ART 417 CPP RICHIESTA RINVIO A GIUDIZIO DEL PM
- La richiesta di rinvio a giudiziocontiene:
- a) le generalità dell’imputatoo le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità della persona offesa dal reato qualora ne sia possibile l’identificazione;
- b) l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge (1);
- c) l’indicazione delle fonti di prova acquisite [187];
- d) la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio [429];
- e) la data e la sottoscrizione
Reati contro l’ordine pubblico – Delitti – Associazione per delinquere – Misura di sicurezza
BCorte di Cassazione|Sezione 6|Penale|Sentenza|30 gennaio 2020| n. 4115
Massima ufficiale
Reati contro l’ordine pubblico – Delitti – Associazione per delinquere – Misura di sicurezza – Condanna per il reato di cui all’art. 416 – Bis cod. pen. – Applicazione della misura di sicurezza ai sensi dell’art. 417cod. pen. – Accertamento della pericolosità in concreto – Necessità – Esclusione – Presunzione semplice di pericolosità – Sussistenza – Superabilità – Condizioni.
In tema di associazione di tipo mafioso, l’applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall’art. 417 cod. pen., non richiede l’accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà, che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l’assenza di pericolosità in concreto.
ART 417 CPP RICHIESTA RINVIO A GIUDIZIO DEL PM
Reati contro l’ordine pubblico – Delitti – Associazione per delinquere – Misura di sicurezza – Condanna per il reato di cui all’art. 416 – Bis cod. pen.
Corte di Cassazione|Sezione 6|Penale|Sentenza|30 gennaio 2020| n. 4115
Massima ufficiale
Reati contro l’ordine pubblico – Delitti – Associazione per delinquere – Misura di sicurezza – Condanna per il reato di cui all’art. 416 – Bis cod. pen. – Applicazione della misura di sicurezza ai sensi dell’art. 417cod. pen. – Accertamento della pericolosità in concreto – Necessità – Esclusione – Presunzione semplice di pericolosità – Sussistenza – Superabilità – Condizioni.
In tema di associazione di tipo mafioso, l’applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall’art. 417 cod. pen., non richiede l’accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà, che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l’assenza di pericolosità in concreto.
Misure cautelari – Reali – Sequestro conservativo – In genere – Sequestro conservativo
Corte di Cassazione|Sezione 6|Penale|Sentenza|28 gennaio 2020| n. 3504
Massima ufficiale
Misure cautelari – Reali – Sequestro conservativo – In genere – Sequestro conservativo – Valutazione del “quantum” – Preclusione derivante dal rinvio a giudizio – Esclusione – Ragioni.ART 417 CPP RICHIESTA RINVIO A GIUDIZIO DEL PM
In tema di sequestro conservativo, il “quantum” della somma da vincolare deve essere oggetto di specifica valutazione da parte del giudice che autorizza il sequestro, anche qualora sia intervenuto il rinvio a giudizio, in quanto non si tratta di tema coperto dalla preclusione derivante dall’intervenuto vaglio in ordine al “fumus” del reato.
Impugnazioni – Provvedimenti impugnabili – Provvedimenti abnormi – Giudice dell’udienza preliminare
Corte di Cassazione|Sezione 2|Penale|Sentenza|11 settembre 2019| n. 37601
Codice RV: 277085|Data udienza 6 giugno 2019
Massima ufficiale
Impugnazioni – Provvedimenti impugnabili – Provvedimenti abnormi – Giudice dell’udienza preliminare – Erronea dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari – Restituzione degli atti al pubblico ministero – Atto abnorme – Esclusione – Ragioni.
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare dichiari erroneamente la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, poiché il contenuto dell’atto non è avulso dal sistema, ma espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento, ed i suoi effetti non sono tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del processo, potendo il pubblico ministero disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso.
Misure cautelari – Reali – Impugnazioni – Riesame – In genere – Inefficacia del sequestro – Rinnovazione – Obbligo di motivazione rafforzataART 417 CPP RICHIESTA RINVIO A GIUDIZIO DEL PM
Corte di Cassazione|Sezione 6|Penale|Sentenza|25 novembre 2019| n. 47883
Codice RV: 277566|Data udienza 25 settembre 2019
Massima ufficiale
Misure cautelari – Reali – Impugnazioni – Riesame – In genere – Inefficacia del sequestro – Rinnovazione – Obbligo di motivazione rafforzata – Eccezionali esigenze cautelari – Esclusione – Rinvio operato dall’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. – Ambito applicativo – Individuazione.
In tema di riesame reale, a seguito della declaratoria d’inefficacia del provvedimento di sequestro, la misura può essere rinnovata senza onere di motivazione “rafforzata” in ordine alla sussistenza di eccezionali esigenze cautelari. (In motivazione la Corte ha precisato che il rinvio disposto dal comma 7 dell’art. 324 cod. proc. pen. alle disposizioni contenute nell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., deve intendersi tuttora riferito alla formulazione originaria del predetto articolo, e non a quella successiva alla novella di cui alla legge 8 aprile 2015, n. 47). ART 417 CPP RICHIESTA RINVIO A GIUDIZIO DEL PM
Secondo cass Cass. pen. n. 5307/2008 è affetto da abnormità il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell’imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla, poiché, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell’abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l’ordinata sequenza logico-cronologica
Non è abnorme il provvedimento del giudice dell’udienza preliminare che dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, in virtù dell’imprecisa enunciazione Cass. pen. n. 36009/2001 del fatto contestato (ex art. 18 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 che ha modificato la formulazione dell’art. 417, lett. b, c.p.p.) disponendo conseguentemente la restituzione degli atti al pubblico ministero per quanto di competenza. Rientra, infatti, nei poteri del giudice dell’udienza preliminare verificare l’adempimento, da parte del P.M., della prescrizione di legge introdotta con la novella predetta, in ordine alla enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, di guisa che l’esercizio di detto potere, per quanto opinabile nella sua concreta esplicazione, non può comunque ritenersi extra ordinem al punto da determinare l’abnormità del provvedimento.La contestazione dell’imputazione in forma alternativa, quando la stessa trovi relazione e riferimento nella condotta alternativa dell’imputato che sia tale da esigere un esame più completo della vicenda, è legittima. Anche con il decreto Cass. civ. n. 7623/1998
La contestazione dell’imputazione in forma alternativa, quando la stessa trovi relazione e riferimento nella condotta alternativa dell’imputato che sia tale da esigere un esame più completo della vicenda, è legittima. Anche con il decreto Cass. civ. n. 7623/1998
che dispone il giudizio è consentito formulare contestazioni alternative in presenza di una condotta dell’imputato che sia tale da richiedere un approfondimento della attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati. Tale metodo risponde ad una esigenza della difesa, atteso che l’incolpato da un lato è messo in condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattimento, e dall’altro non si vede costretto a rispondere della sola ipotesi criminosa più grave, rinviandosi poi all’esito del dibattimento la risoluzione della questione attraverso la successiva riduzione dell’imputazione originaria, secondo lo schema previsto dall’art. 521 c.p.p.ART 417 CPP RICHIESTA RINVIO A GIUDIZIO DEL PM
L’iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona alla quale questo è attribuito, per gli effetti che ne derivano Cass. pen. n. 4795/1996 ai fini del computo del termine di durata delle indagini e della utilizzabilità degli atti compiuti, postula la completa identificazione della stessa, non essendo sufficiente al riguardo la semplice indicazione del nome e del cognome. Ciò si ricava, tra l’altro, dall’art. 417, comma 1, lett. a), c.p.p., che, tra i requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio, indica le «generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo».
Originally posted 2020-05-03 17:03:34.