ART 416 CPP DOPO IL 415 BIS CPP, LEGGI CON MASSIMA ATTENZIONE

ART 416 CPP DOPO IL 415 BIS CPP, LEGGI CON MASSIMA ATTENZIONE
ART 416 CPP DOPO IL 415 BIS CPP, LEGGI CON MASSIMA ATTENZIONE

ART 416 CPP DOPO IL 415 BIS CPP, LEGGI CON MASSIMA ATTENZIONE

 

 La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice (1). La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall’avviso previsto dall’articolo 415bis, nonché dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all’articolo 415bis, comma 3.

  1. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indaginiespletate [357-373] e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari [294, 401] (2). Il corpo del reatoe le cose pertinenti al reato [253] sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove [259].

2-bis. Qualora si proceda per i reati di cui all’articolo 589, secondo comma, e 589 bis del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari .

La nullità della richiesta di rinvio a giudizio, prevista dall’art. 416, comma 1, c.p.p. (nel testo novellato dall’art. 2, comma 2, della legge 16 luglio 1997 n. 234) per il caso in cui detta richiesta non sia preceduta dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio, non è configurabile quando, provvedutosi validamente all’effettuazione dell’invito, l’interrogatorio non abbia poi, di fatto, avuto luogo. (Nella specie, per rifiuto della persona sottoposta a indagini di rispondere in assenza del difensore).

 

Il P.M., a norma dell’art. 416, secondo comma, c.p.p., nel momento in cui formula la richiesta di rinvio a giudizio, ha l’obbligo di allegare l’intera documentazione raccolta nel corso delle indagini preliminari, non essendogli consentito di esercitare un potere di selezione su tale materiale. Tuttavia la norma citata introduce una netta distinzione fra «la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari» da un lato e «il corpo del reato» dall’altro. Ed invero, mentre i primi debbono essere allegati al fascicolo del dibattimento, gli altri lo sono solo qualora non «debbano essere custoditi altrove». Ne consegue che, quando il corpo di reato o le cose ad esso pertinenti presentano una apprezzabile mole d’ingombro, non sono allegati al fascicolo, ma vengono altrove custoditi.

Gli artt. 416 c.p.p. e 130 att. c.p.p., delegando al P.M. l’onere di formare il fascicolo da trasmettere al giudice per le indagini preliminari insieme con la richiesta di rinvio a giudizio degli imputati, attribuiscono in via esclusiva al potere delibativo dell’organo di accusa il compito di individuare e allegare quegli atti che attengono, strettamente, ai soggetti e all’oggetto del rinvio a giudizio, con la conseguenza che non può ipotizzarsi, a carico dello stesso P.M., alcun obbligo di allegazione di atti che riguardino persone estranee a tale oggetto ovvero afferiscano a indagini diverse o ancora in corso di sviluppo. (In motivazione, la S.C. ha osservato che l’obbligo del P.M. di trasmissione, nei limiti sopra precisati, dell’intera documentazione raccolta nel corso delle indagini è presidiato, in caso di inosservanza, solo dalla sanzione dell’inutilizzabilità degli atti non trasmessi, non essendo prevista un’autonoma sanzione di invalidità per il mancato deposito degli atti, indipendentemente dalla loro utilizzazione).

L’imputato, qualora lamenti l’inosservanza, da parte del pubblico ministero, dell’obbligo di trasmettere, con la richiesta di rinvio a giudizio, tutti gli atti d’indagine concernenti la posizione oggetto di detta richiesta (come sancito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 145 del 1991), non può limitarsi a indicare l’atto o gli atti che gli risultano non trasmessi, ma deve anche adempiere all’onere – derivantegli dal principio generale della rilevanza che è sotteso, governandola, all’intera materia della prova – di allegarne o richiamarne il contenuto al fine di consentire al giudice di valutarne, appunto, la rilevanza con riguardo ad un qualunque aspetto della posizione soggettiva del deducente; e ciò fermo restando che, in ogni caso, la mancata trasmissione di atti non può mai dar luogo a nullità dell’udienza preliminare e del decreto di rinvio a giudizio, ma implica soltanto l’inutilizzabilità degli atti non trasmessi. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha rigettato il ricorso dell’imputato, giudicando in primo grado con rito abbreviato, il quale aveva sostenuto la nullità dell’udienza preliminare e degli atti successivi sull’assunto che, qualora egli avesse avuto tempestiva conoscenza dell’atto d’indagine di cui lamentava la mancata trasmissione da parte del pubblico ministero, avrebbe potuto determinarsi a compiere scelte processuali diverse da quella adottata)

La violazione dell’obbligo del P.M. di trasmettere al giudice per le indagini preliminari l’intera documentazione raccolta nel corso delle indagini è sanzionata esclusivamente dall’inutilizzabilità degli atti non trasmessi. (Fattispecie relativa alla mancata trasmissione al G.i.p. di un verbale di dichiarazioni rese da un chiamante in correità).

(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4707 del 14 aprile 1999)

secondo la ass. pen. n. 937/2002 qualora

l’invito a presentarsi per rendere interrogatorio, che a norma dell’art. 416, comma 1, c.p.p. (nel testo novellato dal’art. 2, comma 2, della legge 16 luglio 1997 n. 234 e antecedente alla modifica apportata dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479) deve precedere la richiesta di rinvio a giudizio, ha la finalità di rendere possibile all’indagato di esporre le sue difese in ordine all’imputazione prima dell’esercizio dell’azione penale, onde essere eventualmente in grado di evitare il rinvio a giudizio. Ne consegue Cass. pen. n. 937/2002

che non spiega alcuna conseguenza invalidante l’omissione di questa formalità nel caso in cui l’imputato ha chiesto ed ottenuto di essere giudicato con rito abbreviato, poiché, con l’accettazione di un giudizio allo stato degli atti, egli non tende a impedire la devoluzione del processo al giudice del dibattimento, ma vuole solo difendersi dall’accusa davanti al giudice per l’udienza preliminare.

L’omissione dell’invito all’imputato a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’art. 375 c.p.p. non dà luogo alla nullità della richiesta di rinvio a giudizio prevista dall’art. 416, comma 1, c.p.p. (nella formulazione introdotta dall’art. 2 della legge 16 luglio 1997 n. 234 e antecedente alle ulteriori modifiche apportate dall’art. 17 della legge 16 dicembre 1999 n. 479), qualora l’imputato, sottoposto a misura cautelare, abbia a suo tempo reso l’interrogatorio «di garanzia» ai sensi dell’art. 294 c.p.p. e non abbia poi chiesto di essere nuovamente interrogato ovvero non siano stati compiuti dal pubblico ministero ulteriori atti d’indagine dai quali derivasse, ai fini del completamento del contraddittorio tra accusa e difesa, la necessità di una rinnovazione dell’atto.

La suprema corte con sentenza numero Cass. pen. n. 23385/2001

Afferma che riguardo garanzie difensive, dopo l’interrogatorio dell’indagato effettuato ai sensi dell’art. 294 c.p.p. è superfluo l’invito a rendere un ulteriore interrogatorio ai sensi degli artt. 416, comma 1, e 375, comma 3, c.p.p., atteso che la ratio di tali disposizioni è quella di consentire all’indagato, portandolo a conoscenza della contestazione emergente dalle sommarie indagini svolte, di esporre le proprie difese attraverso l’interrogatorio che la legge gli dà facoltà di rendere, obiettivo già realizzatosi con l’interrogatorio reso ai sensi del citato art. 294 c.p.p.

L’art. 416, comma 1, c.p.p., nella parte in cui prevede, a pena di nullità, che la richiesta di rinvio a giudizio debba essere preceduta dall’invito a comparire per rendere l’interrogatorio, rivolto alla persona sottoposta a indagini la quale abbia avanzato richiesta in tal senso, non può dirsi osservato qualora la richiesta anzidetta sia stata inoltrata al giudice prima ancora della data stabilita per l’interrogatorio, nulla rilevando in contrario che l’imputato abbia poi avuto modo di esplicitare le sue difese in sede di udienza preliminare.

E SE  IL PM NON TRASMETTE TUTTI GLI ATTI ?

L’inosservanza dell’obbligo del P.M. di depositare tutti gli atti di indagine con la richiesta di rinvio a giudizio comporta la sola conseguenza della inutilizzabilità degli atti non trasmessi tempestivamente, non essendo prevista una sanzione autonoma Cass. pen. n. 5500/1998

 di nullità degli atti, indipendentemente dalla loro utilizzabilità.

l’inutilizzabilità degli atti, non trasmessi al giudice dell’udienza preliminare ai sensi dell’art. 416, comma secondo, c.p.p., è una sanzione di carattere generale che non è limitata ad una sola fase processuale, ma può essere rilevata di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Purtuttavia detti atti possono essere acquisiti, e conseguentemente utilizzati:

La suprema corte afferma che Cass. pen. n. 5364/1997in materia di prove, l’inutilizzabilità degli atti, non trasmessi al giudice dell’udienza preliminare ai sensi dell’art. 416, comma secondo, c.p.p., è una sanzione di carattere generale che non è limitata ad una sola fase processuale, ma può essere rilevata di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Purtuttavia detti atti possono essere acquisiti, e conseguentemente utilizzati, dal giudice del dibattimento ex art. 507 c.p.p., attesa la natura sostanziale di tale norma che è diretta alla ricerca della verità, indipendentemente dalle vicende processuali che determinano la decadenza della parte al diritto alla prova. (Nella fattispecie, il giudice di primo grado aveva disposto l’acquisizione agli atti, in forza dell’art. 507 c.p.p., di tabulati relativi a conversazioni telefoniche che non erano stati prodotti per l’udienza preliminare; la corte d’appello aveva poi ritenuto che i tabulati stessi non potevano essere utilizzati ai fini della decisione non essendo stati depositati dal P.M. per l’udienza preliminare. La Suprema Corte, in applicazione del principio di cui in massima, ha annullato con rinvio la sentenza della corte di merito facendo obbligo al giudice del rinvio di riesaminare il materiale probatorio anche sulla base delle risultanze dei suddetti tabulati che l’impugnata sentenza aveva escluso dal novero delle prove utilizzabili ai fini della decisione).

 

Originally posted 2020-05-03 11:43:50.