PENALE MILITARE: vilipendio alla nazione italiana di cui all’art. 82 Codice Militare di pace
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE – SENTENZA 13 agosto 2019, n.35988 –
FATTO
dopo aver pubblicato, sul proprio profilo Facebook, una fotografia di una nave da guerra e la scritta ‘Fincantieri: collaborazione con l’India per sette fregate Stealth Imola Oggi’, aveva commesso il reato scrivendo sulla pagina del suddetto profilo una frase che le sentenze avevano ritenuto di significato offensivo in danno dell’Italia, perché quest’ultima era stata indicata nel testo incriminato come uno «Stato di merda».
REATO DI VILIPENDIO
L’elemento soggettivo del delitto di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate consiste nel dolo generico, con conseguente irrilevanza dei motivi particolari che possano aver indotto l’autore a commettere consapevolmente il fatto vilipendioso addebitato (Sez. 1, n. 6144 del 07/03/1979 – deo. 06/07/1979, Gatti, Rv. 142461). È stato chiarito, inoltre, che il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero (art. 21 Cost.) e, correlativamente, quello di associarsi liberamente in partiti politici (art. 49 Cost.) per manifestare determinate ideologie, al fine di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, trovano un limite non superabile nella esigenza di tutela del decoro e del prestigio delle istituzioni, per cui l’uso di espressioni di offesa, disprezzo, contumelia costituisce vilipendio punibile ex art 290 cod. pen. (Sez. 1, n. 14226 del 29/06/1977 – dep. 11/11/1977, Venza, Rv. 137274). Il diritto di critica e libera manifestazione del pensiero supera il suo limite giuridico costituito dal rispetto del prestigio delle istituzioni repubblicane e decampa, quindi, nell’abuso del diritto, cioè nel fatto reato costituente il delitto di vilipendio, allorché la critica trascenda nel gratuito oltraggio, fine a se stesso (Sez. 1, n. 5864 del 01/02/1978 – dep. 19/05/1978, Salviucci, Rv. 139007).
In riferimento al requisito di pubblicità del messaggio, la giurisprudenza della Corte di legittimità è ormai costante nel ritenere che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca Facebook integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone (Sez. 1, n. 24431 del 24/04/2015 – dep. 08/06/2015, Rv. 264007). 1.2. I giudici del merito hanno tenuto conto dei principi di diritto sopra richiamati, qualificando correttamente il fatto giudicato e ravvisando il dolo
Originally posted 2020-03-22 10:18:57.