Accertamento – Detrazioni fiscali – Rimborsi delle accise sui gasoli – Servizio telematico – Falsità dei dati trasmessi all’Ufficio delle Dogane CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 44097 depositata il 4 ottobre 2018 Accertamento – Detrazioni fiscali – Rimborsi delle accise sui gasoli – Servizio telematico – Falsità dei dati trasmessi all’Ufficio delle Dogane

Accertamento – Detrazioni fiscali – Rimborsi delle accise sui gasoli – Servizio telematico – Falsità dei dati trasmessi all’Ufficio delle Dogane

BENEFICIO INVENTARIO AVVOCATO BOLOGNA

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 44097 depositata il 4 ottobre 2018

Accertamento – Detrazioni fiscali – Rimborsi delle accise sui gasoli – Servizio telematico – Falsità dei dati trasmessi all’Ufficio delle Dogane

la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui

la consapevole indicazione, da parte dell’autotrasportatore, di dati decisivi oggettivamente falsi destinati a confluire nella dichiarazione sostitutiva costituisce condotta che integra il reato di cui all’art. 483 cod. pen., nella forma dell’autore mediato di cui all’art. 48 cod. pen., se in conseguenza di tale condotta l’autore della dichiarazione (o della sua trasmissione) è stato tratto in inganno;

6.3.il commercialista, però, non si è limitato, nel caso di specie, a recepire e trasmettere i dati contenuti nelle fatture trasmessegli, ma ha positivamente concorso ad attestare anche il possesso degli ulteriori requisiti in capo all’autotrasportatore dei quali, a suo dire, ignorava la sussistenza, consentendogli di fruire di benefici fiscali nella consapevolezza, anche solo sotto il profilo del dolo eventuale, della loro natura indebita;

 tale condotta integra, a sua volta, il reato di cui all’art. 483 cod. pen., punito a titolo di dolo generico, e il concorso nel reato di cui all’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1995;

come insegnato dalla SUPREMA  Corte,

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il dolo integratore del delitto di falsità ideologica di cui all’art. 483 cod. pen. è costituito dalla volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero (Sez. 2, n. 47867 del 28/10/2003, Ammatura, Rv. 227078; Sez. 5, n. 315 del 25/03/1968, Buo, Rv. 108270; Sez. 5, n. 729 del 10/05/1967, Rv. 105363);

non può dunque essere attribuita a negligenza/imprudenza/imperizia la precisa scelta del commercialista di non verificare il possesso, da parte dell’autotrasportatore, di requisiti dei quali ignorava l’esistenza e che era tenuto a verificare per impedire proprio rimborsi non dovuti;

dalla convergenza di queste due condotte, ognuna autosufficiente sul piano della integrazione dei reati, non è manifestamente illogico desumere la sussistenza di un accordo tra i due imputati, con la conseguenza che ciascuno risponde anche della (porzione) di condotta dell’altro;

peraltro, secondo l’autorevole insegnamento della SUPREMA CORTE  Corte, 

la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all’altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all’opera di un altro che rimane ignaro (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, SormaniRv. 218525; la responsabilità di chi coopera ad un fatto criminoso non presuppone la convergenza psicologica sull’evento finale perseguito da altro dei concorrenti, essendo sufficiente che il suo apporto sia stato prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla verificazione del fatto criminoso (Sez. 6, n. Sez. 1, n. 15860 del 09/12/2014, CrivellariRv. 263089; Sez. 6, n. 46309 del 09/10/2012, Angotti, Rv. 253984; Sez. 5, n. 25894 del 15/05/2009, Catanzaro, Rv. 243901; Sez. 6, n. 1271 del 05/12/2003, MisuracaRv. 228424; Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2003, Ambrosiano, Rv. 255260, secondo cui assume carattere decisivo l’unitarietà del “fatto collettivo” realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui).

Originally posted 2021-12-29 11:05:14.