AVVOCATO APPELLO PENALE CORTE APPELLO BOLOGNA AVVOCATO PENALE PER APPELLO BOLOGNA CESENA FORLI RAVENNA

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AVVOCATO APPELLO PENALE CORTE APPELLO BOLOGNA AVVOCATO PENALE BOLOGNA CESENA FORLI RAVENNA Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno già chiarito, ad esempio, che la notificazione della citazione dell’imputato effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente, anziché presso il domicilio eletto, non integra necessariamente una ipotesi di omissione della notificazione ex art. 179 cod. proc. pen., ma da luogo, di regola, ad una nullità di ordine generale a norma dell’art. 178 cod. proc. pen., lett. c), soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184 cod. proc. pen., comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all’art. 182 cod. proc. pen., oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 cod. proc. pen., sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario […

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DOMANDA : IN MATERIA PENALE QUANDO PUO’ ESSERE PROPOSTO APPELLO?

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Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l’imputato possono appellare contro le sentenze di condannaAVVOCATO APPELLO PENALE CORTE APPELLO BOLOGNA AVVOCATO PENALE BOLOGNA CESENA FORLI RAVENNAARRESTO PER BANCAROTTA A BOLOGNA – VICENZA RAVENNA MILANO AVVOCATO PENALISTA ARRESTO BANCAROTTA

L’imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all’articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l’inammissibilità dell’appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.

Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda.

DOMANDA :QUANDO E COME PUO’ ESSERE PROPOSTO APPELLO INCIDENTALE ?

La parte che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione o la notificazione previste dall’articolo 584.

L’appello incidentale è proposto, presentato e notificato a norma degli articoli 581, 582, 583 e 584.

L’appello incidentale del pubblico ministero produce gli effetti previsti dall’articolo 597 comma 2; esso tuttavia non ha effetti nei confronti del coimputato non appellante che non ha partecipato al giudizio di appello. Si osservano le disposizioni previste dall’articolo 587.

L’appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità dell’appello principale o di rinuncia allo stesso.

DOMANDA : QUALE E’ IL GIUDICE COMPETENTE PER L’APPELLO PENALE?

Sull’appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale decide la corte di appello.

Sull’appello proposto contro le sentenze della corte di assise decide la corte di assise di appello.

Salvo quanto previsto dall’articolo 428, sull’appello contro le sentenze pronunciate dal giudice per le indagini preliminari, decidono, rispettivamente, la corte di appello e la corte di assise di appello, a seconda che si tratti di reato di competenza del tribunale o della corte di assise.

DOMANDA QUALE E’ LA COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO PENALE?

 

L’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.

Quando appellante è il pubblico ministero:

  1. a) se l’appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;
  2. b) se l’appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a) ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;
  3. c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.

Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l’imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado.

In ogni caso, se è accolto l’appello dell’imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita.

Con la sentenza possono essere applicate anche di ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e una o più circostanze attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell’articolo 69 del codice penale.

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Attenzione: Diritto penale breve vademecum-avvocato penalista Bologna

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno già chiarito, ad esempio, che la notificazione della citazione dell’imputato effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente, anziché presso il domicilio eletto, non integra necessariamente una ipotesi di omissione della notificazione ex art. 179 cod. proc. pen., ma da luogo, di regola, ad una nullità di ordine generale a norma dell’art. 178 cod. proc. pen., lett. c), soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184 cod. proc. pen., comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all’art. 182 cod. proc. pen., oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 cod. proc. pen., sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario […].

Nel caso concreto, la censura risulta infondata perché il rapporto fiduciario esistente tra l’imputato ed il difensore, al quale la citazione è stata notificata, rendeva tale notificazione comunque idonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario; il profilo del rapporto fiduciario che lega l’imputato al suo difensore, tale da implicare il sorgere di un rapporto di continua e doverosa informazione da parte di quest’ultimo nei confronti del suo cliente, che riguarda ovviamente, in primo luogo, la comunicazione degli atti, è stato posto in rilievo in una pronuncia della Corte Costituzionale (n. 136 del 5 maggio 2008), così come ripetutamente nella giurisprudenza della Corte di legittimità è stato posto in rilievo l’onere di diligenza a carico del difensore che sia consegnatario delle notificazioni, sia pure con specifico riferimento all’onere del difensore di assicurare la funzionalità degli apparecchi di cui è dotato il suo studio professionale […]. Tale dovere di informazione da parte del difensore nei confronti del proprio assistito, sia pure riferito in generale alla illustrazione dei diritti e facoltà dell’imputato e degli atti che lo riguardano, era stato già affermato dalla Corte di Strasburgo (Corte EDU 18/10/2006 Hermi c. Italia; Corte EDU 28/02/2008 Demebukov c. Bulgaria), dovendosi fare affidamento anche su tale dovere nell’ottica di bilanciare il diritto di difesa con le esigenze di celerità del processo […]. Con specifico riguardo, poi, al bilanciamento tra il principio della ragionevole durata del processo ed il diritto di difesa, che trova il suo punto d’integrazione nell’accertamento della concreta lesività dell’atto asseritamente nullo in relazione all’interesse che la regola violata mira a tutelare, non può essere ignorato il particolare regime della sanatoria delle nullità non assolute concernenti citazioni, avvisi e notificazioni previsto dall’art. 184 cod. proc. pen., che permette di ritenere sanata la nullità sul mero presupposto che la parte interessata sia comparsa ovvero abbia rinunciato a comparire, privilegiando, tra i diversi scopi ai quali gli atti comunicatori sono destinati (che possono consistere anche nella predisposizione di una serie di attività difensive propedeutiche alla partecipazione all’udienza), quello della comparizione.

LA NOTIFICA DEL PROCESSO

Una parte della giurisprudenza, in vero, ha affermato che “in tema di notificazioni, è rituale la procedura di notifica mediante consegna al difensore di fiducia, prevista dall’art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., anche nel caso di imputato che abbia previamente dichiarato o eletto il domicilio per le notificazioni ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen.” (Cass., Sez. III, n. 6790 del 09/01/2008, Salvietti, Rv 238364); tale soluzione, tuttavia, non può essere condivisa, dovendosi piuttosto privilegiare l’interpretazione secondo cui “è nulla la notifica del decreto di fissazione dell’udienza per il giudizio di appello eseguita, ex art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia dell’imputato, nonostante l’esistenza agli atti del domicilio ritualmente dichiarato dall’imputato, in quanto, in tal caso, il domicilio legale non può prevalere su quello dichiarato, considerato che l’art. 157, comma ottavo bis cod. proc. pen. è chiaramente riferibile, nell’organizzazione della norma in cui si inserisce, alle ipotesi considerate dai commi precedenti; ne consegue che tale nullità tempestivamente eccepita comporta la nullità del giudizio di appello e della sentenza impugnata” (Cass., Sez. V, n. 8108 del 25/01/2007, Landro, Rv 236522).

Nella motivazione della sentenza appena richiamata, ai cui principi il collegio presta piena adesione, viene più diffusamente spiegato che “l’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. è chiaramente riferibile, nell’organizzazione della norma in cui s’inserisce, alle ipotesi considerate dai commi precedenti. La stessa relazione al decreto chiariva che la norma regola esclusivamente le notificazioni all’imputato non detenuto che abbia nominato un difensore di fiducia senza provvedere a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell’art. 161″. Il fatto poi che in sede di conversione sia stato eliminato, dell’art. 161 cod. proc. pen., il comma 4-bis precedentemente introdotto dal d.l. n. 17 del 2005, art. 2, comma 2, che prevedeva “in caso di nomina di difensore di fiducia le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, sono eseguite mediante consegna al difensore”, rende evidente che il domicilio “legale”, che si determina soltanto nel caso in cui sia stato necessario espletare, per la prima notificazione, le procedure di cui ai precedenti commi dell’art. 157, non è comunque destinato ad operare nel caso di autonoma elezione o dichiarazione di domicilio” (l’orientamento di cui si è data ora contezza ha trovato recente conferma con la sentenza della Sezione Seconda n. 41735 del 22/09/2015, ric. Casali).

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Per la determinazione del Giudice competente a decidere dell’impugnazione si dovrà fare riferimento all’art. 596 c.p.p. e al D.lgv 28 agosto 2000, n. 274. Per le sentenze rese dal Tribunale (art. 6 c.p.p.) sarà competente la Corte d’Appello. Per le sentenze rese dalla Corte d’Assise (art. 5 c.p.p.) sarà competente la Corte d’Assise d’appello. Per le sentenze rese dal Giudice di Pace in funzione penale sarà competente il Tribunale in composizione monocratica (art. 39, D.lgv 274/00). Se infine la sentenza è stata resa dal G.I.P. decidono rispettivamente la Corte d’Appello o la Corte d’Assise d’Appello, a seconda che si tratti di reato di competenza del Tribunale o della Corte d’Assise (art. 596 c.p.p.).

Art. 593.
Casi di appello.

  1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l’imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.
  2. L’imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all’articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l’inammissibilità dell’appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.
  3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda.

_______________

[Art. 594.
Appello del pubblico ministero.(
1

  1. Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte di assise e del tribunale possono appellare il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore della Repubblica presso il tribunale; contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari presso la pretura e contro le sentenze del pretore possono appellare il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore della Repubblica presso la pretura].

(1) Articolo abrogato dall’art. 218 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 595.
Appello incidentale.

  1. La parte che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione o la notificazione previste dall’articolo 584.
  2. L’appello incidentale è proposto, presentato e notificato a norma degli articoli 581, 582, 583 e 584.
  3. L’appello incidentale del pubblico ministero produce gli effetti previsti dall’articolo 597 comma 2; esso tuttavia non ha effetti nei confronti del coimputato non appellante che non ha partecipato al giudizio di appello. Si osservano le disposizioni previste dall’articolo 587.
  4. L’appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità dell’appello principale o di rinuncia allo stesso.

Art. 596.
Giudice competentecodice di procedura penale -648 codice penale: ricettazioneavvocato processi bancarotta fraudolenta cassazioneDETENZIONE FILE PEDOPORNOGRAFICI NEL COMPUTER E CESTINOavvocato processi bancarotta fraudolenta cassazionecodice di procedura penale -648 codice penale: ricettazioneCOME DIFENDERSI DA UNA BANCAROTTA FRAUDOLENTA PROCESSO COMPLESSO E COMPLICATO DA STUDIARE E DIFENDERSI CON CURA.

  1. Sull’appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale decide la corte di appello.
  2. Sull’appello proposto contro le sentenze della corte di assise decide la corte di assise di appello.
  3. Salvo quanto previsto dall’articolo 428, sull’appello contro le sentenze pronunciate dal giudice per le indagini preliminari, decidono, rispettivamente, la corte di appello e la corte di assise di appello, a seconda che si tratti di reato di competenza del tribunale o della corte di assise.

Art. 597.
Cognizione del giudice di appello.

  1. L’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.
  2. Quando appellante è il pubblico ministero:
  3. a) se l’appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;
  4. b) se l’appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a) ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;
  5. c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.
  6. Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l’imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado.
  7. In ogni caso, se è accolto l’appello dell’imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita.
  8. Con la sentenza possono essere applicate anche di ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e una o più circostanze attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell’articolo 69 del codice penale.

Art. 598.
Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello.

  1. In grado di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di primo grado, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.Art. 599.
    Decisioni in camera di consiglio.
  2. Quando l’appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, la corte provvede in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127.
  3. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato che ha manifestato la volontà di comparire.
  4. Nel caso di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, il giudice assume le prove in camera di consiglio, a norma dell’articolo 603, con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori. Se questi non sono presenti quando è disposta la rinnovazione, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che copia del provvedimento sia comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori.

(…) (1)

 Art. 600.
Provvedimenti in ordine all’esecuzione delle condanne civili.

  1. Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sulla richiesta di provvisoria esecuzione proposta a norma dell’articolo 540 comma 1 ovvero l’ha rigettata, la parte civile può riproporla mediante impugnazione della sentenza di primo grado al giudice di appello il quale, a richiesta della parte, provvede con ordinanza in camera di consiglio.
  2. Il responsabile civile e l’imputato possono chiedere con le stesse forme la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione.
  3. Su richiesta delle stesse parti, il giudice di appello può disporre, con le forme previste dal comma 1, che sia sospesa l’esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale quando possa derivarne grave e irreparabile danno.(1)

Art. 601.
Atti preliminari al giudizio.

  1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 591, il presidente ordina senza ritardo la citazione dell’imputato appellante; ordina altresì la citazione dell’imputato non appellante se vi è appello del pubblico ministero, se ricorre alcuno dei casi previsti dall’articolo 587 o se l’appello è proposto per i soli interessi civili.
  2. Quando si procede in camera di consiglio a norma dell’articolo 599, ne è fatta menzione nel decreto di citazione.
  3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall’articolo 429 comma 1 lettere a), f), g) nonché l’indicazione del giudice competente. Il termine per comparire non può essere inferiore a venti giorni.
  4. E’ ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e della parte civile; questa è citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento.
  5. Almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori.
  6. Il decreto di citazione è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dall’articolo 429 comma 1 lettera f).

Art. 602.
Dibattimento di appello.

  1. Nell’udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.
  1. Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonché, entro i limiti previsti dagli articoli 511 e seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti.
  2. Per la discussione si osservano le disposizioni dell’articolo 523.

Art. 603.
Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.

  1. Quando una parte, nell’atto di appello o nei motivi presentati a norma dell’articolo 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l’assunzione di nuove prove, il giudice se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
  2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall’articolo 495 comma 1.
  3. La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria.
  4. (……) (1)
  5. Il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti.
  6. Alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, disposta a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente. In caso di impossibilità, il dibattimento è sospeso per un termine non superiore a dieci giorni.

Art. 604.
Questioni di nullità.

  1. Il giudice di appello, nei casi previsti dall’articolo 522, dichiara la nullità in tutto o in parte della sentenza appellata e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, quando vi è stata condanna per un atto diverso o applicazione di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di una circostanza aggravante ad effetto speciale, sempre che non vengano ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti.
  2. Quando sono state ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti o sono state applicate circostanze aggravanti diverse da quelle previste dal comma 1, il giudice di appello esclude le circostanze aggravanti, effettua, se occorre, un nuovo giudizio di comparazione e ridetermina la pena.
  3. Quando vi è stata condanna per un reato concorrente o per un fatto nuovo, il giudice di appello dichiara nullo il relativo capo della sentenza ed elimina la pena corrispondente, disponendo che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni.
  4. Il giudice di appello, se accerta una delle nullità indicate nell’articolo 179, da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado, la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità. Nello stesso modo il giudice provvede se accerta una delle nullità indicate nell’articolo 180 che non sia stata sanata e da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado.
  5. Se si tratta di altre nullità che non sono state sanate, il giudice di appello può ordinare la rinnovazione degli atti nulli o anche, dichiarata la nullità, decidere nel merito, qualora riconosca che l’atto non fornisce elementi necessari al giudizio.

5-bis. Nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell’imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell’articolo 420-ter o dell’articolo 420-quater, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice di appello annulla altresì la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l’imputato provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Si applica l’articolo 489, comma 2. (1)

  1. Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato è estinto o che l’azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, il giudice di appello, se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina, occorrendo, la rinnovazione del dibattimento e decide nel merito.

  2. Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione, il giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento.

  3. Nei casi previsti dal comma 1, se annulla una sentenza della corte di assise o del tribunale collegiale, il giudice di appello dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini. Se annulla una sentenza del tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, dispone la trasmissione degli atti al medesimo tribunale; tuttavia il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.

Art. 605.
Sentenza.

  1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 604, il giudice di appello pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza appellata.
  2. Le pronunce del giudice di appello sull’azione civile sono immediatamente esecutive.
  3. Copia della sentenza di appello, con gli atti del procedimento, è trasmessa senza ritardo, a cura della cancelleria, al giudice di primo grado, quando questi è competente per l’esecuzione e non è stato proposto ricorso per cassazione.

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Originally posted 2021-06-29 22:40:30.