ASSISTENZA LEGALE E DIFESA CONSULENTI FINANZIARI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI CONSOB

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sanzioni consob
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La Consob è competente:

L’avvocato Sergio Armaroli di Bologna difende consulenti finanziari per procedimenti innanzi alla Consob che possono portare alla radiazione degli stessi consulenti.



Occorre muovere dalla considerazione che gli artt. 5, comma 4, legge 2 gennaio 1991, n. 1, 23, d.lgs 24 febbraio 1998, n. 415, e 31, comma 3, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, via via succedutisi nel tempo, pongono a carico dell’intermediario la responsabilità solidale per gli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

Non interessa in questa sede soffermarsi a discutere se quella così configurata sia o meno una forma di responsabilità oggettiva, né indagare, in astratto, sui suoi rapporti sistematici con la responsabilità contemplata, in via generale, dall’art. 2049 cod. civ. a carico dei padroni e dei committenti per i fatti illeciti imputabili ai domestici e ai commessi, ancorché la giurisprudenza di questa Corte ne abbia ripetutamente sottolineato l’appartenenza alla medesima area concettuale (confr. Cass. civ. 24 luglio 2009, n. 17393).

Preme invece rimarcare che la suindicata responsabilità dell’intermediario preponente, la quale pur sempre presuppone che il fatto illecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalità necessaria all’esercizio delle incombenze a lui facenti capo (cfr. Cass. n. 20588 del 2004 e Cass. 10580 del 2002), trova la sua ragion d’essere, per un verso, nel fatto che l’agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l’intermediario si avvale nell’organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi, secondo l’antica regola per cui ubi commoda et eius incommoda; per altro verso, e in termini più specifici, nell’esigenza di offrire una adeguata garanzia ai destinatari delle offerte fuori sede loro rivolte dall’intermediario per il tramite del promotore, giacché appunto per le caratteristiche di questo genere di offerte la buona fede dei clienti può più facilmente esserne sorpresa e aggirata (confr. Cass. civ. 7 aprile 2006, n. 8229).

Se dunque la trasparente ratio legis è quella di rafforzare la garanzia del risparmiatore e se, in tale ottica, il legislatore ha avuto cura di precisare che la commissione di un illecito penale da parte del promotore non può essere invocata dal soggetto abilitato come causa di interruzione del nesso di causalità (perché di questo, in definitiva, si tratta), l’assunto secondo cui per affermare la responsabilità della S.I.M. è necessario che la dazione di denaro sia avvenuta all’esclusivo fine, perseguito dal risparmiatore, di effettuare le operazioni di investimento nell’ambito dei prodotti della stessa preponente – assunto che costituisce uno dei postulati intorno ai quali ruota l’impianto argomentativo della sentenza impugnata – è invincibilmente errato.

È sufficiente al riguardo considerare che gli indici ermeneutici non solo non avvalorano tale lettura, ma piuttosto la smentiscono, nella misura in cui il meccanismo normativo appare congegnato in modo da responsabilizzare l’intermediario nei riguardi dei comportamenti di soggetti – quali sono i promotori – che egli medesimo sceglie, della cui opera si avvale per il perseguimento dei suoi interessi imprenditoriali, e sui quali, conseguentemente, nessuno meglio dell’intermediario è concretamente in grado di esercitare efficaci forme di controllo, di talché nulla autorizza ad attribuire all’inciso nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari una valenza limitativa della tutela dell’investitore alle sole operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari della S.I.M. preponente.

denunce querela bologna
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SANZIONI DISCIPLIANRI CONSOB AGLI AGENTI FINANZIARI

TITOLO V
Sanzioni

reato pedopornografia
ART 600 TER CP
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1. 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2. 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Art. 27
(Sanzioni)

  1. Le sanzioni di cui all’articolo 18-bis, comma 6, lettera c), del Testo Unico per l’inosservanza delle disposizioni legislative, regolamentari e dei codici di autodisciplina relativi alla attività dei consulenti finanziari sono irrogate dall’Organismo in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva.

  2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, l’Organismo delibera nei confronti del consulente finanziario:

  3. a) la radiazione dall’albo in caso di:

1) contraffazione della firma dei clienti o potenziali clienti sull’eventuale modulistica contrattuale o altra documentazione relativa allo svolgimento dell’attività di consulenza in materia di investimenti;

2) violazione delle disposizioni relative ai requisiti di indipendenza dei consulenti finanziari stabiliti dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-bis e dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-ter del Testo Unico;

3) acquisizione della disponibilità ovvero detenzione, anche temporanee, di somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti o potenziali clienti, in violazione degli articoli 18-bis, comma 1, e 18-ter, comma 1, del Testo Unico;

4) inosservanza del divieto di cui all’articolo 12, comma 3;

5) comunicazione o trasmissione ai clienti o potenziali clienti, all’Organismo o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero;

6) inosservanza dell’obbligo di cui all’articolo 3.

  1. b) la sospensione dall’albo da uno a quattro mesi in caso di:

1) esercizio di attività o assunzione di incarichi incompatibili ai sensi dell’articolo 13;

2) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 15 concernenti le regole di presentazione e le informazioni sul consulente e i suoi servizi;

3) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 16 concernenti il contratto di consulenza in materia di investimenti;

4) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 17 concernenti l’acquisizione delle informazioni dai clienti e la loro classificazione;

5) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18 concernenti le informazioni sugli strumenti finanziari;

6) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 19 concernenti la valutazione dell’adeguatezza;

7) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 20 concernenti l’obbligo di rendiconto;

8) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 21 concernenti i requisiti generali delle informazioni e le condizioni per la prestazione di informazioni corrette, chiare e non fuorvianti;

9) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 22 concernenti le modalità di adempimento degli obblighi di informazione;

10) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 concernenti le informazioni su supporto duraturo e mediante sito internet;

11) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 24 concernenti le procedure interne;

12) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 26 concernenti le registrazioni;

  1. c) il pagamento di un importo da euro 500,00 a euro 25.000,00 in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 4, e 8, comma 4, del presente regolamento.

  2. Per ciascuna delle violazioni individuate nel comma 2, l’Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore.

TITOLO VI
Ricorsi

Art. 28
(Presentazione del ricorso e deposito della decisione e della documentazione)

  1. Il ricorso, presentato dall’interessato ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 8, del Testo Unico, unitamente alla copia del provvedimento adottato dall’Organismo ed alla documentazione di cui il ricorrente intende avvalersi, è presentato alla Consob mediante consegna personale ovvero mediante invio tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di consegna personale la Consob rilascia al ricorrente un’attestazione di ricezione. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Art. 29
(Forma e contenuto del ricorso)

  1. Il ricorso deve essere redatto in forma scritta e deve recare:

  2. a) il nome ed il cognome del ricorrente o la denominazione sociale;

  3. b) la residenza o la sede legale del ricorrente ovvero l’elezione di domicilio, se le comunicazioni devono farsi in luogo diverso dalla residenza o dalla sede legale;

  4. c) gli estremi dell’iscrizione all’albo;

  5. d) gli estremi della decisione avverso la quale è presentato il ricorso;

  6. e) i motivi;

  7. f) la sottoscrizione del ricorrente;

  8. g) un recapito telefonico o telefax o di posta elettronica per le eventuali comunicazioni.

Art. 30
(Irricevibilità del ricorso)

  1. La Consob, anche d’ufficio, dichiara irricevibile il ricorso presentato oltre il termine di cui all’articolo 18-bis, comma 8, del Testo Unico ovvero che non contenga l’indicazione degli elementi di cui alle lettere a), e) ed f) dell’articolo 29.

Art. 31
(Sospensione dell’efficacia o dell’esecuzione)

  1. La Consob, d’ufficio o su domanda del ricorrente da proporsi contestualmente al ricorso o con successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall’articolo 28,può sospendere per gravi motivi l’efficacia o l’esecuzione della decisione impugnata.

Art. 32
(Comunicazione del ricorso all’Organismo, trasmissione del fascicolo e controdeduzioni)

  1. La Consob comunica all’Organismo il ricorso trasmettendone copia entro dieci giorni dalla sua presentazione.

  2. L’Organismo trasmette le proprie valutazioni riguardo al ricorso alla Consob ed al ricorrente entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente. Nello stesso termine l’Organismo trasmette alla Consob la copia degli atti e dei documenti del procedimento, compresa una copia autentica della propria decisione.

  3. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione delle valutazioni dell’Organismo, il ricorrente può presentare le proprie controdeduzioni nei modi previsti dall’articolo 28.

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Originally posted 2021-10-20 11:32:08.