PROCESSO PENALE MILITARE  LA FASE DI INDAGINI IL SEQUESTRO E LE PERQUISIZIONI MILITARI CHI ESERCITA LA FUNZIONE DI POLIZIA MILITARE? . Persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare. 

PROCESSO PENALE MILITARE  LA FASE DI INDAGINI IL SEQUESTRO E LE PERQUISIZIONI MILITARI

CHI ESERCITA LA FUNZIONE DI POLIZIA MILITARE?

. Persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare

Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, salva la disposizione dell’articolo 415 (1), le funzioni di polizia giudiziaria sono esercitate nell’ordine seguente:

  1. dai comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie forze armate;
  2. dagli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri e dagli altri ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell’articolo 57del codice di procedura penale.
    Concorrendo più militari fra quelli rispettivamente indicati nei nn. 1 e 2, le funzioni sono esercitate dal più elevato in grado o, a parità di grado, dal più anziano.
    I militari suddetti hanno la facoltà di richiedere la forza pubblica.
    In ogni caso, tutte le persone indicate nel primo comma, senza interrompere le indagini, devono informarne immediatamente il procuratore militare della Repubblica.

ARRESTO DEL MILITARE

DELL’ARRESTO.

Art. 308. Arresto in flagranza. (1)

Dell’arresto è compilato processo verbale. L’arrestato è posto immediatamente a disposizione del procuratore militare della Repubblica, e intanto è custodito, preferibilmente, in luogo militare, e, se trattasi di militare, è tenuto separato da persone estranee alle forze armate dello Stato.

(1) Il primo comma è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sent. n. 503 dela 26 ottobre 1989.

Art. 309. Arresto fuori dei casi di flagranza. (1)

 

(1) Articolo dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sent. n. 74 del 19 marzo 1985.

Art. 310. Arresto in luoghi privati o in stabilimenti non dipendenti dall’Autorità militare. 

Se, fuori dei casi di flagranza e in seguito a mandato od ordine dell’autorità giudiziaria militare, si deve procedere, in case o altri luoghi privati, ovvero in stabilimenti non dipendenti dall’Autorità militare, all’arresto di imputati soggetti alla giurisdizione militare, gli ufficiali di polizia giudiziaria militare vi procedono direttamente.

Art. 311. Arresto in stabilimenti o altri luoghi dipendenti dall’Autorità militare. 

Quando, per un reato soggetto alla giurisdizione ordinaria, fuori dei casi di flagranza e in seguito a mandato od ordine dell’autorità giudiziaria ordinaria, si deve procedere all’arresto dell’imputato, militare o non militare, in caserme, navi, stabilimenti o altri luoghi dipendenti dall’Autorità militare, l’autorità giudiziaria ordinaria ne fa richiesta all’Autorità militare, la quale è tenuta a porre immediatamente l’imputato a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Art. 312. Provvedimenti del procuratore militare della Repubblica. 

Il procuratore militare della Repubblica, appena l’arrestato è stato posto a sua disposizione, procede all’interrogatorio, e, se ritiene che ricorre alcuno dei casi indicati nei due primi commi dell’articolo 389 o nell’articolo 390 del codice di procedura penale, ordina che sia posto in libertà. (1)

 

(1) Vedansi artt. 388,389 e 390 C.p.p..

 

 

Titolo IV – Dell’istruzione 

 

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

 

Sezione I
DEGLI ATTI PRELIMINARI ALLA ISTRUZIONE

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  • 1
    DEGLI ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA MILITARE

Art. 301. Persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare. 

Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, salva la disposizione dell’articolo 415 (1), le funzioni di polizia giudiziaria sono esercitate nell’ordine seguente:

  1. dai comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie forze armate;
  2. dagli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri e dagli altri ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell’articolo 57del codice di procedura penale.
    Concorrendo più militari fra quelli rispettivamente indicati nei nn. 1 e 2, le funzioni sono esercitate dal più elevato in grado o, a parità di grado, dal più anziano.
    I militari suddetti hanno la facoltà di richiedere la forza pubblica.
    In ogni caso, tutte le persone indicate nel primo comma, senza interrompere le indagini, devono informarne immediatamente il procuratore militare della Repubblica.

 

(1) Il riferimento all’art. 415 è superato dalla soppressione dei tribunali militari di bordo, disposta dall’art. 8 L. 7 maggio 1981, n. 180.

Art. 302. Subordinazione della polizia giudiziaria militare. 

Le persone indicate nell’articolo precedente esercitano le loro attribuzioni sotto la direzione del procuratore generale militare della Repubblica e del procuratore militare della Repubblica, osservate le disposizioni, che, nei rispettivi ordinamenti, ne regolano i rapporti interni di dipendenza gerarchica. (1)

 

(1) Vedasi art. 59 C.p.p.

Art. 303. Arresti, ispezioni o perquisizioni.

Quando devono procedere ad arresti, ispezioni o perquisizioni, gli ufficiali di polizia giudiziaria, militare od ordinaria, osservano le norme speciali stabilite dagli articoli 310 e 327.

Art. 304. Trasmissione degli atti e informazioni al procuratore militare della Repubblica. 

Terminate le operazioni, le persone indicate nell’articolo 301 devono trasmettere immediatamente gli atti compilati e le cose sequestrate al procuratore militare della Repubblica.
Le dette persone devono inoltre riferire al procuratore militare della Repubblica ogni notizia che loro successivamente pervenga, e compiere in qualsiasi momento gli atti necessari per assicurare le prove del reato.

Art. 305. Sanzioni disciplinari per le persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare.

Le persone indicate nell’articolo 301, che violano le disposizioni di legge per le quali non è stabilita una sanzione speciale, o che ricusano, omettono o ritardano l’esecuzione di un ordine dell’autorità giudiziaria militare, ovvero eseguono l’ordine soltanto in parte o negligentemente, sono punite con sanzioni disciplinari dai superiori gerarchici, a richiesta del procuratore generale militare della Repubblica.

 

  • 2
    DEGLI ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA
    DEL PROCURATORE MILITARE DELLA REPUBBLICA.

Art. 306. Assunzione di atti di polizia giudiziaria. 

Il procuratore militare della Repubblica può procedere direttamente, o per mezzo delle persone indicate nell’articolo 301, ad atti di polizia giudiziaria, secondo le norme del paragrafo precedente.

Art. 307. Assistenza del cancelliere.

Il procuratore militare della Repubblica, in tutti gli atti che compie, è assistito dal cancelliere.

 

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Sezione II
DELLA LIBERTÀ PERSONALE DELL’IMPUTATO. 

  • 1
    DELL’ARRESTO.

Art. 308. Arresto in flagranza. (1)

Dell’arresto è compilato processo verbale. L’arrestato è posto immediatamente a disposizione del procuratore militare della Repubblica, e intanto è custodito, preferibilmente, in luogo militare, e, se trattasi di militare, è tenuto separato da persone estranee alle forze armate dello Stato.

 

(1) Il primo comma è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sent. n. 503 dela 26 ottobre 1989.

Art. 309. Arresto fuori dei casi di flagranza. (1)

 

(1) Articolo dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sent. n. 74 del 19 marzo 1985.

Art. 310. Arresto in luoghi privati o in stabilimenti non dipendenti dall’Autorità militare. 

Se, fuori dei casi di flagranza e in seguito a mandato od ordine dell’autorità giudiziaria militare, si deve procedere, in case o altri luoghi privati, ovvero in stabilimenti non dipendenti dall’Autorità militare, all’arresto di imputati soggetti alla giurisdizione militare, gli ufficiali di polizia giudiziaria militare vi procedono direttamente.

Art. 311. Arresto in stabilimenti o altri luoghi dipendenti dall’Autorità militare. 

Quando, per un reato soggetto alla giurisdizione ordinaria, fuori dei casi di flagranza e in seguito a mandato od ordine dell’autorità giudiziaria ordinaria, si deve procedere all’arresto dell’imputato, militare o non militare, in caserme, navi, stabilimenti o altri luoghi dipendenti dall’Autorità militare, l’autorità giudiziaria ordinaria ne fa richiesta all’Autorità militare, la quale è tenuta a porre immediatamente l’imputato a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Art. 312. Provvedimenti del procuratore militare della Repubblica. 

Il procuratore militare della Repubblica, appena l’arrestato è stato posto a sua disposizione, procede all’interrogatorio, e, se ritiene che ricorre alcuno dei casi indicati nei due primi commi dell’articolo 389 o nell’articolo 390 del codice di procedura penale, ordina che sia posto in libertà. (1)

(1) Vedansi artt. 388,389 e 390 C.p.p..

  • 2
    DEI MANDATI. 
    (1)

(1) Per le disposizioni contenute in questo paragrafo, vedansi artt. 272-311 C.p.p..

Art. 313. Casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio. (1)

 

(1) Vedasi nota a paragrafo 2.

Art. 314. Casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo. (1)

 

(1) Vedasi nota a paragrafo 2.

Art. 315. Determinazione della pena agli effetti degli articoli precedenti. (1)

 

(1) Vedasi nota a paragrafo 2.

Art. 316. Revoca e nuova emissione del mandato di cattura. (1)

 

(1) Vedasi nota a paragrafo 2.

Art. 317. Casi nei quali può emettersi mandato di comparizione o di accompagnamento; successiva emissione del mandato di cattura. (1)

 

(1) Vedasi nota a paragrafo 2.

Art. 318. Esecuzione dei mandati. (1)

 

(1) Vedasi nota a paragrafo 2.

 

  • 3
    DELLA CUSTODIA CAUTELARE. 
    (1)

 

(1) Per le disposizioni contenute in questo paragrafo, vedansi artt. 280 -286 C.p.p..

Art. 319. Scarcerazione dell’imputato: sottoposizione a cauzione o malleveria; Inoppugnabilità dell’ordinanza relativa. (1)

 

(1) Vedasi nota a paragrafo 3.

Art. 320. Provvedimenti relativi alla durata della custodia cautelare. (1)

Il regolamento giudiziario militare stabilisce i provvedimenti diretti a evitare la durata eccessiva della custodia cautelare, e ad accertare le responsabilità del ritardo nella definizione dei procedimenti penali.

 

(1) Norma non più applicabile, considerato che attualmente soltanto una legge, e non un regolamento, può disciplinare l’intera materia.

Art. 321. Mandato di cattura dopo il rinvio a giudizio. (1)

 

(1) Vedasi nota a paragrafo 3.

 

  • 4
    DELLA LIBERTÀ PROVVISORIA.
    (1)

(1) Vedasi nota al paragrafo precedente.


Art. 322. Casi nei quali la libertà provvisoria è ammessa.
 (1)

 

(1) Vedasi nota al paragrafo precedente.

Art. 323. Momento in cui può concedersi la libertà provvisoria: cauzione o malleveria. (1)

 

(1) Vedasi nota al paragrafo precedente.

Capo II
DELLA ISTRUZIONE FORMALE 

Sezione I
DISPOSIZIONI GENERALI. 
(1)

 

(1) Le disposizioni di questa Sezione devono ritenersi non più applicabili, a seguito dell’entrata in vigore del Codice di procedura penale del 1989.

Art. 324. Casi in cui è obbligatoria l’istruzione formale. (1)

 

(1) Vedasi nota alla presente Sezione.

Art. 325. Attività e delegazioni del giudice istruttore militare. (1)

 

(1) Vedasi nota alla presente Sezione.

Art. 326. Vigilanza del procuratore militare della Repubblica sulla istruzione. (1)

 

(1) Vedasi nota alla presente Sezione.

Sezione II
DISPOSIZIONI SPECIALI. 

  • 1
    DELLE ISPEZIONI, DELLE PERQUISIZIONI
    E DEGLI ESPERIMENTI GIUDIZIALI.

Art. 327. Ispezioni e perquisizioni in luoghi dipendenti dall’Autorità militare da parte del giudice istruttore militare. (1)

Quando si deve procedere a ispezione o perquisizione in caserme, navi, stabilimenti o altri luoghi dipendenti dalla Autorità militare, il giudice istruttore, (1) osservate le disposizioni dei regolamenti per l’accesso in luoghi militari, procede alla ispezione o perquisizione, presente il comandante del luogo o un ufficiale da esso delegato; ovvero una superiore Autorità militare, quando il magistrato procedente lo ritenga necessario per particolari ragioni di giustizia.

 

(1) Ora il pubblico ministero, ai sensi dell’art. 247, terzo comma e 370 C.p.p..

Art. 328. Esperimenti giudiziali. 

Ferma la disposizione dell’ultimo comma dell’articolo 219 del codice di procedura penale, nei procedimenti per reati soggetti alla giurisdizione militare sono vietati gli esperimenti giudiziali che possono turbare il servizio, la disciplina o l’ordine dei luoghi militari.

 

  • 2
    DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI. 

Art. 329. Nomina del perito. 

Quando è necessario procedere a perizia, il giudice nomina il perito, scegliendolo preferibilmente fra gli ufficiali delle forze armate dello Stato.

Art. 330. Consulenti tecnici. (1)

 

(1) Abrogato dall’art. 3 D.Lgs. C. p. S. 20 agosto 1947, n. 1103.

Art. 331. Incapacità o incompatibilità del perito. (1)

 

(1) Si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 222 del Codice di procedura penale.

Art. 332. Termine per la presentazione della relazione del perito. (1)

 

(1) Si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 222 del Codice di procedura penale.

 

  • 3
    DEGLI INTERPRETI. 

Art. 333. Nomina dell’interprete. (1)

 

(1) Si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 143 del Codice di procedura penale.

Art. 334. Incapacità o incompatibilità dell’interprete. (1)

 

(1) Si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 144 del Codice di procedura penale.

 

  • 4
    DEL SEQUESTRO PER IL PROCEDIMENTO PENALE.

Art. 335. Sequestro in luoghi dipendenti dall’Autorità militare. 

Quando si debba procedere al sequestro di cose pertinenti al reato in luoghi dipendenti dall’Autorità militare, si osservano, per l’accesso nei luoghi militari, le disposizioni dei regolamenti.
Al sequestro si procede alla presenza dell’Autorità militare da cui il luogo dipende o di persona da essa delegata; ovvero di una superiore Autorità militare, quando il magistrato procedente lo ritenga necessario per particolari ragioni di giustizia.

Art. 336. Atti o cose costituenti segreto militare o di ufficio. (1)

 

(1) Si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 256 del Codice di procedura penale.

 

Art. 337. Nomina del custode delle cose sequestrate. (1)

 

(1) Si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 259 del Codice di procedura penale.

 

  • 5
    DEI TESTIMONI. 

Art. 338. Segreto professionale. (1)

 

(1) Si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 200 del Codice di procedura penale.

Art. 339. Segreto d’ufficio. (1)

 

(1) Si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 201 del Codice di procedura penale.

 

Sezione III
DELLA CHIUSURA DELLA ISTRUZIONE FORMALE.
 (1)

 

(1) Le disposizioni di questa Sezione devono ritenersi non più applicabili, a seguito dell’entrata in vigore del Codice di procedura penale del 1989; si applicano le disposizioni contenute negli artt. 405 ss. C.p.p..

Art. 340. Rapporti fra il giudice istruttore e il pubblico ministero. (1)

 

(1) Vedasi nota alla presente Sezione.

Art. 341. Dissenso fra il giudice istruttore e il pubblico ministero sulla competenza del tribunale militare. (1)

 

(1) Vedasi nota alla presente Sezione.

Art. 342. Sentenza di incompetenza. (1)

 

(1) Vedasi nota alla presente Sezione.

Art. 343. Ordinanza di rinvio a giudizio. Provvedimenti relativi alla libertà personale dell’imputato. (1)

 

(1) Vedasi nota alla presente Sezione.

Art. 344. Sentenza di proscioglimento. (1)

 

(1) Vedasi nota alla presente Sezione.

Art. 345. Sentenza di astensione dal rinvio a giudizio per il reato militare di duello. (1)

 

(1) Vedasi nota al Capo VI del Titolo III del Libro II.

 

Art. 346. Requisiti formali della sentenza del giudice istruttore. (1)

 

(1) Vedasi nota alla presente Sezione.

Art. 347. Notificazione della sentenza del giudice istruttore. (1)

 

(1) Vedasi nota alla presente Sezione.

Art. 348. Impugnazione della sentenza istruttoria. (1)

 

(1) Vedasi nota alla presente Sezione.

 

Art. 349. Assenza dell’imputato. (1)

 

(1) Vedasi nota alla presente Sezione.

 

Capo III
DELLA ISTRUZIONE SOMMARIA. 
(1)

 

 

(1) Le disposizioni di questo Capo devono ritenersi non più applicabili, a seguito dell’entrata in vigore del Codice di procedura penale del 1989. Si applicano le disposizioni contenute negli artt. 326 ss. C.p.p..

 

Art. 350. Casi in cui si procede con istruzione sommaria. (1)

 

(1) Vedasi nota al presente Capo.

Art. 351. Richiesta di proscioglimento e sentenza del giudice istruttore. (1)

 

(1) Vedasi nota al presente Capo.

 

Art. 352. Requisiti formali della richiesta di citazione a giudizio. (1)

 

(1) Vedasi nota al presente Capo.

 

Capo IV
DELLA RIAPERTURA DELL’ISTRUZIONE

Art. 353. Riapertura dell’istruzione e procedimento relativo. 

La riapertura della istruzione è ammessa nei casi stabiliti dal codice di procedura penale, ed è regolata dalle disposizioni del codice stesso. (1)

 

(1) Articolo non più applicabile, poiché le norme del codice di procedura penale del 1989 non prevedono più una fase di istruzione, sostituendola con la fase delle indagini preliminari.

 

Originally posted 2018-08-14 16:32:59.