono essere vietati dalla gestione aziendale per un determinato periodo di tempo o in modo permanente.
  4. Confisca di Beni: I tribunali possono confiscare i beni degli autori della bancarotta fraudolenta per soddisfare i creditori e coprire i danni finanziari.
  5. Reputazione Danneggiata: Oltre alle conseguenze legali, coloro coinvolti in bancarotta fraudolenta possono subire danni irreparabili alla loro reputazione. Ciò può influenzare la loro capacità di ottenere lavoro, intraprendere nuove attività o ottenere finanziamenti futuri.

Conclusioni e Misure Preventive

In conclusione, l’elemento oggettivo nella bancarotta fraudolenta è il fulcro delle azioni concrete che costituiscono la frode finanziaria. L’analisi attenta delle transazioni finanziarie, la presentazione di prove documentali e la dimostrazione dell’intentato fraudolento sono cruciali per stabilire la colpevolezza. Le conseguenze legali e sociali della bancarotta fraudolenta sottolineano l’importanza di prevenire tali pratiche attraverso una gestione finanziaria responsabile, trasparenza nelle pratiche aziendali e vigilanza attenta da parte delle autorità di regolamentazione. Solo attraverso misure preventive efficaci è possibile proteggere gli interessi dei creditori, degli investitori e della società nel suo complesso dall’impatto distruttivo della bancarotta fraudolenta.

Secondo principi consolidati, l’obbligo di immediata declaratoria delle cause di estinzione del reato, che discende in capo al giudice dall’art. 129 cod. proc.pen., opera anche in sede di rinvio (ex multis, Sez. 2, n. 9174 del 19/02/2008, Palladini, Rv. 239552-01), salva la «evidenza» di una causa di proscioglimento più favorevole, allorché appaiano, in modo incontestabile, circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la sua rilevanza penale ovvero la commissione del medesimo da parte dell’imputato.

La decisione, che il giudice deve prendere a quest’ultimo riguardo, appartiene più al concetto di constatazione, ossia di percezione immediata, che a quello di apprezzamento, ed è quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento ulteriore, o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274-01).

Nel ripercorrere, in modo completo e analitico, le risultanze probatorie di causa, la Corte territoriale ha ineccepibilmente escluso di poter operare una siffatta constatazione. E, invero, gli argomenti di segno contrario, esposti in ricorso – lungi dal palesare una verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione – riaprono scenari valutativi per l’appunto preclusi dal sopraggiungere della prescrizione.

 

 

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza . 869 depositata il 10 gennaio 2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali – Bancarotta fraudolenta documentale – Prescrizione di una delle imputazioni – Riduzione della pena

Ritenuto in fatto

  1. Con sentenza 15 gennaio 2015 la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione annullava, con rinvio, la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Milano a carico di D.R. e A.D.C., limitatamente, quanto a quest’ultimo, ai fatti di bancarotta fraudolenta documentale contestati ai capi A) e B) della rubrica, relativi ai distinti fallimenti di due società.

Rispetto a D.C., l’annullamento era disposto per ritenuto difetto di motivazione sulla circostanza che l’imputato, amministratore pro-tempore solo formale delle medesime società, avesse l’effettiva previa disponibilità delle scritture contabili oggetto delle incriminate condotte di omessa tenuta e consegna.

  1. Il giudice di rinvio, con la sentenza in epigrafe, accertava la prescrizione, medio tempore intervenuta, dei reati sopra indicati e, non ravvisando evidenza di innocenza, pronunciava conforme declaratoria, rideterminando in due anni e venti giorni di reclusione, nei confronti di D.C., la pena principale residua.
  2. Tale imputato propone ricorso per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di tre motivi.

3.1. Con il primo e il secondo motivo, distintamente riferiti alle due imputazioni di bancarotta fraudolenta documentale, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione.

La Corte di appello, giudicando in sede di rinvio, avrebbe nuovamente mancato di motivare in modo adeguato sui profili oggetto di annullamento, in un contesto in cui l’estraneità dell’imputato ai fatti contestati emergerebbe ictu oculi.

3.2. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine alla quantificazione della pena principale, che, in relazione all’unico reato superstite (la bancarotta fraudolenta di cui al capo A), sarebbe dovuta ammontare a solo due anni di reclusione.

Considerato in diritto

  1. I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

Secondo principi consolidati, l’obbligo di immediata declaratoria delle cause di estinzione del reato, che discende in capo al giudice dall’art. 129 cod. proc.pen., opera anche in sede di rinvio (ex multis, Sez. 2, n. 9174 del 19/02/2008, Palladini, Rv. 239552-01), salva la «evidenza» di una causa di proscioglimento più favorevole, allorché appaiano, in modo incontestabile, circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la sua rilevanza penale ovvero la commissione del medesimo da parte dell’imputato.

La decisione, che il giudice deve prendere a quest’ultimo riguardo, appartiene più al concetto di constatazione, ossia di percezione immediata, che a quello di apprezzamento, ed è quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento ulteriore, o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274-01).

Nel ripercorrere, in modo completo e analitico, le risultanze probatorie di causa, la Corte territoriale ha ineccepibilmente escluso di poter operare una siffatta constatazione. E, invero, gli argomenti di segno contrario, esposti in ricorso – lungi dal palesare una verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione – riaprono scenari valutativi per l’appunto preclusi dal sopraggiungere della prescrizione.

  1. Fondato appare, invece, il terzo motivo di ricorso.

Dopo aver dichiarato la duplice prescrizione in ordine alle bancarotte documentali, la Corte territoriale ha rideterminato la pena, muovendo da quella base di tre anni di reclusione per la bancarotta patrimoniale relativa al primo fallimento; pena ridotta a due anni per le attenuanti generiche e aumentata – infine – a due anni e venti giorni «ex art. 81 c.p. in considerazione del secondo fallimento».

La Corte stessa non si è avveduta del fatto che, quanto alla bancarotta patrimoniale, D.C. era ab origine imputato, ed è stato ormai definitivamente condannato, solo in relazione al fallimento della prima società (v. capo A della rubrica, ove figurano entrambi gli addebiti di bancarotta patrimoniale e documentale). Per il secondo fallimento (capo B), l’unica imputazione era quella di bancarotta documentale (dichiarata prescritta).

Nessun aumento a titolo di continuazione poteva e doveva, dunque, essere apportato.

  1. In relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, potendo questa Corte direttamente provvedere – ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. – alla rideterminazione della pena principale che, eliminato l’indebito aumento ex art. 81 cpv. cod. pen., deve essere conclusivamente fissata nella misura di due anni di reclusione.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena che determina in anni 2 di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 dicembre 2019, n. 49757

Fallimento ed altre procedure concorsuali – Operazioni infragruppo – Consapevole “travaso” di risorse in favore di società del gruppo in dissesto – Assenza di “vantaggi compensativi” – Reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale

Ritenuto in fatto

  1. Con sentenza emessa il 29/11/2018 la Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano del 21.3.2016 che aveva condannato S.R. alla pena di 3 anni e 2 mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere, in qualità di legale rappresentante della S.B. s.r.l., fallita il 14.2.2012, distratto il patrimonio societario, corrispondendo alla S.B. s.a.s., anch’essa fallita, un importo di € 677.348,66 senza alcuna controprestazione, ha riconosciuto le attenuanti generiche, riducendo la pena ad anni 2 di reclusione, confermando nel resto la decisione di primo grado.

Secondo la ricostruzione dei fatti accertata, nonostante il credito vantato dalla S.B. s.a.s. fosse di € 494.861,25, l’omonima società di capitali versava l’importo di € 1.172.209,91, pagando € 441.209,91 per crediti di fornitori e dipendenti della S. s.a.s., ed accollandosi due mutui, di € 396.000,00 edi € 335.000,00, erogati alla S. s.a.s. dalla Cassa Rurale di Renon.

  1. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di S.R., Avv. B.M., deducendo due motivi.

2.1. Con un primo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione: le due società – S.B. s.a.s. e S.B. s.r.l. – appartenevano ad uno stesso gruppo, in quanto la s.r.l. era stata costituita da S.R. e dalla S.B. s.a.s.; l’unica distrazione sarebbe costituita dall’accollo dei due mutui erogati alla s.a.s. dalla Cassa Rurale di Renon, che costituirebbe anche la causa del fallimento della s.r.l.; tuttavia, come accertato anche dalle sentenze di merito, la costituzione della s.r.l. e l’accollo dei mutui era finalizzato ad impedire il pignoramento dei mezzi da parte di Equitalia necessari al completamento dei lavori di costruzione di immobili, iniziati dalla s.a.s., e proseguiti dalla s.r.l.; lo scopo dell’operazione, dunque, era di completare i lavori degli immobili in costruzione, in modo da incassare le somme relative ai contratti stipulati dalla s.a.s. e ripianare la situazione patrimoniale complessiva del gruppo, con evidenti vantaggi per la s.a.s. e per la s.r.l.; la sentenza impugnata sarebbe dunque contraddittoria, in quanto l’operazione aveva una finalità imprenditoriale, e non distrattiva, essendo stato accertato che non vi è stata alcuna “uscita” verso terzi, nessun impiego estraneo alla dinamica imprenditoriale; la Corte territoriale, invece, pur ammettendo che l’iniziativa era funzionale al completamento dei lavori, ha affermato la distrazione, in quanto l’operazione non poteva portare alcuna utilità economica per la s.r.l.; tuttavia, la valutazione sarebbe stata effettuata erroneamente ex post, e non con giudizio ex ante-, del resto, la metà delle quote sociali era detenuta dalla s.a.s., i creditori erano i medesimi, e l’operazione era stata concordata con il sistema bancario.

Anche il dolo sarebbe stato affermato apoditticamente, in quanto l’operazione era finalizzata non già a pregiudicare i creditori, ma a perseguire una pur errata e imprudente scelta imprenditoriale volta a garantire la prosecuzione dei lavori e l’esistenza del gruppo S..

2.2. Con un secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all’esclusione della riqualificazione nel reato di bancarotta semplice, nonostante fosse emerso che alcuna somma era uscita verso terzi, e che l’imprenditore aveva agito nell’interesse dell’impresa.

Considerato in diritto

  1. Il ricorso è infondato, ma deve essere rilevata l’illegalità delle pene accessorie ex art. 216, u.c., l. fall..
  2. Secondo la ricostruzione dei fatti accertata dalle sentenze di merito, essendo la S.B. s.a.s., già in difficoltà economiche dal 2008, gravata da un significativo indebitamento, che, nel 2010, rendeva impossibile la prosecuzione dell’attività imprenditoriale, per i rischi di pignoramento derivanti dai debiti verso l’Erario, il 12 agosto 2010 veniva costituita la S.B. s.r.l., di cui erano soci S.R. e la S.B. s.a.s., ciascuno al 50 %.

La società di capitali era un realtà una “scatola vuota”, priva di mezzi e con esiguo capitale sociale, costituita al solo scopo di “avere un veicolo senza debiti” per continuare l’adempimento dei contratti conclusi dalla società di persone; per evitare il pignoramento dei macchinari della s.a.s., necessari per l’esecuzione delle opere edilizie, e dunque per l’incasso dei corrispettivi, la S.B. s.r.l. trasferiva risorse alla società di persone, pagando i fornitori ed i dipendenti della stessa, ed accollandosi due mutui erogati dalla Cassa rurale di Renon.

  1. Tanto premesso, la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui l’operazione era connotata da un chiaro ed univoco fine imprenditoriale, non già distrattivo, in quanto diretto al perseguimento degli interessi economici delle società del “gruppo”, non è fondata.

3.1. Invero, a prescindere dall’accertamento degli indici di concreta esistenza di un “gruppo societario” (Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, Vannini, Rv. 273635: “In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale è configurabile un “gruppo di imprese” – rilevante ai fini della ipotizzabilità di eventuali “vantaggi compensativi” – anche tra enti che abbiano differente natura giuridica (società ed associazioni senza fini di lucro), purché tra loro si instauri un rapporto di direzione nonché di coordinamento e controllo delle rispettive attività facente capo al soggetto giuridico controllante”), va ribadito, nel solco della condivisa giurisprudenza di questa Corte, che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la natura distrattiva di un’operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali (Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702); tuttavia, per escludere la natura distrattiva di un’operazione infragruppo invocando il maturarsi di vantaggi compensativi, non è sufficiente allegare la mera partecipazione al gruppo, ovvero l’esistenza di un vantaggio per la società controllante, dovendo invece l’interessato dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell’interesse del gruppo, elemento indispensabile per considerare lecita l’operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata (Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti, Rv. 268675; Sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015, dep. 2016, Moroni, Rv. 271149); non è dunque sufficiente allegare la natura intrinseca di operazione infra-gruppo, dovendo invece l’interessato fornire l’ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene (Sez. 5, n. 48518 del 06/10/2011, PI ebani, Rv. 251536).

3.2. Ciò posto, l’inquadramento della costituzione della S.B. s.r.l. e dei trasferimenti di risorse alla omonima società di persone nel quadro delle operazioni infra-gruppo non può ritenersi idoneo ad elidere il carattere distrattivo delle stesse, non avendo il ricorrente dimostrato il vantaggio compensativo ritratto dalla società di capitali, il “saldo finale positivo” delle operazioni.

Al riguardo, la Corte territoriale ha evidenziato che la costituzione della S.B. s.r.l. nel 2010, allorquando la società di persone era già in dissesto, non poteva recare alcuna utilità economica alla prima, che ha accumulato, in meno di due anni, un credito di quasi 700 mila euro nei confronti della s.a.s., senza alcuna concreta possibilità di recuperarlo, con conseguente depauperamento della società in danno dei creditori; la S.B. s.r.l., in altri termini, ha utilizzato le proprie entrate per coprire i debiti della società di persone, anziché per finanziare la propria attività imprenditoriale, accumulando una esposizione debitoria finale di oltre 2 milioni di euro, che l’ha condotta al fallimento.

Tale conclusione, del resto, risulta conforme al principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di reati fallimentari, integra distrazione rilevante quale ipotesi di bancarotta fraudolenta il finanziamento erogato in favore di una società dello stesso gruppo che presenti una situazione economica tale da non potere corrispondere gli interessi, pur pattuiti, o garantire la conservazione della garanzia del credito e, dunque, in assenza di qualsiasi vantaggio compensativo per la società finanziatrice (Sez. 5, n. 10633 del 30/01/2019, Scambia, Rv. 276029; analogamente Sez. 5, n. 30212 del 11/04/2017, Donati, Rv. 270872, a proposito della concessione di pegno, in favore di società infragruppo, effettuata dalla società fallita per un importo notevolmente superiore al proprio debito, in situazione di difficoltà finanziaria e senza vantaggi compensativi).

  1. Le doglianze concernenti il dolo e la riqualificazione nel reato di bancarotta semplice sono altresì infondate.

Va, al riguardo, rammentato che, l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805); sicché, in tema di bancarotta fraudolenta, ai fini della sussistenza del dolo previsto dagli artt. 216 e 223 legge fallimentare, è sufficiente l’accertamento della volontà dei singoli atti di sottrazione, di occultamento o di dissimulazione, senza che possa assumere rilievo, al fine di attenuare o giustificare le indicate operazioni, l’eventuale intento di salvaguardare l’avviamento economico e la capacità occupazionale, trasferendo beni e risorse verso altre società, ritenute maggiormente operative. La salvaguardia delle risorse sociali va infatti attuata all’interno del soggetto proprietario, nell’interesse dei creditori e dei terzi che hanno fatto affidamento sul patrimonio e sulla capacità operativa della singola società e non già del gruppo (Sez. 5, n. 13169 del 26/01/2001, Cardinali, Rv. 218390, in una fattispecie in cui, immediatamente prima e dopo la dichiarazione di fallimento, erano stati trasferiti beni e crediti della società fallita ad altre società facenti parte del medesimo gruppo).

Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha correttamente escluso il reato di bancarotta semplice, essendo emerso che l’imputato ha coscientemente distratto beni della società S.B. s.r.l., operando un consapevole “travaso” di risorse in favore della S.B. s.a.s., per salvarla dallo stato di dissesto in cui versava già dal 2010.

Ed il dolo delle condotte di distrazione prescinde, come si è già rilevato, dall’assenza della scopo di pregiudicare i creditori, o di conseguire un personale profitto, sì da rendere irrilevante la deduzione del ricorrente secondo cui la finalità dell’operazione era esclusivamente imprenditoriale, e non distrattiva.

Al contrario della bancarotta preferenziale, laddove l’elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico (consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l’accettazione della eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale), in cui tale finalità non è ravvisabile allorché il pagamento sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale ed il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile (Sez. 5, n. 54465 del 05/06/2018, M, Rv. 274188, in una fattispecie relativa ad erogazioni di denaro effettuate in favore di una società a cui erano stati affidati lavori edili in subappalto, in modo da ottenere dalla committente il pagamento dei lavori in corso d’opera e garantire così la sopravvivenza finanziaria della società amministrata dall’imputato; Sez. 5, n. 16983 del 05/03/2014, Liori, Rv. 262904), nella bancarotta per distrazione l’elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

  1. Va rilevata d’ufficio l’illegalità delle pene accessorie irrogate al ricorrente.

Invero, la sentenza n. 222 del 05/12/2018 della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».

Si verte, dunque, in una ipotesi di pena illegale rilevabile d’ufficio dal giudice di legittimità, in quanto, indipendentemente dal fatto che le pene concretamente irrogate rientrino nella cornice edittale della norma così come manipolata dal giudice delle leggi, il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale (cfr. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205; Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857).

Alla luce del dictum della Corte costituzionale, rileva il Collegio che, limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all’ultimo comma dell’art. 216 l. fall., la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento, che dovrà rideterminare detta durata sulla base degli ordinari criteri commisurativi (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui art. 216, ultimo comma, legge fall., con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di Appello di Trento.

Rigetta nel resto il ricorso.

Riferimenti normativi

Art.216 R.D. n. 267/1942. Bancarotta fraudolenta.

“È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che:

1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa”.

Le  più recenti pronunce di legittimità in materia di bancarotta fraudolentadocumentale:

Cassazione penale , sez. V, 01/10/2018, n. 53193

In tema di irregolare tenuta dei libri contabili, nel reato di bancarotta semplice l’illiceità della condotta è circoscritta alle scritture obbligatorie ed ai libri prescritti dalla legge, mentre nella fattispecie della bancarotta fraudolenta documentale l’elemento oggettivo della condotta ricomprende tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi anche se non obbligatori.

Cassazione penale , sez. V , 26/09/2018 , n. 1925

In materia fallimentare, la ricostruzione della documentazione contabile, attraverso il ricorso a una contabilità parallela in nero, creata per occultare condotte distrattive e di evasione di imposta, non esclude la bancarotta fraudolenta documentale. La necessità di acquisire i dati patrimoniali e finanziari dalla contabilità in nero è, infatti, la prova che la tenuta dei libri e delle altre scritture era tale da non rendere possibile un’affidabile ricostruzione del patrimonio o del movimento dì affari della società. A precisarlo è la Cassazione che ha respinto il ricorso dell’amministratore unico di una Srl dichiarata fallita e dl una sua collaboratrice per aver sottratto dalle casse sociali due milioni e 600mila euro e falsificato libri e scritture, creando una contabilità parallela e occulta. Per la Corte, in particolare, i semplici appunti, sia manoscritti che informatici, provenienti dall’imputato, specie se destinati a restare clandestini, non possono essere considerati scritture informali di supporto, ma solo documenti clandestini utilizzabili solo da chi, all’interno del gruppo, era a conoscenza dei ricavi in nero.

Cassazione penale, sez. V, 26/09/2018, n. 54490

In tema di bancarotta fraudolenta, mentre con riguardo a quella documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell’amministrazione dell’impresa fallita (cosiddetto “testa di legno”), atteso il diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, non altrettanto può dirsi con riguardo all’ipotesi della distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti dell’amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell’imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall’amministratore di fatto.

 

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Originally posted 2020-02-28 17:20:31.