BANCAROTTA FRAUDOLENTA  AVVOCATO ESPERTO DIFENDE BOLOGNA FORLI CESENA RAVENNA MILANO VICENZA TREVISO ROVIGO non interrompono il nesso di causalità tra l’operazione dolosa e l’evento fallimentare nè la preesistenza alla condotta di una causa in sè efficiente verso il dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all’art. 41 c.p., nè il fatto che l’operazione dolosa contestata abbia cagionato anche solo l’aggravamento di un dissesto già in atto

 

BANCAROTTA FRAUDOLENTA  AVVOCATO ESPERTO DIFENDE BOLOGNA FORLI CESENA RAVENNA MILANO VICENZA TREVISO ROVIGO non interrompono il nesso di causalità tra l’operazione dolosa e l’evento fallimentare nè la preesistenza alla condotta di una causa in sè efficiente verso il dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all’art. 41 c.p., nè il fatto che l’operazione dolosa contestata abbia cagionato anche solo l’aggravamento di un dissesto già in atto

 

AVVOCATO ESPERTO DIFESA BANCAROTTA FRAUDOLENTA PATRIMONIALE DOCUMENTALE PER DISTRAZIONE TRIBUNALE APPELLO CASSAZIONE

CONSOB CONSULENTE  FINANZIARIO FIRMA IN BIANCO
CONSOB CONSULENTE  FINANZIARIO FIRMA IN BIANCO

BOLOGNA MILANO FIRENZE  TREVISO VICENZA PADOVA ROVIGO RAVENNA  CESENA FORLI RIMINI PESARO

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  • bancarotta fraudolenta
  • In tema di bancarotta fraudolenta (per distrazione, ma con valutazioni generali in toto applicabili al metodo di verifica del dolo di bancarotta documentale) l’accertamento dell’elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di “indici di fraudolenza”, rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nel contesto in cui l’impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nell’irriducibile distanza delle scritture dalle regole contabili, tanto da dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo della ricostruzione delle vicende della fallita, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall’altro, all’accertamento in capo all’agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa. Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell’amministratore che prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti come compensi per la carica ricoperta, qualora tali compensi, solo genericamente indicati nello statuto e non giustificati da dati ed elementi di confronto che ne consentano una oggettiva valutazione, siano stati determinati nel loro ammontare con una delibera dell’assemblea dei soci adottata “pro forma”, al solo fine di giustificare l’indebito prelievo.
  • bancarotta preferenziale,
  • integra gli estremi della simulazione di prelazione di cui all’art. 216, comma 3, parte seconda, l. fall., la condotta di una impresa che, prima o durante la procedura fallimentare, consegua da una banca creditrice mutui fondiari garantiti da ipoteca immobiliare utilizzati per il ripianamento di propri preesistenti debiti verso la stessa banca, così trasformandosi i crediti vantati da quest’ultima verso l’impresa da chirografari in privilegiati e, quindi, costituendosi un titolo di prelazione in danno di ogni altro creditore. In tali casi, il concetto di simulazione di cui alla norma suindicata non deve essere inteso in senso civilistico, poiché la ratio della previsione è quella di sanzionare tanto le condotte che realizzano la costituzione fittizia di un titolo preferenziale quanto quelle che trasformano un credito chirografario in credito assistito da cause di prelazione con la costituzione effettiva di una garanzia in presenza dello stato di insolvenza, poiché entrambe producono il medesimo risultato di alterazione della par condicio creditorum.
  • dolo dell’amministratore di diritto
  • che operi in presenza di un amministratore di fatto occorre una generica consapevolezza che il secondo compia una delle condotte indicate nell’art. 216 comma 1 n. 1 legge fallimentare, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi, come può sostenersi in caso di omissione, da parte dell’amministratore di diritto, del compiuto adempimento dei doveri di salvaguardare l’integrità del patrimonio sociale, ai sensi dell’art. 2394 cod. civ., di vigilare sul generale andamento della gestione, di adoperarsi per impedire il compimento di atti pregiudizievoli ed eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose, ai sensi dell’art. 2392 cod. civ.
  • Sussiste il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione nella scissione di una società, successivamente dichiarata fallita, qualora tale operazione, in sé astrattamente lecita, sulla base di una valutazione in concreto che tenga conto della effettiva situazione debitoria in cui operava la società al momento della scissione, si riveli volutamente depauperatoria del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale, non essendo le tutele previste dagli artt. 2506 e seg. cod. civ. di per sé idonee ad escludere ogni danno o pericolo per le ragioni creditorie.
  • bancarotta fraudolenta documentale,
  •  l’interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne la loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza, come accade quando la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell’impresa renda necessario fare capo a fonti di documentazione esterne e sempre che sussistano indici di fraudolenza tali da fondare, in concreto, la pericolosità della condotta. In siffatto contesto, il requisito dell’impedimento della ricostruzione del volume d’affari o del patrimonio del fallito viene a qualificare la ipotesi di bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, L. Fall., costituendo la linea di “discrimen” con la diversa fattispecie di bancarotta semplice documentale, che non postula analoga attitudine modale.
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  • ROVIGO non interrompono il nesso di causalità tra l’operazione dolosa e l’evento fallimentare nè la preesistenza alla condotta di una causa in sè efficiente verso il dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all’art. 41 c.p., nè il fatto che l’operazione dolosa contestata abbia cagionato anche solo l’aggravamento di un dissesto già in atto
  • Secondo l’orientamento costante della suprema  Corte, a cui il Collegio intende garantir continuità, in tema di fallimento determinato da operazioni dolose, non interrompono il nesso di causalità tra l’operazione dolosa e l’evento fallimentare nè la preesistenza alla condotta di una causa in sè efficiente verso il dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all’art. 41 c.p., nè il fatto che l’operazione dolosa contestata abbia cagionato anche solo l’aggravamento di un dissesto già in atto (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu e altro, Rv. 262189; Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, dep. 2014, Besurga, Rv. 259051; Sez. 5, n. 17690 del 18/272010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.p.a. e altri, Rv. 247316; Sez. 5, n. 19806 del 28/3/2003, Negro ed altri, Rv. 224947).

Un costante orientamento di questa Corte, dedicato alla tecnica di autofinanziamento mediante sistematico ricorso all’omissione del pagamento di imposte e contributi, afferma che in tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, L. Fall. possono consistere nel mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di sistematicità (Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016 – dep. 2017, Bottiglieri, Rv. 270046; Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013 – dep. 2014, P.G. e p.c. in proc. Beretta e altri, Rv. 259997).  In particolare, le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, L. Fall., attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all’organo amministrativo nell’esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la ‘salute’ economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all’esito divisato. (In applicazione del principio, è stata ritenuta corretta la qualificazione di operazione dolosa data nella sentenza impugnata al protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, che, aumentando ingiustificatamente l’esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rendeva prevedibile il conseguente dissesto della società; Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini e altri, Rv. 261684).

 

Il fallimento determinato da operazioni dolose configura un’eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale; l’onere probatorio dell’accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura dolosa dell’operazione alla quale segue il dissesto, nonchè dell’astratta prevedibilità di tale evento quale effetto dell’azione antidoverosa, non essendo necessarie, ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo, la rappresentazione e la volontà dell’evento fallimentare. (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.p.a. e altri, Rv. 247315; Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina e altri, Rv. 265510).

Originally posted 2019-12-22 10:45:17.