1 ) Autoriciclaggio
Chi reimmette nel circuito economico, i proventi del proprio delitto, rischia l’incriminazione per il reato di antiriciclaggio, la cui pena può arrivare sino ad otto anni di reclusione nel caso in cui la condotta riguardi proventi di reati particolarmente gravi.
Il legislatore, consapevole della gravità del fenomeno di reimissione nel sistema economico delle somme derivate dalle attività delittuose e con il fine ostacolarlo sanziona tutte le attività dirette alla loro reintroduzione nel circuito ha previsto una apposita fattispecie di reato denominata autoriciclaggio che riguarda ipotesi delittuose diverse rispetto a quelle del delitto di riciclaggio .
Rispetto al reato di riciclaggio la fattispecie prevista dall’art 648 ter del Codice Penale ricomprende invece i casi i cui il soggetto agente sia l’effettivo autore del reato o che comunque vi concorra,ponendo successivamente in essere un attività diretta alla ricollocazione nel circuito legale dei beni provento dell’attività delittuosa al fine in concreto di ostacolare ogni accertamento circa l’ affettiva provenienza .
Il reato suddiviso in due fattispecie viene previsto dall’art. 648 ter del Codice Penale ove si tratteggia la condotta che lo configura, in modo partecipare,deve trattarsi di un’ attività diretta a impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche finanziarie i proventi di delitti non colposi in modo da ostacolarne concretamente la loro individuazione .
Come ovvio si tratta di un attività oltremodo nociva in quanto consente al reo di godere dei proventi dei propri delitti costituendo in in certo senso, un ulteriore incentivo alla commissione di nuovi reati assai spesso della stessa indole di quello già perpetrato .
Tuttavia il legislatore in relazione alla gravità del reato che costituisce il presupposto del delitto ai autoriciclaggio prevede due diverse forme delittuose sanzionate in misura diversa a seconda della gravità del presupposto, la condotta infatti presenta un diverso disvalore in relazione al tipo di illecito del quale si cerca di nascondere il provento .
Nell’ipotesi più grave la reclusione può arrivare sino ad anni otto quale sanzione per il reato di autoriclaggio.
Si tratta di un delitto di carattere doloso in quanto richiede per la condanna del soggetto agente la sua consapevolezza circa la provenienza delittuosa del denaro o delle altre utilità unitamente alla coscienza del fatto che dalla sua attività di reimissione nel circuito di economia legale discenda un ostacolo alla individuazione della provenienza delittuosa dei beni .
L’ ultimo comma della norma tuttavia provvede una causa di non punibilità nel caso in cui i proventi del attività delittuosa sia impiegati per uso personale da parte del soggetto agente.
Come ovvio in tale ipotesi il difetto di punibilità deriva dal particolare uso dei beni oggetto dell’ attività del reo e può esser fatta valere nel corso del procedimento penale garantendo l’ impunità al reo .
Originally posted 2018-10-13 10:22:14.