abusiva attivita’ di investimento o gestione collettiva del risparmio

ABUSIVISMI CONSULENTI FINANZIARI dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 166 ABUSIVA RACCOLTA RISPARMIO

reati finanziari abuso risparmio

reati finanziari abuso risparmioABUSIVA RACCOLTA RISPARMIO Art. 166 Abusivismo  

  1. ((E’ punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro quattromila a euro diecimila chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:)) ((73))
  2. a) svolge servizio attivita’ di investimento o di gestione collettiva del risparmio;
  3. b) offre in Italia quote o azioni di OICR;
  4. c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazionea distanza, ((prodotti finanziario)) strumenti finanziari o servizi o attivita’ di investimento. ((73))

((c-bis) svolge servizi di comunicazione dati.)) ((73))

  1. Con la stessa pena e’ punito chiunqueesercital’attivita’ di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede senza essere iscritto nell’albo indicato dall’articolo 31.

2-bis. Con la stessa pena e’ punito chiunqueesercita l’attivita’ di controparte centrale di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione ivi prevista.

  1. Se vi e’ fondato sospetto che una societa’ svolga servizio attivita’ di investimentoo il servizio di gestione collettiva del risparmio ((o i servizi di comunicazione dati)) ovvero l’attivita’ di cui al comma 2-bis senza esservi abilitata ai sensi del presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob denunziano i fatti al pubblico ministero ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l’adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l’ispezione sono a carico della societa’. ((73))

reati finanziari abuso risparmio

integrA il reato di abusivismo, previsto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 166, la condotta del promotore finanziario che, anzichè limitarsi ai compiti a lui ordinariamente spettanti (quali la promozione dei prodotti finanziari e le connesse attività materiali volte a favorire la conclusione del contratto tra cliente e intermediario, per conto del quale opera, nonchè la limitata attività di consulenza, intesa ad orientare le scelte del risparmiatore), stipuli con il cliente un contratto di gestione degli investimenti finanziari e percepisca le somme all’uopo destinate.

Il reato in questione può concorrere con il reato di truffa, stante la sostanziale differenza esistente tra le due fattispecie, in quanto l’abusivismo è reato di pericolo, inteso a tutelare l’interesse degli investitori a trattare soltanto con soggetti affidabili nonchè l’interesse del mercato mobiliare, nel suo complesso e nei suoi singoli operatori, ad escludere la concorrenza di intermediari non abilitati; la truffa, invece, è reato di danno, che, per la sua esistenza, richiede l’effettiva lesione del patrimonio del cliente, per effetto di una condotta consistente nell’uso di artifizi o raggiri e di una preordinata volontà di gestire il risparmio altrui in modo infedele (Cass., Sez. 5, n. 22419 del 02/04/2003-dep. 21/05/2003, Castelli, rv. 224951; Cass., Sez. 2, n. 42085 del 09/11/2010-dep. 26/11/2010, Allegri, rv. 248510).

Ne consegue che, una volta che i risparmi dell’altro contraente siano immessi nel mercato mobiliare, dal soggetto non abilitato – e, quindi da soggetto idoneo a ledere l’interesse dell’investitore, del complessivo interesse del mercato mobiliare e dei singoli operatori – non ha rilevanza in quale modo, fedele o infedele, sia avvenuta la gestione dei risparmi degli investitori. Peraltro, il mancato investimento o, comunque, l’infedele gestione dei risparmi del contraente può – come detto – costituire condotta integrante l’ipotesi del reato di truffa (cfr., Cass., Sez. 5, n. 22597 del 24/02/2012-dep. 11/06/2012, Cattabiani, rv. 252958).

Originally posted 2020-08-28 10:53:02.