AVVOCATO PENALE SOCIETARIO BOLOGNA MILANO VICENZA TREVISO . Delle falsità nelle comunicazioni sociali;
Impedito controllo;
IMPEDITO CONTROLLO
Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
Indebita restituzione dei conferimenti;
Avvocato penale Bologna appelli e ricorsi per cassazione53832/2018 Cassazione Penale – Szione VI
La fattispecie di indebita restituzione dei conferimenti è un reato proprio, che può essere commesso solo dagli amministratori quali titolari dell’obbligo di garanzia sull’integrità del capitale sociale. Incriminando solo l’amministratore il legislatore non ha inteso punire anche il socio beneficiario della restituzione del conferimento o della liberazione dall’obbligo di eseguire lo stesso.
L’esclusione del concorso necessario del socio non implica anche quella del concorso eventuale nelle ipotesi nelle quali il medesimo abbia tenuto una condotta diversa ed ulteriore rispetto a quella tipizzata e non sottoposta a pena e che si risolva in un contributo di partecipazione atipico rispetto alla condotta dichiarata punibile.
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite (2), sono puniti con l’arresto fino ad un anno.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto (1).
Operazioni in pregiudizio dei creditori
Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Omessa comunicazione del conflitto d’interessi;
Art. 2629-bis.
Omessa comunicazione del conflitto d’interessi.
L’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.
Formazione fittizia del capitale;
enti privati – CAPO QUARTO Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniali
ARTICOLO 2632
Formazione fittizia del capitale
Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte,formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
L’assetto normativo risulta oggi essere modificato dalla novella dettata dalla l. n. 69 del 2015, che ha introdotto la procedibilità d’ufficio quale regola operativa, mentre la querela è stata prevista per le limitate ipotesi, che possono essere ricondotte al dettato dell’art. 2621-bis, comma 2, c.c.
L’assistenza professionale offerta dallo studio nell’ambito del diritto penale di impresa consiste precipuamente nel patrocinio processuale ed extraprocessuale di persone fisiche o giuridiche coinvolte,
. Delle falsità nelle comunicazioni sociali;
Impedito controllo;
Indebita restituzione dei conferimenti;
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
Operazioni in pregiudizio dei creditori;. Omessa comunicazione del conflitto d’interessi;
- Formazione fittizia del capitale;
- .Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;. Infedeltà patrimoniale;
Illecita influenza sull’assemblea;
Aggiotaggio;. Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
Estensione delle qualifiche soggettive.
si procede a querela della persona offesa contro gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale.
Ai sensi del comma 2 della norma de qua, la pena della reclusione da sei mesi a tre anni si applica anche se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.
REATI CHE POSSONO ESSER ECOMMESSI SOLO DAGLI AMMINISTRATORI
• l’indebita restituzione dei conferimenti ai soci;
• l’illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
• le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
• le riduzioni di capitale sociale o le fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori (operazioni in pregiudizio dei creditori).
Nella fase extraprocessuale, lo Studio presta la propria professionalità per prevenire eventuali conseguenze penali attraverso una consulenza qualificata che sostiene l’impresa nelle scelte quotidianamente affrontate; coadiuvandone così le iniziative anche attraverso il perseguimento di una concreta eticità aziendale.
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Originally posted 2018-04-05 09:08:18.