INFORTUNI MORTALI SUL LAVORO RISARCIMENTO AVVOCATO ESPERTO
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L’analisi dei ruoli e delle responsabilità di cui si parla viene tematizzata tradizionalmente entro la categoria giuridica della posizione di garanzia. Si tratta, come è ben noto, di espressione che esprime in modo condensato l’obbligo giuridico di impedire l’evento che fonda la responsabilità in ordine ai reati commissivi mediante omissione, ai sensi dell’art. 40 cpv. c.p.. Questo classico inquadramento deve essere arricchito con alcune considerazioni aggiuntive.
Noi siamo abituati a pensare ai reati colposi come ad illeciti omissivi. Questa visione è alimentata soprattutto dal fatto, oggetto di immediata e forte percezione intuitiva, che in tale categoria di reati si individua sempre qualcosa che è mancato, che è stato omesso appunto.
Tale modo di vedere le cose non sempre corrisponde pienamente alla realtà. E’ sufficiente pensare, ad esempio, al preposto che consegna una scala rotta al lavoratore che conseguentemente cade; oppure al dirigente che invia un dipendente in un ambiente saturo di sostanze venefiche. In tali situazioni è difficile negare che sì sia in presenza di condotte attive eziologicamente rilevanti. Tuttavia, pure in tali contingenze, chiaramente riconducibili alla causalità commissiva e quindi estranee alla disciplina di cui all’art. 40 cpv.
c.p. ed alla strumentale categoria giuridica del garante, si è soliti parlare ugualmente di garante, di posizione di garanzia. Tale contingenza rende chiaro che quando nell’ambito di reati colposi commissivi si parla di ‘garante’ per definire la sfera di responsabilità di un soggetto, si usa il termine in un significato affermatosi nella prassi, più ampio e diverso rispetto a quello connesso all’art. 40 cpv. c.p..
Si tratta, allora, di comprendere tale significato; anzi di riconoscerlo leggendo il lessico e le storie della giurisprudenza.
A tale riguardo, occorre preliminarmente considerare che la causalità condizionalistica (o dell’equivalenza causale) è caratterizzata dalla costitutiva, ontologica indifferenza per il rilievo, per il ruolo qualitativo delle singole condizioni, che sono tutte per definizione equivalenti. Ne discende l’esigenza di arginare l’eccessiva forza espansiva dell’imputazione del fatto determinata dal condizionalismo. Tale esigenza è alla base della causalità giuridica e si manifesta lungo il corso della plurisecolare storia del diritto penale moderno.
La necessità di limitare l’eccessiva ed indiscriminata ampiezza dell’imputazione oggettiva generata dal condizionalismo è alla base di note elaborazioni teoriche: la causalità adeguata, la causa efficiente, la causalità umana, la teoria del rischio. Tale istanza si rinviene altresì nel controverso art. 41 cpv. c.p..
L’esigenza cui tali teorie tentano di corrispondere è sempre la medesima: tentare di limitare, separare le sfere di responsabilità, in modo che il diritto penale possa realizzare la sua vocazione ad esprimere un ben ponderato giudizio sulla paternità dell’evento illecito.
Il contesto della sicurezza del lavoro fa emergere con particolare chiarezza la centralità dell’idea di rischio: tutto il sistema è conformato per governare l’immane rischio, gli indicibili pericoli, connessi al fatto che l’uomo si fa ingranaggio fragile di un apparato gravido di pericoli. Il rischio è categorialmente unico ma, naturalmente, si declina concretamente in diverse guise in relazione alla differenti situazioni lavorative. Dunque esistono diverse aree di rischio e, parallelamente, distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare. Soprattutto nei contesti lavorativi più complessi, si è frequentemente in presenza di differenziate figure di soggetti investiti di ruoli gestionali autonomi a diversi livelli degli apparati; ed anche con riguardo alle diverse manifestazioni del rischio. Ciò suggerisce che in molti casi occorre configurare già sul piano dell’imputazione oggettiva, distinte sfere di responsabilità gestionale, separando le une dalle altre. Esse conformano e limitano l’imputazione penale dell’evento al soggetto che viene ritenuto ‘gestore’ del rischio. Allora, si può dire in breve, garante è il soggetto che gestisce il rischio.
Questa esigenza di delimitazione delle sfere di responsabilità è tanto intensamente connessa all’essere stesso del diritto penale quale scienza del giudizio di responsabilità, che si è fatta quasi inconsapevolmente strada nella giurisprudenza, attraverso lo strumento normativo costituito dall’art. 41 cpv. c.p..
Infatti, la diversità dei rischi interrompe, per meglio dire separa le sfere di responsabilità.
L’ordine di idee cui si fa cenno si rinviene ampiamente e con alta significatività nell’intera giurisprudenza di legittimità. Così, ad esempio, nel caso di abusiva introduzione notturna da parte del lavoratore nel cantiere irregolare, si è distinto implicitamente tra rischio lavorativo e rischio da ingresso abusivo (anche se il datore di lavoro aveva violato le prescrizioni antinfortunistiche). Il lavoratore si era introdotto abusivamente in un cantiere edile nottetempo, era inciampato su un pannello ed era caduto nel vuoto riportando gravi lesioni. Questa Corte suprema ha annullato la sentenza di condanna emessa dal giudice di merito, ed ha ritenuto l’interruzione del nesso causale tra l’evento costituito dalle lesioni personali e l’eventuale violazione di prescrizioni antinfortunistiche riferibile al datore di lavoro, poichè la vittima, con comportamento gravemente imprudente, aveva violato consapevolmente le cautele disposte allo specifico scopo di prevenire la presenza di persone in un’area tipicamente ed inevitabilmente pericolosa, introducendosi arbitrariamente nel sito (Sez. 4, 25 settembre 2001, Intrevado, Rv. n. 221149). Per la Corte si è determinata l”intrusione’ nello svolgersi degli accadimenti di un fattore sopravvenuto ai sensi dell’art. 41 c.p., comma 2 di per sè capace ed idoneo a produrre l’evento. E’ interessante notare che la pronunzia sottolinea ripetutamente che l’effetto interruttivo non viene meno per l’eventuale inosservanza di disposizioni cautelari antinfortunistiche da parte del responsabile del cantiere. D’altra parte, è agevole cogliere che nel comportamento della persona che si introduce abusivamente in un cantiere edile o in qualunque altra proprietà privata non vi è in realtà nulla di eccezionale o di imprevedibile. Anzi, si tratta di un illecito tra i più ricorrenti nell’esperienza giudiziaria. Il vero problema – allora – è quello di analizzare e distinguere i differenti contesti di rischio e le connesse responsabilità. La vittima è occasionalmente un lavoratore, ma la situazione pericolosa nella quale si è verificato l’incidente non è riferibile al contesto della prestazione lavorativa, sicchè non entrano in questione la violazione della normativa antinfortunistica e la responsabilità del gestore del cantiere. Al momento dell’incidente non era in corso un’attività lavorativa. Pertanto il caso andava esaminato dal differente punto di vista delle cautele che devono essere approntate dal responsabile del sito per inibire la penetrazione di estranei in un’area pericolosa come un cantiere edile.
Discorso analogo può esser fatto a proposito di un altro caso in cui pure è stata ritenuta l’interruzione del nesso causale (Sez. 4, 7 maggio 1985, Bernardi, Rv. 171215). Un dipendente di un albergo in una località termale, terminato il turno di lavoro, si era diretto verso l’auto parcheggiata nei pressi e, per guadagnare tempo, invece di percorrere la strada normale, si era introdotto abusivamente in un’area di pertinenza di un attiguo albergo ed aveva percorso un marciapiede posto a margine di una vasca con fango termale alla temperatura di circa 80 gradi. L’area era protetta da ringhiere metalliche ed il passaggio era sbarrato da due catenelle, mentre non esisteva alcuna protezione all’interno dell’area stessa, sui passaggi che fiancheggiavano le vasche. In prossimità dell’area si trovavano segnali di pericolo.
L’uomo, che conosceva molto bene la zona, aveva scavalcato le catenelle e si era incamminando lungo i marciapiedi, ma aveva messo un piede in fallo cadendo nella vasca e perdendovi la vita. Il proprietario dell’albergo era stato condannato dal giudice di primo grado ed assolto dalla corte d’appello. L’accusa era di omicidio colposo in relazione alla violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 242, per la mancata predisposizioni di adeguati parapetti ai margini della vasca. La pronunzia assolutoria era motivata dal fatto che il lavoratore conosceva benissimo i luoghi ed era ben consapevole dei pericoli derivanti dal fango ad alta temperatura, dai vapori che ne emanavano e dal buio. Tale condotta era stata ritenuta illecita e del tutto anomala, eccezionale, atipica, imprevedibile e quindi assorbente e tale da interrompere il nesso di causalità rispetto alle carenze riscontrabili nelle misure di prevenzione adottate dall’imputato. L’assunto è stato confermato dalla Corte suprema. Anche qui occorre brevemente ripetere che l’ingresso abusivo in una proprietà altrui difficilmente può essere ritenuto eccezionale ed imprevedibile. Semplicemente, si era al di fuori del contesto lavorativo ed il proprietario, in quest’ottica, non era tenuto ad adottare misure ulteriori rispetto a quelle adottate, consistite nella protezione dell’area dall’accesso indiscriminato e dall’apposizione di cartelli di pericolo. Anche qui, pertanto, non si configura, in chiave giuridica, una condotta omissiva eziologicamente rilevante; e la risoluzione del caso è parimenti costituita dalla distinzione tra contesto di rischio lavorativo ed extralavorativo.
Ancora, il tema dell’interruzione del nesso causale ricorre con insistenza nell’ambito di processi inerenti ad infortuni sul lavoro.
L’effetto interruttivo è stato riconosciuto in rari ma significativi casi. Un operaio addetto ad una pala meccanica che si era improvvisamente bloccata era sceso dal mezzo senza spegnere il motore e, sdraiatosi sotto di essa tra i cingoli, aveva sbloccato a mano la frizione difettosa sicchè il veicolo, muovendosi, lo aveva travolto.
La Corte suprema (Sez. 4, 10 novembre 1999, Addesso, Rv. 183633) ha annullato con rinvio la pronunzia di condanna del titolare dell’impresa in ordine al reato di omicidio colposo, al fine di valutare se il comportamento del lavoratore di disinserire la frizione senza curarsi di spegnere il motore della macchina presentasse il carattere di fattore sopravvenuto atipico, interruttivo della serie causale precedente. La Corte ha pure affermato il principio che la responsabilità dell’imprenditore deve essere esclusa allorchè l’infortunio si sia verificato a causa di una condotta del lavoratore inopinabile ed esorbitante dal procedimento di lavoro cui è addetto, oppure a causa di inosservanza di precise disposizioni antinfortunistiche. Ai sensi dell’art. 41 cpv. c.p., il nesso eziologico può essere interrotto da una causa sopravvenuta che si presenti come atipica, estranea alle normali e prevedibili linee di sviluppo della serie causale attribuibile all’agente e costituisca, quindi, un fattore eccezionale.
La possibilità d’interruzione del nesso causale è stata altresì ravvisata dalla Corte suprema (Sez. 4, 25 settembre 1995, Dal Pont) in un caso in cui un lavoratore, addetto ad una macchina dotata di fresatrice, con il compito di introdurvi manualmente degli elementi di legno, aveva inserito (‘eseguendo una manovra tanto spontanea quanto imprudente’) la mano all’interno dell’apparato per rimuovere residui di lavorazione, subendone l’amputazione. L’imputazione riguardava il reato di cui all’art. 590 c.p. in relazione al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 68 per la mancata adozione di idonei dispositivi di sicurezza. La Corte d’appello aveva affermato la responsabilità del titolare della ditta e del preposto ai lavori. La Corte di cassazione ha invece annullato con rinvio ai giudice di merito perchè verificasse se l’incongruo intervento del lavoratore fosse stato richiesto da particolari esigenze tecniche, osservando che l’operazione compiuta era rigorosamente vietata; che la macchina era dotata di idoneo strumento aspiratore; che il lavoratore era perfettamente consapevole che la fresatrice era in movimento; che qualunque accorgimento tecnico volto ad obbligare l’operatore a tenere ambo le mani impegnate per far andare la macchina avrebbe dovuto fare i conti con il tipo di lavorazione, nel quale la manualità dell’operatore era totalmente assorbita nell’introduzione del legno nell’apparato.
Nell’occasione è stato ribadito il noto principio che le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore persi no in ordine ad incidenti derivati da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, sicchè la condotta imprudente dell’infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio inerente all’attività svolta dal lavoratore ed all’omissione di doverose misure antinfortunistiche da parte del datore di lavoro;
ma si è aggiunto che il datore di lavoro è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute. Anche qui compare la classica evocazione dell’eccezionalità della condizione sopravvenuta, costituita dalla condotta incongrua del lavoratore. Tuttavia, al fondo, la pronunzia trae sempre ispirazione dalla considerazione della riconducibilità o meno dell’evento e della condotta che vi ha dato causa all’area di rischio propria della prestazione lavorativa: linea argomentativa che viene del resto espressamente enunciata a fianco di quella tradizionale afferente – appunto – all’eccezionalità ed abnormità della condotta del lavoratore.
LA FIGURA E RESPONSABILITA’ DEL COMMITTENTE DEI LAVORI
La figura del committente dei lavori ha trovato esplicito riconoscimento solo con il D.Lgs. n. 494 del 1996, con il quale si è data attuazione alla direttiva 92/57/CEE, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
Prima di esso nè il D.P.R. n. 547 del 1955, nè i successivi D.P.R. n. 164 del 1956, D.P.R. n. 302 del 1956 e D.P.R. n. 303 del 1956 menzionavano siffatto ruolo. Neppure il D.Lgs. n. 626 del 1994, vera e propria mappa dei principi del diritto prevenzionistico, nel definire le diverse posizioni soggettive (datore di lavoro, ecc.) menzionava il committente. L’unica norma che delineava un rapporto di affidamento di lavori, l’art. 7 del citato decreto 626, faceva riferimento però ad una figura particolare, quella del datore di lavoro/committente (colui, cioè, che affida i “lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonchè nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima”), essenzialmente pensato allo scopo di far fronte al rischio cd.
interferenziale, ovvero quel rischio che si determina per il solo fatto della coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi.
Tali doveri, però, non si riferivano al committente privato, non imprenditore, che avesse appaltato lavori edili a terzi.
Si escludeva, pertanto, che il committente potesse rispondere delle inadempienze prevenzionistiche verificatesi nell’approntamento del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, delle quali rispondeva il solo datore di lavoro appaltatore.
Una responsabilità concorrente del committente veniva ravvisata in sostanza quando questi travalicava tale ruolo, assumendo di fatto posizione direttiva, vuoi perchè si ingeriva nell’esecuzione dei lavori o perchè datore di lavoro di fatto; vuoi perchè i lavori erano stati eseguiti dall’appaltatore senza autonomia tecnica, con l’apprestamento da parte del committente delle apparecchiature di lavoro. In caso di appalto, quindi, l’osservanza delle norme antinfortunistiche incombeva all’imprenditore, titolare dell’organizzazione del cantiere e datore di lavoro di quanti vi operano.
Il committente, invece, salvo contrario accordo contenuto nel contratto di appalto, non aveva il diritto e tanto meno il dovere di intervenire o, comunque, ingerirsi in tale organizzazione dell’impresa con le logiche conseguenze sul piano sanzionatorio, nel senso che egli non rivestiva una autonoma posizione di garanzia a tutela della salute e della vita dei lavoratori dipendenti dal soggetto appaltatore, salvo che avesse in concreto assunto una diversa posizione, e ciò in ragione del principio di effettività, da sempre riconosciuto valido nella materia in esame (vedi, per la ricognizione dei principi sin qui esposti, Sez. 4 n. 44131 del 15/07/2015, Heqimi e altri).
AVVOCATO PENALISTANella sentenza testè richiamata si dà, tuttavia, conto del progressivo affinamento della riflessione in materia, grazie al quale si è pervenuti ad individuare, accanto all’ingerenza e all’assunzione di una posizione direttiva, una ulteriore fonte di doveri, ovvero il potere di governo della fonte di pericolo: “In materia di omicidio colposo per infortunio sul lavoro, il committente è corresponsabile con l’appaltatore o col direttore dei lavori, qualora l’evento si colleghi causalmente anche alla sua colposa azione od omissione. Ciò avviene sia quando egli abbia dato precise direttive o progetti da realizzare e le une e gli altri siano già essi stessi fonte di pericolo ovvero quando egli abbia commissionato o consentito l’inizio dei lavori, pur in presenza di situazioni di fatto parimenti pericolose. Il margine più o meno ampio di discrezionalità eventualmente conferito ai soggetti innanzi indicati (appaltatore e direttore dei lavori) non esclude di per sè la sua colpa concorrente sotto il profilo eziologico”.
Il quadro giuridico di riferimento, quindi, è mutato con il D.Lgs. n. 494 del 1996, poichè la figura del committente ha trovato in quello strumento normativo una espressa definizione art. 2, comma 1, lett. b), così come vi hanno trovato esplicitazione gli obblighi sullo stesso incombenti (art. 3). Il committente (o il responsabile dei lavori), nella fase di progettazione dell’opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 3; determina altresì, al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza, dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
Nella fase di progettazione esecutiva dell’opera, valuta attentamente, ogni qualvolta ciò risulti necessario, i documenti di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) e b), ovvero il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 12 e il piano generale di sicurezza di cui all’art. 13 (la cui redazione grava sul coordinatore per la progettazione), nonchè il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi, ai quali sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento U.E. 260/5/93.
Inoltre, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva, in alcuni casi specifici, designa il coordinatore per la progettazione.
All’esito di tale ricognizione normativa, pertanto, può affermarsi che la figura del committente, in passato titolare di una posizione di garanzia ancorata – in base al principio dell’effettività – ad una ingerenza in concreto nell’attività dell’appaltatore/datore di lavoro, dal D.Lgs. n. 494 del 1996 in avanti è figura espressamente contemplata dalla normativa di settore, come tale fonte di obblighi di controllo e di intervento, diversamente declinati in base alle dimensioni e alla tipologia del cantiere. Il committente, soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta e finanzia l’opera, è quindi titolare ex lege di una posizione di garanzia che integra quella di altre figure di garanti legali, tanto da poter anche designare formalmente un responsabile dei lavori, con compiti di tipo decisionale e gestionale, con esonero, nei limiti dell’incarico conferito, dalle responsabilità (Sez. 4, n. 37738 del 28/05/2013, Rv. 256635).
L’individuazione di tale peculiare figura è del resto coerente con la complessiva configurazione del sistema di protezione di cui si parla, che tende a collegare la responsabilità penale al ruolo esercitato da alcune figure che di regola intervengono nell’ambito delle attività lavorative. Tale ruolo giustifica, quindi, l’attribuzione di una sfera di responsabilità per ciò che riguarda la sicurezza che si sostanzia nella previsione di alcuni obblighi sia nella fase progettuale che in quella esecutiva, destinati ad interagire e ad integrarsi con quelli delle altre figure di garanti legali. La normativa, peraltro, prevede ragionevolmente la possibilità che il committente non possa o non voglia gestire in proprio tale ruolo e, a tal fine, come già ricordato, gli è consentito designare un responsabile dei lavori (D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 2, oggi D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 89) che può essere incaricato dal committente, secondo la previgente disciplina, “ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera”, secondo l’art. 89 citato “per svolgere i compiti ad esso attribuiti” dallo stesso decreto 81/2008.
La giurisprudenza di questa Corte, per lo più intervenendo in situazioni di contemporanea presenza nel cantiere di più imprese (D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 3, comma 3) ha avuto modo di precisare che il committente è titolare di una autonoma posizione di garanzia e può essere chiamato a rispondere dell’infortunio subito dal lavoratore qualora l’evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, specie nel caso in cui la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini (Sez. 4 n. 10608 del 04/12/2012 Ud. (dep. 07/03/2013), Rv. 255282, proprio con riferimento ad un caso di inizio dei lavori nonostante l’omesso allestimento di idoneo ponteggio). Egli è, pertanto, esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica, con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell’utilizzazione di speciali tecniche o nell’uso di determinate macchine, ma non anche nel caso in cui abbia omesso di attivarsi per prevenire un generico rischio di caduta, immediatamente percepibile Sez. 4 n. 1511 del 28/11/2013 Ud.
(dep. 15/01/2014), Rv. 259086, con riferimento al rischio di caduta di operai che lavoravano su un cornicione, la cui instabilità risultava peraltro ben nota all’imputato; conf. Sez. 3 n. 12228 del 25/02/2015 Ud. (dep. 24/03/2015), Rv. 262757, in un caso in cui il committente aveva omesso di attivarsi per prevenire il rischio, non specifico, di caduta dall’alto di un operaio operante su un lucernaio.
Tale controllo, a differenza di quanto si sostiene in ricorso, non è di natura meramente formale, ma implica una effettiva e ragionata verifica circa le soluzioni adottate come è dimostrato dal fatto che il committente, ove non sia in condizione o non voglia assumere direttamente tale ruolo, può nominare un responsabile dei lavori sul quale trasferire la responsabilità nei limiti dell’incarico e dei poteri conferiti cfr. in motivazione Sez. 4 n. 51190 del 10/11/2015 Ud. (dep. 30/12/2015).
Così ricostruito il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d’opera, tanto in capo al datore di lavoro (di regola l’appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), che al committente, questa sezione ha però avvertito la necessità che tale principio non conosca una applicazione automatica, “…non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori” (Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012, Rv. 252672).
Ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, “…occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonchè alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo” (Sez. 4, n. 3563 del 2012 citata).
Il che presuppone, quindi, un attento esame della situazione fattuale: diverso è, evidentemente, il caso in cui il committente affidi in appalto lavori relativi ad un complesso aziendale di cui sia titolare, da quello di chi dia incarico ad un’impresa di ristrutturare o costruire un immobile (come nel caso in esame); rilevanti devono considerarsi i criteri seguiti dal committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera (quale soggetto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge e della capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa); fondamentale è poi l’accertamento di situazioni di pericolo così evidenti e macroscopiche da non poter essere ignorate da un committente sovente presente in cantiere. 4.2. La difesa – nell’individuare i poteri di controllo e verifica incombenti sul committente – ha sottolineato la specificità della presente situazione, caratterizzata dall’affidamento dei lavori ad un’unica impresa e dalla non perfetta sovrapponibilità delle norme di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 3, comma 8 e al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 90, la seconda avendo delimitato detti poteri, mediante l’espunzione della locuzione “anche” dal testo normativo, non prevedendo che il committente “chieda” alla ditta la documentazione di cui alle lett. a) e b), ma considerando soddisfatto l’obbligo di verifica attraverso la “presentazione” della documentazione in questione. Sul punto, deve rilevarsi che il D.Lgs. n. 495 del 1996, art. 3, comma 1, richiama il committente ad attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 3 e che, parallelamente, il comma 9, lett. a) dell’art. 90 citato prevede, in adempimento dell’obbligo di verifica da parte del committente, la presentazione, da parte del datore di lavoro, del certificato d’iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato però dalla autocertificazione sul possesso degli altri requisiti di cui all’allegato XVII. Il citato allegato riguarda, per l’appunto, l’idoneità tecnico professionale dell’impresa e contiene un espresso richiamo alla documentazione minima che il datore di lavoro deve esibire al committente o al responsabile dei lavori, ove nominato. Vi figurano, oltre alla iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, anche il documento di valutazione dei rischi (lett. b), la specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali (lett. c), l’elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori (lett. d), la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e delle altre figure preposte alla prevenzione dei rischi nel cantiere (lett. e), gli attestati inerenti la formazione (lett. g), oltre all’elenco dei lavoratori e al documento unico di regolarità contributiva (lett. h e i). E’ evidente che l’intento del legislatore è stato quello di descrivere in maniera sufficientemente precisa il contenuto della verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa da parte del committente, ma la portata di tale delimitazione non rimanda agli angusti ambiti entro cui le difese hanno inteso confinare il dovere incombente sul committente. Il controllo da esercitarsi sulla scorta della esibizione di tale documentazione, infatti, è sempre strettamente collegato alla realizzazione della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ove così non fosse, non si comprenderebbe la ragione per cui il legislatore ha imposto il trasferimento di una tale mole di informazioni dal datore di lavoro al committente. Trattasi di dati che consentono al committente di svolgere un vaglio consapevole della idoneità della impresa prescelta, tenuto conto della natura e delle dimensioni dell’opera e dei tempi di realizzazione della stessa, dovendosi egli comunque attenere alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come elencate nel D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 3 (e oggi recepite nell’art. 15 del T.U. 81/2008). L’obbligo di verifica documentale circa l’idoneità tecnico professionale della ditta prescelta non esaurisce, pertanto, come correttamente rilevato dal giudice del gravame e confermato dalle pronunce di legittimità sopra richiamate, i doveri di controllo cui è chiamato il committente rispetto al datore di lavoro. 5. Nel caso in esame, i numerosi elementi fattuali esposti nelle sentenze di merito sono stati correttamente utilizzati al fine di definire in concreto la posizione di garanzia, previamente individuata dalla norma. 5.1. Preliminarmente è doverosa una premessa di metodo, con riferimento alla valutazione di tali elementi e circostanze di fatto: lo scrutinio del giudice di legittimità, calibrato sulla scorta dei motivi di ricorso, può riguardare tanto la conformità della sentenza al dettato normativo di riferimento, che l’apparato argomentativo della stessa ai fini della verifica della sua esistenza non meramente apparente, e dell’insussistenza di profili di illogicità, contraddittorietà o incoerenza rispetto agli elementi di prova utilizzati. Restano, invece, “…precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito” (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). La motivazione del giudice del gravame in ordine alla ricostruzione delle cause del decesso, della dinamica del sinistro e di tutti gli elementi esposti ai punti da 1) a 8) dell’elenco di cui al 2 è congrua, non contraddittoria, logica e del tutto coerente con le risultanze probatorie esposte nelle due sentenze di merito, cosicchè le censure difensive che riguardano tali elementi di giudizio sono inammissibili, non potendo questo giudice sostituire a tale valutazione, immune da vizi, una propria rilettura di tali elementi probatori. Ciò vale soprattutto per l’accertamento secondo cui tra le parti furono stipulati due distinti contratti di appalto, entrambi verbalmente conclusi, argomento che, come vedremo, assume rilievo centrale nella ricostruzione della posizione di garanzia differenziata in capo ai due imputati: la motivazione della sentenza impugnata sul punto specifico si sottrae alle censure difensive,
BANCAROTTA FRAUDOLENTA MILANO PAVIA BERGAMO BRESCIA MONZAessendo fondata su elementi fattuali certi, tra cui le stesse affermazioni del consulente della difesa, oltre che sulla natura dei lavori da eseguire, tali da far apparirie assolutamente illogico che essi siano ripresi all’insaputa del committente e senza la previa rinegoziazione delle condizioni del contratto. Sul punto, va pure richiamato quanto esposto nella sentenza di primo grado a proposito delle deposizioni di RU.Ro. e RU.Mi., secondo cui i lavori di “tompagnatura” (quelli cioè relativi alla seconda fase) furono iniziati proprio su sollecitazione dell’ E.. 5.2. Quanto alle censure in diritto, le stesse sono altrettanto infondate. La Corte del merito ha correttamente ricostruito la condotta colposa del committente E., sia con riferimento alla scelta della ditta appaltatrice, tenuto conto degli obblighi di verifica imposti dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 3, comma 8, che sulla scorta dell’omesso controllo dell’adozione, da parte del datore di lavoro, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nel caso di specie totalmente omesse. Tali misure non devono essere approntate dal committente, rientrando certamente nel novero degli obblighi propri del datore di lavoro, ma la loro concreta adozione da parte di costui deve essere verificata e, in caso di accertata omissione, pretesa dal committente. In tale prospettiva, del tutto correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che le capacità tecniche ed organizzative della ditta appaltatrice apparissero del tutto inadeguate alla tipologia dei lavori commissionati: la ditta era sottodimensionata rispetto all’entità dell’opera che prevedeva la “tompagnatura” di una struttura già eretta di ben tre piani di altezza; la ditta del RU., al momento del decesso, stava impiegando la quasi totalità di operai in nero e l’opera richiedeva l’impiego di una forza lavoro superiore rispetto a quella formalmente indicata; il cantiere era del tutto privo dei minimi presidi di sicurezza e la ditta non aveva neppure adottato il documento di valutazione dei rischi e il P.O.S. Tali circostanze erano immediatamente percepibili dal committente E., in quanto soggetto solito frequentare giornalmente il cantiere e che, soprattutto, aveva sollecitato e negoziato l’esecuzione dei lavori oggetto del secondo accordo verbale. Giova, altresì, ricordare che neppure era stato adempiuto l’obbligo, sempre stabilito dall’art. 3, comma 1, a carico di tutti i committenti, di prevedere nel progetto la durata dei lavori e delle varie fasi di essi, obbligo che, proprio per le modalità che in concreto hanno caratterizzato la presente fattispecie – con la suddivisione dei lavori in due fasi distinte – ha assunto una evidente efficacia causale rispetto all’evento. Tale adempimento è oggi declinato nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 90, comma 1, lett. a) e b). La riscontrata inadeguatezza dimensionale dell’impresa con impiego di lavoratori irregolari, a fronte della entità e tipologia dell’opera in esecuzione, in uno con le macroscopiche irregolarità del cantiere, palesemente ed immediatamente evidenti, imponevano l’esercizio dei poteri di inibizione propri del committente, la cui attivazione avrebbe pertanto scongiurato l’evento verificatosi proprio a causa di tali inadeguatezze ed inadempienze. A fronte di tale situazione, nessun pregio può riconoscersi alla osservazione difensiva, secondo cui l’impiego di forza lavoro non regolare sarebbe stato ignorato dal giudice del gravame: la censura, lungi dall’indebolire l’apparato argomentativo della sentenza, finisce con il rafforzarlo, atteso che la riscontrata presenza di lavoratori “in nero” è speculare alla accertata inadeguatezza della forza lavoro regolare dell’impresa, come sottolineato dalla Corte d’appello alla pag. 7 della sentenza impugnata. Parimenti dicasi per la mancata adozione del P.O.S. e per la mancata predisposizione delle opere provvisionali e di qualsivoglia dotazione di sicurezza: il committente, infatti, deve prendere in considerazione l’adozione di tali misure sin dalla fase di progettazione dell’opera, soprattutto ove si consideri – come bene ha fatto il giudice d’appello – la natura del rischio all’esame, quello cioè della caduta dall’alto, immediatamente percepibile e oggetto di un potere di controllo del tutto generico e, quindi, tanto più esigibile da un committente presente in cantiere che neppure ha inteso nominare un responsabile dei lavori (sul punto, cfr. pag. 8 della sentenza di primo grado). 5.3. Così inteso, l’obbligo di verifica riconducibile al committente non si è tradotto in un inammissibile dovere di controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori, che la legge non individua, nè in un rimprovero per la violazione di obblighi che fanno capo ad altra figura di garante legale. Esso è stato delimitato e calibrato in base alla capacità di governo della fonte di pericolo da parte del soggetto portatore dell’interesse primario alla realizzazione dell’opera, che ha messo cioè in moto l’attività in cui si è concretizzata l’esposizione a rischio della vittima. Ed infatti, anche se l’inidoneità dell’impresa non può farsi discendere dal solo fatto dell’avvenuto infortunio, questa sezione ha già chiarito che “…il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l’idoneità tecnico – professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati…”, pur essendosi precisato, con riferimento alla verifica di una culpa in eligendo, che essa deve formare oggetto di specifica motivazione da parte del giudice (Sez. 4 n. 44131 del 2015 citata), onere assolto, nel caso di specie, dalla Corte napoletana. Il dovere di intervento del committente è stato infatti ricondotto alla posizione di garanzia dal medesimo assunta nel contesto del rischio connaturato alla esecuzione dell’opera appaltata. Egli doveva verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa, verifica che, nel caso di specie, andava cronologicamente collegata non solo alla scelta iniziale della ditta RU., ma anche alla conferma della stessa nella fase successiva dei lavori, nel corso della quale si verificò il tragico evento. Tale controllo non poteva esaurirsi, come vorrebbe la difesa, nella mera presa d’atto formale dei documenti esibiti (all’inizio dei lavori) dalla ditta appaltatrice, in un’ottica dunque di disincentivazione dell’impiego di manodopera in nero, essendo esso finalizzato alla realizzazione dello scopo primario della norma, in base ai principi e alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, cui rinvia il D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 3 (e, oggi, anche il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 90 mediante il richiamo all’art. 15 dello stesso decreto). Il committente, quale quello che, come nel caso di specie, affidi i lavori ad un’unica impresa, concorre, in definitiva, unitamente alle altre figure di garanti legalmente individuati, ognuno con precisi doveri, differentemente declinati dal legislatore, alla gestione del rischio connesso alla realizzazione di un’opera che ha specifiche caratteristiche ed è a lui riconducibile direttamente, in quanto ideatore, progettatore e finanziatore e, pertanto, vero dominus di essa,
AVVOCATO PENALE
L’inquadramento normativo nei termini che precedono, in uno con gli elementi di fatto valutati dai giudici di merito, non consentono, tuttavia, di ritenere dimostrata anche in capo alla imputata R. la stessa condotta omissiva ravvisata in capo al coimputato E.. Nei confronti di costei nessuno dei giudici di merito ha esposto elementi e circostanze di fatto che la ricolleghino al cantiere e all’attività che vi si svolgeva, diversi dalla formale committenza e dalla titolarità dell’erigendo edificio. Cosicchè, nel suo caso, il rimprovero sulla scelta dell’impresa non potrebbe andare oltre la verifica documentale condotta nella fase iniziale dei lavori, mentre – con riferimento alla seconda fase di essi, quella cioè in cui si verificò l’evento mortale – nel giudizio di merito non è emerso alcun elemento che ricolleghi l’imputata alla stipula del relativo accordo verbale, essendo emerso che esso fu stipulato dal solo E., con la conseguenza che la stessa non ha assunto, almeno rispetto alla fase di lavori interessata dall’evento mortale, alcuna posizione legale di garanzia.
ha affermato il principio che, in tema di causalità, qualora siano prospettabili diverse ipotesi alternative in ordine alla ricostruzione del processo causale dell’evento, non è censurabile la sentenza che affermi la sussistenza del nesso causale tra la condotta e l’evento e con essa la responsabilità dell’imputato
LA Corte, con diverse pronunce (Sez. 4, Sentenza n. 2650 del 31/01/1995 Ud. Rv. 201422) ha affermato il principio che, in tema di causalità, qualora siano prospettabili diverse ipotesi alternative in ordine alla ricostruzione del processo causale dell’evento, non è censurabile la sentenza che affermi la sussistenza del nesso causale tra la condotta e l’evento e con essa la responsabilità dell’imputato, senza precisare quale tra esse si sia realmente verificata, qualora identiche siano le conseguenze giuridiche dall’una e dall’altra derivanti. Ed ancora (Sez. 4 Sentenza n. 988 dell’11.07.2002, Rv. 227002), la dipendenza di un evento da una determinata condotta deve essere affermata anche quando le prove raccolte non chiariscano ogni passaggio della concatenazione causale, e possano essere configurate sequenze alternative di produzione dell’evento, purché ciascuna tra esse sia riconducibile all’agente e possa essere esclusa l’incidenza di meccanismi eziologici indipendenti.
l’individualizzazione della responsabilità penale
impone di verificare non soltanto se la condotta abbia concorso a determinare l’evento, ciò che si risolve nell’accertamento della sussistenza del ‘nesso causale’, e se la condotta sia stata caratterizzata dalla violazione di una regola cautelare (generica o specifica), ciò che si risolve nell’accertamento dell’elemento soggettivo della ‘colpa’, ma anche se l’autore della stessa, il titolare della posizione di garanzia in ordine al rispetto della normativa precauzionale che si ipotizzi produttiva di evento lesivo mortale, potesse ‘prevedere’ ex ante quello ‘specifico’ sviluppo causale ed attivarsi per evitarlo. In quest’ottica ricostruttiva, occorre poi ancora chiedersi se una condotta appropriata (il cosiddetto comportamento alternativo lecito) avrebbe o no ‘evitato’ l’evento: ciò in quanto si può formalizzare l’addebito solo quando il comportamento diligente avrebbe certamente evitato l’esito antigiuridico o anche solo avrebbe determinato apprezzabili, significative probabilità di scongiurare il danno (cfr. Sezione 4^, 6 novembre 2009, Morelli).
reato colposo omissivo improprio, quando non vi sia alcun ragionevole dubbio circa la sussistenza del nesso causale tra condotta ed evento, in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante dell’omissione dell’agente rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo, l’esito del giudizio non può essere che quello dell’affermazione di responsabilità dell’imputato
Si tratta di conclusione che è esaustivamente risolutiva del tema processuale in punto di responsabilità ed è in linea con la giurisprudenza di questa Corte in tema di nesso di causalità, secondo la quale, in tema di reato colposo omissivo improprio, quando non vi sia alcun ragionevole dubbio circa la sussistenza del nesso causale tra condotta ed evento, in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante dell’omissione dell’agente rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo, l’esito del giudizio non può essere che quello dell’affermazione di responsabilità dell’imputato. Ciò che rileva è la necessità della individuazione del nesso di causalità in termini di certezza processuale; la valutazione dei dati fattuali impone, infatti, che, nella ricostruzione del nesso eziologico, non può assolutamente prescindersi dall’individuazione degli elementi necessari concernenti la causa dell’evento: solo conoscendo tali elementi è poi possibile analizzare la condotta omissiva colposa addebitata al titolare della posizione di garanzia per effettuare il giudizio controfattuale e verificare, avvalendosi delle leggi statistiche o scientifiche e delle massime di esperienza che si attaglino al caso concreto, se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta (ma omessa), l’evento lesivo ‘al di là di ogni ragionevole dubbio’ sarebbe stato evitato. In altri termini, la condanna al là di ogni ragionevole dubbio implica, in caso di prospettazione di un’alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell’ipotesi ricostruttiva accolta, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa. Nel caso in esame, i giudici del gravame di merito, una volta individuata la condotta ritenuta doverosa dall’imputata, tra cui anche quella relativa alla previsione (con la conseguente adozione delle relative misure prevenzionali) dei rischi connessi alla presenza di piante impigliate o sospese, così come specificamente contestato nel capo di imputazione (di tal che viene meno qualsiasi obiezione circa la violazione della disposizione di cui all’art. 521 c.p.p.), hanno condivisibilmente collegato la condotta omissiva alla causazione dell’evento letale.
Ed hanno logicamente e correttamente affermato, come sopra evidenziato, che non è possibile ritenere fondata la prospettazione difensiva perché, pur in presenza di una diversa modalità di caduta dell’albero (rispetto a quella ritenuta dal Tribunale), è stata acquisita la prova che:a) i due lavoratori non erano in possesso dell’attrezzatura idonea per eseguire in sicurezza l’abbattimento degli abeti di grandi dimensioni e posti a poca distanza l’uno dall’altro, con conseguente difficoltà di farli cadere a terra evitando che si impigliassero gli uni con gli altri; b) mancavano corde, verricelli e mezzi meccanici necessari per l’atterramento delle piante sospese, che, inevitabilmente (previsione del rischio) costringevano i due lavoratori, per continuare il lavoro, ad esporsi al pericolo di una improvvisa caduta delle piante stesse; c) non era stata attuata una formazione dei lavoratori dipendenti per quella specifica attività lavorativa.
La condanna al là di ogni ragionevole dubbio implica, infatti, in caso di prospettazione di un’alternativa ricostruzione dei fatti
(che per altro nel caso in esame è marginale atteso che quella ritenuta dalla Corte distrettuale è stata formalmente contestata), che siano individuati gli elementi di conferma dell’ipotesi ricostruttiva accolta, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa, con la precisazione che il dubbio ragionevole non può fondarsi su un’ipotesi alternativa del tutto congetturale seppure plausibile (v. sentenza Sezione 1^, 21 maggio 2008, Franzoni, rv. 240673; anche Sezione 4′, 12 novembre 2009, Durante, rv. 245879).
Il compito della Corte di Cassazione, quando viene dedotta la violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio,
è limitato a prendere atto di quanto accertato dal giudice di merito e a valutare se appaia logicamente motivato nella sentenza il raggiungimento dello standard probatorio sopra ricordato. Non si può, invero, trascurare che la selezione e la valutazione delle prove spetta in via esclusiva al giudice del merito, anche perché non c’è nessuna prova che abbia un significato isolato, slegato o disancorato dal contesto in cui è inserita e solo il giudice di merito può apprezzarne la valenza attraverso la valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio; con la conseguenza che persiste per la Corte di Cassazione, nonostante le modificazioni introdotte dalla L. n. 46 del 2006, all’art. 606 c.p.p., il divieto di accesso agli atti istruttori, quanto meno nel senso che la Corte di legittimità non potrebbe mai esaminare i singoli atti in modo separato ed atomistico, restando pur sempre il giudizio di cassazione un giudizio di sindacato sulla tenuta della motivazione, cui è preclusa la pure e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma deduzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa (v. in questo senso, Sezione 1^, 11 maggio 2006, Ganci ed altro, rv. 234111).
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Castel di Casio Lo studio si occupa della difesa di: 1) Reati contro la persona e contro la libertà sessuale 2) Reati contro il patrimonio 3) Responsabilità professionale medica 4) Reati fallimentari 5) Reati in materia di sostanze stupefacenti 6) Reati contro l’onore e diffamazione a mezzo stampa 7) Reati in materia di circolazione stradale 8) Reati contro la pubblica amministrazione (esempio corruzione, peculato concussione ecc) 9) Reati contro l’amministrazione della giustizia (ad esempio calunnia, simulazione di reato ecc)
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Castel Guelfo di Bologna Lo studio si occupa della difesa di: 1) Reati contro la persona e contro la libertà sessuale 2) Reati contro il patrimonio 3) Responsabilità professionale medica 4) Reati fallimentari 5) Reati in materia di sostanze stupefacenti 6) Reati contro l’onore e diffamazione a mezzo stampa 7) Reati in materia di circolazione stradale 8) Reati contro la pubblica amministrazione (esempio corruzione, peculato concussione ecc) 9) Reati contro l’amministrazione della giustizia (ad esempio calunnia, simulazione di reato ecc)
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Castel Maggiore Lo studio si occupa della difesa di: 1) Reati contro la persona e contro la libertà sessuale 2) Reati contro il patrimonio 3) Responsabilità professionale medica 4) Reati fallimentari 5) Reati in materia di sostanze stupefacenti 6) Reati contro l’onore e diffamazione a mezzo stampa 7) Reati in materia di circolazione stradale 8) Reati contro la pubblica amministrazione (esempio corruzione, peculato concussione ecc) 9) Reati contro l’amministrazione della giustizia (ad esempio calunnia, simulazione di reato ecc)
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Castel San Pietro Terme Lo studio si occupa della difesa di: 1) Reati contro la persona e contro la libertà sessuale 2) Reati contro il patrimonio 3) Responsabilità professionale medica 4) Reati fallimentari 5) Reati in materia di sostanze stupefacenti 6) Reati contro l’onore e diffamazione a mezzo stampa 7) Reati in materia di circolazione stradale 8) Reati contro la pubblica amministrazione (esempio corruzione, peculato concussione ecc) 9) Reati contro l’amministrazione della giustizia (ad esempio calunnia, simulazione di reato ecc)
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Castello d’Argile Lo studio si occupa della difesa di: 1) Reati contro la persona e contro la libertà sessuale 2) Reati contro il patrimonio 3) Responsabilità professionale medica 4) Reati fallimentari 5) Reati in materia di sostanze stupefacenti 6) Reati contro l’onore e diffamazione a mezzo stampa 7) Reati in materia di circolazione stradale 8) Reati contro la pubblica amministrazione (esempio corruzione, peculato concussione ecc) 9) Reati contro l’amministrazione della giustizia (ad esempio calunnia, simulazione di reato ecc)
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Castenaso Lo studio si occupa della difesa di: 1) Reati contro la persona e contro la libertà sessuale 2) Reati contro il patrimonio 3) Responsabilità professionale medica 4) Reati fallimentari 5) Reati in materia di sostanze stupefacenti 6) Reati contro l’onore e diffamazione a mezzo stampa 7) Reati in materia di circolazione stradale 8) Reati contro la pubblica amministrazione (esempio corruzione, peculato concussione ecc) 9) Reati contro l’amministrazione della giustizia (ad esempio calunnia, simulazione di reato ecc)
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Castiglione dei Pepoli Lo studio si occupa della difesa di: 1) Reati contro la persona e contro la libertà sessuale 2) Reati contro il patrimonio 3) Responsabilità professionale medica 4) Reati fallimentari 5) Reati in materia di sostanze stupefacenti 6) Reati contro l’onore e diffamazione a mezzo stampa 7) Reati in materia di circolazione stradale 8) Reati contro la pubblica amministrazione (esempio corruzione, peculato concussione ecc) 9) Reati contro l’amministrazione della giustizia (ad esempio calunnia, simulazione di reato ecc)
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Crevalcore Lo studio si occupa della difesa di: 1) Reati contro la persona e contro la libertà sessuale 2) Reati contro il patrimonio 3) Responsabilità professionale medica 4) Reati fallimentari 5) Reati in materia di sostanze stupefacenti 6) Reati contro l’onore e diffamazione a mezzo stampa 7) Reati in materia di circolazione stradale 8) Reati contro la pubblica amministrazione (esempio corruzione, peculato concussione ecc) 9) Reati contro l’amministrazione della giustizia (ad esempio calunnia, simulazione di reato ecc)
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Dozza Lo studio si occupa della difesa di: 1) Reati contro la persona e contro la libertà sessuale 2) Reati contro il patrimonio 3) Responsabilità professionale medica 4) Reati fallimentari 5) Reati in materia di sostanze stupefacenti 6) Reati contro l’onore e diffamazione a mezzo stampa 7) Reati in materia di circolazione stradale 8) Reati contro la pubblica amministrazione (esempio corruzione, peculato concussione ecc) 9) Reati contro l’amministrazione della giustizia (ad esempio calunnia, simulazione di reato ecc)
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Fontanelice Lo studio si occupa della difesa di: 1) Reati contro la persona e contro la libertà sessuale 2) Reati contro il patrimonio 3) Responsabilità professionale medica 4) Reati fallimentari 5) Reati in materia di sostanze stupefacenti 6) Reati contro l’onore e diffamazione a mezzo stampa 7) Reati in materia di circolazione stradale 8) Reati contro la pubblica amministrazione (esempio corruzione, peculato concussione ecc) 9) Reati contro l’amministrazione della giustizia (ad esempio calunnia, simulazione di reato ecc)
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Gaggio Montano Lo studio si occupa della difesa di: 1) Reati contro la persona e contro la libertà sessuale 2) Reati contro il patrimonio 3) Responsabilità professionale medica 4) Reati fallimentari 5) Reati in materia di sostanze stupefacenti 6) Reati contro l’onore e diffamazione a mezzo stampa 7) Reati in materia di circolazione stradale 8) Reati contro la pubblica amministrazione (esempio corruzione, peculato concussione ecc) 9) Reati contro l’amministrazione della giustizia (ad esempio calunnia, simulazione di reato ecc)
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Galliera Lo studio si occupa della difesa di: 1) Reati contro la persona e contro la libertà sessuale 2) Reati contro il patrimonio 3) Responsabilità professionale medica 4) Reati fallimentari 5) Reati in materia di sostanze stupefacenti 6) Reati contro l’onore e diffamazione a mezzo stampa 7) Reati in materia di circolazione stradale 8) Reati contro la pubblica amministrazione (esempio corruzione, peculato concussione ecc) 9) Reati contro l’amministrazione della giustizia (ad esempio calunnia, simulazione di reato ecc)
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Granaglione Lo studio si occupa della difesa di: 1) Reati contro la persona e contro la libertà sessuale 2) Reati contro il patrimonio 3) Responsabilità professionale medica 4) Reati fallimentari 5) Reati in materia di sostanze stupefacenti 6) Reati contro l’onore e diffamazione a mezzo stampa 7) Reati in materia di circolazione stradale 8) Reati contro la pubblica amministrazione (esempio corruzione, peculato concussione ecc) 9) Reati contro l’amministrazione della giustizia (ad esempio calunnia, simulazione di reato ecc)
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Granarolo dell’Emilia Lo studio si occupa della difesa di: 1) Reati contro la persona e contro la libertà sessuale 2) Reati contro il patrimonio 3) Responsabilità professionale medica 4) Reati fallimentari 5) Reati in materia di sostanze stupefacenti 6) Reati contro l’onore e diffamazione a mezzo stampa 7) Reati in materia di circolazione stradale 8) Reati contro la pubblica amministrazione (esempio corruzione, peculato concussione ecc) 9) Reati contro l’amministrazione della giustizia (ad esempio calunnia, simulazione di reato ecc)
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Grizzana Morandi Lo studio si occupa della difesa di: 1) Reati contro la persona e contro la libertà sessuale 2) Reati contro il patrimonio 3) Responsabilità professionale medica 4) Reati fallimentari 5) Reati in materia di sostanze stupefacenti 6) Reati contro l’onore e diffamazione a mezzo stampa 7) Reati in materia di circolazione stradale 8) Reati contro la pubblica amministrazione (esempio corruzione, peculato concussione ecc) 9) Reati contro l’amministrazione della giustizia (ad esempio calunnia, simulazione di reato ecc)
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Imola Lo studio si occupa della difesa di: 1) Reati contro la persona e contro la libertà sessuale 2) Reati contro il patrimonio 3) Responsabilità professionale medica 4) Reati fallimentari 5) Reati in materia di sostanze stupefacenti 6) Reati contro l’onore e diffamazione a mezzo stampa 7) Reati in materia di circolazione stradale 8) Reati contro la pubblica amministrazione (esempio corruzione, peculato concussione ecc) 9) Reati contro l’amministrazione della giustizia (ad esempio calunnia, simulazione di reato ecc)
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Lizzano in Belvedere Lo studio si occupa della difesa di: 1) Reati contro la persona e contro la libertà sessuale 2) Reati contro il patrimonio 3) Responsabilità professionale medica 4) Reati fallimentari 5) Reati in materia di sostanze stupefacenti 6) Reati contro l’onore e diffamazione a mezzo stampa 7) Reati in materia di circolazione stradale 8) Reati contro la pubblica amministrazione (esempio corruzione, peculato concussione ecc) 9) Reati contro l’amministrazione della giustizia (ad esempio calunnia, simulazione di reato ecc)
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Loiano Lo studio si occupa della difesa di: 1) Reati contro la persona e contro la libertà sessuale 2) Reati contro il patrimonio 3) Responsabilità professionale medica 4) Reati fallimentari 5) Reati in materia di sostanze stupefacenti 6) Reati contro l’onore e diffamazione a mezzo stampa 7) Reati in materia di circolazione stradale 8) Reati contro la pubblica amministrazione (esempio corruzione, peculato concussione ecc) 9) Reati contro l’amministrazione della giustizia (ad esempio calunnia, simulazione di reato ecc)
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Malalbergo Lo studio si occupa della difesa di: 1) Reati contro la persona e contro la libertà sessuale 2) Reati contro il patrimonio 3) Responsabilità professionale medica 4) Reati fallimentari 5) Reati in materia di sostanze stupefacenti 6) Reati contro l’onore e diffamazione a mezzo stampa 7) Reati in materia di circolazione stradale 8) Reati contro la pubblica amministrazione (esempio corruzione, peculato concussione ecc) 9) Reati contro l’amministrazione della giustizia (ad esempio calunnia, simulazione di reato ecc)
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Marzabotto Lo studio si occupa della difesa di: 1) Reati contro la persona e contro la libertà sessuale 2) Reati contro il patrimonio 3) Responsabilità professionale medica 4) Reati fallimentari 5) Reati in materia di sostanze stupefacenti 6) Reati contro l’onore e diffamazione a mezzo stampa 7) Reati in materia di circolazione stradale 8) Reati contro la pubblica amministrazione (esempio corruzione, peculato concussione ecc) 9) Reati contro l’amministrazione della giustizia (ad esempio calunnia, simulazione di reato ecc)
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Medicina Lo studio si occupa della difesa di: 1) Reati contro la persona e contro la libertà sessuale 2) Reati contro il patrimonio 3) Responsabilità professionale medica 4) Reati fallimentari 5) Reati in materia di sostanze stupefacenti 6) Reati contro l’onore e diffamazione a mezzo stampa 7) Reati in materia di circolazione stradale 8) Reati contro la pubblica amministrazione (esempio corruzione, peculato concussione ecc) 9) Reati contro l’amministrazione della giustizia (ad esempio calunnia, simulazione di reato ecc)
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Minerbio Lo studio si occupa della difesa di: 1) Reati contro la persona e contro la libertà sessuale 2) Reati contro il patrimonio 3) Responsabilità professionale medica 4) Reati fallimentari 5) Reati in materia di sostanze stupefacenti 6) Reati contro l’onore e diffamazione a mezzo stampa 7) Reati in materia di circolazione stradale 8) Reati contro la pubblica amministrazione (esempio corruzione, peculato concussione ecc) 9) Reati contro l’amministrazione della giustizia (ad esempio calunnia, simulazione di reato ecc)
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Molinella Lo studio si occupa della difesa di: 1) Reati contro la persona e contro la libertà sessuale 2) Reati contro il patrimonio 3) Responsabilità professionale medica 4) Reati fallimentari 5) Reati in materia di sostanze stupefacenti 6) Reati contro l’onore e diffamazione a mezzo stampa 7) Reati in materia di circolazione stradale 8) Reati contro la pubblica amministrazione (esempio corruzione, peculato concussione ecc) 9) Reati contro l’amministrazione della giustizia (ad esempio calunnia, simulazione di reato ecc)
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Monghidoro Lo studio si occupa della difesa di: 1) Reati contro la persona e contro la libertà sessuale 2) Reati contro il patrimonio 3) Responsabilità professionale medica 4) Reati fallimentari 5) Reati in materia di sostanze stupefacenti 6) Reati contro l’onore e diffamazione a mezzo stampa 7) Reati in materia di circolazione stradale 8) Reati contro la pubblica amministrazione (esempio corruzione, peculato concussione ecc) 9) Reati contro l’amministrazione della giustizia (ad esempio calunnia, simulazione di reato ecc)
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Monte San Pietro Lo studio si occupa della difesa di: 1) Reati contro la persona e contro la libertà sessuale 2) Reati contro il patrimonio 3) Responsabilità professionale medica 4) Reati fallimentari 5) Reati in materia di sostanze stupefacenti 6) Reati contro l’onore e diffamazione a mezzo stampa 7) Reati in materia di circolazione stradale 8) Reati contro la pubblica amministrazione (esempio corruzione, peculato concussione ecc) 9) Reati contro l’amministrazione della giustizia (ad esempio calunnia, simulazione di reato ecc)
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Monterenzio Lo studio si occupa della difesa di: 1) Reati contro la persona e contro la libertà sessuale 2) Reati contro il patrimonio 3) Responsabilità professionale medica 4) Reati fallimentari 5) Reati in materia di sostanze stupefacenti 6) Reati contro l’onore e diffamazione a mezzo stampa 7) Reati in materia di circolazione stradale 8) Reati contro la pubblica amministrazione (esempio corruzione, peculato concussione ecc) 9) Reati contro l’amministrazione della giustizia (ad esempio calunnia, simulazione di reato ecc)
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Monzuno Lo studio si occupa della difesa di: 1) Reati contro la persona e contro la libertà sessuale 2) Reati contro il patrimonio 3) Responsabilità professionale medica 4) Reati fallimentari 5) Reati in materia di sostanze stupefacenti 6) Reati contro l’onore e diffamazione a mezzo stampa 7) Reati in materia di circolazione stradale 8) Reati contro la pubblica amministrazione (esempio corruzione, peculato concussione ecc) 9) Reati contro l’amministrazione della giustizia (ad esempio calunnia, simulazione di reato ecc)
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Mordano Lo studio si occupa della difesa di: 1) Reati contro la persona e contro la libertà sessuale 2) Reati contro il patrimonio 3) Responsabilità professionale medica 4) Reati fallimentari 5) Reati in materia di sostanze stupefacenti 6) Reati contro l’onore e diffamazione a mezzo stampa 7) Reati in materia di circolazione stradale 8) Reati contro la pubblica amministrazione (esempio corruzione, peculato concussione ecc) 9) Reati contro l’amministrazione della giustizia (ad esempio calunnia, simulazione di reato ecc)
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Ozzano dell’Emilia Lo studio si occupa della difesa di: 1) Reati contro la persona e contro la libertà sessuale 2) Reati contro il patrimonio 3) Responsabilità professionale medica 4) Reati fallimentari 5) Reati in materia di sostanze stupefacenti 6) Reati contro l’onore e diffamazione a mezzo stampa 7) Reati in materia di circolazione stradale 8) Reati contro la pubblica amministrazione (esempio corruzione, peculato concussione ecc) 9) Reati contro l’amministrazione della giustizia (ad esempio calunnia, simulazione di reato ecc)
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Pianoro Lo studio si occupa della difesa di: 1) Reati contro la persona e contro la libertà sessuale 2) Reati contro il patrimonio 3) Responsabilità professionale medica 4) Reati fallimentari 5) Reati in materia di sostanze stupefacenti 6) Reati contro l’onore e diffamazione a mezzo stampa 7) Reati in materia di circolazione stradale 8) Reati contro la pubblica amministrazione (esempio corruzione, peculato concussione ecc) 9) Reati contro l’amministrazione della giustizia (ad esempio calunnia, simulazione di reato ecc)
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Pieve di Cento Lo studio si occupa della difesa di: 1) Reati contro la persona e contro la libertà sessuale 2) Reati contro il patrimonio 3) Responsabilità professionale medica 4) Reati fallimentari 5) Reati in materia di sostanze stupefacenti 6) Reati contro l’onore e diffamazione a mezzo stampa 7) Reati in materia di circolazione stradale 8) Reati contro la pubblica amministrazione (esempio corruzione, peculato concussione ecc) 9) Reati contro l’amministrazione della giustizia (ad esempio calunnia, simulazione di reato ecc)
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Porretta Terme Lo studio si occupa della difesa di: 1) Reati contro la persona e contro la libertà sessuale 2) Reati contro il patrimonio 3) Responsabilità professionale medica 4) Reati fallimentari 5) Reati in materia di sostanze stupefacenti 6) Reati contro l’onore e diffamazione a mezzo stampa 7) Reati in materia di circolazione stradale 8) Reati contro la pubblica amministrazione (esempio corruzione, peculato concussione ecc) 9) Reati contro l’amministrazione della giustizia (ad esempio calunnia, simulazione di reato ecc)
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Sala Bolognese Lo studio si occupa della difesa di: 1) Reati contro la persona e contro la libertà sessuale 2) Reati contro il patrimonio 3) Responsabilità professionale medica 4) Reati fallimentari 5) Reati in materia di sostanze stupefacenti 6) Reati contro l’onore e diffamazione a mezzo stampa 7) Reati in materia di circolazione stradale 8) Reati contro la pubblica amministrazione (esempio corruzione, peculato concussione ecc) 9) Reati contro l’amministrazione della giustizia (ad esempio calunnia, simulazione di reato ecc)
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San Benedetto Val di Sambro Lo studio si occupa della difesa di: 1) Reati contro la persona e contro la libertà sessuale 2) Reati contro il patrimonio 3) Responsabilità professionale medica 4) Reati fallimentari 5) Reati in materia di sostanze stupefacenti 6) Reati contro l’onore e diffamazione a mezzo stampa 7) Reati in materia di circolazione stradale 8) Reati contro la pubblica amministrazione (esempio corruzione, peculato concussione ecc) 9) Reati contro l’amministrazione della giustizia (ad esempio calunnia, simulazione di reato ecc)
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San Giorgio di Piano Lo studio si occupa della difesa di: 1) Reati contro la persona e contro la libertà sessuale 2) Reati contro il patrimonio 3) Responsabilità professionale medica 4) Reati fallimentari 5) Reati in materia di sostanze stupefacenti 6) Reati contro l’onore e diffamazione a mezzo stampa 7) Reati in materia di circolazione stradale 8) Reati contro la pubblica amministrazione (esempio corruzione, peculato concussione ecc) 9) Reati contro l’amministrazione della giustizia (ad esempio calunnia, simulazione di reato ecc)
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San Giovanni in Persiceto Lo studio si occupa della difesa di: 1) Reati contro la persona e contro la libertà sessuale 2) Reati contro il patrimonio 3) Responsabilità professionale medica 4) Reati fallimentari 5) Reati in materia di sostanze stupefacenti 6) Reati contro l’onore e diffamazione a mezzo stampa 7) Reati in materia di circolazione stradale 8) Reati contro la pubblica amministrazione (esempio corruzione, peculato concussione ecc) 9) Reati contro l’amministrazione della giustizia (ad esempio calunnia, simulazione di reato ecc)
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San Lazzaro di Savena Lo studio si occupa della difesa di: 1) Reati contro la persona e contro la libertà sessuale 2) Reati contro il patrimonio 3) Responsabilità professionale medica 4) Reati fallimentari 5) Reati in materia di sostanze stupefacenti 6) Reati contro l’onore e diffamazione a mezzo stampa 7) Reati in materia di circolazione stradale 8) Reati contro la pubblica amministrazione (esempio corruzione, peculato concussione ecc) 9) Reati contro l’amministrazione della giustizia (ad esempio calunnia, simulazione di reato ecc)
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San Pietro in Casale Lo studio si occupa della difesa di: 1) Reati contro la persona e contro la libertà sessuale 2) Reati contro il patrimonio 3) Responsabilità professionale medica 4) Reati fallimentari 5) Reati in materia di sostanze stupefacenti 6) Reati contro l’onore e diffamazione a mezzo stampa 7) Reati in materia di circolazione stradale 8) Reati contro la pubblica amministrazione (esempio corruzione, peculato concussione ecc) 9) Reati contro l’amministrazione della giustizia (ad esempio calunnia, simulazione di reato ecc)
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Sant’Agata Bolognese Lo studio si occupa della difesa di: 1) Reati contro la persona e contro la libertà sessuale 2) Reati contro il patrimonio 3) Responsabilità professionale medica 4) Reati fallimentari 5) Reati in materia di sostanze stupefacenti 6) Reati contro l’onore e diffamazione a mezzo stampa 7) Reati in materia di circolazione stradale 8) Reati contro la pubblica amministrazione (esempio corruzione, peculato concussione ecc) 9) Reati contro l’amministrazione della giustizia (ad esempio calunnia, simulazione di reato ecc)
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Sasso Marconi Lo studio si occupa della difesa di: 1) Reati contro la persona e contro la libertà sessuale 2) Reati contro il patrimonio 3) Responsabilità professionale medica 4) Reati fallimentari 5) Reati in materia di sostanze stupefacenti 6) Reati contro l’onore e diffamazione a mezzo stampa 7) Reati in materia di circolazione stradale 8) Reati contro la pubblica amministrazione (esempio corruzione, peculato concussione ecc) 9) Reati contro l’amministrazione della giustizia (ad esempio calunnia, simulazione di reato ecc)
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Valsamoggia Lo studio si occupa della difesa di: 1) Reati contro la persona e contro la libertà sessuale 2) Reati contro il patrimonio 3) Responsabilità professionale medica 4) Reati fallimentari 5) Reati in materia di sostanze stupefacenti 6) Reati contro l’onore e diffamazione a mezzo stampa 7) Reati in materia di circolazione stradale 8) Reati contro la pubblica amministrazione (esempio corruzione, peculato concussione ecc) 9) Reati contro l’amministrazione della giustizia (ad esempio calunnia, simulazione di reato ecc)
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Vergato Lo studio si occupa della difesa di: 1) Reati contro la persona e contro la libertà sessuale 2) Reati contro il patrimonio 3) Responsabilità professionale medica 4) Reati fallimentari 5) Reati in materia di sostanze stupefacenti 6) Reati contro l’onore e diffamazione a mezzo stampa 7) Reati in materia di circolazione stradale 8) Reati contro la pubblica amministrazione (esempio corruzione, peculato concussione ecc) 9) Reati contro l’amministrazione della giustizia (ad esempio calunnia, simulazione di reato ecc)
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Zola Predosa Lo studio si occupa della difesa di: 1) Reati contro la persona e contro la libertà sessuale 2) Reati contro il patrimonio 3) Responsabilità professionale medica 4) Reati fallimentari 5) Reati in materia di sostanze stupefacenti 6) Reati contro l’onore e diffamazione a mezzo stampa 7) Reati in materia di circolazione stradale 8) Reati contro la pubblica amministrazione (esempio corruzione, peculato concussione ecc) 9) Reati contro l’amministrazione della giustizia (ad esempio calunnia, simulazione di reato ecc)
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Originally posted 2018-03-30 08:49:20.